Mi chiedo se un dirigente possa interpretare la legge al posto di chi l’ha emanata, NO non si può fare, ma all’Ater lo fanno impunemente solo e unicamente per fregare l’assegnatario.
Mi chiedo se le leggi si debbano applicare a tutti nello stesso modo, in uno stato di diritto si, ma all’Ater NO.
Mi chiedo ancora se la legge sulla trasparenza e sull’anticorruzione debba essere applicata correttamente in tutta Europa si, ma all’Ater di Roma NO.
Dico tutto ciò perché lo verifico tutti i giorni da anni e la cosa che mi fa incazzare è che la Dirigente che ha provocato ancor di più di altri tali cose è stata cacciata, ma nessuno ha poi modificato i guasti che costei ha fatto, nonostante le promesse del nuovo Direttore ( che posso capire quanto sia difficile e complicata la sua attività all’interno di questa azienda violentata da anni dai soliti noti).
Ma quando tali interpretazioni vanno a massacrare una famiglia che ha già difficoltà ad andare avanti e che la legge lo aiuta, non posso accettare l’arroganza di funzionari e dirigenti che alla domanda specifica : ma qual è la legge che lo dice? Non rispondono, perché la legge dice esattamente il contrario di ciò che fanno.
Come la legge 27/06 art.50 comma 2quater e quinquies che dice così:
2 quater. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata in qualsiasi momento su istanza degli interessati e almeno ogni due anni d’ufficio dagli enti gestori. L’eventuale modifica della situazione reddituale comporta la variazione del canone di locazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stato compiuto l’accertamento d’ufficio e dal 1° gennaio del medesimo anno in cui è pervenuta l’istanza dell’assegnatario. Qualora l’assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone di locazione più alto previsto dalla normativa vigente. (19a)
2 quinquies. La variazione del canone di locazione ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:
a) decesso dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario;
b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità e accertato stato di disoccupazione dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;
c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito. (19a)
LA LEGGE E’ CHIARA DICE ESATTAMENTE: La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata in qualsiasi momento su istanza degli interessati, perché L’ATER DI ROMA NON LO FA?
Perché SI SONO INVENTATI QUESTA OSCENA CIRCOLARE CHE VI PUBBLICO Qui SOTTO?
AZIENDA TERRITORIALS EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Area Gestionale
Roma 1° settembre 2010 Prot.54048
All’Assessorato Politiche per la Casa, Terzo
Settore e Tutela dei Consumatori
Direzione Piani e Programmi di Edilizia
Residenziale, Terzo Settore, Servizio Civile e
Tutela dei Consumatori
Area Funzione Amministrative in Materia di
e.r.p.
c.a. Avv. Vincenza Morace
Oggetto: Art. 50 L.R. 27/2006 – decorrenza variazione canone.
In ordine all’applicazione della variazione del canone prevista dalla norma richiamata in oggetto, emerge la necessita di acquisire un supporto interpretativo concordato ed univoco sulla decorrenza dell’aggiomamento/revisione del canone nelle ipotesi contemplate nei commi 2 quater e 2 quinquies del citato art. 50.
.t
II comma 2 quater prevede: “La situazione reddituale degli assegnatari e aggiornata in qualsiasi momento su istanza degli interessati e almeno ogni due anni d’ufficio dagli enti gestori. L’eventuale modifica della situazione reddituale comporta la variazione del canone di locazione con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale e stato compiuto I’accertamento d’ufficio e dal 1° gennaio del medesimo anno in cui e pervenuta I’istanza dell’assegnatario”.
Nessun problema interpretativo si pone per quanto riguarda la decorrenza per gli accertamenti d’ufficio, in quanto il dato testuale della norma e preciso con I’indicazione della data.
II primo problema interpretativo, invece, si pone per la individuazione della decorrenza da prendere in considerazione, a seguito di istanza di parte.
Una interpretazione strettamente letterale della norma determinerebbe un evidente contrasto con i principi che regolano la determinazione del canone in materia di ERP, infatti si verificherebbe I’assurda situazione per effetto della quale mentre il canone deve essere determinato sulla base del reddito tempo per tempo avuto dal nucleo famigliare, nell’ipotesi in cui la variazione fosse comunicata in un determinato mese con I’indicazione di un evento che si andrà a verificare nel mese successivo la decorrenza partirebbe dal 1° gennaio del medesimo anno in cui e pervenuta I’istanza e quindi retroattivamente.
Ora sulla base di un convalidato principio di diritto, per il quale la disciplina normativa vale solo per il futuro, sicchè non si possono avere effetti retroattivi se non per giustificati motivi, e sebbene appaia dal contenuto letterale della citata disposizione che la decorrenza della variazione del canone dovrebbe essere quella indicata testualmente e cioe dal 1° gennaio del medesimo anno in cui e pervenuta I’istanza dell’assegnatario, deve necessariamente intendersi piu correttamente (anche per le indicate ragioni di logica temporale) che la decorrenza per la rideterminazione del canone-dovrà essere quella del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sia verificato.
