HO PUBBLICATO QUESTA SENTENZA DEL TAR CHE RIPRISTINA GIUSTIZIA CONTRO LE ARROGANTI PRESE DI POSIZIONI DI DIRIGENTI DEL COMUNE DI ROMA,CHE SI SENTONO PADREETERNI,COMPRESO ANCHE QUALCHE AVVOCATO DEL COMUNE.
N. 02025/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05099/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5099 del 2012, proposto da Luciano Ranalli, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Fiecchi e Sara Testa Marcelli, con domicilio eletto presso l’avvocato Paola Fiecchi in Roma, via San Marcello Pistoiese n. 73/75;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Camarda, dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti di
Romeo Gestioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall’avvocato Stefania Cavallaro, con la quale è elettivamente domicilio in Roma, viale Tito Livio n. 59;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 13611 in data 17 maggio 2012 – con il quale il ricorrente, all’esito del procedimento per occupazione abusiva dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Via dei Rezzonico, 4, edificio C9, interno 8, è stato diffidato a rilasciare tale alloggio entro e non oltre il termine di quindici giorni – nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della società Romeo Gestioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, in punto di fatto, premette che: a) a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per occupazione abusiva dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in epigrafe indicato, ha provveduto a presentare le sue osservazioni nel prescritto termine di 15 giorni; b) come già dichiarato all’Amministrazione, egli si è trasferito presso l’alloggio in epigrafe indicato per assistere la madre gravemente malata (signora Marcella Giansanti) e, a seguito del decesso di costei, avvenuto in data 9 giugno 2010 è rimasto a vivere con il padre (signor Luigi Ranalli), le cui condizioni di salute si erano nel frattempo aggravate; c) questo trasferimento ha, però, minato le basi del suo rapporto coniugale, al punto che egli si è separato di fatto dalla moglie, anche se formalmente ha mantenuto per lungo tempo la residenza presso la casa coniugale; d) prima del decesso il padre aveva versato la somma di € 2.000,00 a titolo di caparra per l’acquisto dell’immobile di cui trattasi e tale versamento ha determinato la conclusione del contratto di compravendita tra il genitore e l’Ente proprietario dell’immobile; e) egli ha tempestivamente comunicato all’Amministrazione procedente il decesso del genitore e la volontà di subentrare nell’acquisto dell’immobile; f) nonostante quanto precede, l’Amministrazione ha ritenuto non accoglibili le osservazioni presentate dal ricorrente ed ha adottato il provvedimento impugnato, evidenziando in motivazione che, in base all’art. 12 della legge regionale Lazio n. 12/1999, «il subentro nell’assegnazione dell’assegnatario deceduto spetta a chi faccia parte del nucleo familiare del de cuius. Essendo il precedente utilizzatore, sig. Ranalli Luigi, l’unico componente del suddetto nucleo familiare, è da ritenersi intrasmissibile iure successionis e, quindi, inefficace nei confronti degli eredi la proposta irrevocabile d’acquisto formulata dal de cuius».
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione degli articoli 48 e 52 della legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 ed eccesso di potere per illogicità manifesta. In particolare il ricorrente sostiene che: a) egli, in qualità di erede legittimo del sig. Luigi Ranalli, è subentrato in tutti i rapporti giuridici esistenti tra il de cuius ed i terzi, ivi compreso il contratto di compravendita relativo all’immobile di cui trattasi; infatti l’art. 52 della legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 espressamente sancisce che si considerano conclusi i contratti di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore venga effettivamente a conoscenza dell’accettazione da parte dell’assegnatario della proposta e del relativo prezzo di cessione dell’alloggio, sicché appare indubbia l’intervenuta conclusione del predetto contratto avvenuta con il versamento a titolo di caparra previo invio della comunicazione dell’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto formulata dall’Ente proprietario dell’immobile; b) tenuto conto di quanto precede, egli non può essere considerato un occupante abusivo dell’immobile, perché la sua permanenza nell’immobile stesso è legittimata dal subentro nella medesima posizione del de cuius, attesa la rinuncia dell’altra erede (signora Paola Ranalli) a subentrare nel rapporto; c) la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo la quale deve «è da ritenersi intrasmissibile iure successionis e, quindi, inefficace nei confronti degli eredi la proposta irrevocabile di acquisto formulata dal de cuius», è comunque illogica perché con delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2004 è stato statuito che “in caso di decesso dell’assegnatario ed in presenza di domanda di acquisto da parte del de cuius ed ove nell’alloggio non sono presenti altri componenti, la vendita può essere effettuata a favore degli eredi qualora ne abbiano ancora il possesso, anche non conviventi, o in accordo, da uno degli stessi previa rinuncia all’atto del rogito da parte degli altri”.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e in data 6 luglio 2012 ha depositato i documenti relativi al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
4. La Romeo Gestioni Spa con memoria depositata in data 10 luglio 2012 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio.
