QUESTI BUROCRATI INCAPACI STANNO DISTRUGGENDO IL PAESE, SONO DA PER TUTTO E VIOLANO I DIRITTI DEI CITTADINI ABUSANDO DEL LORO POTERE COME IN QUESTO CASO ASSURDO E NESSUNO FA NULLA!
I CITTADINI DEBBONO IMPARARE A RIVOLGERSI ALLA POLIZIA E DENUNCIARE TALI ABUSI PERCHE’ SOLO SE MINACCIATI DI CIO’ POI FANNO IL LORO DOVERE E QUESTO E’ INACCETTABILE.
IL 7 MUNICIPIO DOVE LA POLITICA E’ COMPLETAMENTE ASSENTE E COME LO E’ ANCHE AL COMUNE I BUROCRATI DETTANO LEGGE, LA DOTT.SSA CANALI TIENE IN CONSIDERAZIONE TALEMISSIVA DI UN SEDICENTE DIRIGENTE CHE DA DISPOSIZIONI FREGANDOSENE DI QUELLO CHE DICONO LE LEGGI E LE SENTENZE .
QUESTA SIGNORA CHE FINALMENTE A MEZZOGIORNO E’ ARRIVATA IN UFFICIO HA DICHIARATO CHE SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL DOTT.BARLETTA NON FA NESSUNA RESIDENZA.
IL DOTT.BARLETTA NON FA NESSUNA AUTORIZZAZIONE PERCHE’ NON LE COMPETE E LA SIGNORA RIMANE SENZA RESIDENZA.
IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO NONOSTANTE LE INNUMEREVOLI TELEFONATE SE NE FREGA E ALTRETTANTO FA IL PRESIDENTE.
VI SEMBRA CORRETTO TUTTO CIO’ E QUESTI DIRIGENTI BEN PAGATI LI PAGHIAMO NOI.
BASTA NON SE NE PO’ PIU’.

Da: Annamaria Addante PEC [mailto:annamaria.addante@pec.it] Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 11:40 A: ‘protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it’; ‘protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it’ Oggetto: I: ADDANTE URGENTE X RESIDENZA
Gentili Signori,
Vi chiedo cortesemente di dare disposizione al 7 municipio affinchè rispettino i diritti dei cittadini e le leggi vigenti, il 7 municipio si rifiuta di fare la residenza negli alloggi popolari a chi ne ha diritto e a sostegno di ciò mostra una circolare che le allego di un signore che a mio avviso credo che nel momento che l’ha scritta forse non stava molto bene perché la legge e voi sapete bene non può essere modificata con una circolare da un funzionario.
Le chiedo cortesemente di provvedere con urgenza in quanto la sig.ra si era allontanata dal domicilio per andare ad assistere il padre gravemente malato e ora deve rientrare nell’alloggio dove viveva e vive con il marito legittimo assegnatario.
Cordiali saluti
Annamaria Addante
Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it] Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 11:14 A: ‘marcello.menichini@comune.roma.it’; ‘mariateresa.canali@comune.roma.it’; ‘laura2.scarpellini@comune.roma.it’; ‘teresa.palladino@comune.roma.it’; ‘veronica.mammi@comune.roma.it’ Cc: ‘paola.marino@comune.roma.it’; ‘presidenza.mun07@comune.roma.it’ Oggetto: ADDANTE URGENTE X RESIDENZA
Gentili Signori,
non comprendo l’atteggiamento del vostro ufficio anagrafico nel rifiutare la residenza dentro gli alloggi popolari in assenza di autorizzazione da parte del Comune o dell’Ater, adducendo una fantomatica circolare di un certo dirigente Nardi e non tenendo invece conto della CIRCOLARE del Dott.Ottavianelli e soprattutto delle leggi.
Il divieto di fare la residenza è solo ed esclusivamente rivolto agli occupanti abusivi legge Lupi art.5 e non per l’ampliamento del nucleo famigliare in un alloggio regolarmente assegnato come nel caso della sig.ra C…… ******** che rientra nell’alloggio del marito sig. ***** L………
Gia nell’estate del 2017 mi sono dovuta scontrare per lo stesso problema con la stessa funzionaria che dopo aver chiamato i carabinieri ed esposto querela ha dovuto fare la residenza perché la legge lo stabilisce, e dovrebbe sapere la sig.ra che la legge è sovrana, ma evidentemente ancora non lo ha capito perché a quanto mi risulta continua a negare la residenza, come nel caso della sig.ra C….. ********.
