SINCERAMENTE RIMANGO ALLIBITA!!!

ALL’ATER DI ROMA STANNO FUORI DI TESTA???

O FORSE SI SONO DIMENTICATE DI LEGGERLO TUTTO L’ART.12, E HANNO DIMENTICATO IL COMMA 5

5. L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4. L’ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d’ufficio dall’ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall’ente medesimo. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37) (54)

CHE DIO CI AIUTI!!!

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