HO DECISO DI PUBBLICARE TALE NOTA NELLA SPERANZA CHE I NOTAI LA LEGGANO, IN QUANTO RICEVO MOLTE E.MAIL IN MERITO A RICHIESTE ASSURDE DI PAGAMENTO DI DIRITTO DI PRELAZIONE PER ALLOGGI CHE NON LO PREVEDONO.
Gentili Notai,
Il diritto di prelazione si applica solo alle seguenti leggi:
legge 513/77 art.28
legge regionale 42/91 in quanto si è applicata la norma di vendita della legge 513/77 art.28
la legge 560/93 se l’alloggio è stata venduta con articolo 1 comma 25, altrimenti no!
solo ed unicamente agli alloggi venduti con le suddette leggi si applica il diritto di prelazione che è un diritto Podestativo e che l’interessato lo può estinguere quando vuole senza limiti di anni.
LEGGE REGIONE LAZIO N.27 DEL 2006
Capo III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 48
Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo (37).
LEGGE 560/93
COMMI 20 E 25 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 560 DEL 1993
Comma 20. Gli alloggi e le unita’ immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne’ puo’ essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
Comma 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
IL COMMA 20 INDICA IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CODICE CIVILE
MENTRE IL COMMA 25 QUELLO DELLA 513 DEL 1977
