LE BUFFONATE DELL’ATER ! SPOSTATO IL TERMINE PERCHE’ NON ABBOCCANO

UN PIANO VENDITA INDECENTE UN MINESTRONE DI ALLOGGI HANNO MISCHIATO AUTOFINANZIATI E CONTRIBUTO STATO CHE HANNO COSTI COMPLETAMENTE DIVERSI,MA QUELL’ACQUILA DEL DIRIGENTE VENDITE NON RIESCE A CAPIRLO!

INOLTRE TI INVIANO LA LETTERA PER L’ACQUISTO E NON TI DANNO LA DELEGA PER FARE GLI ATTI, A CHI LO HA CHIESTO HANNO RISPOSTO CHE LA DANNO SOLO DOPO AVER PAGATO I 1.708,00 EURO, MA MOLTI HANNO PAGATO E INVECE DELLE DELEGA HANNO RICEVUTO LA LETTERA CHE NON HANNO I REQUISITI PER L’ACQUISTO!

UNA VERA TRUFFA!!!!

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Vendita case popolari Ater, adesione prorogata al 30 settembre

Lo ha comunicato ai sindacati il direttore dell’Ater di Roma, Andrea Napoletano. Il ‘Programma di alienazione e reinvestimento’ riguarda oltre 7500 alloggi

Prorogati i termini per l’adesione al piano vendite delle case popolari dell’Ater. Gli inquilini avranno tempo fino al 30 settembre. Lo ha comunicato ai sindacati il direttore dell’Ater di Roma, Andrea Napoletano. La richiesta di sospendere il termine dei 60 giorni concesso agli assegnatari per “manifestare la volontà all’acquisto” era stata espressa dai sindacati che avevano riscontrato l’insorgere di una serie di problematiche.

Il ‘Programma di alienazione e reinvestimento’ riguarda oltre 7500 alloggi. E’ stato avviato da Ater nell’agosto del 2020 sulla base del cosiddetto decreto Lupi dell’ex governo Renzi e prevede la vendita degli appartamenti inseriti nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica, in questo caso dell’Ater, è inferiore al 50 per cento. Agli assegnatari viene riconosciuto il diritto di prelazione, con possibilità di acquisto ai parenti fino al terzo grado, purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere a un alloggio pubblico. Chi non potrà acquistare verrà spostato in altri appartamenti, sempre di proprietà Ater, per poter procedere con la vendita all’asta. Potranno restare solo le famiglie con particolari situazioni di disagio e i nuclei di soli ultra 70enni. Il prezzo di vendita è calcolato sulla base della rendita catastale moltiplicata per cento e ridotta dell’1 per cento per ogni anno di anzianità dell’immobile, fino a un massimo del 20 per cento.

 

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