BASTA CON L’IGNORANZA DI CERTI FUNZIONARI DEI MUNICIPI!!!!
LA RESIDENZA NELLE CASE POPOLARI NON DEVE AVERE NESSUNA AUTORIZZAZIONE FINO AL SECONDO GRADO DI PARENTELA LO DICE LA LEGGE!
PURTROPPO QUESTI IGNORANTI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL’ANAGRAFICO DEI MUNICIPI CONFONDONO L’ART.5 DELLA LEGGE LUPI CHE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE CHI OCCUPA ABUSIVAMENTE UN ALLOGGIO.
CHE NULLA A CHE VEDERE CON UN PARENTE CHE VA A VIVERE CON IL PROPRIO FAMIGLIARE!!!!
STUDIATE COSI EVITATE DI DIRE CAZZATE!!!
LEGGE REGIONE LAZIO N.12 DEL 1999 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a)matrimonio o unione civile dell’assegnatario;(34)
b)convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l.76/2016;(35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d)affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi. (37)
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)
