CARO DIRETTORE GENERALE DELL’ATER DI ROMA,
MA DOBBIAMO CONTINUARE IN QUESTO MODO! E’ MAI POSSIBILE CHE CERTI DIRIGENTI APPLICANO LE LEGGI SOLO PER DANNEGGIARE E NON PER TUTELARE.
TALI METODI NON SONO PIU’ ACCETTABILI, LE LEGGI VANNO RISPETTATE E APPLICATE CORRETTAMENTE, CHE LE PIACCIANO O NO A CERTI FUNZIONARI E DIRIGENTI.
FORSE E’ IL CASO DI FAR FARE DEI CORSI DI FORMAZIONE A TALI PERSONAGGI, CHE SONO MOLTO MATRIGNI CON GLI ALTRI,MA MOLTO PERMISSIVI PER SE STESSI E LA DOTT.SSA NE E’ UN ESEMPIO LAMPANTE!
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Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: domenica 28 ottobre 2018 12:33
A: ‘f.muscatello@aterroma.it’
Cc: direzionegenerale@aterroma.it
Oggetto: Addante x diffida errata di occupazione abusiva
Gentile Dott.ssa Muscatello,
In merito alla sua raccomandata inviata al sig…….. Francesco con Prot.54905, le faccio presente che il sig…………..Francesco non può essere considerato occupante abusivo in quanto nato in tale alloggio il 26 Aprile del 1985.
E’ pur vero che a soli 6 mesi di vita il sig……..Francesco si è trasferito in altra città insieme alla madre, ma vi ha fatto ritorno insieme alla madre nel 1989 e all’epoca la legge vigente la 33 del 1987 consentiva tali rientri.
Pertanto il sig…………Francesco non essendosi più allontanato da tale alloggio ha pieno diritto alla voltura e non può essere assolutamente considerato occupante abusivo.
Pertanto, invito la S.V a voler sospendere qualsiasi atto contro il sig………– Francesco e di conseguenza fare immediatamente la voltura al sig……..Francesco, in quanto è residente nell’alloggio dalla nascita, ne è uscito per soli 4 anni vi è rientrato nel 1989 in piena vigenza legge 33/87, che per sua memoria le allego
LEGGE 33 DEL 1987
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI
Art. 3
(Requisiti per l’ accesso all’ edilizia residenziale pubblica )
……….
Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi nonche’ dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi’ parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purche’ la stabile convivenza con il concorrente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela od affinita’, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita’, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorieta’, alla presenza di quattro testimoni, sia da parte del concorrente sia da parte della persona convivente o delle persone conviventi.
Art. 20
(Subentro nella domanda e nell’ assegnazione )
In caso di decesso dell’ aspirante assegnatario o dell’ assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell’ assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 3 e secondo l’ ordine ivi indicato. Il subentro nella domanda e nell’ assegnazione e’ consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima o dell’assegnazione.
In casi di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all’ assegnatario subentra nell’ assegnazione l’ altro coniuge, se il diritto di abitare nell’ alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a quest’ ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullita’ matrimoniale all’ assegnatario subentra nell’ assegnazione l’ altro coniuge, se tra i due si sia cosi’ convenuto e qualora quest’ ultimo risulti stabilmente occupare l’ alloggio.
Al momento della voltura del contratto l’ ente gestore verifica che non sussistano per
il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla
permanenza nell’ alloggio.
Ai fini dell’ assegnazione l’ ampliamento stabile del nucleo familiare e’ ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell’ ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all’ assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more – uxorio,di parentela ed affinita’, anche, secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 3 nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinita’ qualora siano, nell’ uno o nell’ altro caso, riscontrabili le finalita’ di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarieta’ ed assistenza economica ed affettiva. L’ ampliamento stabile del nucleo familiare attribuisce al nuovo componente, che sia stato previamente riconosciuto dall’ ente gestore, secondo l’ ordine di cui alla citata disposizione del precedente articolo 3, il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
E’ altresi’ ammessa, previa autorizzazione dell’ ente gestore, l’ ospitalita’ temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio qualora l’ assegnatario comprovi l’ esistenza di obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o di altri giustificati motivi da valutarsi da parte dell’ ente gestore.
Tale ospitalita’ a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
ATTENDO UNA SUA CORTESE E DOVUTA RISPOSTA IN MERITO
Cordiali saluti
Annamaria Addante
