AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE Dl ROMA
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 68 DEL fc.5 MAR, 2013
OGGETTO:
ADOZIONE “DIRETTIVE OPERATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENZA PRECAR1A E TEMPORANEA NEGL1 ALLOGGI ERP Dl SOGGETTI ESTRANEI AL NUCLEO FAMILIARE
ASSEGNATARIO”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI
– la LR 12/1999;
– il Regolamento regionale 2/2000;
– la DGR 416/2008 “Approvazione della direttiva concernente la ‘as- sistenza agli inabili in alloggi ATER’”;
– I’ATTO Dl INDIRIZZO – Piano annuale 2013, approvato con delibe- razione n. 51 del 30.10.2012;
PREMESSO
– che la normativa citata non disciplina ipotesi di presenza neli’alloggio sociale di soggetti estranei al
nucleo familiare assegnatario o ampliato al di fuori delle casistiche espressamente in esse indicate che
comportano diritti stabili sull’assegnazione dell’alloggio, tranne che per quanto riguarda Tassistenza agli
inabili e limitatamente agli aspetti regolamentati dalla DGR 416/2008;
CONSIDERATO
– che, pur comportando I’erogazione del beneficio sociale dell’abitazione – in analogia con altri benefici sociali
la compressione o limitazione di alcuni diritti soggettivi costituzionalmente ga- rantiti, come quello alia riservatezza,
non e sostenibile che essa limiti anche diritti costituzionali che I’edilizia sociale e volta ad assicurare,
come quello alia famiglia e alia salute;
– che I’attribuzione del diritto all’alloggio sociale comprende facolta comprese ne! diritto di abitare, anche nell’accezione
piu ristretta dell’edilizia sociale, come la possibility di ospitare per brevi perio di;
– che la mancata disciplina della presenza di estranei al nucleo familiare assegnatario diversi da quelli aventi diritto
al subentro com porta numerose contestazioni che sfociano in contenzioso, con conseguenti costi di gestione delle proteste
e di difesa legale a carico dell’Azienda;
– che occorre prevenire il ritardo nella riconsegna dell’alloggio sociale ai decesso dell’assegnatario ove sia I’unico
componente del nucleo da parte dei familiari, che raramente e contenuto nel mese dal decesso e che in alcuni casi e
di diversi anni;
RITENUTO
– che occorra per quanto sopra dare indicazioni operative agli Uffici e informare adeguatamente Putenza sugli adempimenti
che occorre porre in essere a supporto delle istanze per I’autorizzazione della presenza precaria negli alloggi sociali
di soggetti estranei al nucleo familiare assegnatario originario o ampliato, precisandone i limiti;
– che le Direttive in tal senso proposte dal Servizio Gestione ERP, con note del 15.11.2012, prot n. 65084 e del 21.01.2013,
prot. n. 3884, corrispondano a tale esigenza, in quanto in tutto coerenti con la normativa vigente;
– che I’emanazione delle Direttive in questione risponda agli indirizzi aziendali di cui in premessa;
quanto sopra premesso e considerato
– informato I’Organo politico per la verifica della coerenza con gli indirizzi aziendali
– sentito il Comitato degli Inquilini (incontro del 5 febbraio 2013)
DETERMINA
– di considerare la narrativa che precede, comprensiva degli allegati, parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
– di adottare le DIRETTIVE OPERATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENZA PRECARIA E TEMPORANEA NEGLI ALLOGGI ERP Dl SOGGETTI
ESTRANEI AL NUGLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO, nel testo di cui alia bozza allegata;
– di incaricare le strutture aziendali competenti di diffonderle e renderle pubbliche, con le modalita che riterranno idonee
ed opportune;
– di incaricare le strutture aziendali competenti di curarne I’attuazione, rendendole operative con le modalita che riterranno
idonee ed opportune.
DIRETTIVE OPERATIVE
PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENZA PRECARIA E TEMPORANEA NEGLI ALLOGGI ERP Dl SOGGETTI ESTRANEI AL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO
Articolo 1 Oggetto e finalita
1. Le presenti Direttive disciplinano le modalita di richiesta e di riiascio dell’autorizzazione di ATER alia presenza negli
alloggi ERP di soggetti estranei al rapporto di locazione conseguente all’assegnazione dell’ailoggio sociale, non regolata
dalla vigente normativa, al mero scopo di garantire diritti delPassegnatario e del suo nucleo familiare costituzionalmente
garantiti o compresi nel diritto all’abitazione attribuito con Passegnazione.
