Estinzione del diritto di prelazione

Spero che tutti i proprietari leggano questo annuncio,come Associazione consigliamo a tutti i proprietari che hanno acquistato il loro alloggio dall’Ater o dalla Regione o dal Comune con le leggi 513/77,42/91 e 560/93 di fare richiesta all’ater (anche se non devono vendere l’alloggio) per estinzione del diritto di prelazione.

L’estinzione si effettua pagando il 10% della rendita catastale aggiornata moltiplicato per cento più iva al 21%.

Vi consigliamo di farlo per liberarvi da ogni laccio con l’Azienda, in quanto visti i tempi che corriamo è opportuno liberarsi, non si sa mai di questi tempi,meglio non rischiare e tagliare qualsiasi elemento di continuità con l’Azienda ATER.

Tra qualche giorno pubblicheremo il modulo da rienpire e i documenti da allegare.

275 pensieri su “Estinzione del diritto di prelazione

  1. tommaso

    volevo solo sapere come fare per prendere i moduli per liberarmi della prelazione dell’ater.Grazie

    Annamaria Addante risponde

    Noi li abbiamo in associazione.

  2. silvana

    gentilissima associazione, gradirei sapere il vostro indirizzo per ritirare il modulo per l’estinzione del diritto di prelazione. grazie silvana

    Annamaria Addante risponde

    L’Associazione è in via Elisabetta Canori Mora 15/21 siamo aperti il lunedì,mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 il telef ass.06/23239827.

  3. Paolo

    Gentilissima Associazione, Vorrei estinguere il diritto di prelazione dell’Ater Roma ma, per trovare lavoro, ho dovuto emigrare in Lussemburgo. Vorrei sapere se, eccezionalmente, non sarebbe per Voi possibile inviarmi il modulo e le istruzioni per e-mail oppure per posta. Mille grazie. Un saluto. Paolo

    Annamaria Addante risponde
    se lei mi invia la sua e-mail scrivendo a am.addante@tin.it glie lo invio

  4. Roberto

    Gentilissima Signora Annamaria, ho ritirato il modulo per l’estinzione del diritto di prelazione presso la vostra associazione a inizio 2011 e non avendolo ancora utilizzato volevo sapere se c’e’ stata qualche variazione sulla documentazione richiesta (copia atto compravendita, fotocopia documento d’identita’, visura catastale aggiornata e codice fiscale) e a chi o quale ufficio indirizzare la richiesta per l’ATER del Comune di Roma.

    La ringrazio
    Roberto

    Annamaria Addante risponde

    Ufficio Alienazione Immobili
    Viale di Valle Aurelia 286-h
    00165 Roma

  5. alex

    Buongiorno ….volevo dirle che mi sono recato all’ater per estinguere il diritto di prelazione ma la somma per me è un po eccessivacirca 7.500 euro ….e purtroppo mi hanno detto che non è ratezzabile….
    è cosi come dicono o cè qualche altra soluzione?????
    Grazie e scusi l’email…….Saluti….

    Annamaria Addante risponde

    No non c’è nessuna possibilità,solo il pagamento in contanti.

  6. patrizia

    Salve, in prossimità di vendere l’immobile ereditato da nostro padre, abbiamo richiesto all’ATER la procedura di estinzione anticipata del mutuo.. ci hanno risposto 4MESI!!!!!!!!!!! E’ mai possibile???? Esistono dei modelli predisposti o è bastante una raccomandata? Inoltre è stato chiesto se avevamo o no il diritto di prelazione… dove posso verificare???
    Ringrazio e saluto cordialmente.

    Annamaria Addante risponde

    Nel Rogito deve esserci scritto,se non c’è scritto non deve nulla.Il diritto di prelazione è solamente per gli aloggi venduti con la legge 513/77 la 42/91 e la 560/93.

  7. elisabetta

    Buongiorno, vorrei sapere nel caso di immobile ater ereditato da assegnataria che aveva già pagato l’intero prezzo, ma non stipulato il patto di futura vendita, perchè nel frattempo deceduta, per la vendita di quest’immobile debbo aspettare 5 o dieci anni ?
    E da quando decorrono? Cosa succede se l’immobile viene venduto prima che siano decorsi questi anni?
    Dove posso trovare i moduli per poter esercitare il diritto di prelazione?
    Sentitamente ringrazio per la risposta

    Annamaria Addante risponde

    la chiarezza non è il vostro forte,ma comunque cerco di capire lei ha ereditato un immobile ater acquistato con patto di futura vendita,ma ancora non rogitato, innanzitutto dovrete regoalrizzare con l’ater e fare il rogito agli eredi,comunque i tempi per poterlo rivendere partono dalla sottoscrizione del patto di futura vendita.Se non regolarizza non può vendere.

  8. Alba

    Buongiorno, avrei bisogno urgente di aiuto. Ho ricevuto in donazione nel 2002 un immobile da mia madre che nel novembre 1994 a sua volta l’aveva ricevuto per 2/3 acquistandolo dai suoi fratelli e per 1/3 in successione da mio nonno deceduto appunto nel giugno 1994, che lo aveva acquistato da IACP nel 1988 ai sensi della L.513.
    La mia domanda ora è questa, io starei per rivenderlo e mi era stato detto che era tutto a posto anche per quanto riguardava il diritto di prelazione all’ATER in quanto erano già stati fatti ben 2 passaggi di proprietà, invece vengo a sapere oggi che dovrei essere in possesso di una qualche ricevuta che non trovo e comunque bisogna estinguerlo sempre e comunque anche se l’immobile proviene da una donazione. Grazie infinite

    Annamaria Addante risponde

    Nel 1994 il diritto di prelazione ,nonostante la legge fosse stata già approvata ,non si pagava perchè gli interessati comunicavano allo IACP che volevano vendere e se entro i 60 giorni non rispondevano che volevano esercitare il diritto di prelazione ricomprandolo, il proprietario lo poteva vendere.
    Visti tutti questi passaggi dovresti trovare questa lettera che loro inviarono allo IACP, perchè la 513 non prevedeva di pagare il diritto di prelazione per estinguerlo,ma solo la comunicazione.
    E comunque negli atti di vendita delle varie parti di eredità dovrebbe essere menzionato qualcosa.
    Se non trovi nulla temo che dovrai pagarlo tu.

  9. Giuseppe Buccinnà

    Salve, ho ritirato il modulo per l’ estinzione del diritto di prelazione presso la sua associazione, compilato e spedito all’ ATER a mezzo R/R ben 4 MESI FA!!!!
    Ad oggi nessuna risposta, si può sollecitare la pratica attraverso la sua associazione o esiste una persona fisica o un indirizzo mail a cui presentare un sollecito.

    Grazie

    Allo 06-68842682 telefoni finchè non rispondono e se sono passati i 120 giorni si faccia sentire anche allo 0668842270

  10. salvatore gensabella

    Cara AnnaMaria, nel 1981 i miei genitore rilevarono, in quanto assegnatari, dallo I.A.C P l’alloggio con contratto di cessione a norma del D.P.R. 17-1-1959,della legge 27-4-1962 n.231 e della legge 8-8-1977 n.513 modificata dalla L.5-8-1978 n.457.
    dovendo rilevare il 50% della quota di mio fratello lo I.A.C.P. ci chiede di estinguere il diritto di prelazione al 100% e non al 50% come da me sostenuto.Non essendo al corrente di casi similari, le chiedo,gentilmente, se può darmi una risposta in merito e se nel mio caso la legge prevede questo diritto nonostante siano trascorsi 31 anni dal contratto.Grazie.E’ un caso urgente.

    Annamaria Addante risponde

    Innanzitutto mi devi chiarire con che legge avete acquistato, perchè me ne citi 2 la 513/77 e la 231 del 1962,vedi bene cosa c’è scritto nel rogito.
    Perchè il diritto di prelazione si paga solo se hai acquistato con la 513/77 e comunque va pagato al 100% anche se rilevi solo la metà dell’alloggio.Presumo che i tuoi genitori sono deceduti e se non avete fatto ancora la successione ,se tuo fratello rinuncia alla sua parte di eredità erediti tutto tu e non paghi nulla.

  11. luigi

    gentilissima signora,abbiamo aquistato un alloggio I.A.C.P.,10 anni fa, mia mamma e deceduta il 07/03/2010,siamo in successione in 11 figli,tutti i miei fratelli possono rinungiare alle loro quote,sono tutti maggiorenni con separazione dei beni.vogliono rispettare la volontà di mia madre.

    Annamaria Addante risponde

    Se i suoi fratelli vogliono rispettare la volontà di sua madre nessuno lo vieta, la casa rimane a lei loro devono solo fare una rinuncia all’eredità.

  12. Massimo

    Buongiorno, sono assegnatario di un alloggio I.A.C.P. che ho acquistato diversi anni fa a norma della L.513/77. Ora vorrei vendere la nuda proprietà di questo appartamento e vorrei sapere se devo pagare per estinguere il diritto di prelazione dell’ente.

    Annamaria Addante risponde
    SI il diritto di prelazione va estinto.

  13. Alessandra

    Buongiorno,
    sono proprietaria di un alloggio A.t.e.r. di PAdova, acquistato nel 2001 con diritto di prelazione da parte dell’Ater. Ho già fatto richiesta di estinzione del diritto di prelazione e già versato il bonifico dell’iporto calcolato come da raccomandata che mi è arrivata dall’Ente. Nella raccomandata non è specificato però se è necessario fare un atto notarile per evidenziare la avvenuta estinzione del diritto di prelazione, onde evitare problemi in caso di vendita futura dell’immobile.
    Ringraziando vivamente per la risposta.
    Cordiali saluti

    Annamaria Addante risponde

    No non occorre nessun atto notarile,ma solo la liberatoria che le deve rilasciare l’azienda dopo che lei ha versato quanto dovuto per estinguere il diritto di prelazione.

  14. Loredana

    Gent. ma Sig.ra Addante,
    nel 2003 ho acquistato a mio nome l’alloggio IACP dove vivevo con mia madre; poi per lavoro io mi sono trasferita in un’altra città e mia madre ha continuato a vivere nella casa di Roma. Nel 2006 mia madre è deceduta e nel 2008 ho chiesto all’Ater di poter vendere casa. Dopo 8 mesi dalla raccom. mi hanno risposto che non rientravo nelle condizioni previste dalla legge (era il mio datore di lavoro che doveva trasferire la sua sede, non io…). Potevo tuttavia estinguere il diritto di prelazione, pagando quanto previsto. Visti i loro tempi di risposta e volendo vendere nel 2013, il 18/6/2012 ho scritto all’Ater,inviando la documentazione prevista e chiedendo l’estinzione di tale diritto. Dopo neanche 20 gg. (!) mi hanno risposto (facendo riferimento ad una mia richiesta del 2011, che non c’è mai stata…) che non erano decorsi i termini di legge previsti per l’alienabilità dell’alloggio e che non prenderanno in considerazione ulteriori richieste finchè non passeranno i 10 anni. Ma che si fumano all’ATER??? E io che devo fare?
    Ringraziandola, le porgo i miei più cordiali saluti

    Annamaria Addante risponde

    Cara sig.ra se mi fa avere la documentazione le sarei veramente grata,perchè è ora di farla finita con questi metodi messi in atto da alcuni funzionari.
    Lei ha subito 2 abusi il primo è che il diritton di prelazione si può estinguere in qualsiasi momento, essendo un diritto podestativo,ma non può vendere l’alloggio se non passano i 10 o 5 anni a seconda dei casi.
    L’altro è che lei, purtroppo a causa del decesso di sua madre poteva vendere l’alloggio dopo i 5 anni e da ciò che lei mi ha detto erano passati.
    Pertanto, le chiedo nuovamente di farmi avere la documentazione,le do il mio cell. 3394581140

  15. Laura

    Gent.ma Sig.ra Addante, mio zio ha comprato nel novembre 2011 l’appartamento dell’ater in cui viveva da molti anni. Quest’anno è morto, lasciandolo in eredità a me e a mia sorella. Essendo eredi, si può vendere subito, o bisogna rispettare il vincolo dei 5 anni? In cosa si incorre se questo vincolo, nel caso fosse valido, non venisse rispettato?
    Altra domanda: ho letto nelle precedenti domande dell’estinzione del vincolo di prelazione. In cosa consiste?
    La saluto cordialmente.

    Annamaria Addante risponde

    Il vincolo dei 5 anni non si può superare.
    Il diritto di prelazione si può estinguere in qualsiasi momento e consiste nel pagare all’ater il 10×100 della rendita catastale x per 100 più iva.

  16. Germana

    Carissima Annamaria bisogna aspettare risposta dal Ater Prima di mettere in vendita casa, e se ci mette sai mesi! Che devo stare ad aspettare , non mi sembra giusto . Posso andare direttamente a VAlle Aurelia con tutti i documenti senza fare raccomandata. Grazie mille

    Annamaria Addante risponde

    No devi spedire la raccomandata e loro si sono dati un tempo di 120 giorni.

  17. Maria Luisa

    Gentile Annamaria, complimenti per il blog, molto aggiornato e ben fatto. Ho questo quesito da porle: mio padre, che ha acquistato casa con Legge 513/77 a Rieti è deceduto 2 anni fa. Io e i miei 2 fratelli dovremmo vendere casa a nostro nipote e a seguito di richiesta l’Ater ci ha richiesto una cifra ben più alta di quella del 10% più IVA (circa 4300euro invece di 3100euro). Secondo lei come dovremmo comportarci? Le singole Ater possono regolamentare importi più alti? Grazie in anticipo.

    Annamaria Addante risponde

    Voi dovete pagare il 10 x cento della rendita catastale aggiornata moltiplicata per cento più iva al 21 x cento

  18. Michele

    Gent.ma Sigra Annamaria per quanto riguarda l’appartamento del iacp di napoli ereditato da nostro padre acquistato nel 1998 ai sensi della legge 513/77 e successiva 560/93, pagato in contanti. Oggi ho presentato al demanio l’estinzione di prelazione ai sensi della 560/93 con raccomandata a mano mi hanno detto che devo attendere oltre 90 giorni per sapere qualcosa,ora hanno altre cose da fare,cosa mi consigliate cosa devo fare?Posso fare il compromesso?

    Annamaria Addante risponde

    I signori si sono presi il tempo per rispondere in base alla legge 241/90 dovrebbero essere 30 giorni,ma forse hanno fatto un regolamento interno è tutto da verificare.
    Lei potrebbe chiedere la loro carta dei servizi e vedere se x quel tipo di pratica si sono dati 90 giorni.
    Lei il compromesso lo può fare con la clausola che sta aspettando il N.O.dovuto.

  19. Dario Forte

    Gentile Sig. ra Addante, sono proprietario di un immobile Ater a Roma e non riesco ad avere in alcun modo una informazione molto semplice, spero mi possa aiutare: sò che è possibile ridurre il vincolo per poter rivendere la casa da 10 a 5 anni causa trasferimento per lavoro… ma il trasferimento deve essere in un’altra regione? Oppure a quanti km dall’immobile? Grazie mille per la risposta e per il lavoro che svolge.

    Annamaria Addante risponde

    Altro Comune.

  20. Michele

    Gent.ma dott.ssa Addante non riesco a capire questo comportamento da parte di quest’ente gradirei una sua interpretazione a quando e’ accaduto: (vedi i post precednti) di Michele Napoli iacp estinzione del diritto di prelazione a chi a gia riscattato!!!!!
    gia legge Regionale n.2 Campania 2010
    33. All’articolo 55 della legge regionale n. 1/2008, così come modificata dalla legge regionale 22
    luglio 2009, n.7 (Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente
    la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro
    aventi diritto), è aggiunto il seguente comma: “5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli
    IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008”.
    Cordiali saluti

    Annamaria Addante risponde

    Sta a significare che tutti coloro che hanno acquistato prima della modifica si applicano le vecchie regole, ovvero il pagamento del 10% della rendita catastale moltiplicata per cento.

