SI VEDE CHE L’ARIA E’ CAMBIATA ALL’ATER DI ROMA,LE NOSTRE BATTAGLIE IN MERITO ALLA DELIBERA N.2 DEL 1 APRILE 2011 FATTA DALLA DOTT.SSA GRASSIA E AVALLATA DALL’EX DIRETTORE GRAZIOSI è STATA FINALMENTE RETTIFICATA PERCHE’ ERA INDECENTE.
LA NUOVA DELIBERA DECORRE DAL 2014, MA COLORO CHE HANNO PAGATO DI Più GLI RESTITUISCONO IL MAL TOLTO?
RINGRAZIAMO IL COMMISSARIO E IL DIRETTORE GENERALE CHE HANNO ACCOLTO LA NOSTRA TESI E HANNO ANNULLATO LA DELIBERA,FINALMENTE ALL’ATER DI ROMA CI SONO LE TESTE PENSANTI E POSSIAMO AGGIUNGERE ANCHE UMANE.
L’ ATER ROMA
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
DELIBERA COMMISSARIALE
N.18 Ag DEL.28.11.2013
IL COMMISSARIO
VISTI:
-l’art. 18 della legge regionale n. 12 del1999, al quarto comma, che
recita “ai fini della fissazione del canone di locazione con riferimento
Prot. n?-tS~del 2 8 NOV. 2Di~
Pagine Delibera: 4
Pagine Allegati: 3
OGGETTO:
CRITERI RIDUZIONE CANONE ERP
PER REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 18, COMMA 4, LR 1211999).
MODIFICA DELIBERAZIONE
COMMISSARIALE N. 2 DEL 1.4.2011
RILEVANZA CONTABILE
SI NO D [8]
VISTO PER CONFORMITÀ
AGLI OBIETTIVI DELL’AREA
IL DIRETTORE D’AREA
alla categoria catastale, agli alloggi regolarmente occupati da ~————1
legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei v~o •
A4”;
servizi si applica il coefficiente previsto per la categoria catastale IL DIRETn ~JEJlERALE
/) ‘”‘
Si attesta la regolarità tecnico-
l’art. 18 citato, al medesimo comma, che evidenzia la transitorietà amministrativa del presente atto
della disposizione sopra richiamata nelle more della ridefinizione
della materia a livello statale e regionale ai sensi degli artt. 4,
comma 4, della legge 431 del 1998 e 7, comma 3, lett. c, della LR
12 del 1999;
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROPON TE
SERVIZIO GES NE ORDINARIA
Dott. Ifa Mari
SERVIZIO GEST NE SPECIALE
– la Deliberazione n. 292 del 16 dicembre 1999 del Consiglio di Avv. Stefa~ia ~rassia ~—–~~~~~~~-~-~’—–~
Amministrazione dell’allora Istituto Autonomo per le Case Popolari v
Roma,
della Provincia di Roma, con la quale si era tempestivamente Visto di regolarità contabile attestante
proceduto ad adeguarsi alla disposizione della LR 12 del 1999 in la copertura finanziaria.
esame (allegato 1);
– la relazione del Servizio Gestione Speciale, prot. n. 14958 del
04.03.2011, che analizzava la norma, le sue possibili interpretazioni
e le prassi applicative dell’epoca;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Pag. 1 di 4
– la Deliberazione commissariale n. 2 del 01.04.2011, di modifica dei criteri di applicazione del
beneficio precedentemente adottati;
-la nota della Direzione Generale, prot. 71918, del31.05.2013 che ha confermato i criteri applicativi
specificati dal Dirigente del Servizio Organizzazione e Sistemi con nota, prot. 70053, del 07.12.2012;
PREMESSO:
– che l’interpretazione della norma formalizzata nel provvedimento del 2011 stabilisce i criteri per
l’applicazione del beneficio della riduzione del canone di locazione con riferimento alla categoria
catastale, di cui all’art. 18, comma 4, della LR 12 1999;
CONSIDERATO
– che l’Azienda tuttavia deve integrare e migliorare gli strumenti di controllo della morosità anche con
l’effetto deterrente della mancata applicazione del beneficio in caso di irregolarità contabile e della
conseguente attribuzione del canone effettivo;
– che l’ambiguità della disposizione normativa, che prevede l’applicazione del beneficio agli
assegnatari “in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi”, consente entrambe le interpretazioni
(in regola da sempre o momentaneamente in regola);
– che va confermato il beneficio per tutta l’utenza che nel corso del rapporto locatizio ha provveduto
a sanare la propria situazione debitoria con piani di rientro, onorati ed in fase di conclusione
(rateizzazione LR 36/96, transazione 2006, rateizzazioni ordinarie), assicurando un miglior
trattamento a chi è rientrato in una condizione di regolarità;
– che è necessario ricomprendere nel beneficio tutte le posizioni per le quali è in corso un
procedimento di regolarizzazione amministrativa non ancora concluso per motivi non imputabili
all’utenza;
– che nei due anni trascorsi dal provvedimento del 2011, i progressi della dotazione informatica
dell’Azienda consentono di far seguire in tempi brevi le azioni a deterrenza e perseguimento di
condotte irregolari dell’utenza, in tempi che ne garantiscano l’efficacia;
RITENUTO:
– che la sostanziale sua applicazione sembra destinata ad avvantaggiare maggiormente l’utenza
meno disagiata (quella per cui il canone oggettivo risulta inferiore al canone soggettivo) e chi gode di
un alloggio migliore (solo gli assegnatari di alloggi in categoria catastale superiore alla A4);