Articolo 2 Coabitazione
1. Al solo fine di assicurare i diritti costituzionalmente tutelati agli articoli 29-31 della Costituzione e i diritti civilisticj in tema di solidarieta familiare, ATER autorizza a coabitare nell’alloggio sociale, a titolo precafio e temporaneo, la famiglia del componente del nucleo assegnatario, originario o ampliato, anagraficamente documentata, al solo scopo di evitarne la divisione contro i principi costituzionali sopra ricbiamati.
2. Vautorizzazlone al coabitante a permanere a titolo precario e temporaneo neH’aJloggio sociale e di durata massima corrispondente a quella del diritto del componente di cui e familiare e soggetta alia condizione risolutiva della sua cessazione.
3. L’assegnatario presenta all’Azienda, apposita istanza di autorizzazione alia coabitazione, motivata con le finalita di cui al comma 1, allegando la dichiarazione del coabitante di accettare le condizioni di cui al comma 2.
4. Alla cessazione del diritto del componente del nucleo assegnatario di cui e familiare, il coabitante che, rimasto nella detenzione dell’alloggio, non lo restituisca nella disponibilita dell’Azienda entro tre mesi, ne diviene occupante abusivo, con le conseguenze di legge, compresa Pattribuzione dell’indennita di occupazione fino al riiascio delPalloggio. La mancata restituzione dell’alloggio pud integrare, in presenza delle relative circostanze, i reati richiamati all’articolo 8.
5. Le condizioni reddituali e patrimoniali del coabitante rilevano ai fini dell’applicazione della normativa ERP, secondo i principi e le disposizioni ordinarie.
6. Non pud essere ammesso alia coabitazione il familiare titolare di diritti analoghl a cfue/l^ di cui alia LR 12/1999, art. 11, comma 1, lettera c), in combinato disposto con il Regolamento regionale 2/2000, art. 14, comma 1, lettera b).
Articolo 3 Assistenza
1. Al solo fine di assicurare all’assegnatario il diritto costituzionalmente garantito di cui all’art 32 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dalla DGR 416/2008, ATER autorizza la presenza nell’alloggio sociale di soggetti terzi, estranei al nucleo familiare, a fini di assistenza all’assegnatario o ad altri component del nucleo che ne necessitino anche nelle ore notturne.
2. L’autorizzazione all’assistente a stabilirsi a titolo precario e temporaneo nell’alloggio sociale, anche flssandovi la propria residenza anagrafica, solo se necessario per il contratto di soggiorno o comunque entro i limiti di cui all’art. 2242 del codice civile, 6 di durata massima corrispondente a quella del contratto di lavoro e soggetta alia condizione risolutiva della sua cessazione per qualunque causa.
3. Si prescinde dal contratto di lavoro per gli assistenti che – estranei al nucleo assegnatario – stano familiari entro il secondo grado dell’assegnatario o di altri componenti del nucleo familiare, che necessitino di assistenza anche nelle ore notturne. La presenza precaria e temporanea nell’alloggio sociale dei familiari e ammessa, se si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi, solo se espressamente autorizzata nelle forme di cui al comma 4. L’autorizzazione & di durata massima corrispondente alia necessita di assistenza. L’assistente non fissa neppure temporaneamente (a propria residenza effettiva e/o anagrafica nelfalioggio sociale, tranne che per usufruire del “congedo per eventi e cause particolari” previsto all’art. 4, comma 2, della legge 53/2000, nei limiti posti daila disposizione stessa e per la durata del congedo stesso (massimo due anni).
4. L’assegnatario presenta all’Azienda apposita istanza di autorizzazione, motivata con le finalita di cui al comma 1, producendo la documentazione comprovante la necessita di assistenza anche notturna, il contratto di lavoro nel caso di cui al comma 2, e la dichiarazione dell’assistente di essere a conoscenza di quanto indicato rispettiyamente al comma 2, per gli assistenti con contratto di lavoro, e al comma 3, per gli assistenti familiari.
5. Qualora risulti la falsita delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta a comprova dell’assistenza, i’assegnatario decade dall’assegnazione ai sensi della normativa vigente.
6. Alla cessazione del diritto deil’assegnatario o del componente che necessita di assistenza, I’assistente che, rimasto nella detenzione dell’alloggio, non lo restituisca entro 10 giorni nella disponibilita dell’Azienda, ne diviene occupante abusivo, con le conseguenze di legge, compresa I’attribuzione dell’indennita di occupazione fino al riiascio dell’alloggio. La mancata restituzione dell’alloggio puo integrare, in presenza delle relative circostanze, i reati richiamati all’articolo 8.
