LETTERA APERTA AL PROCURATORE CAPO FRANCESCO LO VOI
Caro Procuratore,
capisco e comprendo quanto tu hai da fare ma una un pò del tuo prezioso tempo per l’Ater di Roma per indagare cosa fanno, credo che tu lo debba impiegare perchè è ora che la magistratura indaghi perchè di reati ce ne sono tanti.
Ti dico solo l’ultima indecenza Zingaretti ha mandato a casa il CdA per il semplice motivo che avevano chiesto chiarimenti in merito alla vendita della sede dell’Ater a Roma in via Lungotevere Tor di Nona n.1 che la stanno vendendo per 38milioni di euro, il CdA aveva solo chiesto di vedere la documentazione e per questo è stato deposto.
Inoltre perchè non venderla all’Asta?
Come stanno vendendo gli alloggi autofinanziati, ovvero quelli che in parte avevano già pagato gli assegnatari alloggi ex INCIS e che glie li dovevano vendere ,ma hanno aspettato che morissero e ora se li stanno vendendo all’Asta.
Inoltre tali alloggi sono iscritti in bilancio con il prezzo originario di costruzione , parliamo degli anni 20-30-40, infatti l’Ater ogni volta che ne vendeva uno all’assegnatario ci doveva pagare il plus valore allo Stato, ma ora che li vendono all’Asta sto plus valore non lo pagano più?
Perchè non avrebbe senso in quanto lo Stato si prenderebbe più della metà, molto di più.
Ma nessuno interviene tutti tacciono e poi non solo questo, basterebbe vedere certi contratti di favore e i fascicoli che spariscono.
Inoltre se la corte dei conti ci mette mano credo che molti dovrebbero giustificare i conti tossici che hanno e non solo.
Insomma in questa benedetta Azienda non si riesce a fare pulizia e trasparenza perchè incombe pesantemente la politica.
Infatti nessun giornalista oggi è in grado di fare un’inchiesta seria su tale azienda Ater, perchè la politica li blocca.
Spero che tu possa metterci mano perchè sinceramente non se ne pò proprio più.
Aiuta per favore i poveri assegnatari onesti che ce ne sono molti alle case dell’Ater di Roma.
Ti ringrazio
Annamaria Addante

Buongiorno sono aissatou ho una casa attestato a mio nome et a nome di mei figli voglio fare la residenza a loro papa pere il comune ma deto che devo prima sentirel ater
NON SERVE AUTORIZZAZIONE ATER FAGLI LEGGERE L’ART.12 DELLA LEGGE REIONALE LAZIO N.12 DEL1999 comma 5
Comunque devi andare sul sito ATERROMA e devi trovare il modulo AMPLIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE che devi riempire e inviare all’ATER e con il contratto di casa E la copia del modulo che hai inviato e la legge che ti ho riportato in basso vai a fare la residenza e te le devono fare se ti fanno storie mi chiami subito al cellulare 3394581140
LEGGE REGIONE LAZIO N. 12 DEL 6 AGOSTO 1999 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)
3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)
4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)
5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi dei cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione e non ancora conclusi. (37)
5-ter. Gli ampliamenti fino al secondo grado non regolamentati dagli enti gestori antecedenti all’entrata in vigore della presente legge sono considerati definitivamente conclusi. Gli enti gestori verificano nei tre mesi successivi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decadenza. (37)