5. Questa Sezione con l’ordinanza n. 2510 in data 12 luglio 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente evidenziando in motivazione che «il Comune non ha adeguatamente verificato l’eventualità che, in capo al genitore del ricorrente, si sia perfezionato l’acquisto dell’alloggio per cui è causa, tanto ai sensi dell’art. 52 della l. r. n. 27/2006 e G.R. n. 571/2004».
6. Il ricorrente con memoria depositata in data 3 gennaio 2013 ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che: a) le controparti non hanno offerto alcuna prova documentale tesa a dimostrare di aver effettuato, prima della notifica del provvedimento impugnato, un’indagine sull’intervenuto acquisto, da parte del de cuius, della proprietà dell’immobile di cui trattasi e, quindi, sull’acquisto mortis causa, da parte del ricorrente, della proprietà dell’immobile stesso; b) egli continua ad abitare presso l’immobile ed è in regola con tutti i pagamenti.
7. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene che si debba disporre l’estromissione della Romeo Gestioni Spa dal presente giudizio perché dagli atti di causa risulta che effettivamente essa è rimasta del tutto estranea al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
2. Nel merito il Collegio ritiene che le suesposte censure siano fondate, alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzi tutto dagli atti di causa risulta che: a) il sig. Luigi Ranalli (padre del ricorrente) – a seguito della ricezione della comunicazione informativa di cui alla nota della società RPR Spa n. 3691/10/2634, con la quale veniva data notizia del piano di dismissione del patrimonio immobiliare ERP di cui alla delibera di C.C. n. 237 del 26 novembre 2007 ed alla delibera di G.C. n. 39 del 13 febbraio 2008 – in data 7 settembre 2010 ha trasmesso alla società RPR Spa, in qualità di assegnatario dell’immobile di cui trattasi, una proposta irrevocabile di acquisto dell’immobile stesso, versando nel contempo la somma di euro 2.000,00 «a titolo di acconto sul prezzo per l’acquisto del bene»; b) a seguito alla morte del sig. Luigi Ranalli (avvenuta in data 9 dicembre 2010) il ricorrente, unitamente all’altro coerede (signora Paola Ranalli, che ha peraltro dichiarato di rinunciare al subentro), in data 10 gennaio 2011 ha comunicato alla società RPR Spa la propria disponibilità «a subentrare … in qualità di erede legittimo, e pertanto assumendo tutte le posizioni giuridiche soggettive attive e passive del de cuius, nella esecuzione del contratto di compravendita in corso proseguendo nell’istruttoria di vendita dell’alloggio di cui in oggetto alle medesime condizioni convenute con il de cuius».
Tenuto conto di quanto precede non sussistono i presupposti per ritenere che tra il sig. Luigi Ranalli e l’Amministrazione sia intervenuta la conclusione, per corrispondenza, del contratto di compravendita relativo all’immobile di cui trattasi, perché non vi è prova dell’accettazione della suddetta proposta irrevocabile. Inoltre lo stesso ricorrente ha da ultimo riferito che continua a pagare il corrispettivo dovuto per l’occupazione dell’alloggio, così ammettendo che non è ancora divenuto proprietario dell’immobile. Ciononostante non risulta affatto condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato, ove si afferma che il ricorrente sarebbe un occupante abusivo perché «è da ritenersi intrasmissibile iure successionis e, quindi, inefficace nei confronti degli eredi la proposta irrevocabile di acquisto formulata dal de cuius».