7. Le condizioni reddituali e patrimoniali dell’assistente non rilevano ai fini della locazione.
Articolo 4 Ospitalita
1. Al fine di assicurare all’assegnatario facolta comprese nel diritto all’abitazione, come la possibility di ospitare per brevi periodi, ATER autorizza la presenza neiralloggio sociale di ospiti, anche non familiari, per un periodo massimo di tre mesi.
2. L’assegnatario comunica ad ATER Tingresso dell’ospite neli’alloggio sociale e la sua uscita entro i tre mesi successivi.
3. L’ospite non fissa neppure temporaneamente la propria residenza effettiva e/o anagrafica neiralloggio sociale e le sue condizioni reddituali e patrimoniali non rilevano ai fini della locazione.
Articolo 5
Detenzione dell’alloggio al decesso dell’assegnatario
1. Anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4, coloro che, al decesso dell’assegnatario che risulti unico titolare del diritto all’assegnazione, comunque detengano I’alloggio, devono restituirlo nella disponibilita delPAzienda, libero da persone e cose entro 30 giorni dal decesso.
2. In caso di mancata comunicazione del decesso e mancata restituzione dell’alloggio, ATER sporgera denuncia contro tutti gli eredi dell’assegnatario per i reati di cui agli articoli 633-639 bis e 340 del codice penale.
3. L’ente attiva un sistema di monitoraggio costante sui nuclei composti dal solo assegnatario. Articolo 6
Cessione parziale di alloggio
1. Configurano ipotesi di cessione parziale di alloggio ai sensi della LR 12/1999, articolo 13, comma 1, lettera a) e articolo 15, comma 2:
a) I’ingresso nell’alloggio sociale dei soggetti di cui all’art. 2 e 3, in assenza della preventiva autorizzazione di ATER;
b) la fissazione della residenza anagrafica nell’alloggio sociale dei soggetti di cui all’art. 2 e 3, in assenza della preventiva autorizzazione di ATER;
c) la mancata uscita dall’alloggio del coabitante che divenga percettore dei redditi di cui all’articolo
2, comma 6 delle presenti Direttive; se i redditi del coabitante sono comunque parte del reddito del nucleo familiare assegnatario (redditi del coniuge di un componente), si applicano le disposizioni in materia di decadenza;
d) I’ingresso neiralloggio sociale dei soggetti di cui all’art. 4, in assenza della preventiva comunicazione all’ATER, la mancata comunicazione ad ATER dell’uscita dall’alloggio sociale degli ospiti al termine dei tre mesi e la fissazione della residenza effettiva e/o anagrafica dell’ospite nell’alloggio sociale;
e) I’ingresso neiralloggio sociale, anche senza fissazione della residenza anagrafica, di soggetti estranei al nucleo assegnatario, non compresi nelle ipotesi di cui agli articolo 2, 3 e 4.
2. A seguito della cessione parziale dell’alloggio, I’assegnatario decade dall’assegnazione dell’alloggio e I’estraneo ne diviene occupante abusivo. Tra le conseguenze di legge, e previsto per entrambi il riiascio dell’alloggio.
Articolo 7 Limiti dei diritti
1. Le autorizzazioni di cui alle presenti Direttive sono ad esclusivo beneficio e tutela dell’assegnatario.
2. Le corrispondenti autorizzazioni alia presenza neiralloggio in favore dei soggetti estranei di cui agli articoli 2, 3 e 4 non producono diritti in capo agli stessi, in particolare per quanto riguarda il diritto al subentro nell’assegnazione.
3. La fattispecie di cui all’articolo 2 e estranea a quella regolata dalla LR 12/1999, art. 12, comma
4. lettera e).
4. II reddito del coabitante e considerato ai fini della determinazione del canone di locazione del nucleo familiare assegnatario (articolo 2, comma 5), in coerenza con il principio generate della comprensione nel reddito del nucleo stesso di redditi di terzi anche non coabitanti, quando per obbligo di legge (caso del coniuge non separato residente altrove) o volontariamente (caso del nucleo senza reddito sostenuto da soggetti estranei) contribuiscano al menage familiare.
