COSI NON VA PROPRIO, GLI UFFICI DI ZONA DEBBONO ESSERE GESTITI DA PERSONE CAPACI E COMPETENTI

STAMANE MI SONO RECATA PRESSO L’UFFICIO DI ZONA 3N IN VIA MATILDE DI CANOSSA PERCHE’ HO ACCOMPAGNATO UNA SIGNORA 86 ANNI PER UNA VOLTURA E DEBBO DIRE CHE L’IMPIEGATA LA SIG.RA DI BARTILOMEI E’ STATA VERAMENTE GENTILE GARBATA E COMPETENTE.

HO APPROFITTATO DI ESSERE IN ZONA PER PARLARE CON LA RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONELLA ORGERA  IN MERITO AL CANONE CONCORDATO, IN MERITO ALL’ULTIMA MODIFICA FATTA AD AGOSTO E CON MOLTA SORPRESA MI SONO SENTITA DIRE DALLA DOTT.SSA ORGERA CHE QUELLA DELIBERA SI APPLICA DA AGOSTO.

HO TENTATO DISPERATAMENTE DI FARLE CAPIRE CHE LA DELIBERA DI AGOSTO HA SOLO MODIFICATO UN COMMA DELLA PRECEDENTE DELIBERA DEL 2009, PER CUI QUELLA MODIFICA LA DOVEVA LEGGERE NELLA DELIBERA DL 2009.

ORBENE NON C’E’ STATO NULLA DA FARE RIFIUTA MENTALMENTE DI CAPIRLO  E SONO STATE VANE TUTTE LE MIE SPIEGAZIONI IN MERITO.

VI RIPORTO STRALCI DI DETTA DELIBERA AFFINCHE’ ANCHE VOI CAPIATE

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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL

GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 10874 DEL 13/06/2017

OGGETTO: Art. 50, comma 3 della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive

modificazioni. Rettifica dell’Allegato A alla D.G.R. n. 897 del 27 novembre 2009 in materia di rideterminazione del canone di locazione per i nuclei familiari assoggettati al patto aggiuntivo di cui ai punti 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione, che rientrano con il proprio reddito nel limite per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

……………………………………HO TRALASCIATO TUTTE LE NORME DI RIFERIMENTO ………………..

RITENUTO pertanto, di rettificare l’Allegato A alla D.G.R. n. 897/2009, sostituendo il punto 6 dello stesso come segue:

“6. Qualora nella fase di aggiornamento della situazione reddituale di cui al punto 4, la stessa rientri nel limite di reddito per la decadenza, si applica il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa determinato ai sensi della Tabella A di cui all’art. 284 della L.r. n. 10/2001”;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente deliberazione: di rettificare l’Allegato A alla D.G.R. n. 897/2009 in materia di rideterminazione del canone di locazione per i nuclei familiari assoggettati al patto aggiuntivo di cui ai punti 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione, che rientrano con il proprio reddito nel limite per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, sostituendo il punto 6 dello stesso come segue:

“6. Qualora nella fase di aggiornamento della situazione reddituale di cui al punto 4, la stessa rientri nel limite di reddito per la decadenza, si applica il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa determinato ai sensi della Tabella A di cui all’art. 284 della L.r. n. 10/2001”.

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PER LA DOTT.SSA ORGERA IL CANONE ERP NON SI APPLICA DAL MOMENTO CHE UNO RIENTRA IN QUELLA DISCIPLINA, MA SOLO DA AGOSTO 2017 , PERCHE’ LA DOTT.SSA ORGERA NON RIESCE A COMPRENDERE CHE TALE MODIFICA E’ RETROATTIVA,ANCHE SE  LA MODIFICA E’ STATA VOTATA AD AGOSTO 2017.

INOLTRE LA LEGGE DICE CHIARAMENTE:

3. Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall?assegnazione degli alloggi di cui al comma 2bis, non compresi nei piani di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell?articolo 13 della l.r. 12/1999, l?applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall?articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia.

NON HO PAROLE E SONO PURE BEN PAGATE, MA IN MANO A CHI STA L’ATER DI ROMA?

SE LA DELIBERA DI AGOSTO RETTIFICA LA DELIBERA N.897 DEL 2009 STA A SIGNIFICARE CHE LEI DEVE LEGGERE LA DELIBERA DEL 2009 CON LA MODIFICA FATTA NEL 2017, COSA ALQUANTO ELEMENTARE,MA NON PER LA DOTT.SSA ORGERA, NONOSTANTE CHE  LA STESSA LEGGE 27/2006  STABILISCE CHE IL CANONE SI APPLICA SOLO SE SI SUPERA IL REDDITO E INOLTRE DICE ANCHE CHE IL CANONE CONCORDATO NON SI PUO’ APPLICARE SE L’ALLOGGIO RISULTA NEI PIANI DI VENDITA, MA PER LA DOTT.SSA ORGERA NEANCHE QUESTO VALE LEI LO APPLICA A TUTTI.

PER CUI VI RENDETE CONTO IN MANO A CHI SIAMO?

QUESTO NUOVO DIRETTORE E IL COMMISSARIO NON SI RENDONO CONTO DI CIO’ CHE FANNO I PROPRI UFFICI?

IL DOTT.DONOFRIO DA ME CONTATTATO PIU’ VOLTE  AL QUALE AVEVO FATTO PRESENTE TUTTE QUESTE INCONGRUITA’ E CHE MI HA SEMPRE AFFERMATO CHE AVREBBE PROVVEDUTO, PURTROPPO FINO AD ORA NULLA HA FATTO PERCHE’?

CHE ASPETTIAMO A EMANARE  LE GIUSTE E CORRETTE INDICAZIONI A QUESTI FUNZIONARI DEVIATI DA ANNI E ANNI DA GESTIONI TRUFFALDINE CHE DI TUTTO SI OCCUPAVANO ALL’INFUORI DI APPLICARE CORRETTAMENTE LE LEGGI E LA TRASPARENZA.

INSOMMA IN QUESTA BNEDETTA AZIENDA NON C’E’ UN UFFICIO CHE FUNZIONI A DOVERE A CAUSA DI DIRETTIVE EMANATE NEGLI ANNI SCORRETTE E ILLEGITTIME.

ORA PERO’ BASTA DIAMO UN VERO SEGNALE DI CAMBIAMENTO CARO AVVOCATO ROLLI E CARO COMMISSARIO BASILICATA, ALTRIMENTI LA VOSTRA PRESENZA ILLUMINATA A CHE SERVE?

 

 

Antonella                Orgera

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