HO INVIATO TALE E.MAIL ALL’ORDINE DEI NOTAI DI ROMA PER EVITARE SIA INUTILI PERDITE DI TEMPO E SIA ANCHE INUTILI PAGAMENTI ALL’ATER CHE LORO INCASSANO SEMPRE TUTTO,
MA SOPRATTUTTO ANCHE PERCHE’ TALE NOTAIO PER L’ANALFABETISMO CULTURALE DI CERTI COLLABORATORI COME NEL CASO DELL’ARTICOLO PRECEDENTE IL NOTAIO HA PERSO IL CLIENTE!!!
Gentile Consiglio,
vi porto a conoscenza di atteggiamenti errati da parte di collaboratori di alcuni notai che chiedono anzi impongono a chi deve vendere un alloggio ERP acquistato dallo IACP oggi ATER il pagamento per l’estinzione del diritto di prelazione a tutti.
Il diritto di prelazione si estingue pagando il 10 x cento della R.C moltiplicata per cento, ma questa estinzione vale solo per gli alloggi acquistati con la legge 513/77, con la legge regionale Lazio n.42 del 1991 e con la legge 560/93 art.1 comma 25.
Inoltre gli alloggi delle POSTE e delle FERROVIE hanno solo il diritto di prelazione da parte di poste e ferrovie al momento della vendita al prezzo con cui decide di venderlo il proprietario che è cosa ben diversa dall’estinzione del diritto di prelazione.
Vi chiedo cortesemente di fare chiarezza con i vostri notai, che spesso ho verificato che non sono loro, ma i loro collaboratori che fanno confusione, infatti la legge lo dice chiaramente nell’ultimo capoverso:
Numero della legge: 7
Data: 22 ottobre 2018
Numero BUR: 86
Data BUR: 23/10/2018 art.83 comma 1 lettera A
a) il comma 10 bis dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
“10 bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. ………
Cordiali saluti
Annamaria Addante