Articolo 8 Aspetti penali
1. Per gli inadempiment) relativi a tutte le fattispecie oggetto delle present) Direttive possono configurarsi, a seconda delle circostanze, i reati:
a) di falsita in dichiarazioni rese, comprese quelle relative alia residenza anagrafica (articolo 76 DPR 445/2000, articolo 316ter codice penale);
b) di occupazione abusiva di immobile destinato a pubblico servizio (articoli 633 e 639 bis codice penale);
c) di truffa e truffa aggravata (articoli 640 e 640bis codice penale);
d) di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316ter codice penale);
e) di interruzione di servizio pubblico (articolo 340 codice penale).
2. L’Azienda sporgera le relative denunce – trattandosi di reati tutti perseguibili d’ufficio – fornendo alia Procura gli elementi essenziali alle indagini.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. Per i soggetti di cui all’articolo 2, presenti nell’alloggio alia data di entrata in vlgore delle presenti Direttive, I’assegnatario deve proporre istanza di autorizzazione con Je modalita indicate nell’articolo stesso.
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3, presenti nell’alloggio alia data di entrata in vigore delle presenti Direttive, I’assegnatario deve proporre istanza di autorizzazione con le modalita indicate nell’articolo stesso.
3. Per gli ospiti di cui all’articolo 4, dei quali alia data di entrata in vigore delle presenti Direttive /’assegnatario non abbia comunicato i’ingresso, deve essere comunicata Puscita entro tre mesi dalla data stessa.
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PUBBLICHIAMO LA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.68 DEL 5 MARZO 2003 e ci scusiamo di qualche refluso dovuto al copia incolla.
MA LE OSSERVAZIONI SONO D’OBBLIGO, COME VOI STESSI POTETE LEGGERE NELLA DISPOSIZIONE SI DICE :”che la normativa citata non disciplina ipotesi di presenza nelL’alloggio sociale di soggetti estranei al nucleo familiare assegnatario o ampliato al di fuori delle casistiche espressamente in esse indicate”SE LA NORMATIVA NON PREVEDE TALI DISPOSIZIONI SIGNIFICA CHE C’E LIBERTA’ DI OSPITARE NELL’ALLOGGIO PERSONE SENZA CHE QUESTE ABBIANO NESSUN TITOLO IMMEDIATO O FUTURO ALL’ALLOGGIO.
SI E’ SEMPRE SOSTENUTO CHE SE LA LEGGE NON LO VIETA LA LEGGE LO CONSENTE.
QUINDI CI CHIEDIAMO PERCHE’ L’AZIENDA SI INVENTA UNA DISPOSIZIONE A NOSTRO AVVISO FUORI LUOGO,SBAGLIATA E CONTORTA? A CHE FINE TUTTO CIO’?
PERCHE’ QUESTA AZIENDA GIA’ DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE SI E’ VOLUTA SOSTITUIRE AL LEGISLATORE INTERPRETANDO LE NORME A DISCAPITO DELL’UTENZA?
ORMAI DA TEMPO SI DICE E SI PARLA DI SNELLIMENTO DELLA BUROCRAZIA, MA L’ATER DI ROMA SEMBRA INSENSIBILE A TALE FINALITA’ ANZI E’ DIVENUTA UN’AZIENDA SUPERBUROCRATE, CREANDO ULTERIORI DISAGI ALL’UTENZA CHE TRA L’ALTRO NON RIESCE A DISTRIGARSI IN QUESTE INUTILI E CERVELLOTICHE DISPOSIZIONI.
LA COSA CHE CI PREOCCUPA MAGGIORMENTE E’ CHE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMITATO DEGLI INQUILINI NON HANNO NESSUNA VOCE IN CAPITOLO E SONO COMPLETAMENTE ASSENTI, CI CHIEDIAMO IL PERCHE’,COME PUO’ UN’ORGANIZZAZIONE SINDACALE ACCETTARE SENZA UN MINIMO DI PROTESTA UNA DIRETTIVA COSI’ FARRAGINOSA,INUTILE E CHE TRA L’ALTRO CREA LAVORO E CONFUSIONE MAGGIORE NEGLI UFFICI DI ZONA, CHE FINE HANNO FATTO LE POTENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA,SICET,UNIAT, POSSIAMO CAPIRE CHE TACCIANO L’ANIACAP,L’ASIA E L’UNIONE INQUILINI,MA LE CONFEDERALI CI PREOCCUPA MOLTO.
