QUESTO POVERO FIGLIO SI TRASFERISCE DAL PADRE PER ASSISTERE LA ZIA GRAVEMENTE MALATA E IL PADRE ANZIANO, MA PURTROPPO DATA LA GRAVE SITUAZIONE CHE C’ERA IN CASA NON SI E’ PREOCCUPATO PIU’ DI TANTO ANCHE PERCHE’ IL PADRE LO AVEVA RASSICURATO PERCHE’ ERA ANDATO ALL’UFFICIO DI ZONA PER CHIEDERE E GLI AVEVANO DETTO CHE SI NON VI ERA PROBLEMA PER CUI TUTTO A POSTO. (IL FIGLIO E’ ENTRATO IL 28/12/2006. IL PADRE E’ DECEDUTO L’11/11/2008)
VORREI TANTO SAPERE COME CAVOLO FA FOLLEGA O CHI PER LUI A SCRIVERE:“SI CONFERMA CHE L’ASSEGNATARIO NON HA COMUNICATO AD ATER L’AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE A SUO FAVORE NEANCHE ATTRVERSO LE DICHIARAZIONI RESE DAL MEDESIMO, ANCORA IN VITA, NEL CENSIMENTO ANAGRAFICOREDDITUALE ANNO 2006,PRESENTATO IN DATA 17 GENNAIO 2007 QUINDI SUCCESSIVAMENTE AL SUO RIENTRO ANAGRAFICO AVVENUTO IN DATA 28 DICEMBRE 2006.
MI VIENE UN DUBBIO IL DOTT.FOLLEGA LA CONOSCE TALE NOTA?
PERCHE’ TEMO PROPRIO DI NO ESSENDOCI LA SUA FIRMA DIGITALIZZATA NON VORREI CHE L’HANNO MESSA AUTOMATICAMENTE L’UFFICIO CHE HA SCRITTO TALE NOTA, PERCHE’ TALE NOTA DIMOSTRA SOLO L’IGNORANZA E L’INCAPACITA’ GESTIONALE DI TALE UFFICIO RETTO E GESTITO DAL DOTT.FOLLEGA!
INOLTRE PER LEGGE DOVREBBE ESSERCI LA SIGLA DI CHI L’HA SCRITTA O CI SONO I FANTASMI ALL’ATER?
QUESTI GENI CHE HANNO SCRITTO TALE LETTERA DOVREBBERO SAPERE CHE IL CENSIMENTO 2006 CONSEGNATO IL 17 GENNAIO 2007 RIGUARDA I REDDITI DEL 2005, PER CUI IL FIGLIO IN QUEL CENSIMENTO IL PADRE NON POTEVA METTERCELO IN QUANTO IL FIGLIO HA PRESO LA RESIDENZA DAL PADRE IL 28 DICEMBRE 2006 E IL CENSIMENTO DEL 2006 CONSEGNATO A GENNAIO 2007 RIGUARDA REDDITI E SITUAZIONE DEL 2005!!! O VE LO SIETE SCORDATO?
PER CUI AVETE SCRITTO UNA GRANDE CAZZATA CHE VI INVITO AD ANNULLARE IN AUTOTUTELA!!!!!!
DAL 2008 CHE E’ DECEDUTO IL TITOLARE L’ATER DI ROMA SI SVEGLIA DOPO BEN 16 ANNI?
E SOLO PERCHE’ VI E’ STATO INVIATA RICHIESTA IN DATA 19/03/2021PACE GIUSEPPE 1 (1) VOI DOPO CIRCA 2 ANNI RISPONDETE NEGANDO IL SUBENTRO?
E ALLORA PERCHE’ AVETE MESSO LA BOLLETTA DEL CANONE A NOME SUO SE NON NE AVEVA DIRITTO?
MA VI RENDETE CONTO DI CIO’ CHE FATE?
ANCHE PERCHE’ ESISTE IL SILENZIO ASSENSO O NON LO SAPETE?
In diritto amministrativo, il termine “silenzio assenso” indica la procedura per cui, in assenza di risposta a una richiesta di autorizzazione per un certo periodo, l’omissione di risposta da parte dell’autorità equivale a un implicito accoglimento.
Qualora l’amministrazione ravvisi altre irregolarità che impediscono il formarsi del silenzio assenso, l’amministrazione deve notificare all’interessato il c.d. preavviso di diniego,
QUNDI CARO FOLLEGA OLTRE A TIRARE LE ORECCHIE A CHI HA SCRITTO TALE BAGGIANATE, TI INVITO A REGOLARIZZARE IN TEMPI RAPIDI TALE VOLTURA DI CONTRATTO!
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
- L’ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all’ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4. L’ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d’ufficio dall’ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall’ente medesimo. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Se l’ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, l’ente gestore dichiara la decadenza dall’assegnazione. (37)(54)
ART.3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.2 DEL 2000
- In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 11, comma 5 della l.r. 12/1999.






