QUESTA E’ LA RISPOSTA DATEMI DAL COMUNE DI ROMA AD UNA MIA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI.
TALE RICHIESTA DIMOSTRA TUTTA L’IGNORANZA DI TALI FUNZIONARI E DIRIGENTI CHE SONO RIMASTI ALL’ETA’ DELLA PIETRA, IN QUANTO COME SOTTO RISPOSTO SIA LA LEGGE 241 E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO NON RICHIEDONO DELEGA PER ACCESSO AGLI ATTI.
SONO DECENNI CHE CHIEDO ATTI SIA AL COMUNE CHE ALL’ATER E ALLA REGIONE MAI RICHIESTA DELEGA!
Titolari del diritto di accesso, ai sensi dell’art 22 della legge 241/1990, sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede la documentazione
Poi Il cosidetto FOIA giunto dopo la legge 241 ovvero accesso civico generalizzato così recita:
Possono richiedere l’accesso agli atti, tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato al documento amministrativo di cui si chiede l’accesso.
L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D. Lgs. 33/2013).
In particolare il D.lgs n. 33/2013, all’art 5, comma 1, ha disciplinato per la prima volta l’accesso civico ordinario, avente finalità pubblica.
Il nuovo istituto ha consentito la partecipazione di tutti i cittadini all’attività amministrativa, con possibilità di accesso a tutti i documenti, ai dati e alle informazioni soggetti a pubblicazione.
Successivamente, con il D.lgs. n. 97/2016, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il D.lgs n. 33/2013 è stato integrato e all’art 5, comma 2, ha previsto l’accesso civico generalizzato, e/o FOIA (Freedom of Information Act), di recente definito accesso di “terza generazione” dal Consiglio di Stato (cfr. Adunanza Plenaria n. 10/2020).
Il menzionato accesso è stato esteso anche ai dati per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione, con il riconoscimento a chiunque del diritto di presentare una specifica istanza di accesso ai dati e ai documenti anche diversi da quelli oggetto di pubblicazione, che l’amministrazione detiene, senza necessità di indicare le specifiche motivazioni.
Il FOIA, in effetti, si fonda sul riconoscimento del “diritto di conoscere” (right to know), non ha un oggetto predefinito, non richiede alcuna preventiva dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto ed attuale.
TALE ULTIMA LEGGE CHIAMATA LEGGE ANTICORRUZIONE CONSENTE A TUTTI L’ACCESSO AGLI ATTI E NON SERVE DELEGA, ma neanche la legge 241/90 in quanto essendo IO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CHE TUTELA I DIRITTI DEI CITTADINI HO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI SENZA DELEGA ALCUNA PER CUI VI INVITO A INVIARMI IMMEDIATAMENTE GLI ATTI RICHIESTI, SENZA ULTERIORI SCUSE!!!
Inoltre, ma secondo voi gli atti che vi ho inviato con tutto ciò che vi ho scritto chi me li ha dati se non gli interessati?
Inoltre non è la prima volta che ho rapporti con gli uffici del Comune e che chiedo atti e mai nessuno mi ha chiesto la delega, temo che la vostra sia solo una scusa per perdere tempo e non essere trasparenti.
Attendo con la massima urgenza quanto richiesto
Distinti saluti
Annamaria Addante

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