HO RIPORTATO TALI LEGGI PER DIMOSTRARE COME L’ATER DI ROMA CERCA DI FREGARE LA GENTE APPLICANDO LORO COSE INESATTE , IN QUANTO CHI è STATO SANATO CON LA LEGGE 27/06 NON PUOI APPLICARGLI LA SANATORIA DELLA LEGGE N.1 DEL 2020, COME INVECE FA PUNTULAMNEBTE L’ATER DI ROMA.
BASTI VERIFICARE TALE NOTA INVIATA A FIRMA DI NAPOLETANO QUELLO CHE FIRMA TUTTO!
QUESTA SIGNORA E’ STATA SANATO CON LA LEGGE 26/06 E PERCHE’ LA DOTT.SSA PACE GLI FA STO SERVIZIETTO?
E’ UNA COSA VERAMENTE INDEGNA!!!
LA PACE S’INVENTA MOROSITA’ FASULLE, ANCHE PERCHE’ GLI CHIEDE QUESTI SOLDI NEL 2020 LA LEGGE ERA DEL 2006 PER CUI SONO PRESCRITTI!!!
ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CHE IL TITOLO DI LAURA SERVE A POCO!!!!
Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio, per un massimo di cinque anni, in deroga all’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, è dovuta una indennità pari al canone ERP calcolato in base al reddito, oltre alla sanzione di euro 200,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare nonché secondo le modalità e i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori approvano il piano di rateizzazione nei confronti degli assegnatari in regolarizzazione prima della stipula dei relativi contratti di locazione.
144.In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti di cui al comma 141 ad eccezione di quelli reddituali previsti alla lettera b) del medesimo comma, che abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a quello fissato quale limite di decadenza, possono comunque richiedere la regolarizzazione contrattuale. Per il periodo di occupazione, per un massimo di cinque anni, è dovuta una indennità pari al canone determinato sulla base dei criteri di cui all’Allegato A, punto 4, lettera a) della delibera della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 157, relativo al canone calmierato di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18. Gli enti gestori applicano abbattimenti progressivi da un minimo dal 30 per cento al 60 per cento tenendo conto del reddito del nucleo familiare. Oltre alla suddetta indennità si applica una sanzione di euro 250,00 mensili, ridotta del 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti minori o del 20 per cento qualora siano presenti minori con disabilità, nonché le spese per i servizi a rimborso a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda. Tale indennità, previo versamento di un acconto pari al 5 per cento della somma dovuta, è rateizzata secondo la capacità reddituale del nucleo familiare ovvero secondo le modalità predisposte dagli enti gestori, tramite un piano di rateizzazione da approvare prima della stipula dei contratti di locazione
Gli enti gestori entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, completano le istruttorie delle istanze di regolarizzazioni concernenti: richieste presentate ai sensi della legge regionale 33/1987e successive modifiche; assegnazioni a carattere provvisorio o in assistenza alloggiativa; ampliamenti dei nuclei familiari.(VI RENDETE CONTO CHE SIGNIFICA TALE ARTICOLO,CHE L’ATER DI ROMA DEVE ANCORA DEFINUIRE CONTRATTI DELLA LEGGE 33 DEL 1987 UNA VERA VERGOGNA!!!!!
Ai procedimenti di cui al comma 150 ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
art..53 legge 27 del 2006 Per il periodo dell’occupazione dell’alloggio è dovuta l’indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta.