Ritengo che tale atteggiamento sia lesivo dei diritti del cittadino e rasenta l’abuso d’ufficio, pertanto chiedo alle SS.LL di intervenire immediatamente per ripristinare il diritto e la legalità.
Resto in attesa di un vostro cortese riscontro
Cordiali saluti
Annamaria Addante
Legge regionale Lazio n.12 del 1999 modificata agosto 2017
Art. 12 (Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5. 2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32) 3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33) 4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34) b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35) c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori; e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
- 5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)

Scusate ma qualcosa e’ cambiato, esiste la deroga all art 5 anche per gli occupanti, figuriamoci se si puo negare la residenza alla moglie di un assegnatario.Decreto Legislativo del 20/02/2017 n 14 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana.All art 11 comma 3 bis (1quater), viene derogato il famoso art 5 decreto Renzi/Lupi e si da potere ai Sindaci di concedere la residenza e gli allacci dellemutenze agli accupanti abusivi soprattutto in presenza di minori.E’ pubblico e in Gazzetta non capisco perche non ha ancora trovato applicazione ad esempio nei casi in cui il papa occupante di casa popolare ha la residenza ma non puo’ darla ai figli che seguono quella della madre alla nascita spesso fittizia.
SIETE PREGATI DI NON DIRE CAZZATE E IMPARATEVI A LEGGERE LE LEGGI NON SI FA NESSUNA RESIDENZA IN UN ALLOGGIO OCCUPATO LEGGI BENE PRIMA DI PARLARE
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita’ esecutive di
provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria concernenti occupazioni
arbitrarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art.
13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da
sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica
all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria
concernenti i medesimi immobili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l’impiego della
Forza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, secondo
criteri di priorita’ che, (( ferma restando la tutela dei nuclei
familiari in situazioni di disagio economico e sociale, )) tengono
conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli
ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
l’incolumita’ e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
proprietari degli immobili, nonche’ dei livelli assistenziali che ((
devono essere in ogni caso garantiti )) agli aventi diritto dalle
regioni e dagli enti locali.
3. L’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione
amministrativa, dell’atto con il quale sono state emanate le
disposizioni di cui al comma 1, puo’ dar luogo, salvi i casi di dolo
o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica,
consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di
occupazione arbitraria dell’immobile.
(( 3-bis. All’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
dopo il comma 1-ter e’ aggiunto il seguente:
«1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o
meritevoli di tutela, puo’ dare disposizioni in deroga a quanto
previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni
igienico-sanitarie». ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo vigente dell’art. 13 della citata
legge 1º aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 13 (Prefetto). – Il prefetto e’ autorita’
provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita’ generale dell’ordine
e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all’attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita’ di indirizzo e coordinamento dei
compiti e delle attivita’ degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle
leggi vigenti e ne coordina le attivita’.
Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno
relazioni sull’attivita’ delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo
nella regione sui provvedimenti che adotta nell’esercizio
dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
-Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l’emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Lotta all’occupazione abusiva di immobili.
Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di
contratti di locazione). – 1. Chiunque occupa abusivamente
un immobile senza titolo non puo’ chiedere la residenza ne’
l’allacciamento a pubblici servizi in relazione
all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli atti aventi ad
oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica,
di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle
forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo,
sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o
comunque adottati, qualora non riportino i dati
identificativi del richiedente e il titolo che attesti la
proprieta’, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell’unita’ immobiliare in favore della quale si richiede
l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti
somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i
richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti
somministranti idonea documentazione relativa al titolo che
attesti la proprieta’, il regolare possesso o la regolare
detenzione dell’unita’ immobiliare, in originale o copia
autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di
edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura
per i cinque anni successivi alla data di accertamento
dell’occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
o meritevoli di tutela, puo’ dare disposizioni in deroga a
quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie.».