NON SI STRUMENTALIZZA SULLA PELLE DEGLI INQUILINI!

QUESTA E’ LA LEGGE LUPI DEL GOVERNO RENZI E NON LE BUGIE STRUMENTALI CHE DICE L’UNIONE INQUILINI
Art. 8. Riscatto a termine dell’alloggio sociale
1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei cinque anni.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d’imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma aggiunto dall’art. 24, comma 7, decreto-legge n. 133 del 2014)

Il DECRETO attuativo è uno schema di decreto che dovrà essere sottoposto all’intesa della conferenza,per cui non è nulla di definitivo.
Ed ancora una volta la BUROCRAZIA SI SOSTITUISCE AL POLITICO STRAVOLGENDO IL DETTATO DELLA LEGGE, infatti LA LEGGE PARLA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE EFFETTUATI DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE e lo stesso schema di DECRETO ATTUATIVO afferma testaulamente:SONO FATTI COMUNQUE SALVI,I PROGRAMMI DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI AVVIATI, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO SULLA G.U.,IN VIRTù DI PROVVEDIMENTI REGIONALI.

PER CUI L’UNIONE INQUILINI STA STRILLANDO SU UNA PROPOSTA E DOVEROSAMENTE DOVREBBE DIRLO.
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE STA CHIEDENDO AL VICE MINISTRO NENCINI UN INCONTRO URGENTE PER AFFRONTARE SERIAMENTE IL PROBLEMA.

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L’unione inquilini utilizza in modo non corretto una proposta di decreto, ma il vero problema per loro è la norma contro le occupazioni questo è il vero problema dell’Unione Inquilini e non le vendite come strumentalmente stanno facendo perché loro sono sempre stati contrari alle vendite.

12 pensieri su “NON SI STRUMENTALIZZA SULLA PELLE DEGLI INQUILINI!

  1. Marco

    Non ho capito una cosa ma, il punto 1 dice che un locatario che è più di 7 anni locatario può esercitare il riscatto della casa.? Grazie

  2. massimo pasquini

    Informiamo la signora addante che quanto da lei affermato è falso la Conferenza Unificata dello scorso 10 ottobre ha sancito l’intesa sul decreto proposto dal governo lupi, se la signora addante avesse l’umiltà di verificare prima le notizie eviterebbe queste brutte figure e sarebbe anche bene che inizi a informare bene gli assegnatari su quanto è riportato dal decreto che ora non è più, dal 10 ottobre, uno schema, ma sarà oggetto delle iniziative prossime di vendita. La informo ulteriormente che a napoli si è già svolta sullo stesso tema una partecipata manifestazione promossa da tutti i sindacati inquilini dico tutti unitariamente. Se invece di fare la professorina, si degnasse di non insultare sindacati seri come l’unione inquilini e di verificare le cose sarebbe tutto più semplice, in fondo le bastava farci una telefonata, le avremmo detto come stavano le cose, infine invitiamo tutti gli assegnatari ad informarsi presso le nostre sedi perchè l’argomento è serio e pericoloso e non va banalizzato come fa da tempo la signora addante che pur di attaccare a testa bassa l’unione inquilini a volte rischia il ridicolo…….quando il dito indica la luna gli stolti guardano il dito noi invitiamo gli assegnatari a guardare la luna……

  3. s.e.

    salve, vorrei sottoporle un quesito. assegnatario ater, attualmente separato, ma in procinto di riconciliarsi con la propria moglie, la quale, durante la separazione qualche anno fa aveva acquistato (a suo esclusivo nome, stante la separazione) un appartamentino a roma il cui valore superava (anche se di poco) i 100.000 euro. qualche mese fa questo appartamentino tuttavia è stato venduto, e attualmente lei non è proprietaria di nessun immobile, ma sul conto residua il ricavato della vendita. Volevo sapere se in caso di riconciliazione i due rischiano di decadere dall’assegnazione per difetto del requisito di impossidenza e , se possono rimanere nell’appartamento ater, come bisogna regolarsi con l’isee, la dichiarazione dei redditi, e il canone da pagare all’ater. grazie

  4. carla

    Gentile Sig.ra Addante, vorrei avere chiarimenti circa il seguente articolo di legge sui requisiti per l’accesso : Legge Regionale 12/99 art. 11, lettera d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

    che significa questo articolo, me lo può spiegare ? Grazie

  5. addante Autore articolo

    Certo all’Ater potrebbe venire qualche sospsetto,ma se eravate separati nulla potrà dire

  6. addante Autore articolo

    A questo sig.re rispondo solo: LEGGA BENE IL DECRETO E POI PARLI il decreto CHE HO RIPORTATO dice testualmente:

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    E, p.c. Alla Conferenza Stato-Città
    (Per interoperabilità)
    Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Gabinetto ufficio.
    Direzione generale per le politiche abitative polabit@pec.mit.qov.it ROMA
    gabinetto@pec.mit.qov.it Ufficio legislativo ufficio.leqislativo@pec.mit.qov.it

    Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie relativo alle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.80.

