AL DOTT.ARENA INCARICO DI CONSULENZA? MA E’ UNO SCHERZO?

UN UCCELLINO MI HA RIFERITO CHE IL NUOVO DIRETTORE ABBIA FATTO UN CONTRATTO DI CONSULENZA AL DOTT.ARENA, A PARTE IL FATTO CHE NON SI PUO’ FARE, MA CHE CONSULENZA DOVREBBE DARE IL DOTT.ARENA CHE DA QUANDO E’ ARRIVATO DA CIVITAVECCHIA PERCHE’ CACCIATO HA FATTO SOLO CASINI E DANNI!!!

IL DOTT.ARENA HA VENDUTO ALLOGGI AUTOFINANZIATI AL CENTRO DI ROMA CON LA LEGGE 560/93 ANZICHE’ LA LEGGE REGIONALE 42/91 FACENDOLI COSI PAGARE MOLTO MENO DA QUANTO INVECE AVEVA STABILITO L’UFFICIO TECNICO ERARIALE, COMMETTENDO UN DANNO ERARIALE !

Il danno erariale è la lesione all’interesse pubblico finanziario arrecata da un pubblico dipendente o da un soggetto collocato di fatto all’interno della fase decisionale del procedimento amministrativo, per la quale si radica la giurisdizione della Corte dei conti.

INOLTRE HA BLOCCATO LE VENDITE A TORRE MAURA A SEGUITO DI UNA NOTA DI UN NOTAIO PERCHE’ SEMBREREBBE CHE A TORRE MAURA DOVE L’ATER DI ROMA HA GIA’ VENDUTO LA META’ DEGLI ALLOGGI,NON CI SIA IL DIRITTO DI SUPERFICIE, LUI ANZICHE’ DARE INCARICO ALL’ARCHITETTO SCIANDIVASCI PER ACCERTARE SE E’ VERO BLOCCA LE VENDITE CON LA GENTE A CUI LUI AVEVA INVIATO LA LETTERA DI ACQUISTO E PAGATO I 1.708,00 EURO CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI MUTUO ORA STANNO IN MEZZO AI GUAI PER QUESTO INCOMPETENTE!

SPERO E MI AUGURO CHE NON SIA VERO, ALTRIMENTI IL DIRETTORE MANUELLI DOVRA’ SPIEGARCI PER QUALI MOTIVI E QUALI SONO LE CAPACITA’ DEL DOTT. ARENA PER FARGLI ADDIRITTURA UN CONTRATTO DI CONSULENZA!!!

BASTA  I SOLDI DEI CONTRIBUENTI NON SI POSSONO SPREGARE IN QUESTO MODO E QUESTO DIRETTORE STA DIMOSTRANDO TUTTA LA SUA DEBOLEZZA E SUDDIDANZA !

ZINGARETTI E VALERIANI VI ASPETTIAMO ALLE PROSSIME ELEZIONI!!!

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Una novità del dl 95/2012 è il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza (art. 5, comma 9)[1].

Come si legge nella Relazione tecnica al Senato “la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell’affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01…”.

In materia era intervenuto un recente parere della sezione Campania della Corte dei Conti (n. 460 del 27.09.2011) che ha posto l’attenzione sulla vigenza dell’art. 25 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724[2].

Mentre la norma del 1994 specificava che i destinatari della stessa erano i dipendenti cessati per conseguire il pensionamento di anzianità, la norma in esame estende il divieto a tutti i dipendenti collocati in quiescenza, senza alcuna distinzione.

 

 



 

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