  21. lucia

    Gent.ma Dr.ssa Addante
    Ho un immobile dell’Ater che a breve potrei rivendere dopo aver estinto il diritto di prelazione. La casa è vuota poichè per motivi familiari mi sono trasferita. Devo però pagare mensilmente la quota che l’ATER nonostante non vi sia nessuno mi chiede che consiste nelle spese condominiali. Preciso che nel palazzo vi sono sei famiglie (tre proprietari) nessun amministratore ed il palazzo si trova in forte degrado perchè nessuno da dieci anni a questa parte ha fatto alcuna minima manutenzione. POsso richiedere all’ATER visto che devo pagare che venga fatto qualcosa almeno per impedire danni maggiori all’immobile? Grazie e distinti saluti.

    Annamaria Addante risponde

    Non capisco perchè non avete nominato un vostro amministratore,avreste pagato molto meno e forse potevate fare anche qualche ripèarazione costringendo l’Ater a pagare la quota degli affittuari.
    Provi a far scrivere da un avvocato citandoli per danni.
    Purtroppo lei deve pagare.

  22. simona

    mio padre 11/10/2005 a riscattato un appartamento dall’ amm.comunale di orbetello dove esiste il vincolo di 10 anni essendo deceduto a novembre 2007 con testamento a lasciato l’appartamento a me e mio fratello, l’allaggio e stato pagato un 30% il resto da pagare e stato messo in 10 come il vincolo,siccome non si puo vendere prima dei 10 anni vorrei sapere se pero’ non trascorsi i 10 anni posso acquistare la quota di mio fratello prima dei 10 anni cosa devo fare. grazie

    Annamaria Addante risponde

    Ora devi solo estinguere il diritto di prelazione per poter acquistare la sua parte.
    Se ci pensavate subito, bastava che tuo fratello rinunciasse all’eredità.

  23. Buccinnà Giuseppe

    Gentile Sig. ra Addante,
    sono proprietario di un immobile Ater a Roma zona Torre Maura, ho stipulato il rogito 6 anni fa, premetto che ho 72 anni e secondo quanto dice la legge regionale n. 571 del 2/7/2004 posso vendere la casa una volta estinto il diritto di prelazione.
    La domanda che le faccio è la seguente : è valida questa legge regionale?
    L’ Ater ha visto bene di non inserire nell’ atto di vendita alcun richiamo a questa delibera n. 571;
    cosa che hanno fatto i vari funzionari ATER nelle loro compravendite interne di immobili di proprietà dell’ ATER stessa.
    Ho richiesto tramite raccomandata RR gli estremi per estinguere il diritto di prelazione il 04/10/2011 ancora nessuna risposta, che faccio mi presento presso gli uffici ATER?
    Rimango in attesa di una sua risposta.
    Cordiali saluti

    Annamaria Addante risponde

    E’ semplicemente vergognoso che non le hanno ancora risposto, mi faccia avere la sua lettera che la sollecito.
    La delibera 571 è illeggittima, ma lei dato che ha più di 65 anni può vendere dopo 5 anni dall’acquisto.

  24. Marta

    Salve,
    credo di dover purtroppo pagare per l’estinzione del diritto di prelazione ma vorrei avere un parere: i miei genitori hanno acquistato un appartamento ater nel 1999, nel 2001 col decesso di mio padre ne ho ereditato una quota insieme a mio fratello, nel 2010 col decesso di mia madre io e mio fratello ci troviamo ad aver ereditato il 100% (50% a testa) dell’appartamento.
    Le leggi che vengono citate nell’atto sono:
    – nell’intestazione cosi’ elencate: l.reg. 42/91, 4/94 e 57/94;
    – nell’art.7 sul diritto di prelazione cosi’ individuate: “Decorso il tempo di cui al prima comma del presente articolo [10 anni], qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio, deve darne comunicazione all’Istituto e al Comune, che potranno entro 60 giorni esercitare il diritto di prelazione alle condizioni e nei modi previsti dalla legge 8 agosto 1977 n.513 e n.560 del 24 dicembre 1993.”
    Le mie domande:
    1. Dal momento che nell’elenco sono comprese le leggi di cui si parla nell’articolo immagino che dobbiamo pagare per l’estinzione, giusto?
    2. Se entro 60 giorni dalla nostra comunicazione di volonta’ di vendere l’ater non si fa sentire che succede?
    3. Se invece l’ater comunica di voler far valere il proprio diritto di prelazione?
    Grazie!

    Annamaria Addante risponde

    La legge 513/77 è stata modificata dalla 560/93 per cui il diritto di prelazione non ce l’ha più l’ater ma il proprietario che per esercitarlo deve pagare il 10 x cento della R.C.

    Se lei scrive che vuole vendere e non allega la documentazione e non fa riferimento alla 560/93 l’Ater potrebbe ricompralo allo stesso prezzo che ve lo ha venduto, in quanto voi non avete esercitato il diritto di prelazione.
    Se siete così fessi fatelo pure.

  25. Marta

    “Se lei scrive che vuole vendere e non allega la documentazione e non fa riferimento alla 560/93 l’Ater potrebbe ricompralo allo stesso prezzo che ve lo ha venduto, in quanto voi non avete esercitato il diritto di prelazione.
    Se siete così fessi fatelo pure.”
    Non e’ chiara questa risposta: quale documentazione? Dove c’e’ scritto che la prelazione la abbiamo noi e non l’ater (se si tratta di estinzione di diritto di prelazione)? Nel caso la prospettiva fosse invertita chi ha detto che non vogliamo esercitarla? Tutto il contrario! Forse sta dando per scontato delle informazioni che nell’articolo non ha dato…

    Annamaria Addante risponde

    l’avrò scritto centinaia di volte.La legge 560/93 cambia il diritto di prelazione che esisteva con la legge 513/77 e 42/91.
    Il proprietario se vuole estinguere il diritto di prelazione lo deve chiedere facendo riferimento alla legge 560/93 e alla legge 27/06, dicendo chiaramente che lo vuole estinguere.

  26. marco

    Egregia dott.ssa Addante non so se si ricorda della nostra situazione (post precedenti fine anno 2012). Ora vi spiego mio padre nel 1998 riscatto’ per l’intero prezzo un immobile della iacp di napoli , con la legge 513/77 e successive modifiche legge 560/93. Noi eredi dopo la successione abbiamo fatto richiesta per l’estinzione del diritto di prelazione presentata al demanio cosi ci fu detto dal personale iacp. la domanda e’ stata presentata il 13/11/2012 ma dopo tante sollecitazioni sia telefoniche che di persona ancora non ci hanno dato il nulla osta Cosa mi consiglia fare? come possiamo muoverci.Cordiali saluti

    Annamaria Addante risponde

    andate di persona e pretendete la lettera di n.o.

  27. germana P.

    Carissima dott.ssa Addante come da lei precedentemente detto ho mandato racc.ta x diritto prelazione il 18/10/2012 ad oggi 05/02/2013 non è arrivata nessuna risposta . Ma è possibile mai che bisogna aspettare i loro comodi oltre che li devi pure pagare! Mi può indicare una via di uscita per veloccizzare il pagamento .
    La ringrazio infinitamente e le porgo i miei saluti

    Annamaria Addante risponde
    Entro il 18 febbraio lei dovrà ricevere la sua lettera con quanto dovrà pagare perchè saranno passati i 120 giorni che il dott.Mari pretende per inviare la lettera per estinguere con il pagamento il diritto di prelazione,se lei non la riceve dev anadre dal direttore generale farsi ricevere per forza e denunciare questo abuso.

  28. MARINA

    CARA ADDANTE IO LA SEGUO SPESSO SU TUTTO QUELLO CHE PUBBLICA E DEVO DIRLE CHE LEI DEVE VINCERLE QUESTE ELEZIONI ,PERCHè SOLO LEI PUò CAMBIARE LE COSE PER QUESTI ABUSIVIIIIIII……IL MIO VOTO PER LEI E SICURO COMPRESO QUELLO DELLA MIA FAMIGLIA. TANTI BACI.

    Annamaria Addante risponde

    La ringrazio e diffonda più che può,perchè voi siete la mia forza e il mio coraggio.

  29. Michele un'altra vittima del sistema

    Egregia Dottressa Addante il demanio di Napoli alla nostra richiesta di estinzione di prelazione presentata il 13/11/2012 per quell’appartamento iacp riscattato nel 1998 da nostro padre con la legge 513/77 pagando l’intera somma richiesta in contanti alla iacp. Oggi 08 febbraio 2013 il Demanio di Napoli ci invia questa bella lettera : con istanza definitiva acquisitaal protocollo della Direzione Regionale n.13726 del 13 novembre 2012 per l’estinzione del diritto di prelazione ai sensi della legge 560/93 art.1 comma 25; per chiudere l’iter di accettazione della estinzione di prelazione e’ necessario procedere alla rettifica ed integrazione del prezzo di vendita alla contratto stipulato nel 1998 determinato con la legge 513/77 si precisa che il prezzo pagato e’ inesatto e inpreciso perche si dovevano applicare i parametri della legge 560/93 art. 1 comma 10. la legge 513/77 con cui mio padre ha acquistato in effetti secondo loro e’ stata applicata illeggittimamente bisogna pagare una bella cifra alla iacp . egregia Dottoressa ma tutto questo che senso ha dopo 15 anni si svegliano e ci chiedono soldi quanto poi chi ha a acquistato nel 98 con la stessa legge 513/77 nel nostro rione hanno venduto senza integrare nessuna somma . come dobbiamo muoverci dateci un consiglio a chi ci dobbiamo rivolgere .Cordiali saluti

    Annamaria Addante risponde

    Ma non ci pensi proprio faccia rispondere da un bravo avvocato.

  30. Michele un'altra vittima del sistema

    Egregia dottressa Addante nel 1998 i funzionari della iacp e del demanio presenti al momento dell ‘atto hanno applicato la 513/77 perche’ ovviamente c’erano dei presupposti, devo richiedere il fascicolo alla iacp e visionare il tutto? come’ la prassi? mi potrebbe dare delle indicazioni? Cordiali Saluti.Michele

    Annamaria Addante risponde

    Se hanno sbagliato è un problema loro faccia rispondere da un bravo avvocato.

  31. marco1

    Gentilissima Signora Addante,
    Per primo un grande in bocca al lupo.
    Per secondo una domanda, ho acquistato casa dall’ATER il 21/4/2011. a giungo 2012 ho inviato la prima raccomandata per estinguere il diritto di prelazione chiedendo nella stessa di fissare il valore della RC alla data , nessuna risposta.
    in data 10/2/2013 ho inviato una seconda raccomandata per sollecitare un riscontro.
    Il diritto di prelazione può essere estinto anche oggi prima del vincolo di vendita dei dieci anni?
    la ringranzio.

    Annamaria Addante risponde

    Il diritto di prelazione essenso un diritto podestativo si può estinguere in qualsiasi momento.
    Chiami a questo numero e si faccia dire se hanno ricevuto la richiesta e perchè non gli rispondono e poi mi faccia sapere 0668842582

  32. marco1

    La ringrazio per la risposta, ho appena telefonato all’ater e ho parlato con un Dottore del quale pubblicamente ora non faccio il nome ma me lo sono appuntato, il quale mi ha assicurato che ora risponderanno alle mie raccomandate, ma mi ha anticipato che l’estinzione del diritto di prelazione è vincolata all’alienzione dell’immobile, quindi secondo loro non posso estinguere il diritto di prelazione fin quando l’immobile non sarà alienabile.
    Scusi se insisto ma ora la RC è fissata a un valore tra ormai 8 anni quale sarà?.
    Oltretutto voglio tagliare tutti i rapporti con l’ATER,
    Come posso risolvere la questione?
    la ringrazio come sempre

    Annamaria Addante risponde

    Il dottore che ti ha detto questo ha detto una CAZZATA il diritto di prelazione è un diritto PODESTATIVO per cui lo puoi estinguere in qualsiasi momento,ma non la puoi vendere prima dei 10 o 5 anni a seconda della tua situazione,mi chiami e mi dici chi è questo scienziato? 3394581140

  33. Emanuele

    Gentilissima Dott.ssa Addante volevo sapere i tempi per l’estinzione del diritto di prelazione.

    Grazie
    Distinti saluti

    Annamaria Addante risponde

    120 giorni dalla richiesta (è una vergogna,ma è così)

  34. Marco

    Gentilissima Sig.ra Addante,
    sono uno dei 4 figli che ha ereditato casa dell’ater, acquistata da mia madre con un debito/mutuo a 10 anni.
    Stiamo continuando a pagare il debito contratto con l’ater che termina a gennaio 2016.
    Vorrei sapere se è possibile cedere diritti reali, usufrutto e/o abitazione, prima dell’estinzione del prestito e successiva estinzione della prelazione.
    Tutto questo perchè io ci abito e per i restanti fratelli risulta come seconda casa…tutto questo grazie alle nuove regole dell’IMU.

    cordiali saluti

    Marco G.

  35. addante Autore articolo

    ma non dovete aspettare i 10 anni,ma solo 5 e per farlo dovete prima estinguere il diritto di prelazione.

  36. laura

    gent.ma sig.ra Addante
    dopo la morte di mio padre avvenuta il 16 agosto 2012 ho pagato la successione anche sull’appartamento da lui acquistato senza mutuo nel luglio 2005 e sull’atto di compravendita redatto all’epoca è specificato che il diritto di prelazione da parte dell’ater poteva essere esercitato solo nei successivi 5 anni da tale data facendo riferimento alla legge 42/91
    Le chiedo : posso vendere l’immobile senza nulla dovere all ente visto che i 5 anni sono trascorsi?
    devo cmq richiedere la revoca del diritto di prelazione ?
    devo corrispondere qualche somma all ente?
    la ringrazio anticipatamente
    cordiali saluti
    laura c.

  37. addante Autore articolo

    Sig.ra gentilmente mi può inviare la fotocopia della pagina del rogito che dice queto? Perchè mi sembra un’assurdità la legge afferma altro,me lo può inviare anche tramite e-mail am.addante@tin.it oppure fax 062315468

  38. ilaria

    Gentile sig.ra addante,
    Abbiamo firmato una proposta d’acquisto di una casa ex ater in zona torre spaccata, tramite agenzia.
    Solo poco prima del preliminare abbiamo scoperto che il proprietario non può ancora
    vendere questa casa in quanto non ha pagato il diritto di prelazione.
    A parte il fatto che non capisco come un’agenzia immobiliare possa
    vendere un immobile invendibile, possiamo fare noi un assegno intestato
    direttamente all’ater per poter estinguere il diritto di prelazione? O deve essere
    il proprietario stesso a versare l’assegno? tengo a precisare che il
    proprietario non ha al momento soldi per pagare il diritto di prelazione
    e vorrebbe pagarlo con l’anticipo che dovremmo versare noi. Ma noi, per
    Evidente mancanza di fiducia non vorremmo intestare l’assegno al proprietario.
    La ringraziamo anticipatamente. Cordiali saluti.

  39. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione lo deve estinguere il titolare dell’immobile,inviando la raccomandata all’Ater con la copia del rogito ilC.F la R.C. aggiornata e aspettare che l’Ater entro 120 giorni vi da le coordinate e quanto versare.

  40. ilaria

    Gentile sig.ra Addante,
    in merito alla sua risposta le chiedo se possiamo intestare noi l’assegno all’Ater per l’estinzione del diritto di prelazione oppure i soldi devono essere versati direttamente dal Proprietario?
    Oppure possiamo fungere da terzo pagante estinguendo tale diritto a favore del proprietario?

