COME RAGGIRARE IL CITTADINO INGENUO!

QUESTI SONO STRALCI DELL’ART.48 DOVE POTETE LEGGERE CON ATTENZIONE COSA POTEVANO FARE PER VENDERE LE CASE DI SAL LORENZO E ANCHE DI SAN SABA.

  1. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. L’ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore.(9)6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti . Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita. (10) 7. Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.OMISS…….9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario. (12)Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall’articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d’asta in favore dell’occupante.(13)E POI PARLIAMO DI LEGALITA’ QUESTO EMENDAMENTO E’ SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO IN QUANTO VIOLA LEGGI E INOLTRE FA SPECULAZIONE SU UN ALLOGGIO OCCUPATO ILLEGALMENTE E SOTTRATTO A CHI NE AVEVA TITOLO, E QUESTA  E’ LA POLITICA CHE DOVREBBE DARE GARANZIE E RIPRISTINARE LALEGALITA? PERCHE’ NON FANNO ALLORA UNA SANATORIA E CHI HA TITOLO RIMANE? FORSE PERCHE’ NON HANNO I TITOLI?

    10bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica), salvo che l’acquirente dell’alloggio ceduto intenda estinguere il diritto di prelazione versando, in un fondo speciale appositamente istituito dell’ente gestore da destinare esclusivamente alla realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica ed alla repressione e contrasto alle occupazioni abusive un importo pari al 10 per cento del valore dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica, altresì, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa venduti antecedentemente alla l. 560/1993 con esclusione degli alloggi venduti prima dell’entrata in vigore della l. 513/1977. (14)

    Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo.”

QUESTO EMENDAMENTO E’ UNA INDECENZA INVVECE DI DIRE CHE I COMUNI E LE ATER DEBBONO RISOLVERE RAPIDAMENTE IL PROBLEMA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE LORO INVECE  MODIFICANO UNA LEGGE NAZIONALE PER PRIVILEGGIARE COLORO CHE ANCORA NON LO HANNO ESTINTO E CHE SONO SENZA DIRITTO DI SUPERFICIE, MA COSTORO SE VENDONO L’ALLOGGIO NON LO VENDONO A UN PREZZO INFERIORE E PERCHE’ DEBBONO AVERE TALE BENEFICIO? E QUEGLI ALTRI CHE INVECE HANNO GIA’ PAGATO CHE FANNO GLI RESTITUISCONO ISOLDI?

Art.  48bis (14a)

(Piani di cessione per alloggi di elevato pregio)

  1. Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla Giunta regionale; per tali alloggi il costo è determinato dai valori OMI aggiornati ai quali possono essere applicati abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell’immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati. (14b)

MA COME VE LO DEVO SPIEGARE, GLI ALLOGGI POPOLARI NON POSSONO ESSERE VENDUTI A PREZZO DI MERCATO PER POTERLO FARE DOVETE ESTRAPOLARLI DALL’ERP.(STORACE INSEGNA)PERCHE’ LO STATO NON PUO’ LUCRARE E INOLTRE IL SUPER GUADAGNO L’ATER LO DOVREBBE RIDARE ALLO STATO IN QUANTO PLUS VALORE, PERCHE’ GLI ALLOGGI SONO ISCRITTI IN BILANCIO ANCORA CON IL COSTO  ORIGINALE IN LIRE DELL’ETA’ DELLA COSTRUZIONE .

CARO YURI SE STUDIASSI NON FARESTI FARE STE CAVOLATE AI CONSIGLIERI E SE MI AVESSI DETTO CHE STAVI ALLAPISANA PER GLI EMENDAMENTI INVECE DI FARLO IN SILENZIO TI AVREI AIUTATO, MA LA PRESUNZIONE E’ MASCHILE !

1 bis. Ai fini dell’applicazione da parte degli enti gestori degli abbattimenti fino al cinquanta per cento del prezzo di cessione ai sensi del comma 1, entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce i parametri relativi ai criteri di cui al comma 1. (14c)

CON QUESTO EMENDAMENTO GIA’ VEDO IL MERCATO DELLE VACCHE, MA COME SI PUO’ FARE UNA LEGGE LASCIANDO LA COMPLETA DISCREZIONALITA’ AGLI UFFICI E’ DA PAZZI!

