ALLO IACP DI PALERMO SONO TUTTI ANALFABETI CULTURALI O TRUFFATORI?

RIMANGO VERAMENTE ALLIBITA DI QUANTO ACCADE ALLO IACP DI PALERMO IN QUANTO PRETENDONO CHE GLI ALLOGGI DELLE POSTE ACQUISTATI CON LA LEGGE 560/93 ART.1 COMMA 20 DEBBANO PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER LA LIBERATORIA A VENDERE.

QUESTA E’ UNA VERA E PROPRIA TRUFFA IN QUANTO IL COMMA 20 PARLA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA CODICE CIVILE E NULLA HA A CHE FARE CON IL COMMA 25 CHE E’ TUTT’ALTRA COSA, CHE RIGURDA GLI ALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 513 DEL 1977.

MA LA RESPONSABILE DOTT.CONCETTA CONTI E IL COMMISSARIO-DIRETTORE(faccio tutto mi) ARCH. ROBERTO LANZA INSISTONO A VOLERE I SOLDI CIRCA 6MILA EURO E A LORO SOSTEGNO AFFERMANO UN CUMULO DI CAVOLATE CHE SONO PUNTUALMENTE SMENTITE DALLE LEGGI IN QUANTO LE LEGGI DA LORO MENZIONATE RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE GLI ALLOGGI DI PRIOPRIETA’ REGIONALI E QUESTO INVECE E’ DI PROPRIETA’ DELLE POSTE.

INOLTRE LORO AFFERMANO CHE SONO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DIMOSTRANDO COSI TUTTA LA LORO IGNORANZA IN MATERIA IN QUANTO GLI ALLOGGI DELLE POSTE SONO SOLO E UNICAMENTE PER I LAVORATORI DELLE POSTE.

INFATTI LA LEGGE 560/93 ART.2 COMMA 2 BIS COSI RECITA:

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si  applicano  alle unita’ immobiliari degli enti pubblici territoriali che  non  abbiano finalita’ di edilizia residenziale  pubblica.  

PURTROPPO LA DOTT.SSA CONTI NON RIESCE A CAPIRLO, OPPURE DATO CHE FINO AD OGGI HANNO FATTO COSI, OVVERO FREGANDO SOLDI NON DOVUTI DAI CITTADINI, INTENDONO CONTINUARE SU TALE LINEA PER PAURA PERCHE’ NON HANNO IL CORAGGIO DI AMMETTERE DI AVER SBAGLIATO.

DICIAMO PURE CHE ANCHE GLI STESSI PROPRIETARI SBAGLIANO A RICHIEDERE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ALLO IACP PERHE TUTTI COLORO CHE LO HANNO CHIESTO ALLE POSTE HANNO AVUTO IMMEDIATAMENTE LA LIBERATORIA SENZA PAGARE NULLA.

ALLA DOTT.SSA CONTI INVIAI TALE E.MAIL DALLA QUALE ATTENDO ANCORA RISPOSTA:

Da: Annamaria Addante [mailto:am.addante@tin.it]
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022 14:13
A: ‘concetta.conti@iacp.pa.it’ <concetta.conti@iacp.pa.it>; ‘staff.commissario@iacp.pa.it’ <staff.commissario@iacp.pa.it>
Cc: ‘**************>
Oggetto: Addante Urgente

Gentile dott.ssa Conti

L’Avv.to ***** il suo rogito completo glie lo aveva già inviato con pec forse sbagliando la pec  utenza patrimonio ora gli ho dato la sua e.mail che cortesemente mi ha dato lei in quanto sul vostro sito è impossibile trovare  telefoni ed e.mail dei dipendenti, l’unico riferimento è il centralino alla faccia della trasparenza e della legge sull’anticorruzione.

Comunque cara dott.ssa la legge da lei indicatami non centra nulla con questa liberatoria  e non centrano nulla i 60 giorni da lei invocati per questo caso perché ne sono passati abbastanza, inoltre la legge da lei invocata così recita:

Art. 10. Disposizioni in materia di alienazione e riscatto di alloggi popolari

Gli assegnatari di alloggi popolari e gli appartenenti alle forze dell’ordine assegnatari di alloggi popolari, facenti parte del patrimonio regionale, possono alienare gli alloggi acquisiti in proprietà, fatti salvi i limiti di rivendibilità previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; in tal caso ne danno comunicazione alla Regione che può esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto versi alla Regione un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base della rendita catastale aggiornata.

  1. I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti.
  2. L’alienazione degli immobili avviene previa domanda degli interessati. La dismissione è definita entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il valore della dismissione degli immobili resta quello previsto dalla legislazione vigente.

PERTANTO, (come lei stessa potra’ leggere), GENTILE DOTT.SSA, NON SI FA MENZIONE ASSOLUTA DEGLI ALLOGGI DELLE POSTE, ANZI SI FA SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ALLOGGI DATI ALLE FORZE DELL’ORDINE.