    Grazie ancora per la disponibilità.
    Saluti

  41. lucia

    Gen.le Dr.ssa ADDANTE
    ho fatto tute le pratiche per estinguere il diritto di prelazione. Devo versare all’Ater la somma di euro 5600,00. dopodichè mi daranno la documentazione per vendere la casa. Ho trovato una persona che vorrebbe acquistare la mia casa solo tra due anni e adesso vorrebbe entrarci pagando un “cd,affitto che scalerà dall’importo. Ma il proprietario che garanzie può avere? e poi ha senso estinguere il diritto di prelazione adesso o conviene aspettare tra due anni. Questa trattativa me l’hanno proposta quelli dell’agenzia immobiliare ma io non mi fido tanto che cosa ne pensa lei??
    La ringrazio tantissimo e le porgo distinti saluti

  42. addante Autore articolo

    Manco io mi fido, che garanzie hai che tra due anni quello lo compra? Magari sta dentro non fai nessun contratto così ti denuncia ala finanza e ci rimane 8 anni a due lire.
    Il diritto di prelazione visto che è poco ti conviene toglierlo non si sa mai dovessero modificare le R.C.

  43. Mina

    Gen.le Dr.ssa ADDANTE,
    Ho acquistato da ATER Roma un alloggio nel luglio 2006 (pagandolo in contanti). Sul rogito la vendita è sotto le L.R. 42/91; L.R.04/94 ed L.R. 57/94.
    Ho 63 anni, non percepisco alcun reddito, vivo in detto alloggio con mia figlia (casalinga) suo marito ed una nipotina.
    Ora mio genero, mia figlia e la nipotina si trasferiscono all’ estero ed io debbo seguirli in quanto mio genero è la mia unica fonte di sostentamento. Debbo quindi vendere detto alloggio. Posso venderlo? che implicazioni comporta ciò nei confronti di ATER? Eventualmente che documentazione debbo produrre ad ATER?
    Grazie infinite

  44. addante Autore articolo

    lei deve chiedere immediatamente l’estinzione del diritto di prelazione per poter vendere l’alloggio, e se può documentare che deve trasferirsi all’estero lo potrà vendere tranquilamente.
    All’ater deve chiedere solo l’estinzione del diritto di prelazione, che consiste nel pagare all’Ater il 10 x cento della rendita catastale moltiplicata x cento più il 21 x cento IVA

  45. Ambra

    Buongiorno,
    mia sorella sta ricomprando la mia parte di casa avuta in eredità dai miei genitori.
    Ora, non vorremmo aspettare i sei mesi per la risposta dell’ATER e procedere comunque al pagamento. Io non mi trovo a roma, vorrei sapere come fare per avere i documenti e sapere se posso pagarlo lo stesso giorno dell’atto o devono passare dei giorni tra l’atto e la vendita.
    Grazie.

  46. addante Autore articolo

    Non credo che il notaio vi fa l’atto se non avete estinto il diritto di prelazione,perchè sarebbe un atto nullo.

  47. marcello

    egregia dott.ssa una informazione. ho acquistato un’immobile ATER nel 2006 posto in vendita con L.R. 91\42 e 94\4 e 94\57 . volendo ora donare a mia figlia detto appartamento ho richiesto all’ATER la rinuncia allla prelazione. a tuttoggi non hanno risposto. esiste un termine di scadenza? inoltre ho letto che detta rinuncia alla prelazione è onerosa; vale anche per il caso in esame? grazie

  48. Andrea

    Buongiorno, volevo gentilmente chiederle che tempi vi sono di attesa a seguito della richiesta di estinzione del diritto di prelazione da parte dell’ATER.
    Grazie

  49. addante Autore articolo

    si sono proprio quelli della legge 513/77 e 42/91 e successive modifiche fatte fare tutte dalla sottoscritta, che devono pagare il diritto di prelazione per estinguerlo ed è oneroso, si paga il 10 x cento della R.C x per cento più iva.
    Non so se gli conviene fare la donazione, in genere i notai seri la sconsigliano

  50. mario

    mia nonna nel 1982 ha acquistato un alloggio ATER (nell’atto è citato il diritto di prelazione) , mio padre ha avuto in successione l’alloggio quando mia nonna morì nel 1992, ora è morto anche mio padre (2013) ed io ho avuto l’alloggio in successione, sto vendendo l’immobile ed il notaio della parte acquirente mi dice che deve essere estinto il diritto di prelazione.
    E’ giusto ciò ? devo provvedere per l’estinzione facendo domanda all’ATER ?

  51. addante Autore articolo

    Si è giusto e deve fare richiesta all’Ater per estinguerlo, l’Ater ci metterà 120 giorni

  52. Claudio

    Buongiorno Dottoressa,
    in data 15 aprile è stata richiesta all’Ater (con Racc. a/r) la richiesta di estinzione del diritto di prelazione, ma a tutt’oggi ancora non vi è stata risposta.
    Essendo ampiamente trascorsi i canoni 120 gg, può cortesemente indicarci qualcuno da contattare per saper a che punto è la pratica.
    La ringrazio in anticipo.
    Saluti

  53. addante Autore articolo

    si il direttore generale o il commissario allo 0668842270 e allo 0668842209 e fatevi sentire che è una vergogna

  54. LUCA

    Buonasera Dottoressa avendo acquistato un appartamento nel 2000 da un comune toscano con la legge 560 adesso vorrei richiedere l’estinzione del diritto di prelazione senza vendere l’appartamento, domando questo perche ho sentito dire che gli alloggi venduti con la legge 560 in toscana si puo chiedere l’estinzione solo in caso di vendita, se invece fosse possibile gentilmentente potrebbe dirmi se esiste un stampato apposito per fare tale richiesta.. la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilita e cortesia….

  55. addante Autore articolo

    la legge 560 prevede l’estinzione solo in caso di vendita,che consiste nel fatto che lei fa una proposta di prezzo all’Ater ,se l’Ater è interessata se la compra altrimenti lei la vende ad altri,ma se la vende a 10 euro di meno del prezzo che aveva detto all’Ater dovrà fare nuovamente la proposta all’Ater per vedere se sono interessati se non lo sono lei ha la liberatoria e vende a chi gli pare.Ma se non la deve vendere che gli importa ?

  56. Piero

    Mio padre ha acquistato da IACP Bari un appartamento nel 1982 in unica soluzione nel 1992 poteva già vendere l’appartamento . La legge sul diritto di prelazione e’ del 1993 . Deve pagare il diritto del 10 x cento sul valore catastale x il diritto di prelazione a favore dell’ IACP visto che comunque poteva già nel 1992 poteva già comunicare l’eventuale vendita senza pagare oneri. Visto che stiamo x vendere l’immobile e ci chiedono di pagare quasi diecimila euro x il diritto di prelazione. Se gentilmente c da’ una cortese risposta x come regolarci visto che c hanno mandato tale comunicazione . Qualche dubbio c e’ nato sulla regolarità retroattiva della legge. Grazie.

  57. Doriana

    Buongiorno. Nel 1999 ho acquistato da un comune un appartamento dove vivo. La vendita è stata fatta in base alla legge 560/93.
    Nel rogito è previsto che l’immobile può essere venduto dopo 10 anni (trascorsi) e che in caso di vendita dovrò darne comunicazione la Comune che potrà esercitare diritto di prelazione, e nello stesso rogito non viene detto altro riguardo alla prelazione nè sono citate altre norme.
    Ora dovrei vendere l’immobile e vorrei chiedere al Comune se intende esercitare il diritto di prelazione oppure no.
    In questo caso è legittimo che il Comune mi richieda il pagamento per estinguere il diritto di prelazione oppure no?
    E nel caso in cui non sia previsto l’orribile balzello del pagamento entro quanto tempo il Comune dovrà rispondere alla mia richiesta?
    La ringrazio molto

  58. addante Autore articolo

    Lei deve inviare una nota al comune dove dice che vende la casa e indicare il prezzo di vendita chiedendo al comune se la vuole acquistare lui.
    e apsttera la risposta,ma se poi lei la vende ad un prezzo inferiore lo deve sempre prima comunicare al comune.

  59. Piero

    Gentilmente ….volevo avere la conferma se è regolare pagare il diritto di prelazione se la legge e’ del 1993 e l’acquisto e’ del 1982 e dopo dieci anni potevo vendere l’immobile con la sola comunicazione all’ IACP e cioè nel 1992 . Non vi è nessun modo di contestare questa retroattività visto il notevole costo di circa 10000 euro . Con tt i costi che dal 1982 ad oggi mio padre ha esborsato x ben tre ristrutturazioni dello stabile . Mi sembra un po’ assurda questa legge che fa’ valere un costo o un diritto ben oltre trent’anni dall’acquisto . Capisco un tempo relativamente breve di dieci anni si può far valere la logica della speculazione questa legge la trovo veramente ingiusta. Anche la relativa retroattività . Grazie della sua disponibilità .

  60. addante Autore articolo

    Le ho già risposto, si la deve pagare, perché lei ha acquistato l’alloggio con la legge 513/77 e la legge imponeva che dopo 10 anni chi voleva vendere l’alloggio lo IACP aveva il diritto di prelazione, lo poteva riacquistare allo stesso prezzo che lo aveva venduto.
    la legge 513/77 è stata modificata dalla legge 560/93 che ha stabilito che il diritto di prelazione si estingue pagando il 10% della R.C. moltiplicata per cento più iva.
    E mi sembra giusto per due motivi, il primo che non è giusto che lo IACP lo ricompri allo stesso prezzo a cui lo aveva venduto con il solo aumento ISTAT, anche perché nel frattempo magari sono state fatte migliorie.
    La seconda cosa è giusto pagare il diritto di prelazione perché chi lo ha acquistato lo ha pagato due soldi e oggi lo rivende a prezzo di mercato guadagnando sopra un sacco di soldi.
    basta fare un esempio un alloggio venduto all’epoca 30 milioni se non di meno oggi lo rivende tranquillamente a 250 mila euro minimo.
    fatevi il conto i 30 milioni oggi sono 15 mila euro scarsi a 250 mila euro c’è una differenza notevole per cui non mi sembra scandaloso.

  61. LORENZO LANZI

    Salve, nel vostro invito “Estinzione del diritto di prelazione” del nov. 2011, rivolto ai proprietari di alloggi ex IACP acquistati ai sensi delle Leggi 513/77,42/91 e 560/93, affermate che “l’estinzione si effettua pagando il 10% della rendita catastale aggiornata moltiplicato per cento più iva al 21%”.
    Ad oggi, con l’attuale regime IMU e il recente aumento dell’IVA, la rendita catastale aggiornata dovrà essere moltiplicata per centosessanta (anzichè 100) più IVA al 22%. Chiedo se questa interpretazione è corretta. Inoltre riguardo all’IVA non dovrebbe essere applicata un’aliquota più bassa per la prima abitazione?
    Cordiali saluti.

  62. addante Autore articolo

    l’IVA è quella non centra nulla con la prima casa non credo il calcolo è stabilito dalla legge dovrebbero modificarla.

  63. lorenzo lanzi

    Salve Signora Addante,
    in merito ai due quesiti da me posti circa l’estinzione della prelazione, non mi è chiara la Sua risposta riguardo all’applicazione dell’attuale coefficente (100 oppure 160) da applicare alla rendita catastale rivalutata per la determinazione del valore catastale sul quale pagare il 10% piu IVA.
    In considerazione della notevole differenza d’importo che deriverebbe dall’applicazione del coefficiente 160 (IMU), gradirei poter ricevere un Suo cortese chiarimento al riguardo.
    Cordiali saluti.

  64. armando calluso

    Sono a potenza vorrei sapere come fare per pagare l’estinzione del diritto di prelazione all’ater di basilicata
    grazie

  65. addante Autore articolo

    in genere si invia una richiesta e si aspetta la risposta,ma sei sicuro che la devi pagare?

  66. Martina

    Gentilissimi, mia nonna sta vendendo la nuda proprietà ma deve chiedere l estinzione del diritto di prelazione all ATER di Roma, la mia domanda e’ se nel momento della risposta da parte dell ATER io non ho più una richiesta di acquisto della casa non è che l ATER vuole subito e comunque i soldi? Oppure posso poi pagare Al momento di una eventuale offerta? GraZie

  67. addante Autore articolo

    quando l’Ater risponde da 15 giorni,ma non sono tassativi,lei può pagarli qundo vuole,ma non può far passare molto tempi

  68. marco c.

    Gentile dottoressa Addante, ho acquistato nel 2008 un alloggio ater in via del commercio e quest’anno ho terminato di pagare il mutuo. Alcuni condomini parlavano di una liberatoria che si può chiedere all’ater per la vendita prima dello scadere dei 10 anni consueti, chiaramente dopo aver estinto il diritto di prelazione; ha fondamento questa “voce”?

  69. vincenzo

    buongiorno dott.ssa Addante, alla morte di mio suocero mia moglie e la sorella hanno ereditato abitazioneIACP Salerno rendita 581.01e. comprata per contanti nel dicembre 1999 nel 2004 muore fatta successione gennaio 2005.abbiamo venduto appartamento agosto 2008. ci viene chiesta una somma di 24.402,00 per togliere il vingolo, cosi ripartita 20%+15% oltre iva al 20%. è normale grazie.

  70. vincenzo

    chiedo scusa dott. addante la legge di vingolo è la seguente: l’ acquirente ai sensi dell’ articolo 1 comma venti della legge 24/12/1993 n.560 non potrà per dieci anni alla data di registrazione dell ‘acquisto e comunque fino non sia versato integralmente il prezzo d’acquisto. siccome trattasi di successione valgono 5 anni dall’ acquisto di mio suocero. IACP SALERNO REGIONE CAMPANIA. GRAZIE.

  71. addante Autore articolo

    la legge 560 prevede 10 anni solo la regione lazio li ha ridotti a 5 in alcuni casi non so se anche la regione campania

  72. addante Autore articolo

    Voi dovevate prima di vendere fare la proposta a loro indicando il prezzo di vendita.
    Ora loro vi fanno pagare l’estinzione del diritto di prelazione,ma nonn dovete pagare il 20% più il 15% perché l’alloggio è stato acquistato se non erro prima di tale modifica che è avvenuta dopo il 2000 x cui voi dovete pagare solo il 10% della rendita catastale x per cento ovvero 5.810,01 più iva

  73. Maurizio

    L’assegnatario di un alloggio ater riscatta l’alloggio, muore e lascia due figli, uno dei due intende riscattare la sua quota dell’alloggio dal fratello; per estinguere il diritto di prelazione va versato un importo pari al 10% del valore catastale, per intero o per la metà considerato che è già proprietario per 1/2.
    Grazie in anticipo e Distinti Saluti

  74. Rosa

    Salve!
    Mia nonna ha invitato il demanio di Napoli a quantificare la somma spettantegli per l’estinzione del diritto di prelazione.
    Dopo 5 mesi, non avendo ricevuto risposta, ha venduto l’alloggio, pur non avendo versato la somma sostitutiva della prelazione.
    Sono passati 4 anni e l’acquirente dell’alloggio, temendo che il demanio riscatti il bene, vuole costringere mia nonna a rivolgersi al demanio e pagare.
    Mia nonna, invece, non vuole svegliare il can che dorme.
    L’atto è nullo?
    Il diritto di prelazione può considearsi ancora in vita?
    Mia nonna era pronta a pagare, sono loro che non si sono fatti vivi.
    Non poteva vendere senza aver pagato?

  75. addante Autore articolo

    No va pagato altrimenti l’atto è nulla, ma con quale legge ha comprato sua nonna?

