QUESTI ARROGANTI E IGNORANTI DEL COMUNE DI ROMA CHE NON SANNO NEANCHE LEGGERE LE LEGGI ESISTENTI E VINCOLANTI ANCHE PER IL COMUNE DI ROMA, CHE SI PERMETTONO DI SCRIVERE LETTERE IDIOTE AI CITTADINI.
MI AUGURO CHE QUESTA VOLTA SI DEGNINO DI RISPONDERE ALTRIMENTI LI DENUNCEREMO PER ABUSO D’UFFICIO!!!
Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: giovedì 8 aprile 2021 17:50
A: gaetano1.pepe@comune.roma.it; ‘laura.picceo@comune.roma.it’
Cc: ‘********@gmail.com’
Oggetto: I: Addante
Gentili Signori, una corretta Amministrazione in genere risponde alle e.mail, ma vedo che voi non siete abituati a farlo infatti sto ancora aspettando una risposta alla quale avevo allegato un parere in merito al diritto di prelazione inviatavi il 16/11/2020.
Voi vi siete premuniti di rispondere solo all’avvocato, inviando una risposta che mi è stata girata dalla sig.ra patrizia Deintiger, che sinceramente è veramente RIDICOLA e soprattutto dimostra la poca conoscenza del diritto e della lettura degli articoli di legge che vanno letti nel loro complesso.
Mi sono permessa di riportare l’art.48 nel suo complesso da voi indicato nella risposta evidenziando in rosso le parti che riguardano tale problema.
Nel ribadire che il diritto di prelazione è un DIRITTO PODESTATIVO (potestativo agg. [dal lat. tardo potestativus, der. di potestas –atis «potestà1»]. – Nel linguaggio giur., di atto che nasce dall’esercizio di un potere e dipende dalla volontà di una persona; in partic., diritto p., diritto soggettivo che consiste nel potere riconosciuto a un soggetto di cambiare, mediante un atto unilaterale, la situazione giuridica di un altro soggetto, che non può opporsi alla modificazione )e pertanto l’interessato lo può esercitare in qualsiasi momento e non come Voi affermate nella nota inviata all’avv.to Galeani, non prima della data del 23 dicembre 2014.
Intanto sarebbe opportuno leggere con attenzione l’art.48 della legge 27/06 che non dice assolutamente ciò, infatti al comma 8 dell’art.48 dice testualmente : 8. I termini previsti al comma 20 dell’art. 1 della L. n. 560/1993 (30)e all’articolo 9 della L.R. n. 42/1991 per l’alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi (31): c) età dell’acquirente superiore ad anni 65 (33); e visto e considerato che la sig.ra Patrizia Deitinger ne ha 69 ad ottobre, non solo può estinguere il diritto di prelazione, ma volendo può anche alienare il proprio alloggio.
Inoltre faccio presente alle SS.LL. che la stessa ATER di Roma applica tale legge osservando e rispettando il diritto di prelazione come diritto PODESTATIVO per cui siete gli unici a non riconoscere un DIRITTO di legge che state vietando commettendo in ABUSO di potere, rispettando anche la riduzione degli anni da 10 a 5 nei casi indicati dalla legge all’art.48 comma 8.
Inoltre prima che vi inventiate altra cosa l’età dell’acquirente non è riferita al momento dell’acquisto, ma al momento della richiesta di estinzione del diritto di prelazione, altrimenti il legislatore avrebbe scritto età dell’acquirente al momento dell’acquisto.
Pertanto, invito le SS.LL ad inoltrare immediatamente quanto deve pagare la sig.ra Patrizia Deitinger per estinguere il diritto di prelazione in modo di porre fine a questa assurda e fantasiosa interpretazione da parte Vostra.
Resto in attesa di una Vostra urgente risposta ai sensi della legge 241/90.
Cordiali saluti
Annamaria Addante
Presidente Ass.ne Inq.ni e Proprietari ATER-ERP
L.R. 28 Dicembre 2006, n. 27
Capo III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 48
Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.
- Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare, in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani (17).
- Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni (18).
- Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio complessivo (19). La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima (20).
- Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita:
- a) gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l’assegnatario (21);
- b) i figli non conviventi dell’assegnatario, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (22). [È fatto salvo il diritto di abitazione dell’assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà] (23);
- c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi della L.R. 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, della L.R. 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), della L.R. 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell’articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di cui alla L.R. n. 18/2000, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi (24).
c-bis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima L.R. n. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro (25).
4-bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell’assegnatario e degli altri familiari conviventi (26).
- Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. L’ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore (27).
- Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l’alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti (28). Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita (29).
- Con riferimento all’articolo 1, comma 10-bis, della L. n. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.
- I termini previsti al comma 20 dell’art. 1 della L. n. 560/1993 (30)e all’articolo 9 della L.R. n. 42/1991 per l’alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi (31):
- a) invalidità superiore al 66 per cento dell’acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l’acquirente, tale da non consentire la fruizione dell’alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente (32);
- b) successione mortis causa;
- c) superiore ad età dell’acquirente anni 65 (33);
c-bis) trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio (34).
- Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell’ente proprietario (35).
- Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall’articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d’asta in favore dell’occupante (36).
10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo (37).


In quest’articolo si parla di alienazione in diritto di superficie anziché di proprietà e allora perché l’Ater della provincia dice che non può vendere perché il Comune di Fiumicino non vuole stipulare le conversazioni ex. art 35 l. 865/71 In fatto di diritto di superficie con l’Ater Pr. di Rm? ho chiesto di acquistare e quello che ho descritto sopra corrisponde a quanto mi ha risposto l’Ater
Dimenticavo, se andiamo a vedere il punto 7:
Con riferimento all’articolo 1, comma 10-bis, della L. n. 560/1993, come aggiunto dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall’ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.
“99 edifici 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati”
Nella lettera che inviarono nel 99, c’era scritto che l’alloggio rientrava nei piani di cessione già approvati , perché ora ché questo vincolo sul diritto di superficie se nel 99 rientravano nei piani di cessione giá approvati, ché qualcosa che ancora non mi quadra.
MA HAI BEVUTO? PERCHE’ HAI SCRITTO UN CUMULO DI CAZZATE
CARO PIPPO TU NON CI CAPISCI NUILLA E VUOI FARE IL SAPUTONE IL DIRITTO DI SUPERFICIE SIGNIFICA CHE IL TUO ALLOGGIO E’ STATO COSTRUITO SULLA PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FIUMICINO PER CUI DEBBONO RISOLVERE PRIMA QUEL PROBLEMA MA PER FARLO DEBBONO ESSERE D’ACCORDO ENTRAMBI E L’ATER DEVE ACVERE I SOLDI OPER FARLO