diritto di prelazione NON a TUTTI gli ALLOGGI
LA NOSTRA BATTAGLIA FINALMENTE HA AVUTO RISCONTRO, L’ATER DI ROMA HA FINALMENTE CAPITO CHE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI APPLICA SOLO E UNICAMENTE AGLI ALLOGGI VENDUTI CON L’ART.28 DELLA 513/77 E CON LA LEGGE REGIONALE 42 DEL 1991 E CON LA LEGGE 560 DEL 1993, PER CUI POSTE E FERROVIE E TUTTI GLI ALTRI ALLOGGI ACQUISTATI CON ALTRE LEGGI NON DEBBONO PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE!
FINALMENTE C’E’ L’ABBIAMO FATTA, MA CREDO TUTTO CIO’ DERIVI DA UNA NOTA CHE FECE L’EX DIRETTORE AVVOCATO ROLLI SU NOSTRA RICHIESRTA E GIUSTAMENTE COME AVVOCATO DOVEVA FAR APPLICARE CORRETTAMENTE LE LEGGI, FORSE PER QUESTO L’EX COMMISSARIO BASILICATA LA CACCIO VIA?

Parlo da ignorante in materia della mia situazione, gli alloggi situati a Fiumicino (Fiumicino prima era Comune di Rm), nel 1999 questi alloggi si trovavano sul piano di vendita in base alla l. 560/93 e ad oggi con Fiumicino Comune a se, non sono più vendibili per via del problema che grava sul diritto di superficie, visto che non sono stati più venduti, per legge, il Comune di Fiumicino a prescindere dal diritto di Superficie e dato che in questo caso non sussisterebbe il diritto di prelazione, l’Ater Pr. RM, non avrebbe tutto il diritto di poter vendere gli alloggi ai propri inquilini?
CHE COSA GLI VENDE L’ALLOGGIO SENZA DIRITTO DI SUPERFICIE NON SI PUò VENDERE ANDATE AL COMUNE A PARLARE CON MONTINO