HO CHIESTO ALL’ATER DI ROMA AL DOTT.FOLLEGA UN DOCUMENTO INERENTE UNA PRATICA,MA NON RIESCO AD AVERLO CON L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, QUI SOTTO RIPORTO LA RISPOSTA DELL’UFFICIO ANTICORRUZIONE DELL’ATER DI ROMA CHE A LEGGERLA NON SO SE RIDERE O PIANGERE, VORREI DIRE ALLA SIG.RA STASIO CHE LE NORME SULL’ANTICORRUZIONE LE CONOSCO BENISSIMO FORSE E LEI CHE FA UN PO DI CONFUSIONE IN QUANTO IO AVEVO CHIESTO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E NO 241, POI VOI MI AVETE DETTO CHE LO DEVO CHIEDERE CON LA 241 E LO FATTO,MA VORREI SAPERE IL PERCHE’ NON APPLICATE L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, PERCHE’ SAREBBE MOLTO GRAVE!
E SINCERAMENTE LA LORO RISPOSTA A TALE MIA DOMANDA E’ SEMPLICEMENTE RIDICOLA
INOLTRE IL DOTT.FOLLEGA NON MI HA DATO NESSUNA GIUSTIFICAZIONE IN BASE AL DINIEGO DI DARMI TALE ATTO, ne con la richiesta dell’accesso civico generalizzato e ne con la 241.
MA IO SO BENE PERCHE’ ME LO NEGANO ,PERCHE’ RIGUARDA UN PARENTE DI UN POLITICO AL QUALE UNA ZELANTE RESPONSABILE D’UFFICIO HA FATTO UN CONTRATTO CHE NON POTEVA ASSOLUTAMENTE FARE, PER QUESTO IL DOTT.FOLLEGA E L’ANTICORRUZIONE DELL’ATER ME LO NEGANO, PERCHE’ DEBBONO COPRIRE GLI IMPICCI E LE MARCHETTE CHE FANNO CERTI RESPONSABILI!!!
INOLTRE LA STASIO DOVREBBE SAPERE CHE IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE RIENTRO NEL DIRITTO DELLA LEGGE 241/90, SE NON MI CREDE FACCIA UNA TELEFONATA AL DOTT.MARI COSI GLIE LO SPIEGGA BENE LUI SE HO DIRITTO O MENO!
anticorruzione<anticorruzione@cert.aterroma.it>
20/06 13:52
A: me
Gentile Signora Addante,
la informo che in qualità di RPCT fornisco assistenza ai dipendenti che ne fanno richiesta anche in materia di accesso civico basandomi sulle indicazioni fornite da ANAC in materia di accessi (Delibera 1309/2016), che per maggior chiarezza le riporto di seguito, e sulla base delle linee guida del Garante che specificano le regole e le cautele per il bilanciamento tra privacy e trasparenza.
(Delibera ANAC 1309/2016)
2.3. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex legge 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso l. 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.
Nel caso specifico della sua richiesta, mai pervenuta a questo RPCT, il dott. Follega ha ritenuto, sulla base delle indicazioni dettate da ANAC e dal Garante della Privacy nonché dalla L. 241/90, che i dati da lei richiesti non rientrano nelle casistiche contemplate dall’accesso civico generalizzato.
Nel caso di richiesta di accesso ai sensi della legge 241/90 dovrà quindi specificare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale ha chiesto l’accesso.
Nella speranza di essere stata sufficientemente chiara Le invio cordiali saluti.
RPCT Ater Roma
Nicoletta Stasio
Da “am.addante” am.addante@pec.it
Cc
Data Tue, 13 Jun 2023 11:35:09 +0200
Oggetto ADDANTE X ACCESSO ATTI
Gentili signori/e,
ho inoltrato al dott.Follega RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)(per accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni,ai sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e il dott.Follega mi ha risposto che voi gli avete detto che non si può richiedere l’accesso civico generalizzato, ma occorre chiedere gli atti con la legge 241/90.
Chiedo chiarimenti in merito a tale vostra decisione.
Attendo una Vostra cortese e dovuta risposta .
Cordiali saluti
Annamaria Addante