  76. roberto81

    cara Dott.ssa Addante, vorrei acquistare 1appartamento ex iacp di Bari,i proprietari(eredi)previa domanda vorrebbero estinguere il diritto di prelazione(circa 15.000.00 euro)per venderlo al sottoscritto.
    Il dubbio che mi assale è questo:
    una volta estinto questo diritto di prelazione(da parte degli eredi) viene estinto per sempre? cioè se un giorno io (o i miei figli)dovessi rivendere questo alloggio,devo pagare anche io l’estinzione del diritto di prelazione?ogni volta che viene venduto questo appartamento c’è da pagare l’estinzione??spero di ricevere sua risposta…grazie di cuore…Roberto

  77. addante Autore articolo

    Una volta pagato non esiste più è estinto definitivamente stia tranquillo

  78. Marina

    Diritto di prelazione ed altri dubbi.

    Buonasera Sig.ra Addante
    questa mattina ho stipulato il rogito all’ater legge 560/93 dove era scritto che il vincolo è di 10 anni prima della vendita.
    Ho dei dubbi e vorrei esporle quanto segue
    Mia madre aveva aderito alla proposta di acquito nel 1999 e nel 2012 hanno mandato la proposta di vendita e mia madre hapagato le spese amministrative per la vendita di 630,41 euro nei termini.
    Nel decorso dell’acquisto purtroppo mia madre è deceduta.
    Gli eredi hanno il vincolo dei 10 anni per la vendita?
    E COMUNQUE L’ATER MI DOVREBBE SPIEGARE X DAL 1999 HA DEFINITO SOLO NEL 2012, per curiosità mi fa sapere che zona è?
    Io ho acquistato in unica soluzione pagando l’intero importo.
    Ho acquistato non come prima casa ed ho pagato l’iva al 10%.
    Altro dubbio mi hanno detto che una deroga ai 10 anni è quella dei 65 anni, ma che dai 65 anni decorrono i 5 anni.
    Da quello che leggo in giro al compimento del 65 anno di età si può vendere.
    Oggi data dell’acquisto ho 59 anni e 5 mesi quindi ai miei 65 anni sarebbero già passati 5 anni e qualche mese e per me potrei vendere e non aspettare altri 5 anni come invece asserisce l’Ater.
    Per quanto riguarda il diritto di prelazione mi hanno detto che posso far domanda alla scadenza dei 10 anni.

  79. addante Autore articolo

    GLi hanno pastrocchiato tutto.
    Precisiamo lei ha ereditato l’alloggio da sua madre che è deceduta ed è già un motivo per poter vendere alla scadenza dei 5 anni,poi c’è l’età 65 anni e l’invalidità oltre il 66%.Basta uno di questi per ridurre a 5 ani,dimenticavo anche il trasferimento ad altrà citta x motivi di lavoro.
    Il diritto di prelazione lei lo può estinguere in qualsiasi momento essendo un diritto podestativo, ma può vendere con questi criteri citati alla scadenza dei 5 anni.
    Però mi deve dire chi gli ha detto tutte quelle feserie,aspetto una sua risposta

  80. Marina

    Buongiorno, innanzi tutto la ringrazio per la risposta.
    Per quanto riguarda il decorso del tempo dal 1999 al 2012, è stato giustificato dal fatto che il palazzo era coperto dai beni culturali. Se non le reco disturbo preferirei chiamarla al cellulare o a un qualsiasi altro recapito telefonico. Può cortesemente lasciarmene uno?

  81. Ennio

    Gentile dott.ssa – Nel febbraio 1990 mia moglie insieme alla sorella hanno riscattato in contanti la casa dove viveva la madre che aveva iniziato le pratiche per l’acquisto. Ora nel 2014 abbiamo deciso di vendere l’immobile, ma ci è stato detto che bisognerebbe pagare l’estinzione del diritto di prelazione.Sul rogito c’è scritto che l’atto è disciplinato dalle leggi 513/77 artt. 28e29 e modificato dall’art.52 legge 457/78. Tutto ciò è esatto?

  82. addante Autore articolo

    Si purtroppo va pagato per l’estinzione del diritto di prelazione il 10 x cento della R.C moltiplicata per cento più iva al 22%

  83. Mario maionese

    Buongiorno, vorrei comprare un’appartamento ex IACP.
    La proprietaria ha riscattato l’appartamento, ma non ha pagato il diritto di prelazione. Tra l’altro ha una pendenza con l’ater di oltre 30000 euro, interessi compresi. Io al compromesso darei questi soldi più quelli per la prelazione, che la signora darebbe all’ater. Poi il resto al rogito. Secondo lei, ci potrebbero essere problemi? Come posso tutelarmi da eventuali ‘sorprese’?

    Buona giornata e Grazie per il servizio che offrire.

  84. addante Autore articolo

    che la sig.ra ti dia il doppi di quello che versi in caso di mancato acquisto,ma pensaci bene x se non ha una lira?

  85. Domenico Melillo

    Relativamente alla nota inviata da IACP di Avellino, si chiede di capire come si calcola la % per cui va moltiplicata la rendita catastale rivalutata, visto che hanno applicato il 20 + 15 %, per un totale del 35% della rendita rivalutata + IVA al 22%. Riscatto dopo 5 anni.

    Da verifica non è stata applicata la giusta aliquota, cosa fare?
    Grazie dell’attenzione e Cordiali saluti.

  86. addante Autore articolo

    Dipende da quando avete acquistato l’alloggio, perché poi la legge è stata modificata, ma quelli che l’hanno acquistato prima la percentuale è sempre il 10% x per cento

  87. tommaso

    nel 2008 ho acquistato dall’ater un appartamento con la legge 24/12/93 n.560 come posso fare per venderlo,sono obbligato ad aspettare 10 anni con diritto di prelazione dell’Ater

  88. RITA SCANO

    Gentile Dott.ssa
    stiamo vendendo una casa acquistata dall’Ater nel 2001 e dobbiamo chiedere l’estinzione del diritto di prelazione, domani inviamo la raccomandata, ci sarebbe un modo per velocizzare la risposta da parte dell’ater, visto che hanno dei tempi lunghi, in quanto l’acquirente avrebbe urgenza di fare il rogito e prendere possesso dell’appartamento?
    Nel ringraziarla anticipatamente porgo cordiali saluti.

  89. nicoletta

    Buonasera Sig.ra Addante,
    avrei bisogno di sapere :
    ho acquistato il 29 gennaio 2010 un’appartamento ater come proprietario e mia madre per il diritto di abitazione come assegnataria
    Mia madre è deceduta e io vorrei trasferirmi all’estero per lavoro visto che qui sono disoccupato A febbraio 2015 posso metterla in vendita? Devo aver fatto già il trasferimento all’estero e devo avere già un lavoro o posso semplicemente presentare domanda di trasferimento?
    La ringrazio in anticipo
    Nicoletta

  90. Daniela Filicetti

    Buonasera dott.ssa, mio padre acquistò un appartamento dalle Case popolari di Roma oggi Ater, nel 1989 ai sensi dell’art.29 L.513 (dice il contratto) accettando il valore venale determinato dall’U.t.e. ai sensi dell’art.28 della L.8.8.1977 n.513 modificato dall’art.52 L.05.08.1978 n.457.Deceduto mio padre nel 2006 e mia madre nel 2012, uniche eredi mia sorella ed io. Ora vorrei comprare la quota di mia sorella per andarci ad abitare. Mi conferma che pur essendo erede di mezzo appartamento e non vendendolo perché rimarrebbe a me, dobbiamo chiedere l’estinzione del diritto di prelazione su tutto l’appartamento e non sulla metà? Ed è giusto che l’ATER si prenda il 10% della rendita catastale più il 22 di I.V.A.? La ringrazio e La saluto cordialmente

  91. Bruno Ligato

    Gentilissima Dott.ssa, Le scrivo per chiederle gentilmente un chiarimento.
    Sono attualmente residente in un alloggio popolare che mio suocero acquistò nel 2007 dal precedente assegnatario (ATERP di Catanzaro). L’immobile risulta ancora in possesso dell’assegnatario che ha provveduto a riscattarlo (l’atto è stato registrato nel Luglio del 2007) e poi è stato venduto a mio suocero (tramite scrittura privata). Dopo sette anni (quindi adesso), dovremmo effettuare il rogito ma pare che l’immobile sia “vendibile” dopo 10 anni dalla data di registrazione dell’atto di riscatto. Tengo a precisare che l’assegnatario che beneficiava dell’immobile è defunto e che l’alloggio risulta a nome degli eredi. Gli anni necessari per poter vendere l’immobile sono 5 o 10 a questo punto?
    La ringrazio anticipatamente sperando che possa farmi venire a capo di questo problema.

  92. vito cunsolo

    Gentilissima dottoressa Addante le espongo il mio caso:
    Mia suocera è deceduta il 20 Novembre dello scorso anno lasciando mia moglie come unica erede (senza testamento) per l’appartamento, unico bene che possedeva e che fu riscattato a fine 1989 (legge 513). Tutti residenti a Roma.
    Abbiamo già preso appuntamento con la Cancelleria del Tribunale perchè, avendo tre figlie, ed essendo anziani è stato consigliato a mia moglie di fare la rinuncia all’eredità per favorire in un lontano (!) futuro le figlie. Non c’ è intenzione di vendere l’immobile che è abitato da una delle tre con la famiglia.
    La mia domanda è questa:
    In questo caso è coivolto l’ ATER per quanto concerne il diritto di prelazione?
    Grazie per l’attenzione

  93. Federico P.

    Buonasera,
    le scrivo per porre una domanda a cui nessuno riesce a dare risposta. Ho ereditato un appartamento ATER a PADOVA, riscattato in contanti nel 2004 con legge 560/93. A novembre 2014 posso metterlo in vendita.
    Attualmente il valore di mercato è INFERIORE a quanto è stato pagato, mentre la rendita catastale è altissima (circa 1.000 Euro) e dovrei pagare oltre 12.000 Euro per estinguere la prelazione
    In questa anomala situazione avrei tutto l’interesse che L’ ATER esercitasse il diritto di prelazione, guadagnando più che non vendendo sul mercato e risparmiando anche i 12.000 Euro.
    Ma a quanto mi dicono, a seguito della legge 18 del 2006 della Regione Veneto, devo comunque pagare per svincolarmi, anche se rinuncio al diritto di prelazione del proprietario
    la ringrazio anticipatamente per la risposta

  94. addante Autore articolo

    si lo puoi vendere tranquillamente, ma se la rendita è troppo alta x non vedi se la puoi abbassare’

  95. Federico P.

    Scusi ma non ho ben capito la sua risposta. Vorrei sapere se sono comunque obbligato a pagare i 12.000 Euro anche se lascio all’ ATER la possibilità di esercitare la prelazione.
    Qualche mese fa abbiamo chiesto un incontro con ATER e ci hanno detto che dobbiamo pagare in ogni caso, anche se lasciamo a loro la possibilità di decidere.
    io non voglio svincolarmi dal diritto di prelazione, la cosa migliore sarebbe che l’ ATER si riprendesse l’ appartamento

  96. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione si paga x non far esercitare all’Ater quel diritto,per cui se lei non paga l’ater se lo riprende o può decidere di non prenderlo e lei x vendere deve pagare comunque il diritto di prelazione

  97. Federico P.

    buonasera,
    le scrivo ancora perchè non riesco a capire per quale motivo devo pagare lo stesso se l’ ATER decide di non prenderlo. Non acquistare significa comunque esercitare il diritto di prelazione: lascio a loro la scelta e loro decidono di non comprare.
    a tal riguardo ho trovato un parere federcasa, può dirmi se stiamo parlando della stessa fattispecie?
    grazie e scusi l’ insistenza

  98. addante Autore articolo

    GRAZIE MA LO SAPEVO, NEL LAZIO è IN VIGORE DALLA LEGGE 27/06, QUANDO SI TRATTA DI PRENDERE SOLDI SONO TUTTI BRAVI QUESTI POLITICI CHE PENSANO SOLO A SUCCHIARCI IL SANGUE E NON FANNO NULLA DI BUONO,BASTA VEDERE COME ALCUNI SI INCAZZANO PERCè RENZI LI HA ROTTAMATI PER CAPIRE CHI SONO.

  99. addante Autore articolo

    SI DELLA STESSA COSA E NON CAPISCO CHE COSA LEI DEBBA PAGARE SE L’ALLOGGIO NON LO VENDE. MI SPIEGO MEGLIO SE LEI NON ESERCITA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON E’ DETTO CHE L’AZIENDA LO FACCIA, PERCHE’ SE NON GLI INTERESSA L’ALLOGGIO NON LO ESERCITA E LEI RIMANE COSì BLOCCATO CHE NON Può VENDERE E LORO NON L’ACQUISTANO

  100. claudia

    Buongiorno,
    mio Padre ha pagato il diritto di prelazione il 7 novembre 2014 (invata raccomandata ATER con copia dipsosizione bonifico il giorno successivo). Quanto tempo deve trascorrere per ricevre la liberatoria?
    Saluti.

  101. antonio Melillo

    Mia madre ha riscattato una casa popolare della gescal il 20.11.2009,ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n.560 in provincia di Napoli
    le chiedo:
    1.Mia madre è deceduta il 20.12.2011, dobbiamo sempre attendere 10 anni per alienarla?
    2.Il diritto di prelazione possiamo estinguerlo subito o comunque dobbiamo attendere 10 anni 0 5 anni perchè mia madre è deceduta;
    3.la formula per calcolare il diritto di prelazione, le comunico che la rendita catastale è pari a €. 355,06.
    La ringrazio per la disponibilità

  102. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione si può estinguere in qualsiasi momento.Si debbono passare i 10 anni

  103. Agostino Cringoli

    Gent.ma Dott.ssa Addante,
    Chiedo estinzione diritto di prelazione di un immobile all’ater di potenza. Sul immobile gravava una rendita catastale errata incompatibile con l’effettivo stato dell’immobile (A2)’. A seguito di un nuovo accatastamento nell’anno 2014, viene automaticamente assegnata rendita A3 con conseguente diminuzione della rendita stessa. Il funzionario Ater, nella fase di esercizio del diritto di prelazione richiede l’applicazione del valore catastale più elevato (A2) anche se evidentemente non congruo, nonostante abbia verificato la nuova rendita catastale variata. Il tutto viene esplicitamente dichiarato nella lettera redatta da Ater. Crede ci siano i termini per un ricorso? Grazie anticipatamente.

  104. addante Autore articolo

    Ma anche di denuncia dell’impiegato che ha firmato tale lettera x il catasto quando rettifica rettifica in autotutela x era erronea la rendita .Vada da un bravo avvocato e denunci anche il funzionario x eccesso di potere e falso

  105. Anna Andreucci

    Gent.le Dott.ssa Addante,
    sono una di tre eredi un appartamento acquistato a Roma nel 2001 dall’IACP, abbiamo intenzione di vendere l’appartamento e vorremmo chiedere l’estinzione del diritto di prelazione. Come dobbiamo fare? E come si calcola l’importo? Ho letto che c’è un modello potrebbe inviarmelo per mail?
    Grazie anticipatamente.

  106. Marco

    Gent.le Dott.ssa Addante,
    dal 2008 sono proprietario di una casa a schiera ATER nel Comune di Cadoneghe (ATER di Padova). La casa è stata acquistata a 98 mila euro in seguito ad un’asta ad incanto (prezzo di partenza 34 mila euro).
    Sto per sposarmi, presumibilmente avere un figlio e l’azienda dove lavoro si sta spostando da Vigonza (PD) a Padova (cambiando Comune).
    Probabilmente nel 2016 avrò la necessità di cambiare casa… ma ho ovviamente il vincolo ATER di 10 anni da rispettare.

