FUNZIONARI INCAPACI VIOLAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO QUESTO ACCADE AL COMUNE DI ROMA!


Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020 13:23
A: ‘cambiresidenza.municipioroma04@comune.roma.it’; ‘direzione.mun04@comune.roma.it’; ‘isabella.cozza@comune.roma.it’; ‘presidenza.04@comune.roma.it’; ‘silvio.marseglia@comune.roma.it’; ‘fabiola.pezza@comune.roma.it’; ‘Marco Cacciatore’; ‘segreteriaprefetto_prefrm@interno.it’; ‘Cc:’; ‘a.orgera@aterroma.it’; ‘avoci@regione.lazio.it’
Cc: roberto_dellacorte@hotmail.it
Oggetto: I: ADDANTE.URGENTE!!!

Gentili Signori,

questo funzionario del 4 Municipio sig.MARSEGLIA continua a violare le leggi regionali in quanto lui afferma che ,secondo lui, la legge 12 del 1999 e antecedente alla legge LUPI art5 per cui lui applica solo quella,dimostrando   tutta la sua ignoranza e  dimenticando o non sapendo  che l’ultima modifica a tale legge è stata fatta nel 2019.

Pertanto lui rifiuta  qualsiasi residenza o domicilio che riguarda ‘ampliamento del nucleo famigliare a chi ha un regolare contratto dell’alloggio la regolarità di tale contratto la si vede sulla bolletta del canone dove è scritto CANONE perché chi è occupante abusivo ha scritto OCCUPAZIONE ABUSIVA.

NONOSTANTE LA DOCUMENTAZIONE INVIATA A TUTTI COMPRESO IL SIG.MARSEGLIA CHE EVIDENTEMENTE DEVE APPARTENERE ALLA CATEGORIA DEGLI ANALFABETI CULTURALI ovvero coloro che leggono e non capiscono ciò che leggono.

Ma la cosa più grave è che tutti ve ne fregate e questo è gravissimo perché nei confronti dei cittadini viene violato un proprio diritto.

Vi chiedo cortesemente di intervenire affinchè costui venga rimosso da tale incarico che dimostra di non essere all’altezza di espletarlo

Cordiali saluti

Annamaria Addante

Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: mercoledì 11 dicembre 2019 15:25
A: Alessandra Puggelli (alessandrapuggelli@gmail.com)
Oggetto: ADDANTE

Gentile sig.Marseglia

Ma lei ha letto le leggi che le ho inviato o ha trovato difficoltà a capirle?

Glie le rinvio nuovamente e la invito a leggerle con attenzione perchè per l’ampliamento del Nucleo Famigliare non SERVE NESSUNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’ATER DI ROMA come lei stesso potrà leggere: L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)

Pertanto lei si sta assumendo l’arbitrio di non concedere la residenza alla sig.ra e ai due suoi figli senza motivo alcuno investendosi di un ruolo ispettivo che non le compete, infatti in base alla legge anagrafica lei : l’ufficio anagrafico competente del Comune di residenza.
L’attestazione anagrafica della variazione dell’indirizzo avviene a seguito di accertamento da parte degli uffici comunali competenti dell’effettiva dimora del richiedente e/o del nucleo familiare.

E null’altro, mentre lei si è prodigato  a chiedere all’ATER se ci voleva l’autorizzazione e l’ATER, da me sentita, le ha semplicemente detto che stavano lavorando per procedere all’ampliamento e NON CHE CI VOLEVA LA LORO AUTORIZZAZIONE, pertanto lei ha fatto ABUSO DI POTERE per negare la residenza alla signora.

PERTANTO, SPERO E MI AUGURO NEGLI INTERESSI DEL MUNICIPIO STESSO CHE AL SIG.MARSIGLIA IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO LE FACCIA CAPIRE QUALI SIANO I SUOI REALI POTERI.

Temo che il sig. Marsiglia debba avere qualche problema personale per agire in codesto modo che va oltre i suoi compiti di ufficio, per cui lo ritengo persona poco adatta a svolgere tale incarico, in quanto una persona che si mette al di sopra della legge è molto preoccupante. 

Da: Annamaria Addante <am.addante@tin.it>
Inviato: mercoledì 20 novembre 2019 21:00
A: cambiresidenza.municipioroma04@comune.roma.it; direzione.mun04@comune.roma.it; isabella.cozza@comune.roma.it; presidenza.04@comune.roma.it; silvio.marseglia@comune.roma.it; fabiola.pezza@comune.roma.it; Marco Cacciatore <mcacciatore@regione.lazio.it>; segreteriaprefetto_prefrm@interno.it
Cc: direzionegenerale@aterroma.it; a.orgera@aterroma.it; avoci@regione.lazio.it; romina.rampa1986@tiscali.it
Oggetto: addante x : domanda di cambio di abitazione***********

Gentili signori,

Torno nuovamente a scrivervi per una residenza in un alloggio ATER, avendo letto la vostra e.mail inviata alla mia assistita.

Debbo dedurre dalla vostra risposta che ancora fate confusione con la legge LUPI e chi invece non è occupante abusivo.

Ancora non avete capito che NON SERVE NESSUNA AUTORIZZAZIONE,MA SOLO LA COMUNICAZIONE COME STABILISCE LA LEGGE, e nonostante che l’interessata vi ha mostrato la lettera di comunicazione  e il contratto regolare voi vi rifiutate di fargli la residenza richiedendo un’autorizzazione NON DOVUTA.

Vi  invito a leggere sia la legge 12/99 che la D.D.dell’ATER di Roma che dice esattamente cosa dovete fare in merito a chi ha un contratto di locazione, ma voi invece fate gli investigatori ruoli a voi non spettante, dal quale si ravvisa un abuso d’ufficio.

Inoltre oggi pomeriggio parlando con il dott.Marseglia, il quale crede di dover investigare anziché fare il suo dovere da ufficiale anagrafico come stabiliscono le leggi anagrafiche, ne lui e nessun altro,  può negare una richiesta di residenza se la persona che la richiede mostra  un regolare contratto di locazione ed ha inviato la lettera di comunicazione all’ATER di chi entra a far parte del suo Nucleo Famigliare.

INOLTRE LA LEGGE LUPI, che vi riporto, evidentemente non l’avete letta bene o non ci avete capito nulla.

Art. 5 Lotta all’occupazione abusiva di immobili. (( Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione ))

  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo’ chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
  2. (( A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta’, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unita’ immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta’, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unita’ immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. 1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ))

VORREI CHIEDERE CORTESEMENTE CHE QUALCUNO FACFCIA CAQPIRE AL DOTT.MARSEGLIA CHE LA LEGGE LUPI RIGUARDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE GLI OCCUPANTI ABUSIVI E NON FIGLI, NIPOTI, MARITI O MOGLI CHE RIENTRANO NELL’ALLOGGIO DI UN REGOLARE ASSEGTNATARIO!

RIUSCIRA’ A CAPIRLO IL SIGT.MARSEGLIA???????

 

 

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