Infatti l’art. 1329 cod. civ., nel disciplinare la proposta irrevocabile, dopo aver previsto che “se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto” (comma 1), dispone che “nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia” (comma 2), lasciando così chiaramente intendere che l’erede succede al de cuius nella proposta irrevocabile dallo stesso formulata, salvo che “la natura dell’affare o altre circostanze” escludano tale successione. Ne consegue che – sebbene la fattispecie in esame (caratterizzata dal decesso del proponente nelle more del perfezionamento del contratto di compravendita) non sia tra quelle espressamente previste dall’art. 48, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2006 (secondo il quale hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con i pagamenti: gli assegnatari, o su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l’assegnatario; i figli non conviventi dell’assegnatario, su richiesta dell’assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione, nei casi consentiti dalla legge; coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge regionale n. 27 del 2006, il subentro nella assegnazione ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 12/1999, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima legge n. 12/1999 per l’accoglimento dell’istanza di subentro) – tuttavia è fuor di dubbio che il ricorrente sia subentrato, ai sensi dell’art. 1329, comma 2, cod. civ., nella proposta irrevocabile di acquisto formulata dal padre. Infatti tale proposta irrevocabile è stata accompagnata (evidentemente a garanzia della serietà della proposta stessa) dal versamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di acconto sul prezzo e, quindi, tale circostanza, unitamente alla “natura dell’affare” (non rinvenendosi negli atti di causa elementi per ritenere infungibile la prestazione dell’acquirente derivante dal contratto di compravendita relativo all’immobile di cui trattasi), comporta che la predetta proposta non abbia perso efficacia per effetto della morte del padre del ricorrente.
Risulta allora evidente che – a prescindere da ogni considerazione sulla applicabilità alla fattispecie in esame della delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 2004 (recante “criteri per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa”), della cui legittimità sarebbe persino lecito dubitare (facendo leva sull’art. 117, comma 2, cost., che include “l’ordinamento civile” fra le materie di competenza esclusiva del legislatore statale) laddove con essa si pretendesse di derogare alle regole generali codice civile sulla formazione del contratto – il ricorrente ha ragione di dolersi per essere stato equiparato ad un occupante sine titulo. Infatti la tesi del ricorrente – secondo la quale (così come affermato delibera nella predetta n. 23 del 20 agosto 2004), «in caso di decesso dell’assegnatario ed in presenza di domanda di acquisto da parte del de cuius ed ove nell’alloggio non sono presenti altri componenti, la vendita può essere effettuata a favore degli eredi qualora ne abbiano ancora il possesso, anche non conviventi, o in accordo, da uno degli stessi previa rinuncia all’atto del rogito da parte degli altri» – muove correttamente dall’applicabilità dell’art. 1329, comma 2, cod. civ. alla fattispecie in esame e perviene, altrettanto correttamente, alla conclusione (ribadita dal ricorrente nella memoria depositata in data 3 gennaio 2013) che l’Amministrazione comunale, prima di adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto svolgere un’attenta indagine sulla peculiare condizione giuridica dell’immobile di cui trattasi, perché tale indagine avrebbe rivelato che è tuttora efficace la suddetta proposta irrevocabile di acquisto (peraltro stimolata dalla stessa Amministrazione comunale con la nota della società RPR Spa n. 3691/10/2634, che si configura come un invito ad offrire) e, quindi, nelle more del perfezionamento del contratto di compravendita risulta palesemente illogica la decisione di adottare nei confronti dell’attuale occupante dell’immobile stesso un provvedimento sgombero come quello impugnato.