EMENDAMENTI VOTATI NEL COLLEGATO DI BILANCIO

Art. 82

(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

  1. Alla l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione di strutture complesse pubbliche o private.”;

  1. b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12 bis

(Ufficio di coresidenza delle ATER)

  1. L’ATER provvede a favorire la mobilità volontaria di quei nuclei familiari che abitano unità abitative in sottoutilizzo offrendo soluzioni alternative, in particolare per anziani soli, anche in cohousing.
  2. A valere sulle risorse finanziarie interne è costituito un apposito ufficio di cohousing composto di personale laureato in materie dell’area socio-psicologica abilitate alle professioni di assistenza psicologica e sociale con il compito di favorire la mobilità dei nuclei familiari di cui al comma 1 secondo quanto stabilito dal programma annuale di attività adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera f).”.

SAPETE COSA SIGNIFICA TALE ARTICOLO? CHE SE UNA VECCHIETTA/O RIMANE SOLA IN UNA CASA TROPPO GRANDE PER LEI LA TRASFERISCONO IN ALTRO ALLOGGIO PIU’ PICCOLO,MA DOVE CAPITA, PER CUI SIGNIFICA SRADICAMENTO E DEPORTAZIONE DI VECCHIETTI,MA SE NON LA DEPORTANO FANNO UN’ALTRA BELLA COSA A CSA DELLA VECCHIETTA CI METTONO AD ABITARE CON LEI ALTRI VECCHIETTI O PERSONE. MA VI RENDETE CONTO DI CHE COSA HANNO FATTO? E LO SAPETE DI CHI E’ TALE EMENDAMENTO? DELLA LOMBARDI M5S MA QUESTI PERSONAGGI POLITICI SONO PEGGIO DEGLI STALINISTI,

MA PENSATE QUELLAPOVERA PERSONA ANZIANA ABITUATA AL SUO MODO DI VIVERE E DI ESSERE CHE SI VEDE O DEPORTATA O SI VEDE LA SUA CASA INVASA DA PERSONE SCONOSCIUTE.

L’ASSURDO E’ CHE SE INVECE CI VA AD ABITARE IL NIPOTE LO CACCIANO L’ESTRANEO INVECE ANDRA’ BENE, DIO MIO MA IN CHE MANI SIAMO CAPIATATI? NON BASTAVA TROMBETTI PURE LA LOMBARDI CI SI METTE A ROVINARE I CITTADINI!

 

Art. 83

(Modifiche alle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relative all’edilizia residenziale pubblica e successive modifiche)

  1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) il comma 10 bis dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“10 bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo.”;

all’articolo 48 bis sono apportate le seguenti modifiche:

c) il comma 3 quinquies dell’articolo 50 è sostituito dal seguente:

“3 quinquies. Nell’ambito della dismissione del patrimonio residenziale viene data priorità alla dismissione delle unità immobiliari ubicate all’interno di lotti o fabbricati nei quali è stata già formalmente costituita l’amministrazione condominiale autonoma, oppure sia attiva la gestione condominiale da parte degli enti gestori. Al fine di semplificare le dismissioni degli alloggi in oggetto la procedura di alienazione è sempre consentita per tutti gli immobili su richiesta del conduttore o degli aventi causa. Gli enti gestori procedono con la vendita applicando la disciplina di alienazione vigente al momento della richiesta. Gli enti gestori possono disporre per le unità immobiliari vuote procedure di vendita diretta attraverso asta pubblica oppure avviare la gestione della locazione ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).”.

QIESTO EMENDAMENTO GRIDA VENDETTA E CREDO CHE ABBIA ANCHE  RISVOLTI DI COSTITUZIONALITA’, IN QUANTO GIA’ C’E’ UNA LEGGE ANZI DUE CHE DISCIPLINANO LA VENDITA DEGLI ALLOGGI ERP,PER CUI INUTILE,MA L’ASSURDO è LA DICITURA VIGENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA,MA SI RENDONO CONTO DI CIO’ CHE SCRIVONO?

COLUI CHE NON HA ACQUISTATO IL 90% E’ PER COLPA DELLO IACP-ATER E’ ANCORA IN AFFITTO A COSTUI INVECE DI VENDERGLIELA COME STABILISCE LA LEGGE 560/93 E 42/91 LA LEGGE GLIE LA FACCIAMO ACQUISTARE ALL’ASTA PUBLICA, PER ME E’ FOLLIA PURA!