SIAMO L’UNICA ASSOCIAZIONE CHE E’ RIMASTA A TUTELARE VERAMENTE GLI ASSEGNATARI E I PROPRIETARI DELL’ATER DI ROMA, SIAMO L’UNICA ASSOCIAZIONE CHE NON HA VOLUTO ACCETTARE LA PROPOSTA OSCENA FATTA ALL’EPOCA DI FAR RITIRARE TRAMITE IL PAGAMENTO DEL CANONE LA QUOTA SOCIALE DELL’ISCRIZIONE AL SINDACATO, PERCHE’ NOI GLI INQUILINI GLI VOGLIAMO VEDERE IN FACCIA E TENERE CON LORO UN COSTANTE CONTATTO,SENZA VINCOLARLI PER SEMPRE A PAGARE LA TESSERA,MA CONSENTENDO LORO DI RINNOVARLA OGNI ANNO.
AL DIRETTORE ABBIAMO CHIESTO UN INCONTRO URGENTE PER QUESTO PROBLEMA E PER IL PROBLEMA DELLE LETTERE INVIATE A SAN LORENZO PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI EX DEMANIO A PREZZI DI MERCATO, L’APPUNTAMENTO DATO PER OGGI POMERIGGIO E’ STATO RINVIATO CI AUGURIAMO CHE VENGA FISSATO UN NUOVO APPUNTAMENTO AL PIU’ PRESTO.

Ridicoli ed infami questi “satrapi” dell’Ater che perseguitano “solo alcuni sfigati” nipoti degli assegnatari mentre tollerano che tantissimi altri(nipoti) dormano tranquilli continuando a ricevere i bollettini d’affitto intestati ancora ai loro nonni (assegnatari) deceduti da anni!
Questo è il concetto di “legalità” dell’Ater che si concreta nella violazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, di pari trattamento a condizioni identiche e di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Gli “sfigati” intanto pagano le indennità di occupazione in attesa dello sfratto, gli altri continuano invece a pagare, PER CONTO DEL DEFUNTO, cifre modeste in tranquilla attesa della sanatoria che li porrà al riparo da future azioni di sfratto.
Si configura così un grave danno erariale a carico dell’Ente per cui la Corte dei Conti deve intervenire.
Ma ci potrebbe essere anche una connivenza dolosa che il giudice penale sarebbe chiamato ad accertare.
I tempi ormai sembrano maturi per fare piazza pulita di tutte queste ingiustizie e, forse, è solo questione di poco tempo.
Fiducioso in Zingaretti
Buonasera Anna,
Non capendoci molto, in parole povere a noi nipoti che siamo nel alloggio e con la residenza dal 98 con il nonno ormai defunto cosa succede?
Grazie del tempo che ci dedica sempre
se la residenza è solo dal 1998 la vedo difficile,ma forse è meglio che mi veniate a trovare o mi telefonate per capire meglio 3394581140
Anch’io e speriamo bene
i tempi saranno maturi quando i cittadini prenderanno coscienza e si muoveranno,solo così le cose possono cambiare, i cittadini devono scrivere a Zingaretti e denunciare il malcostume dell’Ater.
Buongiorno Signora,
e per i figli (non facenti parte del N.F. indicato nel contratto) di assegnatari che entrano nell’alloggio a seguito di separazione giudiziale (residenza da sett 2005) che succede?? A l’Ater è stata comunicato l’ampliamento ma senza risposta da parte loro. Con questa direttiva c’è qualche speranza di non essere considerati abusivi? è meglio sollecitare l’ampliamento o no? Questa direttiva è un pò difficile da interpretare, come tutto ciò dell’ater. GRAZIE 1000
la sua posizione è molto interessante e ci potrebbe aiutare a far capire che sono loro che non rispettano la legge perchè l’art.12 della legge 12/99 è chiaro,ma loro non lo vogliono applicare.se le è possibile mi chiami.
Signora
già mi conosce sono venuta l’altra settimana con mia madre e mia sorella alla sede dell’associazione…ci ha detto che ci assimigliavamo….io sono separata, mio marito ha venuto la casa coniugale e mi passa parte del mantenimento……si ricorda di noi? zona garbatella… Non ho compreso bene questa direttiva ecco perchè Le ho scritto….ieri. Mi illudevo che questa direttiva potesse essere uno spiraglio per me ed il mio caso…. ma non credo… VERO? LA SEGUE SEMPRE…. e se lei ritiene che il mio caso potrebbe essere utile a lei e/o ad altre persone e se non è rischioso per me e la mia famiglia (magari smuovendo ci dichiarano abusivi) la chiamo volentieri. Un abbraccio
Forse è meglio se ci sentiamo per telefono.