CARO ING. MONGELLI, NON LE SEMBRA DI ESAGERARE?
QUESTA SUA OSTILITA’ A FAR DISTACCARE DAL CENTRALIZZATO GLI UTENTI CHE LO VOGLIONO MI APPARE ASSURDA E PREPOTENTE , IN QUANTO OGGI LELEGGI ESISTENTILO CONSENTONO.
LEI DOVEVA INVIARMI CERTIFICAZIONE CHE COMPROVAVA IL CONTRARIO,MA SONO PASSATI DUE MESI E NULLA E’ ACCADUTO.
PERTANTO LA PREGO DI DARE LE OPPORTUNE DISPOSIZIONI AGLI UFFICI IN MODO TALE CHE SI EVITINO SIMILI ABUSI DI POTERE.
INOLTRE MI MERAVIGLIO DEL SUO COMPORTAMENTO DI VOLER TENER LEGATI AD OGNI COSTO GLI INQUILINI ALL’ALLACCIAMENTO TERMICO GENERALE, DOVREBBE ESSSERE LEI PER PRIMO AD INCENTIVARLE VISTO L’ENORME MOROSITA’ CHE VI GRAVA SOPRA.
MA SE IL 46% DELL’UTENZA DA QUANTO SOSTENETE NON PAGA PERCHE’ OSTINARVI A BUTTARE I SOLDI PER TERRA?
Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it] Inviato: mercoledì 18 aprile 2018 12:31 A: g.mongelli@aterroma.it Oggetto: Addante
Caro ing. Sto ancora aspettando i documenti che hai detto che mi mandavi lunedi in merito al riscaldamento
Saluti
Annamaria Addante
Corte di Cassazione Sez. Civ. – Ord. del 03.04.2012, n. 5331
Presidente Goldoni – Relatore Bertuzzi
Fatto e diritto
La Corte, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 4 ottobre 2010, da P.C. per la cassazionedella sentenza n. 936 del 23 giugno 2010, notificata il 6 settembre 2010, con cui la Corte di appello di Genova aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua impugnativa avverso la delibera del Condominio di via (…) di Genova, che aveva respinto la sua richiesta di distacco dell’immobile di sua proprietà, destinato ad autorimessa, dall’ impianto di riscaldamento centralizzato, avendo rilevato il giudice di secondo grado che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio il distacco, pur non dando luogo a squilibri termici, per effetto del venir meno dell’ obbligo dell’attrice di contribuire alle spese per i consumi, avrebbe provocato un conseguente aggravio delle spese per gli altri condomini, tenuto conto che, sulla base dell’insegnamento della Corte di Cassazione, il distacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato non può ritenersi legittimo nei casi in cui esso comporti una maggiore spesa a carico degli altri condomini che continuano ad usufruirne letto il controricorso del Condominio di via (…) di Genova considerato che l’unico motivo di ricorso denunzia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e/o violazione e falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 1120 cod. civ., assumendo che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata il distacco dei singoli condomini dall’impianto di riscaldamento rappresenta un vero e proprio diritto nei casi in cui esso non determini inconvenienti o squilibri tecnici nel suo funzionamento e non comporti un aggravio di spese, sicché in presenza di tali condizioni, che pure erano state accertate dal consulente tecnico, la delibera impugnata avrebbe dovuto essere considerata nulla, aggiungendo che la Corte di appello, interpretando erroneamente le conclusioni della consulenza tecnica, non ha considerato che la riduzione dei consumi ed il minor aggravio di spesa per i restanti condomini costituivano la logica conseguenza del distacco ed era pertanto un dato pacifico; vista la relazione redatta ai sensi dell’art.380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:
” il motivo appare fondato, avendo la Corte di appello, con motivazione errata giuridicamente ed anche contraddittoria, fondato la propria statuizione di rigetto mediante richiamo alle risultanze ed alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva escluso che il distacco potesse avere conseguenze negative sulla funzionalità dell’impianto ovvero che potesse provocare un aumento delle spese di gestione, aggiungendo, tuttavia che, per effetto del venir meno della contribuzione da parte dell’attrice alle spese di gestione, di fatto il distacco avrebbe aumentato le spese a carico degli altri condomini’ ; – ” che tale ragionamento si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini ( Cass. Il. 16365 del 2007; Cass. n. 7518 del 2006). – che, in particolare sulla base di tale orientamento emerge che la condizione ostativa deIl’ aggravio delle spese condominiali va collegata, quale conseguenza diretta, al fatto del distacco puro e semplice, non già alla circostanza che, per effetto di esso, la quota dei consumi gravante sul condomino distaccatosi potrebbe andare a carico degli altri, trattandosi questa di una evenienza non necessaria ne obbligata, che si pone altresì in contrasto con il principio che il condomino distaccatosi è tenuto a partecipare alle spese di gestione dell’impianto se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio “; – che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della condizione ostativa come sopra considerata, precisando, mediante richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio, che il distacco non aveva provocato alcun aggravio di spese complessive; rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni e notificata alle parti e che la sola parte ricorrente deposi lato memoria; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’ esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione; che, pertanto, il ricorso è accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e la causa va rinviata, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello, che si atterrà nel decidere al seguente principio di diritto:’ Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini; ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune“,
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Depositata in Cancelleria il 03.04.2012
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Finalmente dopo tante battaglie siamo riusciti a fare chiarezza, grazie anche alla nuova legge sui condomini e alla sentenza della CASSAZIONE.