E QUI MI RIPETO ANCORA UNA VOLTA;” LO STATO,LE REGIONI E I COMUNI NON POSSONO LUCRARE  E NON POSSONO VENDERE A LIBERO MERCATO PER CUI SE IL RESPONSABILE DELLA CASA DELPD FOSSE UNO CAPACE E COMPETENTE TALI ERRORI NON SI SAREBBERO POTUTI EVITARE ANCHE PERCHE’ TORNO A RIPETERE LO STATO,LE REGIONI ECC. NON POSSONO LUCARE E NEANCHE VENDERE ALL’ASTA UN BENE PUBBLICO DESTINATO ALL’EMERGENZA ABITATIVA.

QUESTA E’ LA REALTA’ POI CI SONO LE AFFABULAZIONI DI TROMBETTI!

 

UN MANIFESTO COSI ROOBORANTE AVREBBE DOVUTO PORTARE ALTRI RISULTATI.

ERA UN’OCCASIONE GOTTA PER DARE LA PAROLA AI CITTADINI  INVECE NO I CITTADINI ALLA FINE HANNO POTUTO FARE SOLO 1 (UNA)  DOMANDA CHE AVEVO ACCENNATO PRIMA,.

INNANZI TUTTO VA CHIARITO CHE CI AZZECCA L’AMMINISTRATORE PINO DORIA AMENO CHE IL PD NON SI SIA MESSO A SPONSORIZZARE L’AMMINISTRATORE, IL QUALE E’ PURE INTERVENUTO,I CITTADINI NON SONO POTUTI INTERVENIRE MENTRE L’AMMINISTRATORE SI, CHE TRA L’ALTRO HA DETTO UN PO DI CAVOLATE FACENDO CONFUSIONE SULLE LEGGI.

E NON HA DETTO L’UNICA COSA GIUSTA CHE POTEVA DIRE CHE LA LEGGE FATTA PER FAR PAGARE ANCHE GLI INQUILINI ALL’AMMINISTRATORE E’ INAPPLICABILE IN QUANTO OLTRE CHE NON PAGANO IN UN CONDOMINIO L’AMMINISTRATORE GLI HA FATTO GLI ATTI GIUDIZIARI E IL GIUDICE HA DATO RAGIONE ALL’INQUILINO DICENDO CHE DEVE PAGARE IL PADRONE DI CASA E NON L’AFFITTUARIO, E SI PERCHE’ CIO’ LO STABILISCE IL CODICE CIVILE E NON CREDO CHE UNA LEGGE REGIONALE POSSA MODIFICARE IL CODICE CIVILE

 

 

 

14 pensieri su “COME RAGGIRARE IL CITTADINO INGENUO!

  1. Marco

    Riguarda La modifica dell’ Articolo 50 ?
    per il superamento reddito dei 2 anni oltre il quale ti vorrebbero mandare via secondo questi GENI della politica? dopo 2 anni senza più fare canone concordato ? Questa follia è stata approvata e deliberata ? Come se 2 o 3 anni di reddito superiore fossero necessari per cambiare la vita ad una persona. Certo….come ragionano loro te la cambiano in peggio… ho lavorato di più….e andrò a stare molto peggio.

    LEVATE le case a chi risulta avere già 1 o 2 proprietà ABITATIVE adatte, no a chi lavora.

    Ci faccia sapere grazie come sempre Mitica Annamaria unico faro in questo tugurio.

    Grazie

  2. pippo

    Questo punto è molto interessante:
    Con riferimento all’articolo 1, comma 10 bis, della l. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.OMISS…….9.
    Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario.

    perchè se io ho già ricevuto la famosa lettera di acquisto relativa alla l. 560/93, in cui viene espressamente citato nella lettera che il suo alloggio rientra nei piani vendita, quindi se l’emendamento cita quanto segue:
    Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica…..
    Tu IACP ex-Ater. l’alloggio me lo hai messo sul piano di vendita e d inoltre mi hai indicato anche la formula del prezzo:
    il prezzo di cessione di ciascuna unità immobiliare è dato dalla rispettiva rendita catastale aggiornata moltiplicata per cento. Al prodotto così ottenuto sarà applicata “la riduzione dell’ 1% (uno per cento) per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino ad un limite massimo di venti anni”. L’importo risultante costituirà il prezzo effettivo di cessione. Il prezzo potrà essere pagato in un unica soluzione, con un ulteriore riduzione pari al 10% (dieci per cento), o in forma rateale, previo versamento in contanti di una quota inferiore al 30% (trenta per cento) del prezzo di cessione.