3. Stante quanto precede, il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’impugnato ordine di sgombero.
In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono comunque i presupposti disporre la integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5099/2012, dispone la estromissione dal giudizio della Romeo Gestioni Spa e accoglie il ricorso. Per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento prot. n. 13611 in data 17 maggio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Relativamente alla sentenza pubblicata gradirei conoscere se la mia situazione è riscontrabile con la stessa. Nel luglio 2010 mia madre riceveva da parte dell’ Ater la lettera con la proposta di acquisto dell’ alloggio a lei regolarmente assegnato nel 1956. In risposta a tale lettera, inviava la documentazione firmata per accettazione con relativo versamento dei 2000 euro richiesti. Purtroppo a novembre dello stesso anno mia madre veniva a mancare senza poter fare il rogito. Essendo io l’unico erede mi permetto di chiederle se eredito il diritto di acquisto dell’ alloggio in oggetto.
La ringrazio per il suo impegno sociale
cordiali saluti
Giovanni Furfaro
la sua questione è un po’ diversa in quanto il comune vi ha inviato una nota x l’acquisto che non è uguale a quele che invia l’ater di roma,ma stiamo vedendo cosa fare anche x voi.
Come da lei chiarito non si tratta di alloggio ATER ma ERP. Colgo l’occasione per precisare che nella proposta irrevocabile di acquisto, il comune stabiliva il prezzo dell’alloggio e in caso di accettazione della stessa il versamento di 2000 euro quale acconto con l’obbligo all’ acquisto per due anni. Essendo manifesta la volontà di vendere e quella di acquistare, l’atto non può considerarsi concluso in attesa di rogito?
La ringrazio del suo sollecito interessamento
Saluti
Giovanni Furfaro
SI SE LA LETTERA DI ACQUISTO FOSSE SCRITTA IN MODO DIVERSO, MA COME LEI POTRA’ VERIFICARE LA LETTERA E’ COME FOSSE STATO LEI A CHIDERE DI COMPRARE O MI SBAGLIO?
Sicuramente lei non sbaglia sul come era impostata la lettera ma la richiesta di acquisto avveniva a seguito della delibera del comune relativa alla vendita degli alloggi e ad un informativa dove si sollecitavano gli inquilini a comprare, si stabiliva il prezzo e si richiedeva un acconto. Come unica discriminante per l’accettazione della richiesta era il possesso dei requisiti di legittimità di cui mia madre godeva. Non sussistendo la discriminante è insita l’accettazione della richiesta che secondo la mia opinione completa l’atto. Ovviamente essendo parte in causa non posso essere imparziale, pongo a lei il quesito al quale saprà dare una più serena e competente valutazione. La ringrazio per la sua cortesia
Giovanni Furfaro
PURTROPPO NON è COSì SEMPLICE L’HANNO STUDIATA BENE,PURTROPPO IO HO AVUTO QUESTO INFORTUNIO AL BRACCIO CHE MI BLOCCA FINO ALLA METà DI DICEMBRE,MA MI STO OCCUPANDO LO STESSO DA CASA DI QUESTO PROBLEMA,SAREBBE OPPORTUNO CHE TUTTI QUELLI CHE SI TROVANO IN QUESTA SITUAZIONE SI UNISSERO CON L’ASSOCIAZIONE PER FARE MEGLIO PRESSIONE SUL COMUNE.PURTROPPO ORA IL COMUNE E’ IMPELAGATO CON IL BILANCIO E PER CUI NON ASCOLTA NESSUNO,MA SUBITO DOPO CI ATTIVEREMO TUTTI.
UNITEVI E TENGA D’OCCHIO IL BLOG
Le faccio gli auguri per una pronta guarigione e la ringrazio nuovamente per la sua cortesia. Continuerò a seguire il blog e le problematiche poste con la certezza che con il nostro interessamento riusciremo a trovare una soluzione positiva al mio caso che sicuramente sarà comune anche ad altre persone.
Giovanni Furfaro
grazie è così che dobbiamo fare x l’unione fa la forza.
NO PURTROPPO VA IN EREDITA’ A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO A MENO CHE NELL’ATTO NON AVEVA SCRITTO CHE ACQUISTAVA LA FIGLIA CONVIVENTE