NIERI,MA A CHE GIOCO STAI GIOCANDO?

PARTE DEL PARERE DELL’AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA IN MERITO ALLE VENDITE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE.

2) Alienabilità degli immobili gravati da abusi edilizi sanzionabili
La questione concerne il rapporto tra le norme (art. 2 comma 59 della L. 662/96, art. 40 commi 5 e 6 della L. 47/85 e art. 7 comma 2 della L.
136/99) che prevedono la possibilità per i soggetti acquirenti di immobili di proprietà pubblica di presentare, entro il termine di centoventi giorni dalla sottoscrizione dell’atto di compravendita, la domanda di sanatoria, qualora l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della L. 47/85, e l’art. 19 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010 che prevede che gli atti di trasferimento di diritti reali su fabbricati già esistenti (tutti gli atti di trasferimento di diritti reali su fabbricati già esistenti) devono contenere, a pena di nullità, la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Esiste un’antinomia tra le due normative in quanto, da un lato il D.L. 78/2010 impone la conformità tra i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e lo stato di fatto dell’immobile oggetto del trasferimento; da altro lato con le altre norme sopra citate i! legislatore ha previsto la possibilità in caso di trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica di sanare eventuali abusi edilizi -che, quindi, determinano difformità catastali- entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento.

Al riguardo si ritiene che non possa farsi riferimento al criterio cronologico secondo cui “lex posterior derogat priori”, atteso che le norme che prevedono la possibilità di sanatoria, pur essendo antecedenti rispetto al D.L. 78/2010, hanno carattere di specialità (essendo riferite ai trasferimenti di immobili di proprietà pubblica).

Ciò sta a significare, in altre parole, che deve darsi preferenza alle norme che prevedono la possibilità di sanatoria entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento.

Stante quanto sopra si ritiene che, preliminarmente ai trasferimenti di proprietà, debba essere compiuto un sopralluogo nelle singole abitazioni in un momento non troppo lontano da quello dell’alienazione.

Nelle ipotesi in cui si riscontri una difformità tra la reale situazione dei luoghi e le planimetrie depositate in catasto dovranno essere effettuate Se necessarie variazioni catastali, laddove ciò sia possibile, anche previa presentazione di una DIA: trattasi di ipotesi in cui gli abusi sono di lieve entità.

Rimangono le ipotesi, che dovrebbero essere di numero ridotto, in cui l’abuso non è sanabile con una DIA. In tal caso -poiché presupposto per la variazione catastale è la sussistenza di un titolo che sani l’abuso- si ritiene che nell’atto debba essere inserita una planimetria riportante la esatta configurazione dei luoghi specificando che la situazione non è conforme a quella riportata in catasto ed evidenziando la possibilità di sanare, entro centoventi giorni, l’abuso riscontrato.

L’acquirente poi, reso edotto, così, dell’esistenza di abusi edilizi, potrà avvalersi delle norme che gli consentono di sanare l’abuso o, in alternativa, dovrà ripristinare la situazione antecedente essendo, in caso contrario, sanzionabile. In questo senso è opportuno che nell’atto di trasferimento l’acquirente renda apposita dichiarazione di essere edotto dello stato in cui gli viene venduto l’immobile e di essere consapevole della possibilità di poter sanare l’abuso nel termine di centoventi giorni impegnandosi in tal senso nonché, in caso di rigetto, a ripristinare la situazione antecedente all’abuso con esonero da responsabilità dell’ente venditore.

Peraltro non adottando nessuna delle due soluzioni (sanare l’abuso o ripristinare la situazione antecedente) il nuovo acquirente non potrebbe, in seguito, alienare l’immobile.
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Anna Maria Addante ORBENE IL COMUN E DI ROMA INVECE IMPEDISCE NON EFFETTUA LA VENDITA DI TALI IMMOBILI TRINCERANDOSI DIETRO UN FALSO PROBLEMA LA CHIUSURA DI UNA VERANDA,FACCIO PRESENTE A TUTTI VOI CHE QUESTE VERANDE CHIUSE PORTO AD ESEMPIO LA VERANDA DI UN SIGNORE ULTRACENTENARIO CHE ABITA A PIANO TERRA E CHE L’HA CHIUSA PER MOTIVI DI SICUREZZA.

Anna Maria Addante MA NON SOLO LA DOTT.ACETI HA ANCHE LA SFACCIATAGINE DI SCRIVERE ALLA ROMEO NONOSTANTE IL PARERE DELL’AVVOCATURA CHE L’ALLOGGIO DI QUESTO ULTRACENTENARIO NON SI PUO’ ALIENARE FINTANTO NON TOGLIE LA VERANDA.

Anna Maria Addante SE IL SIGNORE ULTRACENTENARIO TOGLIE LA VERANDA VISTO CHE STA A PIANTERRENO GLI ENTRANO DENTRO CASA .IDENTICA SITUAZIONE PER UNA SIGNORA ANZIANA NON VEDENTE ALLOGGIO A MEZZANINO CHE ANCH’ESSA CHIUSE IL BALCONE PER SICUREZZA ANCHE A QUESTA LA DOTT.ACETI E L’ASSESSORE NIERI SI RIFIUTANO DI VENDERE L’ALLOGGIO,NONOSTANTE LE LEGGI E LO STESSO PARRE DELL’AVVOCATURA SI SIA ESPRESSO DIVERSAMENTE.

Anna Maria Addante CARO NIERI MA NON TI VERGOGNI AFFATTO DI QUESTO TUO OPERATO PERSECUTORIO NEI CONFRONTI DI QUESTE PERSONE DEBOLI? CARO NIERI INVECE DI GIOCARE CON I MURETTI E CON IL TRIDENTE E CON VIA VITORCHIANO RISPETTA LE LEGGI E VENDI QUESTI BENEDETTI ALLOGGI AI LEGGITTIMI PROPRIETARI.E PER FORTUNA DICI DI ESSERE DI “SINISTRA”

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