    Il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di un approfondimento sul testo di decreto indicato in oggetto, ha trasmesso in data 15 ottobre 2014 la versione finale dello schema, da sottoporre all’intesa della Conferenza, che apporta una integrazione al preambolo e una modifica all’articolo 1, comma 1 (All. 1 ).
    Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile sul sito http://www.unificata,it.

    POTREI RISPONDERE DICENDO CHE L’ITALIANO E’ UNA LINGUA MOLTO DIFFICILE E SONO POCHI QUELLI CHE LA CAPISCONO,ma se leggono con attenzione la lettera che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Conferenza stato regione ed altri capirebbe che la questione non è ancora definita.
    tale lettera è datata 15/10/2014 per cui dice il FALSO chi afferma che tale conferenza è stata fatta il 10 ottobre.
    Il sig.Pascquini dell’Unione Inquilini temo che non sia molto afferrato in termini egislativi,inoltre che a Napoli ci sia stata una grande manifestazione, soprattutto per manifestare sul divieto che questa legge fa delle occupazioni.
    PER CUI PRIMA DI DIRE CHE IO SIA IGNORANTE SI GUARDI BENE ALLO SPECCHIO E CERCHI DI CAPIRE IL SIGNIFICATO,UN Po’ DIFFICLE DEL LINGUAGGIO BUROCRATICO.
    e A PROPOSITO DI SINDACATI SERI SE TANTO MI DA TANTO CREDO CHE LA SERIETA’ L’HNNO IN POCHI E LA CORRETTA INFORMAZIONE LA DOVREBBERO FARE LORO.
    LA DIFFERENZA TRA ME E LORO STA SEMPLICEMENTE NEL FATTO CHE IO QUESTO LAVORO LO FACCIO SOLO E UNICAMENTE PER EVITARE CHE I CITTADINI VENGANO FREGATI E LO FACCIO NON HA SCOPO DI LUCRO E NEANCHE PER PAGARMI UNO STIPENDIO, INFATTI IO NON OBBLIGO NESSUNO A ISCRIVERSI AL MIO SINDACATO E LA TESERA E’ DI SOLO 20 EURO ALL’ANNO, CHE SE VOGLIONO LA RINNOVANO ALTRIMENTI NON SONO OBBLIGATI,COME INVECE FA TALE SINDACATO CHE UNA VOLTA FATTA LA TESSERA HANNO POI IL PRELIEVO MENSILE TRAMITE L’ATER SUL CANONE DI 2 EURO MENSILI.

  7. s.e.

    Gent.ma, l’art. 11 al punto 2 della stessa legge reg.n. 12/99 dispone che” I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.” Quindi mi sorge il dubbio che, nel caso che le ho esposto, anche il nuovo componente del nucleo familiare (la moglie separata che in costanza di separazione aveva acquistato un altro immobile realizzato con contributi pubblici , e che si riconcilia con il marito assegnatario ater) debba soddisfare i requisiti di cui alla lettera d), e perciò non avere alcuna “macchia” nel suo passato, cioè essere stata proprietaria di immobili realizzati con contributi pubblici. Tuttavia una siffatta interpretazione la trovo ingiusta e iniqua, poiché se dovesse intervenire la decadenza, e un domani il nucleo familiare dovesse modificarsi nuovamente, non ci sarebbero tutele adeguate per l’ex assegnatario ater. C’è qualche sentenza o precedente simile al caso che le ho sottoposto così da poter verficare lo stato dell’arte in proposito? Grazie ancora

  8. addante Autore articolo

    se la moglie ha avuto tali benefici in regime di separazione e al momento della riconciliazione non ha più nulla,credo che non ci siano pericoli se quando rientra a stare con il marito non ha nessuna proprietà

  9. s.e.

    e ma allora come si concilia la lettera d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà … con il punto 2 : I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in COSTANZA DI RAPPORTO” ?

  10. addante Autore articolo

    in costanza di rapporto con l’ATER se la moglie lo ha fatto quando all’Ater non ci abitava più x separata, la costanza di rapporto non si intende per la tua vita,ma da quando vivi in una casa ater

  11. addante Autore articolo

    Le leggi vanno lette con attenzione e capite, avendo anche un po’ di conoscenza del diritto regionale

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