– che la verifica debba essere effettuata annualmente per consentire agli utenti morosi di rientrare
nella “normale” regolarità – in un ragionevole lasso di tempo – e di consentire agli uffici, la verifica
per l’attribuzione o revoca del beneficio, sulla base dei comportamenti degli assegnatari;
Pag. 2 di 4
– che attualmente la dotazione informatica dell’Azienda consente la verifica con cadenza annuale
senza aggravi operativi;
– che per irregolarità contabile deve intendersi il mancato pagamento di più di tre bollette,
indipendentemente da rateizzazioni in corso per la regolarizzazione di pendenze contabili e
dall’adesione alla transazione normativa della morosità (LR 30/2002, art. 17, comma 6bis, applicata
con deliberazione CdA A TER n. 2/8 del 21.6.2006);
– che si conferma l’applicazione del flag, mancato beneficio, agli utenti che abbiano superato il limite
di reddito previsto per la decadenza;
– che, peraltro, l’attuale situazione economica di grave crisi e sofferenza sociale in cui versa il Paese,
può favorire il generarsi della cosiddetta “morosità incolpevole”;
tutto quanto sopra premesso e considerato;
con i poteri regolamentari conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio e del vigente
Statuto aziendale;
SENTITO il Direttore Generale;
SENTITI i Servizi interessati;
DELIBERA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di applicare la riduzione del canone di locazione con riferimento alla categoria catastale, di cui
all’art. 18, comma 4, della LR 12 1999, come segue:
1. destinatari della disposizione sono i legittimi conduttori di alloggi ERP, assegnatari dei
medesimi ovvero in possesso degli elementi previsti dalla normativa per avere diritto ad una
regolarizzazione contrattuale (nuova assegnazione/subentro/assegnazione in deroga/ cambio
assegnazione/regolarizzazione in corso), purché il reddito del nucleo familiare non risulti in
esubero con il limite stabilito dalla norma;
2. il beneficio va applicato a tutti i legittimi conduttori allo stato attuale in regola contabilmente,
che abbiano o meno aderito alla proposta di transazione 2006, a prescindere dagli eventuali
piani di rateizzazione in corso o conclusi, e non risultino morosi per importi superiori a tre
mensilità;
3. il controllo sulla regolarità contabile ai fini dell’applicazione o esclusione del beneficio verrà
effettuato con cadenza annuale nel mese di dicembre, con riferimento al saldo di ottobre e a
decorrere dal gennaio dell’anno successivo;
Pag. 3 di 4
C. di applicare le presenti disposizioni a partire dalla bollettazione di gennaio 2014, con esclusione
di qualsivoglia effetto retroattivo delle stesse;
D. di ritenere superate le disposizioni della Deliberazione del CdA n. 292 del 1999, della
Deliberazione n. 2 deii’01.04.2011 e dei criteri di cui alla nota della Direzione generale n. 71918
del 31.05.2013 (attergato sulla nota del 17.12.2012, pari protocollo, del Servizio Gestione
Ordinaria) in quanto incompatibili con le presenti;
E. di demandare al Direttore Generale l’immediata applicazione della presente Deliberazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
~·~r’-“‘
Pag. 4 di 4
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
·PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
DELIBERA COMMISSARIALE
N. Q DEL O l l GY ~ e.ol l
IL COMMISSARIO
VISTI:
l’art. 18 d~lla legge regionale n. 12 del 1999, al quarto comma, che
recita “ai fini dfH/a fissazione del canone di locazione con riferimento
alla categoria catastale, agli alloggi regolarmente occupati da
Prot. n. 20!124 del 31/03/2011
Pagine Delibera: 3
Pagine Allegati: 4
OGGETTO:
CRITJ:RI RIDUZIONI: CANONE ERP
PER REGOLARIT A’ CONTABILE
(ART. 18, COMMA4, LR 12/1999)
RILEVANZACONTABILE
SI NO o [gJ
VISTO PER CONFORMITÀ
AGLI OBIETTIVI DELL’AREA
IL DIRETTORE D’AREA
legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei ._————l
servizi si applica il coefficiente previsto per la categoria catastale . VISTO
A4”; IL DIRf’\~~RALE
l’art. 18 citato, al medesimo comma, che evidenzia la transitorietà ._—-~~——l
Si attesta la regolarità tecnicodella
disposizione sopra richiamata nelle more della ridefinizione amministrativa del presente atto
della materia a livello statale e regionale ai sensi degli artt. 4, ·
comma 4, della legge 431 del 1998 e 7, comma 3, lett. c, della LR
12 del1999;
la Delibera:zione n. 292 del 16 dicembre 1999 del Consiglio di
IL DIRIGENTE DE)_LA STRUTTURA
PROPONENTE
SERVIZIO GESTIONE SPECIALE
rF-e~ssiA
Amministrazione dell’allora Istituto Autonomo per le Case Popolari J…:..’R”‘om=a,’————-1
Visto di regolarità contab’ìle attestante
della ProVincia di Roma, con la quale si era tempestivamente la copertura finanziaria.
