NON SANNO NEANCHE LEGGERE LE LEGGI, PERO’ FANNO CARRIERA ROVINANDO ONESTI CITTADINI, INFATTI LA LEGGE è CHIARA :
1.Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
L’ATER DI ROMA HA DEI DIRIGENTI CHE SONO UNA MASSA DI IGNORANTI E DI CONSEGUENZA ANCHE I FUNZIONARI CHE NON HANNO IL CORAGGIO E LE CAPACITA’ DI FAR NOTARE CHE LA LEGGE DICE ESATTAMENTE IL CONTRARIO DI QUANTO LORO CON PREPOTENZA E IGNORANZA APPLICANO!
LA MIA DOMANDA E’, MA PERCHE’ A QUESTI CIALTRONI DEL DIRITTO NON SUCCEDE MAI NULLA?
ANZI QUANDO SE NE VANNO GLI DANNO ANCHE UN PREMIO TANTO LO PAGANO GLI INQUILINI VESSATI E DERUBATI CONTINUAMENTE DEI LORO DIRITTI.SPERO CHE QUALCUNO PRIMA O POI NE RICHIEDA I DANNI MORALI E MATERIALI!
PER FORTUNA LE NOSTRE BATTAGLIE IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE HANNO AVUTO IL LORO RISULTATO, MA CI E’ VOLUTO UN COMMISSARIO MAGISTRATO CHE STAVA RIMETTENDO UN PO A POSTO CERTE APPLKICAZIONI ASSURDE E ILLEGALI DELLE LEGGI, MA EVIDENTEMENTE NON ERA GRADITO NE ALL’INTERNO DELL’ATER CHE NON POTEVANO FARE PIU’ IMPICCI E NE ALLA POLITICA REGIONALE CHE SUBITO LO9 MANDARONO A CASA,PURTROPPO!
E OGGI ABBIAMO L’ATER DI ROMA IN MANO A TALI COMPETENTI, MA POI LA CLASSE POLITICA PER COPRIRE CERTE MARACHELLE HA AMPLIATO LA LEGGE 12/99 ADDIRITTURA COSI:
QUESTO E’ L’ART.12 DELLA LEGGE 12 DEL 1999 COSI COME E’ STATO MODIFICATO OGGI E LE PAROLE IN GROSSETTO SONO LE MODIFICHE APPORTATE OGGI!
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a)matrimonio o unione civile dell’assegnatario;(34)
b)convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l.76/2016;(35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d)affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi. (37)
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)
MA IN MERITO ALLA VICENDA SU MENZIONATA LA LEGGE GIA’ PREVEDEVA L’AMPLIAMENTO PER IL FIGLIO , PER CUI COSTORO HANNO SUBITO UN DANNO NOTEVOLE DA PARTE DI CERTI PERSONAGGI DELL’ATER DI ROMA, E SI ATER DI ROMA PERCHE’ NELLE ALTRE ATER NON SUCCEDEVA!


