NON HO PAROLE QUESTA VERGOGNOSA SANATORIA CHE NON SANA NESSUNO, PERCHE’ QUESTI POLITICI SENZA VALORE NON CONOSCONO LA REALTA’,INFATTI ERANO RIMASTI FUORI DALLA PRECEDENTE SANATORIA CIRCA 4MILA PERSONE PERCHE’ UN POLITICO INDEGNO DI TALE NOME DOPO 7 MESI ALLA CHETICHELLA SU SPINTA DEI MOVIMENTI MODIFICO’ IL REDDITO DA DECADENZA AD ACCESSO,PER CUI COSTORO PER POCHI EURO RIMASERO FREGATI E LO SONO ANCORA OGGI CON QUESTA SANATORIA VERGOGNOSA CHE SERVE SOLO A FAR FARE CASSA ALL’ATER COSI POSSONO ELARGIRE TANTI BEI SOLDONI AI DIRIGENTI CHE STANNO PER ANDARSENE.
QUESTA NON E’ UNA GIUNTA DI SINISTRA E’ UNA GIUNTA DI AFFARISTI, CHE DEL POPOLO NON GLIE NE FREGA NULLA!!!
TANTO AGLI AMICI LORO, OCCUPANTI ABUSIVI (VEDI GARBATELLA) GLI FANNO IL CONTRATTO LO STESSO, DEGLI ALTRI NON GLIE NE FREGA NULLA!!!!!
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EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA P.L. N. 19
Dopo l’articolo 13 della PL 198 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
(Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto)
In deroga all’articolo 15 della l.r. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80, occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni dispongono, con provvedimento proprio, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio.
- L’assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
- a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento del provvedimento di regolarizzazione. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore 23 maggio 2014
- b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini della regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2bis, della l.r. 27/2006;
- c) alla circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.
- Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta una indennità, in deroga all’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, determinata dal canone ERP, calcolato in base al reddito, maggiorata della sanzione di euro € 250,00 mensili univoca per tutti gli occupanti sanabili, oltre le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 10% della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalità predisposte dagli enti gestori, da sottoscrivere e riconoscere prima della stipula dei contratti di locazione. La giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto le modalità attuative.
- Qualora le procedure di regolarizzazione comprendano alloggi inseriti nei piani di vendita, il titolare dell’alloggio, trascorsi cinque anni, può optare tra l’acquisto dell’alloggio e l’adesione a procedure di mobilità verso altro immobile messo a disposizione nel comune di residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. Gli enti gestori a tal fine riservano un congruo numero di alloggi disponibili alla data di attivazione del piano di vendita, da destinare alla procedura di mobilità.
Il canone di locazione per questa fattispecie sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta regionale n° 157 del 02 Marzo 2018 allegato A art 4 comma A canone calmierato cosi come predisposto dal regolamento regionale 28 Dicembre 2012 n° 18 art 6. Tenendo conto del reddito del nucleo familiare, gli enti gestori applicheranno abbattimenti progressivi da un minimo del 30% fino ad un massimo del 50%. La giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto le modalità attuative.
- La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di regolarizzazione ai comuni, redatta su un apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni stessi e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione.
- Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile. I soggetti che risultano avere più ingressi in immobili erp sono esclusi da nuove assegnazioni, salvo che queste siano documentabili oppure preventivamente autorizzate. È fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno lasciato gli alloggi loro assegnati.
- L’ente competente alle assegnazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 12/1999 provvede, previo accordo con l’ente gestore per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all’attuazione delle procedure necessarie per il rilascio immediato e comunque non oltre 120 giorni degli immobili da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato. L’ente gestore trascorsi 120 giorni può disporre autonomamente il recupero degli immobili.
- Gli occupanti che non potranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo per mancanza dei requisiti previsti e che sono seguiti dai servizi sociali del comune ove insiste l’immobile, ovvero in condizione di particolare vulnerabilità sociale (presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, figli minori, persone ultrasessantacinquenni, possono richiedere una deroga per il periodo di permanenza negli immobili. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto d’adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali è presentata al comune competente al fine di sospendere temporaneamente l’attuazione delle procedure di cui al comma 8.
- Gli enti gestori dovranno completare con provvedimenti d’ufficio le istruttorie delle vecchie “istanze di regolarizzazioni non perfezionate ai sensi della l.r. 33/87 e 30/93, le assegnazioni a carattere provvisorio, temporaneo per i trasferimenti d’ufficio dei nuclei familiari determinati da interventi di riqualificazione o ristrutturazione degli edifici di provenienza, le assegnazioni in assistenza alloggiativa, gli ampliamenti dei nuclei mai formalmente eccepiti per mancanza di requisiti, ovvero che non si siano concluse le azioni a tutela da parte degli enti gestori Per tali procedure non perfezionate, per le regolarizzazioni delle occupazioni senza titolo, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento di inizio dei provvedimenti.
- Visto il del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. (GU n.115 del 20-5-2015) Per gli immobili in proprietà mista inseriti in programmi di alienazione, di gestione della locazione ai sensi della L.R. 9 del 14/08/2017; DGRL n.157 del 02/03/2018, in programmi di risanamento economico presentati dagli enti gestori sono escluse procedure di regolarizzazione salvo quelle individuate nel punto 1.
- Nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti In deroga alla lettera f, comma 1, art 11 LR 12/1999 ai nuclei familiari in possesso dei requisiti idonei per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica che abbiano già rilasciato l’alloggio alla data di pubblicazione del presente provvedimento, è concessa facoltà di partecipazione ai bandi di concorso qualora indetti dai comuni per l’assegnazione di alloggi ERP. Tale deroga per la partecipazione ai bandi si applica altresì (ad esclusione degli immobili che ricadono nei programmi di cui al punto 11) anche ai nuclei familiari che abbiano occupato l’alloggio successivamente alla data di cui comma 1 del presente articolo.
I suddetti nuclei familiari, qualora nei trentasei mesi successi alla pubblicazione dei bandi abbiano raggiunto una posizione utile per l’assegnazione dell’alloggio, permangono dentro il medesimo appartamento da loro condotto. Qualora il nucleo non pervenga ad una posizione utile per l’assegnazione, l’alloggio viene riconsegnato e dopo le verifiche tecniche amministrative viene inserito di nuovo nella disponibilità dei comuni che procedono con lo scorrimento della graduatoria in favore di nuclei in posizione utile.

Salve annamaria,
Io rientro in questi requisiti. Dove è quando posso fare richiesta di regolarizzazione?
La ringrazio
salve quindi entro 90 gg possiamo fare la domanda di sanatoria? io sono occupante senza titolo dal 2008
LA SANATORIA VA PRIMA APPROVATA E HO PUBBLICATO IL TESTO SUL BLOG LEGGETEVELO POI SI FA LA DOMANDA CHI HA I REQUISITI RICHIESTI
DEVI ASPETTARE CHE L’APPROVANO CHE VENGA PUBBLICATA E POI SI POTRA’ FARE LA DOMANDA CREDO PRESSO O I MUNICIPI O GLI UFFICI DI ZONA, COMUNQUE POI VEDREMO
Io sono rientrato nella sanatoria del 2007 ma a tutt’oggi non ho ancora un contratto poiché non ho pagato le morosità pregresse per indennità di occupazione premetto che il canone di affitto L’ho sempre pagato regolarmente ora sono stato chiamato a giudizio. Se dovesse uscire una nuova sanatoria devo presentare domanda?
mi chiami al cellulare 3394581140 perché in quello che mi dici c’è qualcosa di strano in merito alle morosità