    – Cosa posso fare?

    – Nel caso in cui l’ATER fosse interessata alla casa che importo dovrebbe pagare?(vista la cifra che ho speso a suo tempo)

    – Per estinguere il diritto di prelazione dell’ATER, vista la base d’asta e l’importo pagato. quanto dovrò pagare secondo lei?

    Grazie mille dell’aiuto.

  107. Pietro

    Gent.ma Dott.ssa Addante le espongo il mio quesito.
    Ho acquistato una casa IACP nel 1999, ora voglio rivenderla per un prezzo pari a 420.000 €.
    La rendita catastale attuale é di circa 970 €
    Per eliminare il diritto di prelazione dell’istituto l’agenzia alla quale mi sono rivolto per la vendita dell’immobile mi ha comunicato che devo versare circa l’1% del prezzo di vendita, quindi circa 4200 €.
    Alla luce di quanto letto su questo sito le informazioni dell’agenzia mi sembrano errate.
    Potrebbe specificarmi quanto devo versare per poter estinguere il diritto di
    prelazione?
    E nel caso quando andrebbe estinto tale diritto, prima o subito dopo la vendita?
    Cordiali saluti
    Pietro Pizzi

  108. addante Autore articolo

    l’estinzione del diritto di prelazione si fa prima di vendere altrimenti nessun notaio gli farà l’atto e è esattamente il 10 x cento della rendita catastale moltiplicato per cento più il 22 x cento IVA

  109. addante Autore articolo

    ma lei che ha comprato all’asta non dovrebbe avere il vincolo,si legga bene le carte

  110. SILVIA

    buongiorno,
    devo comprare un immobile che è stato acquistato dai venditori dall’ATER.
    Ad oggi i venditori non hanno estinto il diritto di prelazione, hanno fatto richiesta dopo l’accettazione della proposta, ma intendono pagare con i soldi del compromesso. E’ possibile questo o il diritto di prelazione deve essere pagato prima?
    preciso che la proposta è anche vincolata ad una delibera di mutuo della banca, la quale ha detto che senza l’estinzione del diritto di prelazione non lascia la delibera.
    C’è un modo per risolvere il problema?
    Attendo corte riscontro

  111. bartolomeo

    buongiono gentilmente vorrei sapere se il diritto di prelazione si deve pagare anche se sono trascorsi i 10 anni, in quanto l’appartamento e intestato a mio figlio e adesso lo vorrei intestare a nome mio e la vendita e a titolo graduito

  112. Rita

    Gen.le Dott.ssa, intanto complimenti e grazie per le sue risposte in questo mondo pieno di…clausolo, spesso vessatorie se non si conoscono e delle quali ci da spiegazioni! Probabilmente avra’ gia’ risposto ad altri…ma cosa mi consiglia, nel caso di successione di un appartamento Ater , quota Forze dell’Ordine, acquistato nel 96 dai miei e ereditato ora da mia madre, me e mio fratello? Fare una donazione da parte di mia madre o rimanere in successione legale ” normale”? Per via di questa odiosa tassa di prelazione, anche sulle donazioni vero? Vale per tutte le citta’ del Lazio? Grazie della sua risposta! Buon lavoro

  113. addante Autore articolo

    anche per la donazione si deve pagare il diritto di prelazione, si vale x tutti

  114. nicola

    buon sera, sto per vendere un immobile ater che ho acquistato nel 2010, dove trovo il modulo per pagare il diritto di prelazione?
    una volta pagato cosa devo fare?
    mi è stato detto che l’ater impiega circa 4 mesi per dare risposte quindi devo comunicare all’ater l’intenzione di vendere? se si, come faccio a comunicarlo?
    se dovessi ricevere una proposta di acquisto, posso fare anche un compromesso in attesa della risposta da parte dell’ater?
    grazie
    nicola

  115. addante Autore articolo

    mi mandi una e-mail e glie lo invio am.addante@tin.it
    lei non deve comunicare nessuna intenzione di vendere,ma inviare solo il modulo per l’estinzione del diritto di prelazione.
    I tempi sono massimo 120 giorni.
    Se riceve una proposta di acquisto la vincoli all’estinzione del diritto di prelazione.

  116. addante Autore articolo

    glie lo inviato, ma sarebbe gradita anche l’iscrizione all’associazione

  117. paolo merafino

    gentile dottoressa, ho inviato r.r. all’ater ufficio all’alienazione, per poter vendere l’immobile che ho ereditato da mia madre. e’ mai possibile che bisogna attendere tanto tempo per avere una risposta, ho ricevuto la cartolina dela ricevuta di ritorno, con i conteggi? una volta pagato l’importo, posso fare ugualmente l’atto?
    grazie

  118. stefano

    Buona sera vorrei avere una deluciddazione ,nel mio atto di acquisto dell’alloggio dall’ater avvenuto nel 1986 , non è specificato il diritto di prelazione suddetto ne è riportata la dicitura” per quanto non riportato nel presente atto si fa riferimento alla legge 513/77″
    l’unico friferimento alla predetta legge è quella dell’aritcolo 25 che riguarda la manutenzione delle parti comuni . ora il notaio che deve stipulare ha sollevato il dubbio sulla presenza del sopracitato diritto di rpelazione…..
    che devo fare?

  119. addante Autore articolo

    Una volta pagato l’importo la liberatoria gli arriva in una settimana,ma potrebbe tranquillamente vendere.

  120. addante Autore articolo

    gentile sig.ra
    la linea della nostra associazione è che chi si vuole iscrivere ci viene a trovare e si iscrive la quota è 20 euro all’anno,abbiamo scelto tale metodo perché non condividiamo ciò che fanno le altre organizzazioni

  121. MARCO

    Buongiorno Sig.ra Addante,
    ho letto con interesse tutti i quesiti e tutte le sue risposte relativamente alla possibilità di vendita successiva all’acquisto di ex assegnatari dell’ater.
    Io sono nel caso: trascorsi 5 anni e trasferito in altra Regione per lavoro (purtroppo). Quindi ho inviato una raccomandata aperta all’Ater di Roma nella quale chiedevo l’autorizzazione a vendere per spostamento fuori regione (con allegata documentazione) e il contestuale calcolo per l’estinzione del diritto di prelazione. Se ho ben capito dovrei attendere 4 mesi. La domanda è: trascorsi i 4 mesi, se non dovessi ricevere risposta (mi sembra capiti spesso), posso comunque vendere e regolarizzare quando si degneranno di rispondere o comunque il fatto di non ricevere risposta inficia tale possibilità? Altra cosa, è possibile iscriversi alla sua associazione tramite bonifico o altro senza recarmi presso la sua sede? Glielo chiedo proprio perchè lavoro in altra Regione….eventualmente può inviarmi via mail le modalità con le quali poterlo fare? Grazie per la sua consueta disponibilità e professionalità.

  122. addante Autore articolo

    No se non rispondono non può vendere, tardi ma rispondono sempre.
    Per la mia associazione purtroppo deve venire di persona perché questo è il metodo che ci siamo dati a differenza di come fanno gli altri sindacati e associazioni che fanno ritirare direttamente dall’Ater tutti i mesi 2 euro.
    A noi tale metodo non piace x una volta iscritto lo rimane a vita invece noi preferiamo guardare in faccia la gente e rinnovare la tessera ogni anno che è di 20 euro.

  123. fabio scaringella

    buongiorno la ringrazio anticipatamente per la relativa risposta in merito alla vendibilità di un immobile proveniente da una cessione ater con pagamento contanti e relativa alla legge regionale del 29 agosto 1991 n 42 ,e l.r. 18 marzo 1994 n 4, l.r. 15 novembre 1994 n 57 e l.r. 28 dicembre 2006 n. 27 .le copio le normative riportate nel l’atto di acquisto effettuato nel 2010 da mia madre deceduta nel 2012 nominandomi erede universale in un testamento olografo lasciandomi il bene in eredita.
    la domanda e’ questa visti i vincoli di alienabilità di 10 anni dalla data di acquisto e in caso di decesso della proprietaria i relativi vincoli decadono o vengono modificati?

  124. de cesare

    Buongiorno anche noi abbiamo inviato la raccomandata per l’estinzione del diritto di prelazione nel 2013 (2 anni fa!) ci è anche arrivata la ricevuta di ritorno timbrata, però a tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessuna notizia. Abbiamo fretta di vendere perché mio padre è gravemente malato e dobbiamo trasferirlo vicino a noi. Come possiamo fare? ho provato a contattare diverse volte l’ater ma non mi risponde mai nessuno

  125. Gianluca

    URGENTE
    Gentile Sig.ra Addante, volevo sottoporle quanto segue:
    Mia suocera nel 1968 stipulò contratto con il Demanio di Napoli (interviene IACP) per l’acquisto di un appartamento “con pagamento rateale a norma dpr 2/1959 e legge 27.4.62 n. 231.
    Deceduta pochi anni fa, l’appartamento è stato ereditato dalle 2 figlie, Caia e Tizia, al 50% ciascuna, ed ora vorrebbe essere acquistato dalla figlia di Caia e nipote di Tizia.
    Occorre comunque pagare il diritto di prelazione ?
    Nel contratto nulla è scritto in proposito.
    Grazie per la risposta.

  126. mimma

    ma se l’aler rinuncia al diritto di prelazione debbo pagare ugualmente??? o non è necessario?

  127. bartolomeo

    Gentile sig. addanta gentilmente se mi vuole rispondere, ho estinto il diritto di prelazione, con il pagamento della somma dovuta, l’ATER mi ha inviato la liberatoria, ma con la voce la presente liberatoria non costituisce autorizzazione alla rivendita dell’immobile, essendo questo subordinata all’accertamento notarile. Cosa significa.
    Preciso che ho estinto prima dei 10 anni.

  128. addante Autore articolo

    E’ un abuso d’ufficio dovuto al delirio di onnipotenza e all’isterismo del dott.MARI e del suo staf

  129. bartolomeo

    Grazie della risposta.
    cosa dovrei fare, aspettare che trascorrono i 10 anni a marzo del 2016, o denunciare l’ater

  130. addante Autore articolo

    li denunci per abuso di potere perché prima questa dicitura non veniva messa, c’è un proverbio che dice il gatto nella credenza quello che fa pensa

  131. adele

    Devo vendere un immobile dell’ATER di Matera.Per l’estinzione del diritto di prelazione,l’impiegata mi ha riferito che devo pagare il 20 % del valore dell’immobile più il 22% di IVA.Ma é il 20% o il 10%(come a me risulta)?

  132. anna

    Prima di estinguere il diritto di prelazione, posso chiedere all’ATER di contribuire ai costi relativi alla manutenzione straordinaria delle parti comuni (rifacimento cornicioni)?

  133. addante Autore articolo

    E CHE CENTRA. I LAVORI CHE SI DEVONO FARE SE AVETE L’AMMINISTRATORE LI FATE E L’ATER PAGHERA’ PER I SUOI AFFITTUARI

  134. addante Autore articolo

    LA LEGGE 560/93 PREVEDE IL 10% SI FACCIA DIRE IN BASE A CHE LEGGE E’ DIVENTATO IL 20% A FACCIA ATTENZIONE A QUANDO LA LEGGE E’ STATA APPROVATA,SE L’HANNO FATTA, E QUANDO E’ STATA ACQUISTATA LA CASA Perché LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE.

  135. maru

    Salve mia madre e’deceduta 3 anni fa e dalla successione risultiamo eredi tutte e 3 le figlie.ora mia sorella vuole liquidarci e diventare unica propietaria,ma stasera. La notaia l’ha chiamata xdirle che bisogna estinguere il diritto di prelazione.L Appartamento e’in un condominio Gescal.quanto dobbiamo pagare se il valore catastale e’di 79000€.grazie e scusi xil disturbo.

  136. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

  137. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

  138. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

  139. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

  140. Lory

    Gentile dottoressa Addante,
    Ho pagato l’ ATER per la liberatoria e adesso il notaio mi sta chiedo la quietanza per poter fare la vendita dall’immobile.
    Sono terrorizzata dai tempi avendo trovato un acquirente in più non comprendo la motivazione visto di aver ricevuto la liberatoria dell’immobile. Il pagamento e’ stato fatto in modo rateizzato è concluso nel anno 2008.
    Grazie per il suo prezioso aiuto.
    Cordialmente

  141. addante Autore articolo

    Si ma l’Ater ti deve dare la quietanza che dimostra che tu l’alloggio lo hai pagato

  142. Alessandro

    Gentile sig.ragazze Addante abbiamo ereditato un appartamento assegnato a mio nonno nel 1958 con patto di futura vendita, nel giugno 1978 viene stipulato contratto di compravendita in base alla Legge 28 febbraio 1949 n. 43 è 26 novembre 1955 n. 1146 è successive norme integrative complementari e regolamentari. Abbiamo trovato un acquirente per l,’appartamento ma il notaio a cui si era rivolto si rifiuta di fare il rogito poiché sostiene che l’ex dIsco ha un diritto di prelazione sul medesimo circostanza non riportata sul contratto di compravendita.del 1978. A suo parere è una interpretazione corretta?
    La ringrazio

  143. addante Autore articolo

    CAMBIATE NOTAIO E’ UN INCOMPETENTE IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO SUGLI IMMOBILI ACQUISTATI CON LA 513/77 LA LEGGE REGIONALE LAZIO 42/91 E LA 560/93

  144. Fabrizio

    Buonasera dottoressa,la disturbo in merito ad un appartamento ater che mi è stato proposto di acquistare.l’immobile e’ stato acquistato nel settembre del 2011 da una signora di 86 ,deceduta la signora,e’ arrivato in successione alla figlia che vuole venderlo.chiedo cortesemente a lei,se la signora può venderlo passati 5 anni e se è necessario all’atto,il diritto di prelazione.ringraziandola in anticipo,le auguro buon lavoro.

  145. Carla

    Buna sera Dott.ssa ,io e mia sorella abbiamo ereditato dai nostri genitori un appartamento ater ,che i mie lo anno finito di pagare nel 1980. l’Ater ci deve dare la quietanza che dimostra che l’alloggio e stato pagato e si deve prima estinguere il diritto di prelazione per poterlo vendere.

  146. addante Autore articolo

    SIGNORA LEI DEVE VERIFICARE BENE SUL ROGITO CON QUALE LEGGE LO HA ACQUISTATO perché se lo ha finito di pagare nel 1980 non lo ha acquistato con la 513 del 1977 e se non lo ha acquistato con questa legge non deve pagare nessun diritto di prelazione

  147. Umberto Donat

    A seguito della morte di mia madre, io e miei fratelli, in qualità di eredi, abbiamo fatto all’ATER richiesta di estinzione del diritto di prelazione ai sensi (sbagliando) della legge 513/77. L’ATER ha risposto di voler esercitare il diritto di prelazione. Prezzo risibile. In seguito alla richiesta ho cercato su internet trovando il Suo sito, apprendendo di aver fatto riferimento alla legge vecchia e non alla nuova, 560/93. Come di devo ora comportare? Annullo la lettera e ne origino una nuova con riferimento alla 560/93? Risalgo alla modalità di pagamento e verso il 10% della RC +IVA? Mi metto l’anima in pace?