    Sign.ra Addante, sarò ripetitivo, ma su queste cose forse è meglio esserlo, posso chiedere di acquistare avvalendomi di questa proposta di acquisto fattami dall’Ex-IACP.

  3. pippo

    Sign.ra Addante, scusi l’ignoranza, quindi da quanto ho capito, vorrebbero vendere gli alloggi nonostante ci sia il problema che grava sul diritto di superficie, anzichè trasformarli in diritto di proprietà per venderli, ho capito bene? Perchè se fosse così, ci sarebbe sempre un arcano da sfatare, e cioè:
    il motivo per il quale i 900 alloggi che rientravano nei piani vendita del 2016, furono sostituiti dai 900 alloggi ex-erariali , solo perchè i 900 alloggi ERP presentano il problema che grava sul diritto di superficie, poi che vengo a scoprire, che l’Ater ha venduto e continua a vendere nonostante ci sia il problema che grava sul diritto di superficie, allora dicessero la verità, il motivo riportato nel Piano Vendita del 2016 non corrisponde a verità, la verità è un altra, che tutti noi possiamo immaginare, ma intanto qualcuno continua a prendere i voti grazie a questa situazione, se non fosse così, non staremo qui a discutere del problema che grava sul diritto di superficie. Quindi quello che vorrei capire, che vonno fà sti signori, hanno intenzione di vendere, oppure è solo un alibi per prendere altro tempo e rompere le scatole agli inquilini onesti e regolari.

  4. addante Autore articolo

    QUELL’EMENDAMENTO PER ME CARO SIGNORE è SEMPLICEMENTE UNA MARCHETTA CHE CREDO CHE SIA INAPPLICABILE ANCHE PERCHE’ CHI LE SUGGEROSCE AI POLITICI TALI COSE E’ PERSONAINCOPETENTE E I RISULTATI SI VEDONO

  5. addante Autore articolo

    SI NE HA DIRITTO E NON POSSONO VENDERE IL SUO ALLOGGIO CON ALTRA LEGGE,LE DICO SOLO CHE UNA SIG.RA SI E’ RIVOLTA AL NOSTRO LEGALE E ORA STA ACQUISTANDO CON LA LEGGE 560/93 QUELLA CON CUI VENIVA CONSIDERATO L’ABBATTIMENTO DEL 30% QUELLO CHE HANNO INVIATO A LEI

  6. pippo

    Ma l’alloggio di questa sign.ra che sta acquistando, rientrerebbe solo nel piano vendita relativo alla L. 560/93 ex-IACP o anche in uno dei Piani Vendita dell’Ater?
    Grazie
    Pippo

  7. pippo

    Ok Sign.ra Addante, ho fatto come mi ha suggerito lei, sto provando a prendere l’appuntamento con il direttore dell’Ater Pr., ho chiamato la sett. scorsa e mi hanno detto di inviare una e-mail, in quanto la segretaria non era presente, così ho mandato la mail , ma non ho avuto ricevuto alcuna risposta, ho provato a ricontattarli anche questa mattina, ma stesso copione, mi dicono che la segretaria non c’è e quindi di mandare una e-mail, gli ho riferito che già ho scritto la mail la settimana scorsa e che non ho ricevuto risposta alcuna, mi suggeriscono di provare a sollecitare, bha, sinceramente sono scettico , ma attendiamo anche la prossima settimana e vediamo cosa succede.

  8. pippo

    Salve Annamaria,
    ancora nulla, son 3 settimane che ancora non riesco a prendere appuntamento, la segr. dice che ancora il direttore non gli ha dato l’appuntamento e che è partito, torna lunedi, aspettiamo lunedi così facciamo quasi un mese, bha, attendiamo max lunedi.

  9. pippo

    Sign.ra Addante,
    mi hanno dato l’appuntamento con il direttore, le ho scritto una mail che indica il giorno e l’ora.
    Grazie mille!!!
    Saluti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *