Il dirigente dell’ufficio vendite sta seminando il terrore tra gli assegnatari che debbono acquistare l’alloggio.
Chi ha ricevuto la lettera e ha 90 giorni di tempo per acquistare,gli stanno telefonando dicendogli (tutto a voce) che se non acquistano entro il 30 giugno non possono più comprare a causa di alcune norme della finanziaria (art.19 comma 51) io sono andata a leggerlo e vi invito anche a voi,ma non vi ho trovato nulla di pericoloso che possa bloccare le vendite.
Mi sono consultata anche con alcuni notai e mi hanno confermato che questo pericolo non lo vedono.
E’ la solita storia sia lo IACP ieri che l’Ater oggi hanno sempre ostacolato le vendite e cercato qualsiasi pretesto per non farle o ritardarle.
Ma ora diciamo basta! Non ne possiamo più. Vendete queste benedette case e fatela finita.
La cosa invece che occorre urgenetemente è un cambiamento totale e completo della dirigenza attuale.
L’unica eccezione che mi sento di fare è nei confronti del direttore,ma per il resto sono tutti da mandare a lavorare altrove.
Anche perchè la mobilità è salute specialmente per la classe dirigente.

Mi associo e facciamogli sentire la nostra voce… hanno stufato con questi loro poteri baronali. Facciamo casino, rivendichiamo i nostri diritti. Organizziamoci e cacciamoli via.
Annamaria Addante risponde
Come ti ho già detto occorre avere i nervi saldi e aspettare ancora un pò che forse la questione politica si sta sbloccando.
Sig. Annamaria,
mi scusi se la disturbo nuovamente. Tempo fa le avevo scritto due email sulla questione dell’immobile di Tor Bella Monaca del dipendente del Ministero degli Esteri da me denunciata. A Pasqua mi scrisse che mi avrebbe fatto avere notizie sull’esistenza della pratica all’ufficio tecnico realizzata dai vigili che eseguirono l’accesso in casa (presente solo la moglie mentre il marito lavora a Sogia in Bulgaria). Sa se ci sono stati ulteriori sviluppi? Grazie ancora.
Annamaria Addante risponde
Caro signore, in questo Paese non c’è giustizia, perchè si butta fuori una povera ragazza madre che occupa una casa popolare per estremo bisogno e poi si tollerano queste cose.
Io ho inviato il tutto anche alle politiche abitative del Comune di Roma al dott.Viggiano, non so più cosa fare, questa è l’Italia,il paese dei Furbi.
Come avrà visto il sig.Berlusconi nomina ministro chi deve presentarsi davanti alla giustizia così non ci va per leggittimo impedimento, per cui questa è l’Italia cioè così abbiamo ridotto l’Italia.
@Annamaria Addante,
si conosco l’Italia ed è per questo che scelgo di mettere in atto il piano B. Sfrutto le mie conoscenze di SEO & SEM e piazzo su Google con hosting estero tutti questi fatti con foto, video e pagine ottimizzate su Facebook.
Disobbedienza civile!
Annamaria Addante risponde
Bene, tutto serve per far ritornare la normalità nel nostro Paese, speriamo solo di farcela.
Sig. Annamaria,
spero riesca a togliermi alcuni dubbi.
Ho fatto domanda di sanatoria,una volta saputo l’esito ho seguito l’iter e ho contattato il call center per fissare un appuntamento dopo alcuni mesi finalmente mi contattano e mi chiedeno alcuni documenti.
Ora quello che non mi è chiaro è:
prima devono controllare se ho i requisiti e more da pagare e poi finalmente avrò il contratto a mio nome. Ma se io risulto dal 2003 e ho fatto domanda di sanatoria nel 2007 per controllare le mie morosità partono dal 2003 o da quando ho fatto domanda?non so se sono riuscita a spiegarmi.
Grazie
Annamaria Addante risponde
Si il controllo avviene dal momento dell’occupazione,in quanto da quella data lei avrebbe dovuto pagare l’indennità di occupazione più la multa di 5000euro.
Fatti tutti questi accertamenti e saldato il debito se c’è lei avrà il contratto.