  148. addante Autore articolo

    No non è che lei si è sbagliato è la dirigente che ha dato fuori di testa ,purtroppo non è solo lei mi mandi la sua lettera tramite e-mail che la voglio leggere e così le dico cosa fare am.addante@tin.it

  149. Flavia

    Salve, a seguito della morte di mia madre io ed i miei due fratelli abbiamo ereditato un alloggio del demanio.
    La casa dopo 40 anni di pagamento dell’affitto è stata acquistata nel 1999 e pagata il 30% in contanti e la rimanenza il dieci anni con pagamento rateale fino al 31.12.2009.
    Ho trovato una lettera che ha come oggetto: quietanza pagamento del prezzo e consenso alla radiazione ipoteca alloggio acquistato Legge 560/93. Nulla osta da parte di questa società al rilascio quietanza e consenso alla radiazione ipoteca avendo assegnataria interamente pagato il prezzo compravendita, Cosa fare ora? Grazie, buon lavoro

  150. Roberta

    Buonasera, mi sto accingendo a comprare un appartamento ex ina-casa che poi fu inglobato dallo Iacp, oggi Ater. I proprietari hanno riscattato l’immobile nel 1980 e nell’atto di acquisto originario non si fa riferimento alla legge 513/77. Ho parlato con il notaio che mi ha detto che molto probabilmente non c’è diritto di prelazione da parte dell’ater ma che per essere sicuri è meglio chiedere una certificazione da cui si evinca ciò. Come posso essere sicura che non esiste diritto di prelazione sull’immobile senza scomodare l’Ater? Temo che i tempi per ottenere questa certificazione siano troppo lunghi. La legge 513/77 deve essere espressamente citata per aversi il diritto di prelazione?

  151. addante Autore articolo

    iL SUO NOTAIO MI MERAVIGLIA Perché SE SULL’ATTO NON è MENZIONATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE ESSO NON VA PAGATO.
    inoltre NELL’ATTO C’è SCRITTA LA LEGGE CON CUI è STATO ACQUISTATO L’ALLOGGIO MOLTO PROBABILMENTE è IL DPR N.2 DEL 1969
    IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA PAGATO SOLO SULLA LEGGE 513/77, 560/93 E LEGGE REGIONALE 42/91
    MA STI NOTAI CHE SI FANNO ANCHE BEN PAGARE LAVORASERO E NON MANDINO IN GIRO I CLIENTI A FARE IL LAVORO CHE DOVREBBERO FARE LORO.

  152. Roberta

    Grazie per la rassicurazione. Le preciso, però, che l’atto di acquisto è stato stipulato ai sensi dell’art. 6 del DPR 1471 del 1963. Mi conferma che anche con questa legge non sorge alcun diritto di prelazione in capo all’ater?

  153. Roberta

    Controllando meglio l’atto di acquisto originario mi accorgo che c’è scritto che per quanto non espressamente convenuto si fa riferimento alle norme di cui alla legge n. 60 del 1963. Questa legge però è stata abrogata proprio dalla l. 513/77 ed essendo l’atto del 1980 vuol dire che si deve far riferimento a quest’ultima?

  154. addante Autore articolo

    NO LA 513 NON HA ABROGRATO LA 60 L’ATTO è STATO FATTO CON LA 60 LA 513 DEL 1977 HA INIZIATO A FUNZIONARE NEGLI ANNI 90

  155. Marco

    Buongiorno sig.ra. Raffaele Addante,

    Huna semplice domanda da porle ho istinto il diritto di prelazione il 20 aprile 2016 ad oggi ancora non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte dell’ente a metà luglio ho appuntamento dal notaio per la compravendita della immobile ma l’ente non ha termini che deve rispettare per la comunicazione della estinzione del diritto di prelazione?
    Grazie

  156. Annalisa

    Salve vorrei sapere se l’estinzione del diritto di prelazione è contestuale al pagamento del 10% della rendita catastale o se ci sono ulteriori tempi dopo il pagamento. Grazie

  157. addante Autore articolo

    UNA VOLTA PAGATO UNA SETTIMANA MASSIMO,MA GIà CON LA LETTERA E LA FATTURA DI PAGAMENTO NON CI DOVREBBERO ESSERE PROBLEMI

  158. Angela

    Gentile Dr.ssa più che un commento vorrei dirle la mia situazione anche se ho letto alcuni situazione simile alla mia, siamo nove figli abbiano ereditato la casa dei miei genitori acquistata dall’istituto case popolari in contanti il vincolo dei dieci anni è scaduto e quindi possiamo vendere. Infatti la casa l!acquisterebbe una mia nipote, chiedendo il mutuo in banca hanno chiesto questo benedetto nulla osta del diritto di prelazione e hanno chiesto di pagare € 2.500,00 è corretto tutto ciò?

  159. massimo

    gentile dr.ssa,
    entro quanto tempo deve rispondere l’ater alla comunicazione di “estinzione del diritto di prelazione”?

    esiste il silenzio/assenso?

    grazie mille

  160. Tiziana

    Salve Annamaria, mio zio ultra ottantenne nel 2010 ha acquistato un appartamento Ater pagandolo in contanti con l’articolo 1 comma 20 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, L.R.N. 27/06 E L.R. N.11/07.Adesso vorrebbe venderlo come nuda proprietà.. deve fare richiesta di estinzione del diritto di prelazione? Poi può venderlo o deve sempre chiedere prima all’Ater
    Un caro saluto.
    Tiziana

  161. Daniela De Marchi

    Buonasera dott.ssa
    Ho apprezzato moltissimo le sue e-mail di risposta ai vari quesiti che Le sono stati rivolti e la sua schiettezza.

    Volevo chiederLe quali sono i casi in cui si può alienare la proprietà prima dei dieci anni?

    Ringraziandola anticipatamente le invio cordiali saluti

    Daniela De Marchi

  162. addante Autore articolo

    AVERE PIU DI 65 ANNI
    AVERE INVALIDITA SUPERIORE AL 66%
    MORTE DEL TITOLARE
    TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO AD ALTRA CITTA’

  163. Massimiliano

    Buonasera Signora Addante, il giorno 30 dicembre 2016 ho regolarmente pagato il diritto di prelazione,ma ad oggi non ho ricevuto la !liberatoria. Posso effettuare il rogito di vendita anche con la ricevuta del bonifico effettuato della banca? Grazie e buona serata

  164. Chiara Carillo

    Buon giorno Dottoressa,
    Sto per acquistare un piccolo bilocale…Era tutto pronto già fissata la data del rogito fine mese,ieri sorpresa ilio notaio comunica al proprietario che deve pagare 3.600€ x il diritto di prelazione .. Chiaro che deve pagare lui vero? Ma io poi se fra 10 anni( e spero di no) dovessi vendere anch’io dovrò pagare diritto di prelazione a mia volta,o viene concluso con l’estinzione dell’attuale proprietario? La ringrazio tantissimo Chiara Carillo.

  165. addante Autore articolo

    NO LO DEVE PAGARE SOLO CHI LO VENDE DOPO AVERLI ACQUISTATO DALL’ATER.
    LEI PUOI PUO’ VENDERLO LIBERAMENTE QUANDO VUOLE

  166. addante Autore articolo

    E’ VERAMENTE VERGOGNOSO LE DO IL NUMERO DI TELEFONO DELLA RESPONSABILE E SE LO FACCIA INVIARE RAPIDAMENTE MAGARI TRAMITE E.MAIL
    06 68842684
    comunque IL NOTAIO SE NON è UN PIGNOLO POTREBBE FARE LO STESSO IL ROGITO

  167. Silv

    Buonasera Dott.ssa Addante.
    Nel 2003 ho acquistato un appartamento da Ater di Prato in base alla legge 560/93. Le mie perplessità sono le seguenti:
    1) dato che ho letto che la legge 560/93 in Toscana prevede la possibilità di estinguere il diritto di prelazione solo in caso di vendita, posso provvedere all’estinzione stessa senza dover comunicare all’ATER il prezzo di vendita? Ovvero chiedere solo l’estinzione del loro diritto di prelazione?
    2) nell’articolo 5 del contratto di compravendita di fa riferimento al diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 27.7.1998 n.392; l’articolo 38 predetto prevede che “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario……..L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado”. Dunque io capisco che se l’alienazione avviene a favore del coniuge, è il coniuge stesso che acquista ad avere il diritto di prelazione e non più Ater… ho capito bene??
    3) viste le nuove norme vigenti sulle unioni civili, l’art. 38 della legge 392/78 suddetto sarebbe eventualmente applicabile?
    La ringrazio in anticipo.
    Cordiali saluti

  168. addante Autore articolo

    DOVREI LEGGERE LA LEGGE,MA DAI DATI CHE LEI MI HA DATO NON RISULTA MI Può DARE QUALCHE RIFERIMENTO MAGGIORE DELLA LEGGE 392 DEL 27/7/1998 GRAZIE

  169. Silv

    Buongiorno, di seguito riporto gli articoli 38 e 39 della legge 27.07.1978 n. 392 cui si fa riferimento nell’atto:

    Art. 38
    Diritto di prelazione

    Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

    Art. 39
    Diritto di riscatto

    Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

    Grazie.

  170. addante Autore articolo

    A parte il fatto che lei prima mi aveva scritto un’altra data della legge “di fa riferimento al diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 27.7.1998 n.392; l’articolo 38 predetto prevede che”
    Questa legge riguarda l’equo canone e sta a significare che se lei ha affittato a terzi l’alloggio prima di venderlo deve comunicarlo al conduttore per dargli la possibilità di eccepire la prelazione ovvero di compralo lui

  171. Silv

    Buonasera, mi scuso per l’errore nel riportare gli estremi della legge (non me ne ero accorta, mi dispiace. ..) e La ringrazio molto per la delucidazione in merito.
    A questo punto non mi resta che fare domanda all’Ater di Prato per estinguere il diritto di prelazione, non vedo alternative.
    Quello che vorrei capire è se posso estinguere la prelazione anche senza vendita (sembra che in Toscana non si possa fare..) e se esiste una legge della regione Toscana alla quale fare riferimento nella domanda come nel modello per l’Ater di Roma. Ho provato a cercarla ma non vi sono riuscita.
    La ringrazio nuovamente per la disponibilità.
    Cordiali saluti

  172. FEDERICA MANTICA

    Buongiorno sig.ra Addante,
    mia mamma (72 anni) proprietaria di un immobile A.T.E.R acquistato 5 anni fà, con un mutuo di 15 anni,vorrebbe venderlo e fare domanda all’ente, per estinguere il diritto di prelazione.
    Per una nostra serenità vorremmo, se lei può, essere seguiti da lei per tutta la prassi.
    Se disponibile può contattarmi e possiamo fissare un incontro.
    Grazie per il suo tempo, cordiali saluti.
    Federica Mantica

  173. addante Autore articolo

    CERTAMENTE , MA INTANTO DEVI INVIARE LA RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

  174. addante Autore articolo

    il diritto di prelazione della legge 560/93 è un diritto PODESTATIVO per cui lei lo può estinguere in qualsiasi momento

  175. Tiziana

    Ciao Annamaria,.saldato il diritto di prelazione e mandato all’ Ater sia per fax che per raccomandata la copia del bonifico ,vorrei sapere cosa mi devono rilasciare e quanto tempo devo aspettare per poter vendere dal momento dello svincolo, essendo ultra ottantenne.
    Grazie
    Michele

  176. addante Autore articolo

    se sono 5 anni che hai comprato lo puoi vendere subito appena hai la liberatoria loro per fare tutto ci impiegano massimo 120 giorni.

  177. Luccardi Mario

    A causa dell’inaspettata scomparsa di mia sorella ho ereditato la sua abitazione di provenienza Ater Roma. Due quesiti:
    1) posso estinguere la prelazione Ater prima della scadenza decennale/quinquennale?
    2) posso dedurre l’importo necessario ad estinguere la prelazione per il calcolo delle tasse di successione?

  178. francesco

    PER VENEDERE UNA CASA ATER, DOPO AVER ESTINTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE QUALE SONO I REQUISITI?

    IO COMPIO 65 ANNI AD APRILE 2018, ED HO IL 65% DI INVALIDITA’ LA POSSO VENDERE? GRAZIE ATTENDO FIDUCIOSO
    frana@inwind.it

  179. addante Autore articolo

    QUANDO HAI ESTINTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE LA METTI IN VENDITA A LIBERO MERCATO SEMPRE CHE SIAMO PASSATI NEL TUO CASO 5 ANNI DALL’ACQUISTO O 10 ANNI

  180. ester

    so che non c’entra niente…ma domandona: perchè se l’ater è cosi diciamo alla gola con i soldi, non interviene a sgomberare persone che hanno occupato o buttare fuori persone che non pagano e sono tante tantissime????

  181. daniela

    buonasera
    sono proprietaria di una casa acquistata da ATER NEL 2010 -Ho 55 anni
    sono disoccupata e vorrei vendere …non posso più pagare il mutuo
    come posso fare…
    grazie

  182. addante Autore articolo

    MI SCUSO PER IL RITARDO,MA UN PROBLEMA AL COMPIUTER LEI POTREBBE SE TROVA L’ACQUIRENTE CONSENZIENTE EFFETTUARE UNA VENDITA DIFFERITA L’ACQUIRENTE DOVREBBE ESTINGUERE IL DEBITO FARE UN CONTRATTO DI ACQUISTO DIFFERITO,MA LEI DEVE COMUNQUE ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE OVVERO PAGARE ALL’ATER IL 10%DELLA R.C MOLTIPLICATA X CENTO PIU’ IVA

  183. Angelo

    sto per acquistare un immobile che sta per essere liberato dal vincolo ater. si tratta di un immobile sito fra i lotti della garbatella vecchia. l’immobile è privo di riscaldamento, e secondo le leggi vigenti dovrei installare, in caso, una caldaia a condensazione che però mi obbliga a mettere una canna fumaria esterna che arrivi di qualche metro oltre il tetto (il palazzo è composto da piano terra a primo piano).
    ci sono dei vincoli che me lo vietano? devo chiedere a qualcuno o posso farlo in tutta tranquillità?

  184. addante Autore articolo

    NON CREDO COMUNQUE SE LEI SI RIVOLGE AD UN BRAVO TECNICO SARA’ LUI A DIRGLI COME FARE AL MEGLIO.
    COMUNQUE LE VOGLIO DIRE CHE OGGI CI SONO CONDIZIONATORI CALDO E FREDDO SENZA MOTORE ESTERNO CHE SI POSSONO APPLICARE TRANQUILLAMENTE SONO QUELLI CHIAMATI UNICO

  185. Lorenzo

    Buonasera , ho inviato la raccomandata con ricevuta di ritorno all’ater per estinguere il diritto di prelazione , in quanto stó vendendo casa a torrespaccata , ma passati più di 60 giorni dal ricevimento di suddetta da parte loro , non ho avuto nessuna risposta né sono stato contattato.
    Il loro regolamento dice che passato il termine di 60 giorni , il proprietario non deve versare più nessuna somma per poter estinguere.
    È vero?

  186. addante Autore articolo

    ASSOLUTAMENTE NO L’ART.28 DELLA LEGGE 513/77 E DELLA LEGGE 42/91 è STATO MODIFICATO DALLALEGGE 560/93 E DALLA LEGGE 27/06 REGIONALE PER CUI PER POTER VENDERE L’ALLOGGIO VA ESTINTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDOLO SOLO COSI SI PUO’ POI VENDERE
    IL PAGAMENTO CONSISTE NEL PAGARE IL 10X CENTO DELLA R:C: MOLTIPLICATO X CENTO PIU’ IVA AL 22%

  187. Franco Parisi

    Salve siamo 3 eredi di un alloggio del comune di Roma acquistato da mia madre nel 2011.
    Ora vorremmo venderlo, e nell’atto è citato in base alle vigenti leggi Regionali il diritto di prelazione da parte del comune. Tra noi tre c’è chi sostiene che tale somma da versare (la prelazione) , la deve assolvere chi comprerà da noi, e chi invece sostiene che dobbiamo versarla prima noi in quanto successori del bene ereditato.
    Chi ha ragione ? La differenza è sostanziale.