II comma 2 quinquies stabilisce: “La variazione del canone di locazione ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:
a) decesso dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alia determinazione del reddito originario;
b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilita e accertato stato di disoccupazione dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;
c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell’assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito.”
!n questo caso, il dato testuale della norma e carente in quanto, non facendo riferimento alla presentazione di alcuna istanza di parte, I’immediatezza della decorrenza per la variazione del canone dovrebbe essere quella del verificarsi dell’evento, però non comunicato all’Azienda, con l’aberrante conseguenza che la rideterminazione del canone provocherebbe la possibile restituzione di quote gia riscosse, con grave danno economico per I’Azienda. Si ritiene, quindi, che l’unica interpretazione possibile non possa che essere quella per effetto della quale solo dalla presentazione dell’istanza con la quale si comunica l’avvenuto verificarsi dell’evento, può farsi decorrere la rideterminazione del canone.
Nel restare in attesa di riscontro si inviano distinti saluti.
QUESTA OSCENITA’ CHE IN INDIRIZZO è STATA INVIATA ANCHE ALLA REGIONE, è STATA INVIATA VERAMENTE ALLA REGIONE?
LA REGIONE L’HA RICEVUTA?
LA REGIONE CON IL CASINO E IL PERSONALE RIDOTTO A LUMICINO DELL’UFFICIO CASA (a mio avviso non a caso così non s’indaga sull’operato delle ATER)
MA MI CHIEDO INOLTRE ALL’ATER DI ROMA SONO TUTTI SCEMI? Perché COLORO CHE LA DOVEVANO APPLICARE UN MINIMO DI DIGNITà PROFESSIONALE L’AVRANNO AVUTA NEL FAR PRESENTE CHE LA CIRCOLARE NON ERA LEGITTIMA?
MA POSSO ANCHE CAPIRLI CON QUEL CLIMA E CON QUEI PERSONAGGI è NORMALE CHE SI PENSI DI Più AL MANTENIMENTO DEL PROPRIO POSTO, Perché è NOTORIO CHE SE NON SEI DI GRADIMENTO O TE NE VAI O VIVI UNA VITA IMPOSSIBILE.
RIUSCIREMO AD USCIRE DALLA PALUDE?
FIORSE SI, MA SOLO E UNICAMENTE GRAZIE A RENZI.

Gentile Annamaria, mi trovo dopo 9 anni a combattere ancora senza nessun risultato per una abitazione nella 4 zona, dove mio figlio ha abitato circa 8 anni con sanatoria del 2000, arrivati nel 2006, dopo essere andata ad informarmi si e’ arrivati alla firma del contratto, siamo stati convocati il 16 febbraio 2006, alle ore 17, dove abbiamo ricevuto i bollettini scritti di pugno dalla sig.ra BADI’, che aveva fatto tante storie prima di riempirli, infini ci dette appuntamento per il giorno successivo alle ore 9,15, per la coniata firma del contratto, ma la mattina successiva alle ore 9 ci ha telefonato la signora Gallo, che non era possibile piu’ fare il contratto, perche’ hanno detto che qualcuno aveva detto che non ci abitavamo, senza farci vedere nulla anche dopo tante insistenze. Questa abitazione e’ vuota anche se risulta occupata si puo’ vedere dalle utenze.tutto questo e’ ha conoscenza della dottoressa Salustri. Avendo scritto con tutta la documentazione a tutti i direttori Generali che si sono succeduti in questi anni l’unico che mi aveva risposto e’ stato il dott. Panella, che mi diceva che aveva tutto la Procura, appena ci sarebbero state delle risposte ci avrebbe fatto sapere, ma andando via e’finito tutto cosi’.Ho scritto al nuovo direttore che mi ha risposto che e’ per mancata stabile occupazione, queste sono tutte bugie, perche’ ho ancora tutte le bollette e utense, Vorrei sapere come si puo’ fare queste cose, loro si parano dai guai che hanno fatto, inoltre la persona che ha occupato l’alloggio abita gia’ in una casa Ater, due piani sopra e anche questo e’ ha conscenza dell’Ater di zono e Tor di Nona. Gentile Annamaria vorre un consiglio per poter accedere alla documentazione che attesti quello che loro affermano, perche’ sono tutte bugie. grazie buona giornata.
Ma di quali mutui parla Zingaretti in questo articolo? http://www.inquiliniater.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=8:regione-lazio-fondo-sostegno-agli-affitti&catid=19&Itemid=148
mi sembra che l’articolo sia del 2013, mi viene sempre più il sospetto che la regione, abbia già venduto alle persone di loro interesse:
Speriamo di non scoprire che sia uccesso veramente, altrimenti mi uscirà il fuoco dagli occhi, e farò aprire un inchiesta
Sig.ra il suo racconto è un po’ confuso forse è il caso che ci vediamo e mi porti la documentazione, se vuole può venire lunedì prossimo in associazione alle h.16.00 in via Elisabetta Canori Mora 21.
Prima di parlare guarda da dove prendi gli articoli e chi li scrive.
Non è roba mia per cui chiedi a loro