Gentile sig.ra Addante
A giugno, dopo varie peripezie, sono riuscito ad attivare la procedura di vendita della casa Ater a me assegnata a Garbatella. Ho pagato le 612 euro per l’apertura del’istruttoria, e seguendo le istruzioni, ho inviato tutto all’ufficio alienazioni. Ora scopro che tutto è rallentato (se non fermo) a causa di una norma della nuova finanziaria. Mi hanno detto che si fa riferimento ad una specie di certificazione per la verifica della congruenza dei dati catastali con l’appartamento in vendita. Questo problema non si è posto però per gli altri inquilini dello stabile che hanno già concluso la procedura di vendita. Addirittura,mi sembra di aver capito, che all’Ater non sanno interpretare questo cavillo. Ci si riferisce all’art.19 comma 51 a cui lei si riferisce?
Cosa si può fare.
Grazie per l’attenzione.
Annamaria Addante risponde
E’ un’altra scusa per non fare nulla,ma voi dovete capire che ancora una volta hanno strumentalizzato le vendite in campagna elettorale, come ben sapete si doveva votare per le regionali e voi a Garbatella avevate il consigliere Foschi candidato.
Oggi le elezioni sono concluse e abbiamo perso,ma Foschi è stato eletto.
Ora io sto aspettando questo benedetto 16 SETTEMBRE in attesa della sentenza del TAR che dovrà stabilire se devono essere 70 o 73 i consiglieri regionali, dopo di chè, chiederemo un incontro ufficiale con l’assessore e il presidente della commissione a apriremo tutta la vertenza vendite e ecc.abbiate pazienza ancora un pò di giorni.
Quando andremo all’incontro ve lo faremo sapere e dovrete venire tutti.
SALVE ANNAMARIA,HO DELLE DOMANDE DA PORLE.MIA MADRE SI TROVA IN UNA CASA DELL’ATER A GARBATELLA,DOPO IL DECESSO DI MIO NONNO LEI STA DA BEN 11 ANNI IN VOLTURA DI CONTRATTO,LE E’ ARRIVATA LA LETTERA DI VENDITA E HA MANDATO LE 600,00 EURO PER L’ACQUISTO DELL’ALLOGGIO.VISTO CHE NE LEI,NE I MIE FRATELLI HANNO POSS…DI ACQUISTARE QUESTA CASA,VORREI SAPERE SE PER ME E’ POSSIBILE RIENTRARE CON LEI SUL CONTRATTO,O SE E’ ANCORA POSS…SEGNARE CON LEI MIA FIGLIA ANCHE SE HA SOLO 10 ANNI.IN BASE ALLA RISPOSTA HO UN’ALTRA DOMANDA DA PORLE.
GRAZIE DELLA SUA DISPONIBILITA’,ATTENDO UNA SUA RISPOSTA.
Annamaria Addante risponde
Tua figlia no,ma se tu facevi parte del contratto originario puoi rientrare nell’alloggio di tua madre.
Tua madre volendo può far comprare la casa intestandola a te e a lei rimane il diritto di abitazione, legge regionale n.27/06 art.48 comma b.
Si,prima di sposarmi facevo parte di quel contratto.Per rientrare devo fare la separazione?o mia madre puo’ farmi comprare la casa,anche se rimango in casa con mio marito?i miei fratelli,potrebbero un domani chiedermi una parte di casa?calcola,che con mio marito stiamo cmq in un alloggio ater,non ancora comprato.(non ci e’ mai pervenuta la lettera di acquisto)
Grazie
Annamaria Addante risponde
No non si deve separare e che lei ha un alloggio ater non influisce.
Se sua madre la fa comprare a lei non possono chiedergli nulla, anche perchè e lei a pagarla se non sbaglio.Le consiglio di farsi fare gli atti dal notaio Ungari di viale Liegi.
Gent.ma Sig.ra Addante,
ringraziandola anticipatamente per l’attenzione che mi rivolgerà, vengo a porLe il quesito: tempo fa un’amica mi ha detto che è possibile fare esplicita richiesta d’acquisto di appartamento ATER (di cui sono assegnataria), anche se questo non è presente nei piani regionali di vendita. Successivamente ho contattato l’U.R.P. per avere maggiori informazioni in merito, e la risposta che ho ricevuto è stata un “si, ma è molto difficile che venga accettata”. La ragione di tale difficoltà non mi è stata spiegata, e così ho iniziato delle personali ricerche studiando la vigente normativa; tutto ciò che sono riuscita a capire (e non era neanche troppo difficile da immaginare) è che l’alienazione è possibile solo ove l’alloggio in questione sia contemplato in un piano regionale di vendita.
In merito, le domande sono le seguenti:
– Il piano di vendita è annuale, oppure viene fatto in base a specifiche necessità di Bilancio della Regione?
– Quali sono i criteri in base al quale taluni stabili vengono messi in vendita ed altri no? il criterio dell'”anzianità” l’ho scartato, visto che a volte vengono messe in vendita case di recente costruzione ed altre molto più vecchie invece no.
– Anche a Lei risulta esistere la possibilità di richiedere la vendita dell’appartamento, senza che lo stabile si sia costituito come condominio?
Grazie nuovamente per la Sua cortese attenzione.
Un caro augurio di felice anno nuovo a Lei e a tutti i lettori
Annamaria Addante risponde
L’URP dell’ATER le ha detto una fesseria.
Si possono comprare solo gli alloggi previsti nei piani di vendita.
Se le dico che stanno vendendo ancora gli alloggi della legge 42 del 91 e della legge 560 del 93.
I criteri vengono stabiliti in base alle necessità dell’azienda,ma se il suo palazzo non è previsto in nessun piano di vendita già esistente la cosa la vedo molto complicata che possa essere risolta.
Cara Sig.ra Addante,
grazie della Sua cortese risposta. Approfitto di nuovo della Sua attenzione, chiedendole quanto segue:
sto portando a termine uno scambio consensuale di appartamenti; è possibile conoscere lo stato dei pagamenti ed in generale la regolarità di tutti i requisiti dell’altro inquilino? Temo le truffe, e dato che si tratta di appartamento in vendita (quello cui sono interessata, non il mio), a quali rischi vado incontro? Ha dei consigli da darmi?
Grazie di nuovo.
Un caro saluto.
Katia
Annamaria Addante risponde
Per un cambio alloggio lo dovete fare recandovi presso i rispettivi uffici di zona che vi fdevono dare il N.O. pertanto verranno verifiocate tutte le contabilità. Se l’alloggio con cui fai il cambio è nel piano di vendita sei fortunata e una volta fatto il cambio puoi inoltrare la richiesta di acquisto.Se mi dici l’alloggio in che quartiere e via sta ti posso dire se è in vendita ciao
Grazie della risposta.
Le confermo che l’alloggio è in vendita, perchè ho già consultato l’elenco.
Grazie ancora per il Suo prezioso aiuto.
OK.
Salve , vivo con mia madre anziana in un ‘alloggio del comune di Roma, regolarmente residente con sentenza di divorzio , ora il comune sta vendendo le case , vorrei sapere se al momento dell’acquisto mia madre puo’ fare comprare a me l’immobile ?
Avendo anche un fratello sposato e che sta in un’altro nucleo familiare , potrebbe rivendicare diritti sull’acquisto della casa ? Eventualmente come potrei tutelarmi ? Grazie.
Annamaria Addante risponde
Sua madre la può intestare a lei con il diritto di abitazione per lei stessa.
Buongiorno mia figlia è residente con il nonno dal 2003 in una casa Ater
ora mio padre è deceduto , lei è andata alla Romeo Gestioni per la voltura e gli hanno detto che deve lasciare l’immobile, anzi ora che ha effettuato il domicilio anche suo marito come unione familiare gli hanno fatto una multa di 21.000/00 ventunomilaeuro per occupazione senza titolo. Come dobbiamo comportarci. E’ giusto ? La legge dell’ospitalità è uscita nel 2008 ma lei era già domiciliata dal 2003, nelle denucie dei redditi che mandano ogni anno lei era scritta con lui . Grazie per la sua attenzione attendo risposta
Anna Maria Addante risponde
Purtroppo sua figlia è occupante abusiva perchè la legge consente la voltura del contratto solo ai figli residenti.
La multa è quella perchè suo padre è morto ora che è in vigore la legge 27/06
Gent.ma Sig.ra Addante,
nel 1997 venni inserita nel N.F. di mia nonna (intestataria di un alloggio IACP) e segnalammo alla sede di via Titano l’avvenuta variazione. In pratica osservammo tutta la procedura sia in circoscrizione che allo IACP, ed infine, svolte tutte le regolari pratiche, La funzionaria dello IACP ci disse che da quel momento, io divenivo a tutti gli effetti membro della famiglia e che avrei goduto di tutti i diritti su quell’alloggio (disse che ero “inserita” nel contratto). Mia nonna è deceduta nel 2000, e desidero fare la voltura del contratto. Secondo Lei è possibile? ho letto l’art.12 della L.R. 12/99 e sembrerebbe non sussistere alcun motivo ostativo poichè l’ampliamento del nucleo venne notificato all’ATER (ai tempi IACP) seguendo i dovuti accorgimenti.
La risposta che ha dato alla Sig.ra Giuseppina mi ha fatto però sorgere dei dubbi: a quale norma vi state riferendo? la 12/99 non sembra imporre la voltura in favore dei soli figli residenti; all’art 11 co.5 infatti c’è un cospicuo elenco delle fattispecie che possono subentrare. E’ anche vero che nel caso dei nipoti (in realtà ascendenti e discendenti in generale), è fatto obbligo di notificare all’ATER l’avvenuta variazione dello stato di famiglia; ma se ciò è stato fatto, allora, quale potrebbe essere il motivo ostativo alla voltura? Inoltre, se la legge cui vi state riferendo è del 2006, non sussistendo retroattività della legge, in linea teorica al momento della morte di mia nonna io rientravo ancora nelle more del vecchio disposto normativo. Lei di che parere è?
La ringrazio della Sua cortese attenzione e auguro a Lei e a tutti i lettori una buona serata.
Annamaria Addante risponde
Io la penso come lei,ma è l’Ater che invece di applicarle le leggi le interpreta come gli pare.
Le consiglio di aspettare che nominino il Presidente dell’Ater e le consiglio di venire martedì alla regione così sentirà con le sue orecchie quali saranno le intenzioni dell’assessore.
Salve dottoressa, volevo chiederle un informazione riguardante uno scambio consensuale. Ho un appartamento alla magliana ed ero interessato a scambiarlo con un altro di ostia. Il fatto è che quest’ultimo è di “nuova” costruzione ed ha un contratto di 4+4 (anni) mentre io ho un vecchio contratto. Che succede se poi mi trovo nell’impossibilità di riscattarlo? il mio appartamento della magliana si trova a piazza certaldo, sa dirmi più o meno quando sarà in vendita? la ringrazio e attendo risposta.
Annamaria Addante risponde
mi deve dire se è un alloggio del Comune o dell’Ater.
l’alloggio è del Comune. grazie.
Annamaria Addante risponde
Se l’alloggio è del comune deve vedere su http://www.risorseperroma.it se il suo alloggio è in vendita.
La legge può essere anche interpretata male, ma l’applicazione deve essere scrupolosa. Una decisione di questo tipo da parte dell’ATER mi sembra possedere tutti gli estremi per un ricorso al giudice amministrativo (ossia al TAR), e francamente mi sembra strano che una Pubblica Amministrazione applichi la legge a “sentimento”. Ho cercato tutte le norme e regolamenti della Regione Lazio, e nulla sembra condurre a questa drastica ipotesi della multa più attesa della sanatoria, fatte salve naturalmente le situazioni in cui il soggetto (nipote nel nostro caso) non sia stato inserito nel N.F. secondo i criteri stabiliti. Allora è vero, in quel caso non ha nessuna titolarità al subentro. Riporto il testo della Legge Regionale 12/99:
Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
Ora riporto il comma 5 dell’art.11:
Art.11
5. Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia
costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.