  188. addante Autore articolo

    LA DOVETE PAGARE VOI ALTRIMENTI NON POTETE VENDERE, NESSUN NOTAIO VI FAREBBE IL ROGITO

  189. Guido

    Gent.ma Sig.ra Addante,
    Buongiorno,
    Io e la mia compagna stiamo acquistando un appartamento, ex casa popolare, che i venditori hanno affidato a un’agenzia immobiliare. Nel momento in cui ci siamo rivolti al notaio per la documentazione di rito, ci è stato detto che la casa è ancora soggetta al diritto di prelazione dell’istituto case popolari. Ora, i venditori si stanno applicando per risolvere la questione nel più breve tempo possibile, ma il mio quesito è il seguente: l’agenzia immobiliare doveva o no essere a conoscenza di tale prelazione e informare noi acquirenti (oltre che i venditori, visto che pagano l’agenzia perché si occupi della vendita)? E in tal caso, avremmo diritto a un abbassamento del prezzo della commissione (o non pagarlo affatto, dato che l’agenzia non ha fatto praticamente nulla oltre al farci incontrare)?
    Grazie mille in anticipo.
    Distinti saluti

  190. addante Autore articolo

    CERTO POTETE RIVENDICARE UN RIMBORSO PER IL DANNO Perché DOVRETE ANCORA ASPETTARE PER CONCLUDERE E L’AGENZIA E IL VENDITORE LO SAPEVANO BASTAVA LEGGERE IL ROGITO

  191. Guido

    Innanzitutto mille grazie!
    Il mio timore è che l’agenzia possa tutelarsi affermando che l’informazione sulla presenza o meno del diritto di prelazione non rientri nella loro “ordinaria diligenza” (cosa che mi parrebbe molto assurda). Crede che sia un timore fondato o posso far valere i miei diritti anche nel caso si appellino a questa giustificazione?
    Grazie di nuovo e buon lavoro.

  192. addante Autore articolo

    L’AGENZIA HA L’OBBLIGO DI LEGGERE IL CONTRATTO DI ACQUISTO CHE GLI HA FORNITO IL VENDITORE E SUL CONTRATTO C’E’ SCRITTO NON SI FACCIA FREGARE

  193. Lionello

    Gentile Dott.ssa Addante, sono arrivato alla sua pagina web cercando informazioni sulla prelazione ATER di Vicenza. Mio padre, deceduto nel 2002, acquistò vari decenni fa l’appartamento dall’Ater (ex IACP), nel 2017 è deceduta mia madre ed io sono pdivenuto proprietario per 5/6, mia sorella per !/6. L’appartamento, costruito a partire dal 1949, è lontano da entrambi. Tutti gli appartamenti dell’immobile (6) sono stati venduti da vari decenni e non viene pagato nulla all’ATER. Come mi devo regolare per la vendita di questo appartamento? Grazie

  194. addante Autore articolo

    semplicemente leggendo il rogito dove vi è scritto con che legge è stato venduto tale alloggio e troverà scritto cosa fare in caso di vendita

  195. Elisa

    Gentile dott.ssa Addante
    sono interessaa all’acquisto di un appartamento ex Ater a Roma che è stato acquistato dall’assegnataria nel 2010. La signora è deceduta nel 2017 e gli eredi nel mese di novembre 2017 hanno chiesto all’Ater l’estinzione del diritto di prelazione con regolare raccomandata A.R.
    Ad oggi non c’è stata alcuna risposta. Poichè ho i tempi abbastaza ristretti per rogitare, in considerazione delle condizioni di mutuo dell’Istituto di Credito, vorrei sapere se è possibile sollecitare l’Ater per il il rilascio della suddetta rinuncia prima dei canonici 120 giorni.
    Inoltre vorrei sapere cortesemente se i suddetti eredi possono vendere l’immobie prima dei dieci anni previsti dalla legge 560/93.
    La ringrazio anticiptamente

  196. Stefano

    Gentile Signora Addante,
    spero che legga ancora queste pagine. Ho da porle una domanda alla quale non sono riuscito a trovare una risposta univoca. Questo benedetto diritto di prelazione si estingue “naturalmente” prima o poi, o rimane in ogni caso fino a che la prima vendita post ater venga effettuata?

    Stefano

  197. Tony

    Buonasera,
    Ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno con modulo e tutti i documenti richiesti circa due mesi fa. Quando tempo ci vorrà affinché l’ATER mi risponda?

  198. addante Autore articolo

    BELLA DOMANDA CI VORREBBE LA SFERA DI CRISTALLO C’E’ GENTE CHE ASPETTA DA ANNI

  199. Mau rizio clarioni

    Buongiorno vorrei una spiegazione su questo tema. Mio nonno ha riscattato nel 83 un immobile sito nel comune di Soriano nel cimino pagando l Inter prezzo richiesto dall’ ater. Deceduto nel 88 passato a 4 eredi figli. Mio papà ha comprato nel 94 i 3/4 dai fratelli con atto notarile. Oggi i miei sono anziani devo venderlo a 24.000 euro l ater mi chiede 4700 euro per la prelazione in quanto alla rendita di 309 euro applica il moltiplicatore 126 il 10% e iva 22%. Mio papà vive con me perché con 800 euro di pensione non vivrebbe e quella casa ha oltre 60 e anche malridotta per loro quindi ce seconda casa. In più su mia segnalazione si sono accorti che il commissario straordinario nel marzo 2017 in una delibera faceva riferimento al tatto che la legge faceva venire meno quel diritto in base alla legge del 93 e la loro risposta è stata e sbagliato nemmeno noi ci siamo accorti di questo. Ma è tutto giusto così?

  200. addante Autore articolo

    LEI DEVE VERIFICARE CON QUALE LEGGE SUO NONNO HA ACQUISTATO L’ALLOGGIO PERCHE’ IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PUO’ ESERCITARE SOLO CON LA VENDITA DELLA LEGGE 513/77

  201. Emanuela la

    Gentile Sig. ra Addante, mia madre unitamente ai suoi fratelli, alla morte dei miei nonni, ha ereditato un immobile di edilizia popolare acquistato con la legge 560/93. Mio zio ha comunicato all’Ater di Potenza di voler vendere l’immobile, invitandoli ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante. Con raccomandata pervenuta prima del decorrere dei 60 giorni dall’invito, l’Ater ha risposto rappresentando di non avere interesse all’acquisto dell’immobile e che ai sensi dell’ art. 45 della legge regionale Basilicata n. 24 del 2007, il diritto di prelazione si estingue versando il 20% sul prezzo di acquisto stabilito dalla legge 560/93. Il mio quesito è questo, avendo invitato l’Ater ad esercitare il diritto di prelazione ed essendo trascorsi ormai 60 giorni dall’invito senza che quest’ultima abbia esercitato il suo diritto (anzi ha espressamente affermato di non avere interesse all’acquisto), il diritto di prelazione non si è già estinto? Concorda con me che le due ipotesi sono alternative e che alcun prezzo deve essere più versato all’Ater?

  202. addante Autore articolo

    NO PERCHE LA LEGGE NAZIONALE 560 DEL 1993 HA MODIFICATO LA LEGGE 513 DEL 1977 PER CUIIL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTINGUE SOLO PAGANDOLO, MA MI MERAVIGLIA IL 20% Perché LA LEGGE 560 /93 PARLA DI UN 10% LEI DEVE LEGGER BENE IL ROGITO COSADICEPERCHè LA LEGGE DA LEI CITATA SE è SUCCESSIVA ALL’ACQUISTO LEI NON DEVE PAGARE IL 20, MA IL 10

  203. Daniele

    Buonasera, stiamo acquistando una casa ex INA CASA , poi passata a gescal e di seguito ad ater. La casa è stata riscatta è tolta l’ipoteca nel 1966. L’atto è stato stipulato con la legge del 14 febbraio 1963 n. 60.
    Il notaio ora ci chiede di richiedere il nulla osta da parte dell’ater Per farci vendere questa casa. Ne abbiamo realmente bisogno? Se stipuliamo l’atto senza questo nulla osta cosa potrebbe succederci? Grazie

  204. addante Autore articolo

    GLI DITE AL NOTAIO CHE SI STUDIASSE LE LEGGE LA LEGGE CON CUI L’AVETE ACQUISTATA NON PREVEDE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE E DITE AL NOTAIO CHE LE LEGGI CHE PREVEDONO IL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO LA 513/77, LA 42/91 REGIONALE E LA 560/93
    SE FA STORIE DATEGLI IL MIO TELEFONO CHE GLIE LO SPIEGO

  205. Massimo

    Buongiorno, il 31 maggio 2010 mia madre ha acquistato un alloggio dall’allora IACP di Lecce.
    L’acquisto è avvenuto con pagamento in unica soluzione e ai sensi della legge 560/93 e successive modificazioni così come scritto nell’intestazione del contratto stesso.
    Il 31 maggio 2020 saranno scaduti i famosi 10 anni per cui sto facendo delle valutazioni.
    All’art. 7 del contratto c’è scritto appunto che per 10 anni l’immobile non potrà essere venduto e che, decorso tale termine, qualora la venditrice intenda vendere dovrà darne comunicazione all’Istituto il quale potrà esercitare il diritto di prelazione d’acquisto. Ai fini di cui sopra si applicano gli artt. 38 e 39 della legge 27-7-78 n. 392 da intendersi integralmente riportati.
    All’art. 10 del contratto si dice che per quanto non espressamente convenuto nel contratto si fa riferimento alla L. 560/93, alla legislazione in materia di edilizia popolare e alle norme del codice civile.

    Ho letto alcuni commenti precedenti a quesiti simili, ma le chiedo cortesemente di darmi indicazioni perchè non mi è chiaro come poter procedere:
    – trascorsi 10 anni, decido di vendere ad un prezzo, diciamo per semplicità, 1000 euro
    – devo comunicare per iscritto all’Istituto la mia intenzione a vendere e il prezzo perchè l’Istituto possa far valere eventualmente il suo diritto di prelazione
    – C’è un termine di legge perchè l’Istituto risponda?
    – Vale il silenzio assenso oppure devo pretendere la risposta.
    – Nel caso in cui la risposta non pervenga entro i termini di legge, si deve intendere come “non intenzione di esercitare il diritto di prelazione”, ma si deve cmq pretendere la risposta scritta oppure la risposta può essere positiva (l’Istituto esercita il diritto di prelazione) anche se risponde fuori dai temini di legge?
    – nel mio caso, non sono obbligato a richiedere l’estinzione del diritto di prelazione dell’Istituto, corretto?
    – volendo farlo, applico la formula più volte citata in altri commenti, corretto?
    – se non volessi estinguerlo in anticipo io, il diritto di prelazione dell’Istituto si estingue nel momento in cui l’Istituto risponde che non è interessato ad esercitarlo alle condizioni (prezzo di vendita) comunicate dal proprietario dell’immobile. Corretto?
    – Una volta ottenuta la risposta, supponiamo di rinuncia al diritto di prelazione, l’immobile potrà essere venduto ad un prezzo non inferiore a quanto comunicato all’Istituto (posso però vendere a prezzo superiore), corretto?
    Se non procedo alla vendita, dovrò rifare medesima procedura in seguito oppure a quel punto, con la rinuncia alla prelazione, tale diritto è comunque estinto?
    La ringrazio, anche per la pazienza….

  206. addante Autore articolo

    lei deve inviare la richiesta di estinzione del diritto di prelazione all’Ente dicendo che vuole estinguere il diritto di prelazione come da rogito notarile cosi non sbaglia e vediamo cosa gli rispondono.
    le dico questo perché quanto scritto nel rogito è molto contorto e inoltre dovrebbe verificare se vi sono state modifiche ulteriori fatte dalla sua Regione per cui per andare sul sicuro lei invii la raccomandata come suggerito,a meno che non trova sul sito dell’azienda il modulo prestampato per l’estinzione del diritto di prelazione.

  207. Lucia

    Salve, avrei bisogno di un consulto urgente.
    Ho ricevuto con atto di donazione nel 2012 un appartamento dai miei nonni riscattato dall’Ater 15 anni prima.
    Ora devo vendere questo appartamento e volevo sapere se mi spetta oppure no pagare per estinguere il diritto di prelazione.
    All’Ater mi hanno detto che non devo pagare nulla, è davvero così? Grazie.

  208. addante Autore articolo

    SE DEVI PAGARE O NO IL DIRITTO DI PRELAZIONE STA SCRITTO SULL’ATTO ORIGINALE CON IL QUALE I TUOI NONNI LO HANNO ACQUISTATO INOLTRE DEVI VEDERE CON QUALE LEGGE E’ STATO ACQUISTATO .
    LE LEGGI CHE PREVEDONO ILO DIRITTO DI PRELAZIONE SONO LA LEGGE 513 DEL 1977 LA 560 DEL 1993 E LA LEGGE REGIONALE 42 DEL 1991.
    TUTTE LE ALTRE LEGGI NON LO PREVEDONO.
    COMUNQUE STAI ATTENTA PERCHE’ CI SONO NOTAI CHE NON CAPISCONO MOLTO E TI CHIEDONO DI PAGARLO
    IN CHE ZONA E’ QUESTO ALLOGGIO? HAI GIA’ IL COMPRATORE?

  209. Marzia Greci

    Buonasera, vorrei estinguere il diritto di prelazione del mio immobile ater acquistato in contanti nel lontano 2006. Ho letto che la procedura di estinzione del diritto di prelazione si è semplificata , rendendo L’ importo più basso, proprio per rendere a tutti più facile estinguere questo diritto spesso troppo caro. Sarà vero???Vorrei sapere come fare, a che spese andrei incontro, a chi rivolgermi. Grazie anticipatamente per la risposta

  210. addante Autore articolo

    m,a chi glie lo ha detto?
    il diritto di prelazione si è dimezzato per chi non ha il diritto di superficie dove abita lei?

  211. Danilo Tecnorete di Torre Spaccata

    buongiorno, sono dell’ agenzia Tecnorete di Torre Spaccata quando si deve compilare il modulo, nel caso di un eredità, la firma la devono mettere tutti gli eredi o basta un erede per inviare l’estinzione del diritto di prelazione?
    grazie in anticipo

  212. addante Autore articolo

    Basta un erede per richiedere il pagamento per l’estinzione del diritto di prelazione

  213. Napolitano

    Bunasera, siamo 7eredi, per estinguere il diritto di prelazione in base alla legge 513/77, serve la firma di tutti? ho letto la sua risposta del 07-12-2020 e dice che ne è sufficiente anche una, c’è un articolo di legge in proposito?La ringrazio anticipatamente per la eventuale risposta.

  214. Maura

    uongiorno
    Buongiorno,
    i miei genitori hanno acquistato nel 1994 un immobile IACP con pagamento integrale del prezzo; nell’atto, che non contiene alcun riferimento normativo, è stato citato il contratto di locazione sottoscritto del 1955 (preciso che era un contratto di locazione semplice nel quele le parti si davano atto che successivamente sarebbe stato stipulato un contratto di locazione con patto di futura vendita) e non è espressamente indicata l’esistenza della prelazione.
    Non so se il contratto di locazione con patto di futura vendita è mai stato stipulato (i miei genitori sono deceduti e non trovo, oltra alla locazione semplice, alcun altro contratto) e, dovendo vendere, vorrei sapere se per questo immobile c’è la prelazione.
    Grazie

  215. addante Autore articolo

    nO LA PRELAZIONE ESISTE SOLO E UNICAMENTE PER GLI ALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 513 DEL 1977 , CON LA LEGGE REGIONALE 42 DEL 1991 E CON LA LEGGE 560 DEL 1993!