proceduto ad l;tdeguarsi alla disposizione della LR 12 del 1999 in
esame.(allegato 1);
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Paolo CARPENELLA
Roma,
Pag. 1 di 3
la proposta del Servizio Gestione Speciale, prot. 14958, del 04.03.2011, approvata dal Direttore
Generale il 16.03.2011 (allegato 2);
PREMESSO:
che la prassi attuale in Azienda è nel senso di corrispondere il beneficio annualmente, cioè sulla
verific.a della morosità maturata al 31 agosto di ciascun anno per più di due mensilità di canone
oltre le quote per i servizi, e di ammettervi anche gli utenti in regolarizzazione per sanatoria;
concretamente coloro che risultassero morosi, se già beneficiari del coefficiente in A4
retrocederebbero al coefficiente per la categoria catastale di appartenenza dell’alloggio se diversa, i
regolari contabilmente beneficerebbero del coefficiente per la categoria catastale A4 se non già
corrispondente alla categoria catastale di appartenenza dell’alloggio;
CONSIDERATO:
che l’interpretazione della norma fornita dal provvedimento del 1999 è stata nel senso:
1. destinatari della disposizione:
che si dovessero comprendere tra i “legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei
servizf’ anche gli utenti occupanti abusivi che abbiano in corso una regolarizzazione contrattuale;
2. regolarità contabile:
che fossero considerati regolari coloro che alla data del 31.8.1999 (evidentemente in corrispondenza
con la prima applicazione della disposizione in oggetto) non risultassero morosi per un importo
superiore a due mensilità del “canone oltre le quote per i servizi”;
3. durata del beneficio:
che la durata del beneficio fosse correlata “al permanere” o “al verificarsi” della situazione di
regolarità;
RITENUTO:
che la suddetta interpretazione sia suscettibile delle seguenti osservazioni:
1. destinatari della disposizione:
~ l’interpretazione data dal provvedimento è palesemente insostenibile sia in base alla lettera (“alloggi
regolarmente occupati”, “legittimi assegnatari”, “canone di locazione” [e non indennità di
occupazione ndr]) che alla ratio della disposizione;
2. regplarità contabile:
l’interpretazione è palesemente insostenibile in quanto la regolarità dei pagamenti, requisito per la
concessione di un beneficio, deve evidentemente essere assoluta e non può evidentemente
applicarsi per analogia una disposizione posta a tutela della morosità sociale o incolpevole;
3. durata del beneficio:
l’interpretazione è accettabile se contestualizzata (il provvedimento era attuativo di una nuova
norma, si int~ndeva dunque comprendere nel beneficio anche gli utenti per i rapporti futuri); è invece
del tutto escluso che la concessione del beneficio ‘segua’ eventuali oscillazioni della condotta
dell’utente (per un periodo moroso poi non moroso) che non può proprio in quanto ‘oscillante’
definirsi ‘regolare’;
RITENUTO pertanto
che la precedente interpretazione normativa vada rivista anche in considerazione degli attuali
strumenti operativi che ne consentono un’applicazione puntuale;
tutto quanto sopra premesso e considerato;
con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio;
SENTITO lr Birettore Generale;
SENTITI ì Servizi interessati;
DELIBERA
A di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
B. di applicare la riduzione del canone di locazione con riferimento alla categoria catastale, dì cui
all’art. 1.8, comma 4, della LR 12 1999, come segue:
a) destinatari della disposizione sono i soli legittimi conduttori di alloggi ERP, assegnatari dei
medesimi ovvero in possesso degli elementi previsti dalla normativa per avere diritto ad una
re.golarizzazione contrattuale (subentro/ampliamento);
b) tali legittimi conduttori devono risultare in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi
in coerenza con gli obblighi contrattuali, dunque da sempre, pertanto non debitori di interessi
di mora nei confronti dell’Azienda;
C. di demandare al Direttore Generale l’immediata applicazione della presente Delibera;
D. di ritenere superate le disposizioni della Deliberazione del CdA n” 292 del 1999, in quanto
incompatibili con le presenti.
COMMISSARIO STRAORDINARIO
PRESTAGIOVANNI

Buongiorno dott,sono inquilino Laurentino 38,e Le chiedo una cortesia,MI ESTATO RIMBORSATO IL CONGUALIO DEL CENSIMENTO 2010,ADESSO MI HANNO COMUNICATO CHE IL PROSSIMO CENSIMENTO 2012 MI SARA’RESTITUITO ,E NON SI SARA’ QUANDO,perche fra’quache mese verro chiamato dal notaio,per trasferimento di proprieta?.Grazie anticipatamente E B U 0 N E F E S T E
Stai attento perché se non te lo restituiscono e firmi il rogito quei soldi non li vedi più