DD_131_08.04.2022
MA ALL’ATER DI ROMA STIAMO A SCHERZI A PARTE?
PERCHE’ MI CHIEDO COME SIA POSSIBILE DI DARE UN INCARICO DI CONSULENZA AD UN DIRIGENTE ANDATO IN PENSIONE DALLA STESSA AZIENDA, CHE LO HA MESSO IN PENSIONE!
OLTRETUTTO A UN DIRIGENTE CHE HA FATTO SOLO DANNI E CASINI GRAVI!!!!
MA L’ATER DI ROMA C’E’ QUALCHE STRANO MORBO CHE COLPISCE L’INTELLETTO???
NESSUNO PUO’ AVERE UN INCARICO DALL’ENTE O AZIENDA CHE LO HA MESSO IN PENSIONE LO DICONO LE LEGGI , MA LO SCRIVE ANCHE IL DIRETTORE NELLA DELIBERA E DEBBONO ESSERE SEMMAI ESCLUSIVAMENTE A TITOLO GRATUITO SENZA RIMBORSI SPESA!!!
OLTRETUTTO CHE SENSO HA DARE UN INCARICO DI CONSULENZA A UN INCAPACE CHE HA FATTO SOLO DANNI, CHE SE INTERVIENE LA MAGISTRATURA E LA CORTE DEI CONTI SULL’ATER DI ROMA SONO CAVOLI SUOI!!!
HA VENDUTO OVVERO HA REGALATO ALLOGGI ATER AUTOFINANZIATI VENDENDOLI CON LA LEGGE 560/93 ANZICHE’ LA LEGGE REGIONALE 42/91 AL CENTRO DI ROMA LE R.C.AL CENTRO DI ROMA SONO BASSISSIME SOLO GLI STOLTI POSSONO FARE SIMILI COSE, MA IL NUOVO DIRETTORE DELL’ATER DI ROMA,INVECE GLI CONFERISCE UN INCARICO DI COLLABORATORE CON RIMBORSO SPESE!!!
COLLABORATORE DE CHE???
IL NUOVO DIRETTORE NON CI CAPISCE NULLA DI ATER PERCHE’ VIENE DALL’ANSALDO DI GENOVA IL DOTT.ARENA E’ UN INCAPACE VERIFICATO, POVERA ATER CHE FINE INGLORIOSA!
CACCIATO DALL’ATER DI CIVITAVECCHIA PER DANNI FATTI E MO GLI DIAMO ANCHE L’INCARICO DI COLLABORATORE PER FARE COSA?
CARO DIRETTORE LEGGA:
L’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, così oggi prevede:
“E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 nonche’ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
ISTAT come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009 Consob n. 196 nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’ altresi’ fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa’ da esse controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2 comma 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno non prorogabile ne’ rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia“.
SINCERAMENTE NON NE RAVVIASIAMO LA NECESSITA’ E NE LA COMPETENZA E SOPRATTUTTO L’UTILITA’ DI TALE AZIONE!!!!