E’ stata dura per le enormi resistenze che abbiamo trovato all’interno dell’Ater di Roma, nei servizi tecnologici, ma ora il problema è risolto abbiamo RIPORTATO Qui SOTTO la lettera del direttore generale che ha finalmente consentito tali distacchi e il modulo da riempire.
Con la nuova legge sui condomini nonostante che fosse chiara facevano ancora resistenza, ma finalmente con la sentenza della CASSAZIONE non possono più rifiutarsi di far staccare dalla caldaia chi ne avesse fatto richiesta.
CHIUNQUE VOGLIA DISTACCARSI DALLA CALDAIA CENTRALIZZATA PER RISPARMIARE E GESTIRSI IL PROPRIO CALORE A PIACIMENTO, NON DEVE FARE ALTRO CHE RIEMPIERE IL MODULO E SPEDIRLO.
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Area Tecnica
Servizio Impianti Tecnologici
Sig.
Via
Oggetto: Distacco da impianto centralizzato di riscaldamento.
Gentile utente/proprietario,
la S.V. risulta inclusa in un elenco allegato alla richiesta, pervenuta tramite il Comitato di quartiere “Inquiliniater.it” a questa Azienda in data 06/11/2014, per ottenere il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, deirimpianto interno del suo alloggio di proprietà.
Per dare corso alle opere da eseguire è indispensabile che Ella compili l’allegato modulo di richiesta e lo invii o tramite fax ai n° 0639720748 o 0668842650 o tramite mail all’indirizzo servizio.impiantitecnoIogici@aterroma.it, l’Ufficio Riscaldamento provvederà ad attivare l’impresa esecutrice dell’intervento nel più breve tempo possibile.
L’intervento di distacco per gli impianti con tipologia di distribuzione a centralina complanare o a pioggia, comprende le seguenti opere e relativi atti amministrativi:
1. Svuotamento e riempimento del circuito idraulico, sigillatura mediante saldatura o intercettazione, munita di sigillo antimanomissione, delle tubazioni corrispondenti allo stacco dell’alloggio interessato.
2. Smontaggio del sistema di contabilizzazione e termoregolazione individuale del calore ed inibizione dello stesso dalla trasmissione radio.
3. Sono escluse tutte le opere murarie e di eventuale ripristino delle tinteggiature che rimangono a carico del proprietario dell’alloggio.
4. Sospensione delle quote di acconto relative al Servizio Riscaldamento dalla prima bolletta utile.
5. Comunicazione all’Amministrazione condominiale dell’avvenuto distacco.
Viale di Valle Aurelia 193 sc. I- 00167 – ROMA tel. 06/68842576 fax 06/68842650, email servizio.impiantitecnologici@aterroma.it
6. Sono fatti salvi ogni diritto e pretesa di questa Azienda in ordine al precedente rapporto di collegamento con rimpianto centralizzato in relazione al Servizio fruito.
L’Ufficio Riscaldamento dell’Azienda è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ai seguenti recapiti telefonici, 06 68842639.
Il Direttore Generale
Arch. Claudio Rosi
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Spett.le A.T.E.R. del Comune di Roma
c/o Servizio Impianti Tecnologici Viale di Valle Aurelia 193 se I 00167 Roma
Fax 06 39720748 Fax 066884 2650 Mail: servizio.impiantitecnologici@aterroma.it
Oggetto: Richiesta di distacco dall’impianto di riscaldamento.
Il sottoscritto: ,
proprietario dell’immobile sito in:
Via:…..
Scala: .int:
Allacciato all’impianto centralizzato n°:
Chiedo con la presente di essere distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento. A tal fine preciso di aver preso visione del Dlgs 220 del 11/12/2012 ex art.lo 1118 c.c., al quale la presente richiesta si riferisce.
In particolare di quanto disposto all’articolo 3 del medesimo Dlgs, per quanto concerne gli oneri che rimangono a mio carico inerenti alle spese di M.S., di conservazione e messa a norma dell’impianto.
Recapiti utili:
tel: cell:
Mail:
Roma lì:
Il Richiedente
Viale di Valle Aurelia 193 se. I- 00167 – ROMA Pag. 3/3
tel. 06/68842576 fax 06/68842650, email servizio.impiantitecnologici@ateiToma.it