A mio modo di vedere, qui non c’è assolutamente nulla che possa essere interpretato. La legge ammette addirittura persone non familari…
Mi può dire da quale norma si evince quanto affermato in precedenza?
secondo me la situazione della Sig.ra Giuseppina è priva della notifica all’ATER del mutato Stato di Famiglia dell’originale assegnatario, ecco perchè la nipote è incorsa in tale ammenda (situazione che a mio avviso potrebbe anche essere sanata a posteriori, ma questo va verificato). Insisto su questo aspetto, perchè come già detto, ci sono gli estremi per un ricorso al TAR laddove la figlia della Sig.ra Giuseppina fu iscritta regolarmente nel N.F. del nonno. Se vediamo bene le norme, possiamo capire se l’ATER si sta muovendo legittimamente o meno, ma ho bisogno di capire a quale legge vi state riferendo.
Grazie della Sua attenzione
Katia
Annamaria Addante risponde
Lei pensa che io le leggi non le conosca bene che me le trascrive?
Il titolo dell’art.12 è:”requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa” l’art.12 invece è:Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’asssistenza abitativa e ampliamento del nucleo famigliare”
legga attentamente l’art.12 e capirà, non ho il tempo per trascriverglielo.
Perchè sostengo che l’Ater interpreta perchè la legge 12 è del 1999 e prima vi era la legge 33 del 1987, che era diversa per cui tutti gli atti prima della 12/99 devono essere definiti con la 33/87 e questo l’Ater non lo vuol capire.
Forse non riesco a spiegarmi bene. Oltre al fatto che non intendo dire che Lei non conosce la legge (il copiato dell’art. è stato fatto per permettere di leggerla e di commentarla anche a chi non la conosce o non sa come reperirla), credo semplicemente che anche una erronea applicazione della 33/87 in favore della 12/99, non dovrebbe comportare un provvedimento di questo tipo (sempre se si sono rispettati i disposti normativi). Sicuramente la 33/87 aveva una flessibilità ancora maggiore, ma se, come più volte ho sottolineato, i requisiti degli artt. 11 e 12 della 12/99 sono stati rispettati, non vedo le ragioni di un simile provvedimento. Ma soprattutto, il senso del mio messaggio precedente è che se le cose stanno davvero in questo modo, perché non si impugna l’atto illegittimo dinnanzi al giudice amministrativo?. Nel mio specifico caso, il trasferimento nel NF di mia nonna era motivato da ragioni assistenziali, ma soprattutto appartenevo al Nucleo di mia nonna già da prima dell’assegnazione (come detta il comma 2 della L.12/99. Fui tolta dal NF solo per qualche anno successivamente all’assegnazione, ma prima di allora mi trovavo in costanza di rapporto. Ne rientrai dopo 6 anni per ragioni assistenziali) e tutto ciò, come ho già detto, venne notificato e motivato allo IACP.
Se le cose stanno in questo modo, l’ATER, come più volte Lei ha giustamente sottolineato, sta applicando male le norme perché nel caso di specie sono rispettati sia i requisiti soggettivi che oggettivi; in poche parole questo significa che è possibile ricorrere.
Ad ogni modo, il 24 marzo andrò a via Titano (sono riuscita ad avere un appuntamento la settimana scorsa) e le farò sapere cosa mi dicono. Inoltre martedì verrò alla Regione come mi suggerisce e spero di capirci qualcosa di più.
Spero davvero di non apparirLe polemica, ma mi creda, le mie perplessità non sono affatto rivolte a ciò che Lei scrive, bensì a cosa viene effettivamente applicato dall’ATER. Se poi considera che lavoro nel Settore Normativa di un ente pubblico, può immaginare che conosca le conseguenze che ricadono sulla mia Amministrazione per applicazioni sbagliate delle norme e so anche come ci si può tutelare rispetto ad erronee applicazioni della legge che vengono sicuramente compiute in buona fede.
Ad ogni modo, mi piacerebbe incontrarLa per fare delle verifiche e delle ricerche insieme. Mi lasci i suoi recapiti o mi scriva una e-mail se ne ha piacere anche Lei.
Un caro saluto
Annamaria Addante risponde
Quello che per lei è una meraviglia per me ormai è la norma,anch’io i primi tempi mi meravigliavo poi mi sono resa conto che per lo IACP-Ater era la normalità.