INOLTRE LEI SI OSTINA A NON VEDERE  CHE GLI ALLOGGI DELLE POSTE SONO STATI VENDUTI, COME LEI STESSA POTRA’ LEGGERE DALL’ATTO NOTARILE  CHE GLI E’ STATO MANDATO PER INTERO,(sempre che sia in grado di comprendere) CON IL COMMA 20 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 560/93, INOLTRE E’ UN ALLOGGIO DELLE POSTE PER CUI NON SONO ALLOGGI POPOLARI.

 PERTANTO LA INVITO CORTESEMENTE CON LA MASSIMA URGENZA AD EFFETTUARE TALE LIBERATORIA.

 Cordiali saluti  Annamaria Addante

PURTROPPO  A SEGUITO DI TALE E.MAIL NON E’ PERVENUTA NESSUNA RISPOSTA IN MERITO, ANZI, IGNORANDO TUTTO CIO’, AVETE INVIATO ALL’INTERESSATO LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI EURO 5.719,48 SENZA  INDICARE LA LEGGE CON CUI RICHIEDETE TALE SOMMA E QUESTA MANCANZA MOLTO GRAVE, DIMOSTRA CHE SIETE IN TORTO MARCIO.

E SPERO CHE TALE MIO ARTICOLO LO LEGGA LA PROCURA E LA CORTE DEI CONTI, IN QUANTO SIETE DEI VERI TRUFFATORI CHE VOGLIONO RIMPINGUARE LE CASSE DELLO IACP ESTORCENDO DANARO AI CITTADINI FACENDOGLI PAGARE CIO’ CHE NON E’ DOVUTO.

PURTROPPO PREFERISCO PENSARE CHE TUTTO CIO’ ACCADE PER ANALFABETISMO CULTURALE, ALTRIMENTI LA COSA SAREBBE VERAMENTE GRAVE!!!

4 pensieri su “ALLO IACP DI PALERMO SONO TUTTI ANALFABETI CULTURALI O TRUFFATORI?

  1. grazia

    Buongiorno avvocato,
    dovendo procedere alla vendita di un immobile acquistato dallo IACP con sede a Palermo in data 26.03.1996 “compreso ed individuato nel piano di vendita predisposto in attuazione della legge del 24/12/1993 n. 560 ed approvato dalla Regione Siciliana con deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 1994 n. 223/1”, così come di evince dall’atto di compravendita, poiché lo stesso atto di vendita riporta testualmente “qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio deve darne comunicazione all’Istituto, che potrà esercitare il diritto di prelazione” mi domando perché l’agenzia e il notaio pretendono che io estingua il diritto di prelazione pagando il 10%. Se non sono tenuta al pagamento ma solo alla comunicazione che, trascorsi 60 gg senza risposta mi consente di vendere liberamente, come posso far valere questo mio diritto?
    Inoltre l’art 4 dell’atto di vendita dispone: “l’Istituto come sopra rappresentato, garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità dell’immobile oggetto del presente contratto, compresa l’area ad esso pertinente”. Piena e libera disponibilità in che senso se poi devo pagare la prelazione?
    L’agenzia, che ha il mandato per la vendita dell’immobile, ha inoltrato (chiedendomi la delega) direttamente la richiesta di estinzione di prelazione e lo IACP ha quantificato il dovuto con termine di scadenza per pagare i diritti di segreteria (?). Se dovessi procedere al pagamento per poi riservarmi di richiedere il rimborso perché il pagamento non era dovuto, oltre a dover sostenere costi per l’assistenza legale, avendo richiesto direttamente la quantificazione del diritto di prelazione senza aver inoltrato la preventiva comunicazione dell’intenzione di vendere l’immobile, lo IACP potrebbe oppormi che io non ho comunicato l’intenzione a vendere ma ho chiesto di quantificare il diritto di prelazione, pertanto loro hanno risposto alla richiesta, per cui la loro procedura è corretta?
    RingraziandoLa anticipatamente rimango in attesa di suo cortese riscontro.

  2. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO!
    LA LEGGE 560 DEL 1993 PREVEDE IL COMMA 20 CHE DICE QUELLO CHE LEI HA RIPORTTO, MENTRE IL COMMA 25 PREVEDE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIO E’ DICE ESATTAMENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
    SE SUL SUO ROGITO NON C’E’ SCRITTO ESTINZIONE NON LO DEVE PAGARE. SE VUOLE DIA IL MIO CELLULARE 3394581140 A TALI INCOMPETENTI CHE GLIE LO SPIEGO .
    PURTROPPO OGGI PREVALE INCOMPETENZA E IGNORANZA A TUTTI I LIVELLI.

  3. Grazia

    Gentile Avvocato, la ringrazio per il celere riscontro. Le confermo che sull’atto c’è scritto solo “qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio deve darne comunicazione all’Istituto, che potrà esercitare il diritto di prelazione”. Proverò a contattare direttamente il notaio dell’acquirente per vedere cosa ne pensa invitandolo a contattarla per eventuali chiarimenti. La ringrazio in ogni caso per la disponibilità.

  4. addante Autore articolo

    UN CONTO E’ ESERCITARE CHE SIGNIFICA CHE HA DIRITTO PRIMA DEGLI ALTRI DI POTERLA ACQUISTARE
    E UN CONTO E’ ESTINGUERE CHE SIGNIFICA PAGARE

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