COMUNICATO URGENTE PER I NOTAI!!!!

HO DECISO DI PUBBLICARE TALE NOTA NELLA SPERANZA CHE I NOTAI LA LEGGANO, IN QUANTO RICEVO MOLTE E.MAIL IN MERITO A RICHIESTE ASSURDE DI PAGAMENTO DI DIRITTO DI PRELAZIONE PER ALLOGGI CHE NON LO PREVEDONO.

Gentili Notai,

Il diritto di prelazione si applica solo alle seguenti leggi:

legge 513/77 art.28

legge regionale 42/91 in quanto si è applicata la norma di vendita della legge 513/77 art.28

la legge 560/93 se l’alloggio è stata venduta con articolo 1 comma 25, altrimenti no!

solo ed unicamente agli alloggi venduti con le suddette leggi si applica il diritto di prelazione che è un diritto Podestativo e che l’interessato lo può estinguere quando vuole senza limiti di anni.

LEGGE REGIONE LAZIO N.27 DEL 2006

           Capo III

Edilizia residenziale pubblica

Art. 48

Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo (37).

LEGGE 560/93                                                                                                 

COMMI 20 E 25 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 560 DEL 1993

Comma 20. Gli alloggi e le unita’ immobiliari acquistati ai  sensi  della presente legge non possono essere alienati, anche  parzialmente,  ne’ puo’ essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia  pagato  interamente  il  prezzo.  In  caso  di vendita  gli  IACP  e  i  loro  consorzi,   comunque   denominati   e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

 Comma 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo  28 della legge 8 agosto 1977, n. 513,  e  successive modificazioni,  si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio  ceduto  in  applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

IL COMMA 20 INDICA IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CODICE CIVILE

MENTRE IL COMMA 25 QUELLO DELLA 513 DEL 1977

PER GLI ALLOGGI DELLE POSTE E DELLE FERROVIE NON ESISTE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE IN QUANTO NON SONO ALLOGGI POPOLARI,MA ALLOGGI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DELLE POSTE E DELLE FERROVIE

 Spero di essere stata chiara comunque per qualsiasi cosa questo è il mio cellulare 3394581140

 

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