La capisco se qualsiasi ufficio si comportasse così sarebbero guai per l’Ater no.Se le dico che hanno fatto pagare morosità agli assegnatari ex INCIS che non erano morosi lei che direbbe?Purtroppo è la triste e cruda verità speriamo che con queste inchieste cambi qualcosa,ma ho dei seri dubbi,per cambiare all’Ater occorre fare un travaso tutti i dipendenti e dirigenti alla Regione e quelli della Regione all’Ater.
Se vuole collaborare con me ne sarei veramente lieta le do il mio telefono e la mia e-mail 3394581140 – am.addante@tin.it per quanto riguarda fare ricorso il problema è che la gente non è abituata a difendersi e lascia correre e le cose rimangono così in eterno.
E’ tutto da rifare, speriamo che il nuovo commissario cambi le cose.
Annamaria buongiorno, ho trovato quwesto sito per caso le faccio i complimenti per come spiega le cose in maniera limpida.
Le pongo un breve quesito.
Mia suocera vive in una casa ater da svariati anni, al’iinterno dell’abitazione non ha mai fatto lavori ora c’è una perdita d’acqua che cade sull’ingresso dello stabile. Sopra in corrispondenza ci sono i 2 bagni di mia suocera, per la riparazione deve contattare l’ater, oppure deve chiamare un idraulico a spese sue?. Non sapendo quale sia il danno vi è il rischio che debba sfasciare i 2 bagni per capire dove sia la perdita.
Grazie e buona giornata
Daniele
Annamaria Addante risponde
Le conviene chiamare il pronto intervento dell’ater e saranno loro stessi a dirgi se lo deve fare a spese sue o a spese dell’ater,perchè se è un danno da usura tocca a òlei,ma se invece è un danno della colonna lo deve riparare l’Ater.
Gentilissima Dott.ssa Addante,vorrei porle una domanda:
Il mio compagno abita in una casa dell’Ater attualmente in vendita,ma lui non ha possibilità di acquistarla.
1)C’è la possibilità di farla acquistare a me
2)se eventualmente la risposta sia SI,posso chiedere io il pagamento rateizzato all’ater??
3)che diritti a lui sull’immobile successivamente all’acquisto?
(Sa com’è fidarsi è bene non fidarsi è meglio).
In attesa di una sua risposta le porgo le mie congratulazioni e la ringrazio!
Annamaria Addante risponde
L’alloggio lo può acquistare solo l’assegnatario o i conviventi famigliari del suo nucleo famigliare.
E in ogni caso lui ha il diritto di abitazione a vita per cui lei senza il suo consenso non potrebbe mai disposrre dell’immobile.
In riferimento al post precedente:se il mio compagno,fosse d’accordo e consentirebbe a tale “manovra”,la cosa sarebbe possibile? Grazie ancora.
Annamaria Addante risponde
Non credo sia così facile,perchè non vi sono stati altri casi fino ad ora sarebbe il primo.
Grazie per la risposta al post precedente.
Ma se lui autorizzasse il tutto ed io entrassi nel contratto come convivente sarebbe possibile farla acquistare a me??? se si deve prima trascorrere del tempo dall’entrata nel contratto?
Ancora grazie
Annamaria Addante risponde
Prima deve essere riconosciuta come convivente e devono passare almeno 5 anni.