  216. Renato Marrosu

    Buon giorno , abbiamo fatto richiesta di estinzione del diritto di prelazione al A:R:E:A: ex iacp,,richiesta messa a protocollo come da risposta , abbiamo consegnato tutta la documentazione richiesta lo stesso giorno , ad oggi sono passati oltre 60 giorni e l’A:R:E:A: non risponde , ho necessità della liberatoria per poter vendere immobile , rischio di perdere l’acquirente perchè si stà spazientendo per l’attesa,cosa fare se ad oggi dopo 60 giorni non sono in possesso della liberatoria ?
    La ringrazio sin da ora per la sua disponibilità.

  217. Mauro Tomasini

    Buonasera avrei bisogno di una vostra consulenza sulla rinuncia ad una prelazione Ater sulla vendita di un appartamento a Roma potrei fissare con voi un’appuntamento?

    Grazie
    Mauro Tomasini

  218. addante Autore articolo

    Certamente può venire da me lunedi prossimo dalle 17.30 alle 19.00 in via Elisabetta Canori Mora 21

  219. Pierluigi

    Buonasera, vorrei venire da lei per un informazione e ritiro moduli per un diritto di prelazione, quando siete aperti ? sono passato oggi ma eravate chiusi .Grazie

  220. addante Autore articolo

    IO CI SONO TUTTI I LUNEDI DALLE 17.30 ALLE 19.00 I MODULI LI TROVA SUL SITO DELL’ATER DI ROMA

  221. donato festa

    ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE
    Buongiorno ,
    Dovendo vendere un appartamento riscattato dai miei genitori dall’ATER di Matera nel 1998, il cui valore catastale aggiornato ammonta a euro 486,76, ho richiesto la somma da pagare per l’estinzione del diritto di prelazione. Mi hanno comunicato che ammonta a 13.836,17. Mi hanno comunicato che nella cifra è stata calcolata sulla base del 20% della legge regionale art 43, comma 2 della L.R. 24/2007 sul valore di acquisto dell’immobile addizionato dell’aggiornamento ISTAT e dell’IVA al 22%. Se la gazzetta ufficiale parla del 10%, sul valore catastale dell’immobile, e non del prezzo di acquisto dello stesso ed inoltre non fa menzione dell’aggiornamento ISTAT, le chiedo se la cifra è corretta e se non esiste un abuso di qualche genere.
    Grazie, buona giornata

  222. addante Autore articolo

    Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24
    Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli
    alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
    B. U. Regione Basilicata N. 58 del 19 dicembre 2007
    TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
    con la l.r. 24 dicembre 2008, n. 31 e con la l.r. 18 luglio 2011, n. 15

    2. Il diritto di prelazione, di cui al ventesimo comma dell’articolo unico della Legge 24.12.1993 n.
    560, da esercitarsi da parte dell’ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal
    ricevimento della richiesta da parte del proprietario dell’alloggio o di locale adibito ad uso diverso
    dall’abitazione, per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione,
    accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si
    estingue qualora l’acquirente dei beni ceduti in applicazione della stessa versi all’Ente cedente un
    importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita determinato in applicazione della stessa Legge n.
    560/93 e rivalutato come sopra alla data della richiesta di estinzione.

    QUESTA LEGGE E’ STATA APPROVATA DOPO CHE VOI AVETE ACQUISTATO, DATO CHE LE LEGGI NON SONO RETRATTIVE A VOI DEBBONO APPLICARE COSI’ COM’E’ IL COMMA 20 DELLA LEGGE 560/93 OVVERO VOI INVIATE UNA NOTA ALL’AZIENDA DICHEDO : CHE IN BASE AL ROGOTO EFFETTUALTO IN DATA…..CON LA LEGGE 560/93 COMMA 20 IL SOTTOSCRIITTO CHIEDE A CODESTA ATER SE E’ INTERESSATA AD ACQUOSTARE IL MIO ALLOGGIO A EURO……(ci metti il prezzo a cui la vuoi vendere), IN QUANTO NEL MIO ROGITO NON E’ SCRITTO ASSOLUTAMENTE CHE DEBBO PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, SI FA PRESENTE INOLTRE CHE LE LEGGI NON SONO RETROATTIVE.pERTANTO ATTENDO UNA VOSTRA RISPOSTA IN MERITO ALL’INTENZIONE DA PARTE DI TALE AZIENDA AD ACQUISTARE O MENO TALE ALLOGGIO AL PREZZO DA ME INDICATO.
    CORDIALI SALUTI ………..

  223. Marco Fratini

    Salve sono un agente immobiliare e sto vendendo un immobile dove il proprietario di un immobile sito in Roma ricevuto per successione in data 25/02/2001 per la quota di 1\6 da mio padre giusto atto del 10/06/1976 con ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA e poi con acquisto delle ulteriori quote dai fratelli giusto Atto del 23/11/2001. Il mio cliente Vorrebbe rivendere a terzi questo immobile e chiedeva se sussiste ancora il vincolo relativo all’estinzione del diritto di prelazione da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari essendo trascorsi ben 47 anni e non avendo il Notaio rogante dell’atto di acquisto del 2001 richiesto tale svincolo. Nell’atto del padre del 1976 viene menzionata tale frase “L’Istituto venditore dichiara di esercitare diritti di prelazione per il riacquisto dell’immobile oggetto del presente contratto nel caso l’acquirente intendesse rivenderlo. Tale diritto potrà essere esercitato entro due anni dalla data del presente atto, il prezzo di acquisto sara determinato in base a perizia”
    Grazie per la sua risposta
    Cordiali saluti

  224. addante Autore articolo

    NON DOVETE PAGARE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE MAI!!!
    IL DIRITTO DI PRELAZIONE ERA CON LA LEGGE 513 DEL 1977 NO LA SUA

  225. Valeria

    Buongiorno Avv. Addante, cosa accede se l’Ater non risponde entro i 120 gg previsti dal ricevimento della A/R di richiesta di estinzione del diritto di prelazione? il mio termine scade il 15 agosto p.v., cosa devo fare se non ricevo riscontro?
    Ringrazio per la cortese e competente risposta. Saluti
    Valeria

  226. addante Autore articolo

    SE NON TI RISPONDONO GLI FAI UNA BELLA QUERELA, PERCHE’ 120 GIORNI SONO PIU’ CHE SUFFICIENTI, CASO MAI CHIAMAMI

  227. Valeria

    Gentile signora Addante,
    io e mio marito abbiamo sottoscritto la proposta di acquisto di un’appartamento in Milano, e versato un minimo di kcaparra in quanto non passando dal preliminare intendiamo andare direttamente al rogito che è già fissato entro il 31 gennaio 2025.
    Il proprietario lo ha ereditato nel 2024 dai genitori deceduti, che a loro volta lo avevano acquistato nel 2002 dall’ALER con contratto di cessione di alloggio ai sensi della legge N.560 del 24/12/1993 nel quale viene anche riportato il diritto di prelazione.
    Il notaio da noi incaricato pochi giorni fa ha ricevuto il contratto di cessione che non era ancora presente tra i documenti richiesti e ha inviato una mail di richiesta all’agenzia immobiliare, che fa da tramite, per la mancanza di estinzione del diritto di prelazione.
    L’agenzia immobiliare alla richiesta di messa in vendita dell’appartamento da parte del proprietario penso avesse l’obbligo di informarlo che prima avrebbe dovuto estinguere tale diritto, evidentemente non lo ha fatto e tantomeno ha informato noi, che scopriamo tutto ora.
    Suppongo che come minimo la data del rogito slitterà di qualche mese e forse ci saranno complicazioni.
    Cosa succederà ora?
    Il proprietario si troverà da pagare il 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. Potrebbe trovarsi invece da pagare il 10% sul prezzo di vendita visto che c’è in corso il rogito e mi sembra di capire che per estinguere il diritto di prelazione in questo caso l’ALER richieda di visualizzarlo? Magari così non vorrà più venderlo. Noi in che situazione potremmo venire a trovarci?
    Può gentilmente darci qualche delucidazione in merito?
    La ringrazio per il suo tempo.

  228. addante Autore articolo

    bisogna leggere con attenzione cosa ci sta scritto nel contratto di acquisto dall’aler.
    il diritto di prelazione della legge 560/93 sono due uno del comma 20 che consiste nel classico diritto di prelazione del codice civile per cui chi vende doveva fare prima l’offerta all’Aler il secondo è del comma 25 ma solo per gli alloggi acquistati con l’art.28 della legge 513/77 e quello si chiama ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE che consiste sul pagamento del 10x cento della RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA PER CENTO E SU NESSUN’ALTRA COSA.
    SE CI RIPENSA VI DEVERIDARE LA CAPARRA CON INTERESSI.

  229. Daniela

    Buonasera Dottoressa, avrei bisogno di sapere se devo estinguere il diritto di prelazione su un appartamento ex I.N.C.I.S., acquistato nel 1985, nell’ atto non sono menzionate le leggi che lei ha ribadito più volte che solo se presenti va pagato, il mio dubbio però rimane perché non c’è nessun riferimento ad una eventuale vendita e il notaio dell’ acquirente sostiene che bisogna pagarlo. Spero possa aiutarmi, se vuole potrei mandarle l’atto, grazie mille.

  230. Michele Rubino

    Buonasera gentile Addante,
    può l’ATC del Piemonte utilizzare un moltiplicatore della rendita catastale di 115 anzichè 100, da cui calcolare il 10%, per l’estinzione del diritto di prelazione del mio appartamento secondo l’art.28 della legge n.513/77?
    Se negativo, come posso ottenere giustizia?

  231. addante Autore articolo

    SE LORO HANNO MODIFICATO LA LEGGE SI, MA LEI DOVREBBE VEDERE QUANDO L’HANNO MODIFICATA E COME L’HANNO MODIFICATA LEI QUANDO HA ACQUISTATO TALE ALLOGGIO?
    https://www.atc.torino.it/GetDocument.ashx?t=script&id=B738361B-AC22-49CE-B4C6-AF6D55AF5F28

    Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3. (Testo coordinato)
    Norme in materia di edilizia sociale.
    (B.U. 18 febbraio 2010, suppl. al n. 7)
    Modificata da l.r. 17/2010, l.r. 20/2010, l.r. 10/2011, l.r. 08/2013, l.r. 17/2013, l.r. 11/2014, l.r. 19/2014, l.r. 06/2015

    Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    All. A, B

    Art. 49.
    (Limiti al trasferimento di proprietà)
    1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. È possibile derogare a tale periodo, previa autorizzazione della Giunta regionale, per accertati gravi motivi lavorativi o di salute che rendono necessario il trasferimento della residenza o in caso di decesso dell’acquirente. Il periodo di dieci anni è comunque dimezzato nel caso in cui il proprietario abbia superato i settanta anni di età, abbia in corso un mutuo che incida per almeno il 40 per cento del suo reddito e trasferisca la sua residenza al di fuori del territorio regionale.
    2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di vendita dell’alloggio da parte dei soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, le ATC possono esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto, ad un prezzo pari a quello di vendita incrementato di un interesse pari al tasso legale.
    3. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 si estingue se l’acquirente dell’alloggio ceduto ai sensi della presente legge versa all’ATC un importo pari al 10 per cento del prezzo di cui al comma 2.

  232. Francesco

    Buonasera Signora Annamaria l’ho chiamata poco fa per la prima volta per chiederLe il Suo parere sulla facoltà o meno da parte di Poste Italiane e forse anche del Comune di Roma in qualità di concedente del diritto di superficie a Poste dal 1986 (durata 99 anni) di esercitare diritto di prelazione su un immobile in contesto condominiale messo in vendita da Poste e aggiudicatomi ai sensi della Legge 560/93 meno di un mese fa. Questo alloggio è proposto in vendita con tipologia di proprietà: Proprietà Superficiaria. Il mio timore è di rischiare un incauto acquisto: seppur rassicurato da Poste recentemente con le seguenti parole scritte: “…Infine, per Sua tranquillità, facciamo presente che è possibile la successiva acquisizione della piena proprietà mediante iter con il Comune di Roma, proprietario dell’area, tramite convenzione che affranca l’immobile da qualsiasi vincolo.” la diffidenza a comprare permane: ho saputo stamattina dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (PAU) apparato competente del Comune di Roma che: 1^ Tor Sapienza(ubicazione dell’immobile) non risulta essere per ora nell’elenco dei cosiddetti ‘Piani di zona trasformabili’ da diritto di superficie a piena proprietà: ciò smentisce Poste sulla possibilità di attuare l’iter menzionato dalla email ricevuta pochi giorni fa; 2^ la affrancazione(art.952 c.c.,L560/93,D.L.70/2011) cosa diversa dalla trasformazione, è possibile ma solo dopo 5 anni in quanto requisito minimo di “anzianità” previsto dal Comune per poter presentare la domanda di affrancazione ma, secondo fonti informatiche, non ha nessun effetto per impedire la facoltà di prelazione: Le risulta? Quindi in entrambi i casi nè l’affrancazione nè la trasformazione-questa per ora inattuabile- scongiurano il rischio di prelazione. Soltanto una richiesta di rinuncia espressa da parte del venditore Poste introdotta dal Notaio nel preliminare di compravendita potrebbe rassicurarmi come compratore. Ne conviene? 3^ il Disciplinare che Le ho inviato fa riferimento al comma 20 articolo unico Legge 24 dicembre 1993 n.560: gli alloggi compravenduti non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d’uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione dell’atto di compravendita. Ebbene, secondo Lei, trascorsi questi 10 anni, la casa sarà svincolata anche dalla prelazione? Le chiedo ancora: se Poste venditore rifiutasse la rinuncia alla facoltà di prelazione sulla quale ho intenzione di interpellarla con una email a breve, secondo Lei posso rischiare e comprare o rinuncio definitivamente perchè in ogni caso non avrò mai la sicurezza(almeno entro i 10 anni) che questa casa non subisca la prelazione persino del Comune di Roma concessionario di superficie. Per ora mi fermo qui e ringraziandoLa per la Sua disponibilità aspetto le Sue conferme o smentite. Buona Serata

  233. addante Autore articolo

    CARO SIGNORE SIAMO STATI ORE AL TELEFONO E POI LEI FINALMENTE SI E’ RASSICVURATO, MA LE RISPONDO SINTETICAMENTE PER FART CAPIRE ATUTTI.
    LEI HA FATTOP UNA E3NORME CONFUSIONE E TEMO CHE NON ABBIA CAPITO BENE CIO’ CHE LE HANNO DETTO.
    LA LEGGE 560/93 DICE: DOPO 10 ANNI PUOI RIVENDERE MA LE POSTE HANNO DIRITTO DI PREMAZIONE, DA NON CONFONDERE CON L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONEDEL COMMA 25.
    CHE COSA E’ IL DIRITTO DI PRELAZIONE : CHE LEI QUANDO DECIDEDI RIVENDERE L’ALLOGGIO LA PRIMA OFDFERTA LA DEVE FARE ALLE POSTE AL PREZZO DALEI DECISO! SPERO DI ESSERE STATA CHIARA!
    IL DIRITTO DI SUPERFICIE SIGNIFICA CHE LEI E’ PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO MA NON DEL TERRENO DOVE E’ STATO COSTRUITO.MA QUESTO E’ UNPROBLEMA RELATIVO CHELEI PUO’ DECIDERE QUANDO VUOLE, MA SAREBBE OPPORTINO CHE LO FACCIANO ANCHE GLI LTRI PRO PRIETARI E PER GLI AFFITTUARI LA STESSA POSTE CHE SIGNIFICA UN ACCORDO CON IL COMUNE PER ACQUIOSTARE IL TERRENO DOVE E’ EDIFICATO IL PALAZZO.
    STIA TRANQUILLO E FACCIA L’AFFARE DELL’ACQUISTO!!!

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