CARO YURI, NON DIRE GATTO PRIMA DI AVERLO NEL SACCO!!! INVECE STUDIA E DOCUMENTATI COSI EVITI DI DIRE CAVOLATE!!!!

IL SIG. YURI TROMBETTI VA IN GIRO A DIRE ALLA GENTE  CHE I TERMINI PER LA SANATORIA SARANNO PROROGATI, MA PURTROPPO FINO AD OGGI NON C’E’ NESSUN ATTO DELLA GIUNTA REGIONALE CHE CONFERMA CIO’.

MI SONO INFORMATA ALLA REGIONE E MI E’ STATO DETTO CHE FORSE MARTEDI PROSSIMO ANDRA’ IN GIUNTA UNA DELIBERA PER PROLUNGARE I TERMINI, MA MARTEDI PROSSIMO E’ IL 2 MARZO E SE POI TALE PROROGA NON LA DOVESSERO FARE PIU’?

LA SERIETA’ DI UNA PERSONA SI VERIFICA ANCHE DA QUESTE COSE, IO NON DIREI MAI NON FARE LA DOMADA PERCHE’ TANTO FARANNO UNA PROROGA E SE POI LA PROROGA NON AVVIENE?

PERCHE’ YURI TROMBETTI DICE QUESTE COSE? PERCHE’ NON E’ PIU’ IN GRADO DI FARE LE DOMANDE AVENDONE ACCUMULATE TROPPE?

INOLTRE MI DICONO CHE TALE PROROGA VIENE FATTA PERCHE’ IL COMUNE DI ROMA NON RIESCE A RILASCIARE I CERTIFICATI IN TEMPO UTILE.

INOLTRE L’IGNORANZA DEL SIG.YURI TROMBETTI CHE NON SA CHE ESISTE L’AUTOCERTIFICAZIONE, FA FARE UNA RICHIESTA DI PROROGA PER UN PROBLEMA CHE NON ESISTE IN QUANTO C’E’ LA LEGGE CHE CONSENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE!!!!

PURTROPPO OGGI CI SONO PERSONE CHE NON CONOSCONO LE LEGGE NON HANNO UNA FORMAZIONE GIURIDICA,MA SI METTONO A FARE LAVORI SENZA AVERNE LA COMPETENZA CON L’UNICO FINE DI ACQUISIRE CONSENSI PER SISTEMARSI POLITICAMENTE ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI!

CHI PRETENDE DI FARE POLITICA DEVE AVERE LA PREPARAZIONE E LA COMPETENZA NECESSARIA PER SVOLGERE TALE RUOLO, PURTROPPO OGGI GIORNO NON E’ PIU’ COSI E POI NE PAGHIAMO CARAMENTE IL PREZZO!!!

Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizil’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale  e quindi  i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è  obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati (servizio di autocertificazione on line).

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sostituisce l’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Di conseguenza i certificati anagrafici non dovranno più essere richiesti né rilasciati, almeno per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni.
I cittadini che dovranno attestare la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.

Si specifica che si è responsabile di quello che si  dichiara con l’AUTOCERTIFICAZIONE nel senso che le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni e in caso di DICHIARAZIONE FALSA il dichiarante  viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è necessario recarsi in comune e non si paga l’imposta di bollo.

AVVERTENZE
La dichiarazione sostitutiva di certificazione sostituisce in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categorie di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte);
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

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