Ciao Annamaria sono Paolo ti ho disturbato poco fa al telefono! 😉 Ti volevo anticipare la situazione, tempo fa ho avuto il piacere di conoscerti e ci hai dato un enorme aiuto per casa della mia ragazza…Cmq in breve, mia nonna è assegnataria di una casa ater ai ponti della laurentina dove risiede da sola, io invece risiedo insieme a mio padre in una casa del ministero della difesa “esercito” sempre in zona laurentina Cecchignola, in quest ultima mio padre peró risulta essere senza titolo c è già arrivata la lettera del ministero cn un ipotetico aumento Dell affitto da 76 euro a 389 euro, secondo canone di mercato, gira pero voce che queste case nn sono in vendita e cercheranno di mandarci via rendendo insostenibile il pagamento Dell affitto, gira infine anke la voce che se verranno vendute nn saranno a riscatto ma dovremmo pagarle interamente, Alcuni ci hanno consigliato di far cambiare residenza a mio padre e portarla da mia nonna e nn comunicare all esercito il cambio di residenza ,altri invece mi hanno detto di farlo io cm nipote ma mi hai detto poco fa che all ater sn cambiate le regole e hai nipoti nn è piu concesso l ampliamento ,come ci dobbiamo comportare? Ma la costituzione italiana nn scrive che tutti i cittadini hanno diritto ad una casa ad un la oro e ad un istruzione? P.s. Mio padre è il figlio ma non ha mai abitato in quella casa cn nonna, io vivo t ripeto cn papà qui all esercito ma papà è sine titulo! T kiamo Cmq mercoledì mattina e se ci riusciamo passiamo a trovarti mercoledì sera! Grazie e buon 8 dicembre , con affetto,Paolo
Annamaria Addante risponde
Non dare retta alle chiacchiere,quando vieni mi porti la lettera che vi arriva insieme alla bolletta in modo che possa fare una verifica sulla situazione.
Tu non puoi entrare a casa di tua nonna , per tuo padre è diverso,perchè tua nonna può chiedere l’ampliamento del N:F. per il figlio.
Salve Annamaria, sono Roberto figlio di una conduttrice IACP decessa.
Mia Madre aveva a mia insaputa contratto un’alta morosità nei confronti dell’istituto, quello che vorrei sapere e se io subentrante nel contratto devo far fronte a questo debito contratto ed accumulato da mia mamma a mia insaputa
Grazie in anticipo Roberto
Annamaria Addante risponde
Si la morosità la erediti,ma devi verificare se questa morosità è reale, il tuo aloggio non è per caso un ex INCIS? Se la morosità a tua madre non glie l’hanno mai richiesta potrebbe essere prescritta.Mi devi dare informazioni più precise, dove è l’alloggio e se ha mai ricevuto prima richieste di pagamento di morosità.
Gentilissima Sig.ra Annamaria, sono Claudia e sono intestataria di un alloggio ater sito al laurentino 38. E’ un piccolo appartamento di 50 mq ed ora ci si sta allargando la famiglia, tra 2 mesi saremo in tre. Un nostro amico, residente sempre qui nella nostra zona, dopo essersi separato 4 anni fa è rientrato a casa con la madre che ora è purtroppo deceduta e sarebbe disposto a fare un cambio consensuale con noi essendo rimasto solo e avendo una casa con molti più mq della nostra, qual’è la procedura esatta da seguire per non avere tanti rischi? La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Annamaria Addante risponde
Prendere immediatamente un appuntamento alla 5 zona entrambi e chiedete il cambio,quando ci andate fatemelo sapere.Per l’appuntamento attraverso il cal center e fatevi dare il TICHET,
appena lo avete fatemelo sapere.
gent.le sig.ra annamaria,
nell’ipotesi di decesso di una persona intestataria di casa ater dieci anni fa, il nipote che già da allora era stato inserito nel nucleo familiare della deceduta ed è rimasto nella casa della nonna è da considerarsi occupante abusivo per i dieci anni successivi?
la donna aveva risposto positivamente, prima di morire, alla richiesta di manifestare l’interesse all’acquisto della casa ma ancora la casa non è stata messa in vendita…questa circostanza, che valore ha?
cordiali saluti
Annamaria Addante risponde
Se la sig.ra aveva ricevuto la lettera di acquisto e risposto affermativamente all’acquisto,al suo decesso acquistano gli eredi.
