E li paghiamo circa 5000 euro al mese !!!!

In base agli artt. 74,75 e seguenti del Codice Civile si precisa che:
– la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità;
– l’affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Si precisa inoltre che i coniugi (legati da rapporto di coniugio, ossia di matrimonio), non sono né parenti né affini.

PARTIAMO da questa precisazione giuridica per criticare il provvedimeto che prevede le direttive operative per l’autorizzazione alla presenza di persone estranee al contratto nell’alloggio dell’Ater.

Provvedimeto non approvato dai sindacati e nè dall’associazione.

In sintesi le nostre critiche al provvedimento: lungo farraginoso e burocratico all’eccesso.

Nel merito ci sembra il compitino di qualcuno che vuole dimostrare ad ogni costo il suo sapere e cerca di infiocchettare il compitino per renderlo ricco, per fare bella figura, ma rendendolo solo confuso.

Sull’art.1 è il concetto per il quale nulla abbiamo a che dire

Sull’art. 2

Scomodare la Costituzione Italiana ci appare veramente esagerato e fuori luogo, gli articoli 29 e 31 che fanno parte del Titolo II Rapporti Etico Sociali
fanno riferimento ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, pertanto non vedo cosa centri in merito all’autorizzazione di far risiedere in un alloggio popolare un parente o un amico per assistenza o compagnia.

L’articolo 31 dice che la repubblica agevola la famiglia specialmente quelle numerose, protegge la maternità.l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Ed anche quì mi sembra esagerato scomodare la nostra Costituzione.
Poi però si cade subito in basso mettendo limiti, a mio avviso anche a quei sacri principi invocati, affermando che tale ingresso è concesso solo ai parenti fino al secondo grado?!?!? Tralasciamo tutte le altre disquisizioni che per un assegnatario medio sono incomprensibili e a nostro avviso inutili.

Inoltre l’assegnatario che voglia far entrare a casa sua un parente fino al secondo grado deve fare istanza di autorizzazione all’Ater (conoscendo i tempi di lavorazione dell’Ater avranno l’autorizzazione dopo due anni se tutto va bene) Per cui è sbagliato chiedere autorizzazione,ma basterebbe la comunicazione (ma anche quì non hanno perso l’occasione per esercitare il potere) Altro lungo comma per specificare che se il titolare muore o se,se ne va da casa e l’ospite non riconsegna l’alloggio diventa occupante abusivo con tutto quello che ne consegue.

Però l’Ater che fa? Sfrutta la situazione in quanto non ti da nessun diritto ad un eventuale subentro,ma però ti aumenta il canone perchè considera anche il reddito dell’ospite.

Poi non si comprende perchè l’ospite debba avere gli stessi requisiti richiesti all’assegnatario se non ha nessun diritto eventuale su quell’alloggio.

All’art.3 si scomoda un’altro articolo della Costituzione il 32 quello del diritto alla salute che sinceramente non ne capiamo la comparazione, perchè un nipote che assiste la nonna malata con l’art.32 non riusciamo a capirne il nesso.

Potremmo continuare per un bel pezzo,ma l’articolo diventerebbe troppo lungo e noioso e non capiamo perchè un concetto molto semplice,che tra l’altro a nostro avviso non necessita neanche di un regolamento, perchè la legge è chiara.

Ma purtroppo per le fantasiose interpretazioni date dalla precedente amministrazione emanate dalla dott.ssa Graziosi, nei confronti delle quali devono far marcia indietro in quanto illeggittime, oggi si stanno incartando con disposizioni farraginose, incomprensibili e inattuabili.

VI E’ UN PRINCIPIO IN DIRITTO CHE DICE: SE LA LEGGE NON LO VIETA,LA LEGGE LO CONSENTE, la legge 12/99 non vieta da nessuna parte di poter ospitare una persona nel proprio alloggio, non solo, ma la stessa legge dice che se uno chiede l’ampliamento per uno dei soggetti previsti dalla legge, comma 4 lo deve comunicare all’azienda che deve verificare se vi sono cause di decadenza, ma se le comunicazioni non fossero veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini del subentro E BASTA. NON DICE ALTRO, per cui in tutti questi anni ce stata la persecuzione all’assegnatario da parte di una amministrazione incapace e incompetente e che oggi per riparare ai danni prodotti rischiano di fare danni ancor più gravi.

BASTEREBBE FARE UNA DIRETTIVA AGLI UFFICI DI ZONA DICENDO SEMPLICEMENTE:

I LEGGITTIMI ASSEGNATARI POSSONO OSPITARE PRESSO DI LORO PARENTI O PERSONE AMICHE ANCHE FACENDO METTERE LA RESIDENZA, SENZA CHE TALI PERSONE ACQUISISCANO NESSUN TITOLO SULL’ALLOGGIO.

NEL CASO IN CUI NELL’ALLOGGIO NON RISIEDESSE PIU’ NE IL TITOLARE E NE L’AVENTE DIRITTO ALLA VOLTURA L’OSPITE E’ OBBLIGATO A RILASCIARE IMMEDIATAMENTE L’ALLOGGIO, ONDE EVITARE LO SGOMBRO FORZOSO,PAGANDO LA MULTA E IL PAGAMENTO DELL’INDENNITA’PER IL PERIODO DELL’OCCUPAZIONE, TALE MULTA VERRA’ PAGATA ANCHE DALL’AVENTE DIRITTO ALL’ALLOGGIO SE ANCORA IN VITA O DAGLI EREDI SE DECEDUTO.

Perchè l’Ater di Roma non ama le cose semplici e chiare?

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