Ulteriore dimostrazione

Questo è il parere di un notaio in risposta alle fesserie dell’Ater di Roma

DOTT. AVV. CLAUDIO CIAFFI
NOTAIO
Roma 3 giugno 2014
PARERE LEGALE
Oggetto: Edilizia Residenziale Pubblica – Fabbricato di proprietà di Poste Italiane S.p.A. – Art. 1 comma 20 l. 560/93
Ambito di operatività.

Si chiede allo scrivente di Valutare l’ambito di applicabilità del comma 20 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n.560 ed in particolare se la norma ivi contenuta sia applicabile ad un alloggio originariamente di proprietà di Poste Italiane S.p.A. (già Amministrazione delle poste e telecomunicazioni) in occasione della cessione dal primo avente causa ad un terzo ed inoltre se, ove sia configurabile un diritto di prelazione, lo stesso possa spettare all’ATER competente per territorio.
Ebbene occorre preliminarmente considerare che gli alloggi di proprietà dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (oggi Poste Italiane S.p.A.) non sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, poiché non realizzati dallo Stato, dagli IACP, da enti pubblici territoriali (comuni, provincie), con finanziamenti pubblici totali o parziali, ma ad essi si applicano le norme della legge n. 560 in virtù di un richiamo operato dall’art. 1 comma 2 lett. a della legge in parola, nella parte in cui regolamenta le procedure ed i costi per lo smobilizzo del patrimonio degli enti stessi: prova ne sia che gli enti interessati non debbono investire il ricavato nella costruzione di edilizia residenziale pubblica. (cfr Studio CNN n. 728 del 27 giugno 1994).
Ciò detto è parere di chi scrive, così come della dottrina notarile unanime (cfr. Studio CNN 728/94 sopra richiamato e Studio CNN 5690/C del 4 aprile 2005) che il diritto di prelazione di cui all’art. 1 comma 20 della 1. 560/93 spetti solo agli IACP (oggi ATER) e non anche agli altri enti per i quali viene operato il richiamo dal comma 2, tale che qualora l’alloggio fosse originariamente di proprietà di tali ultimi enti (perché dagli stessi costruito) questo è liberamente vendi-
bile senza che sorga alcun diritto di prelazione di sorta.
In ogni caso poi tale diritto di prelazione spetterebbe all’ente che ha edificato il fabbricato e non già all’ATER.
In primo luogo vi è una ragione logico/giuridica a sostegno di tale tesi. Il diritto di prelazione, in via logica, viene attribuito dal legislatore a quel soggetto che, avendo costruito a proprie spese o con finanziamento pubblico in parte, ha venduto a prezzi “calmierati” quanto edificato ed ha quindi interesse a che nessun altro speculi sull’operazione.
Qualora volessimo individuare un soggetto titolare di un diritto di prelazione lo stesso non potrebbe essere che l’ente che ha edificato il fabbricato e quindi in questo caso Poste Italiane S.p.A. e non già l’ATER.
Ma vi è di più, dal punto di vista giuridico per essere tecnicamente soggetti passivi di un diritto di prelazione occorre essere titolari del diritto oggetto di prelazione.
Né può essere addotta a sostegno di tesi contraria la lettera del comma 20 (che invero conferma la tesi qui sostenuta) il quale attribuisce un diritto di prelazione solo agli IACP e non si riferisce certo ai fabbricati costruiti da soggetti terzi.
Una interpretazione in tal senso è sicuramente abnorme rispetto alla portata della norma in parola.
Di conseguenza non trova applicazione nel caso di specie nemmeno il comma 25 dell’art. 1 l. 560/93 che regola l’estin-
zione onerosa del diritto di prelazione in parola.
Tanto era dovuto
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