Gen.le Sig.ra Annamaria,
sono la nipote di una signora che viveva in una casa gestita dalla Romeo gestione a roma. Inizialmente io avevo la residenza in questa casa con mio nonno ma dopo la sua morte l’ho tolta perchè mi sono sposata e andata a vivere con mio marito. Mia nonna, pur abitando nella casa popolare, aveva la residenza nella casa in montagna. Ora questa casa è passata a riscatto, la Romeo non la può vendere a mia nonna perchè non vi è residente, io non ho più la residenza lì ma nel frattempo mi sono separata e sono ragazza madre con una bimba di appena un anno. Mia nonna entra e esce dall’ospedale, pensavo…posso io entrare in casa di mia nonna senza incorrere in sanzioni pesanti (denunce ecc)? In questo modo è occupazione di una casa?
cordiali saluti
Annamaria Addante risponde
a volte fare i furbi ci si torce contro,sua nonna,molto probabilmente, ha messo la residenza nella casa di montagna sicuramente per pagare l’iva al 4% come prima casa al momento dell’acquisto, questa furbata gli ha fatto perdere la possibilità di acquistare l’alloggio del comune.
Purtroppo lei se entra nell’alloggio è una occupante abusiva e va incontro a tutte le incombenze multa ,denuncia e canone sanzionatorio.
Dal 1974 mio marito ed io viviamo in una casa dell’ATER. Intestatario è mio marito, recentemente a mio nome ho acquistato un appartamento di mq 30 al mare, ho fatto il rogito a mio nome, come prima casa, con la separazione dei beni.Volevo trasferire la mia residenza in quella casa ma l’ATER mi ha detto che facciamo parte di un unico nucleo familiare e quindi non posso trasferirmi, rivorrebbero indietro (sono pazzi) le chiavi l’appartamento ATER.
Facendo la separazione legale posso trasferire la mia residenza senza problemi?
Mio marito rimarebbe titolare l’appartamento ATER come unico occupante? Grazie….
Annamaria Addante risponde
Non capisco perchè deve fare tutto questo movimento,se la casa al mare è di 30mq.e la rendita catastale è inferiore ai centomila euro,l’Ater non le può fare nulla e lei non deve ne cambiare residenza e ne fare la separazione, sempre che lei abbia la casa dell’Ater a Roma o nel lazio.
Mi faccia sapere chi gli dice queste cose.
forse non mi sono spiegata bene, la casa al mare è acquistata come PRIMA casa perciò entro 18 mesi dovrò fare il cambio di residenza per non incorrere nelle sanzioni previste come se avessi acquistato una seconda casa.
L’ater insiste che non basta la separazione dei beni. Dovrò fare la separazione legale?
la casa è nel LAZIO
Annamaria Addante risponde
L’Ater ha ragione la separazione dei beni non ha nessun valore, serve solo tra lei e suo marito.
E comunque la separazione ai fini dell’Ater se lei ha acquistato una casa al mare che ha una R.C inferiore ai centomila euro non vedo a che serve.
Salve, un mio amico vivo da sempre con la madre in una casa dell Ater e un anno fa gli è arrivata la proposta di vendita. dopo varie riflessioni (da premettere che non la puo comprare) mi ha chiesto se la compriamo insieme. secondo lei sarebbe fattibile? a chi verrebbe intestata la casa? calcolando che io sono un suo amico e che non ho la residenza li?….che tutele devo avere io e lui?
grazie mille per la cortese risposta
Annamaria Addante risponde
Se lei vuole aiutare il suo amico e prestargli i soldi per l’acquisto è meritevole e lo faccia pure,ma la casa non può essere intestata a lei.
Inoltre la casa la può acquistare la madre facendola intestare al figlio,ma alla madre rimane il diritto di abitazione a vita.
Salve,
mi conferma che ad oggi le case di edilizia popolare potranno essere acquistate a semplice richiesta degli inquilini, anche al di fuori delle vendite già programmate?
E, se si, qual è la procedura da seguire?
Grazie
Annamaria Addante risponde
No possono solo acquistare quelli dei piani di vendita.
Buonasera, ho un dubbio.
La mia amica ha lavorato per 3 anni con una signora che non ha nessun parente vivo nemmeno di terzo grado, la mia amica prende la residenza e dopo 1 mese la signora, l’assegnataria della casa, eh morta. Lei ancora abita li da un anno e mezzo in questa casa comunale dalla Romeo. Cosa potrebbe fare lei per chiedere la voltura giacche la signora non ne ha eredi?
Nulla, perché non ha nesun diritto e solo una sanatoria la potrà salvare per cui meno si muove e meglio è