QUANTE ITALIE CI SONO?

Gent.le Sindaco di Roma,
oggi a seguito della legge Lupi ed esattamente l’art.5 della legge i Municipi non fanno più la residenza in un alloggio popolare, in quanto vogliono l’autorizzazione da parte dell’Ater.
Questa pretesa che le leggi vigenti non richiedono stanno creando gravi disagi ai cittadini con allungamenti dei tempi disastrosi.
Non è possibile che per avere un cambio di residenza occorrano mesi se non anni.
Tutto ciò è dovuto ad una errata interpretazione da parte degli uffici anagrafici del Comun e e dei Municipi, in quanto l’art.5 della legge Lupi parla di occupazioni abusive, un marito o una moglie o un figlio che rientra nell’alloggio non è occupazione e la stessa legge regionale afferma che non occorre nessuna autorizzazione, ma solo e unicamente una semplice comunicazione.
Inoltre le allego un documento della Prefettura di Padova dove si evince chiaramente che la residenza non si possa negare.
Padova è una città di questo Paese per cui non è un altro Stato.
Attendo una sua rapida risposta in merito perché questa situazione venutasi a creare a Roma è un vero e proprio arbitrio.
Saluti
Anna Maria Addante

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PREFETTURA di PADOVA
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Ufficio Enti Locali

Padova, 02 marzo 2015
Ai sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
Loro Sedi
Oggetto: Alt 5 DX. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. SO, Iscrizione anagrafica e perdita della residenza.
SÌ trascrive, per conoscenza e norma, Patto di risoluzione del Ministero dell’Intemo – D.A.I.T,- Direzione Centrale per i Servizi Demografici,, emanato con nota n. 633 del 24 febbraio 2015, che, di seguito ai primi spunti di indirizzo ermeneutico a suo tempo diramati con circolare n. 14 del 6 agosto 2014, approfondisce e sviluppa interessanti elementi di riflessione e di inquadramento sistematico sull’argomento in oggetto che, come è noto, ha assunto profili alquanto controversi con l’entrata in vigore della suindicata normativa.
Il testo ministeriale è il seguente: >
“La funzione dell‘anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata di soggetti sul territorio comunale (cfr. Circolare Min. Interno n. 8 del 29.5.1995). tale principio, tuttora vigente e prevalente, ha indubbiamente subito una limitazione, seppure parziale e circoscritta a casi ben determinati, ad opera dell’art, 5 del D.L. n, 47 del 2014.
Non v’è dubbio che l’interpretazione della nuova norma che l’ufficiale d’anagrafe deve applicare in sede di riconoscimento del diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti, debba tenere nella massima considerazione l’intero corpo normativo anagrafico e i principi sui quali si basa tale ordinamento, come perfettamente espressi dalla sopra richiamata circolare n. 8 del 1995.
Peraltro, l’art.5 del D.L. n. 47 in questione prevede là nullità dell’iscrizione anagrafica di chi occupa abusivamente un immobile “in relazione all’immobile medesimo” con ciò ammettendo implicitamente (e non potrebbe essere il contrario) la sussistenza del diritto primario all’iscrizione anagrafica anche di coloro che trasferiscano e riescano a stabilire, nonostante tutto, la loro dimora abituale, in un immobile occupato abusivamente.

Occorre rilevare che l’ordinamento anagrafico, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto, senza alcuna eccezione, di essere iscritti nel registro dell’anagrafe della popolazione residente, individua due principali criteri di cui uno prioritario che è “il luogo di dimora abituale” e uno secondario che è “il domicilio”; criterio residuale utilizzabile nel caso in cui risulti impossibile applicare il criterio della dimora abituale.
Naturalmente, finché nessuna legge imponeva il divieto di iscrizione anagrafica nel luogo di dimora abituale, qualunque esso fosse, il criterio del “domicilio” poteva e doveva essere riservato esclusivamente alle persone prive di dimora abituale e cioè alle persone senza fìssa dimora.
Ora, però, a seguito delle disposizioni dell’art. 5 del D.L. n, 47 del 2014, l’interessalo non potrebbe risiedere e non può essere iscritto nel luogo di dimora abituale e quindi al suo indirizzo effettiva, se relativo ad un immobile occupato abusivamente.
I principi sanciti dalla legge anagrafica, in particolare dal chiaro disposto dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dispongono che tutte le persone che vivono e continueranno a vivere stabilmente sul territorio di un comune debbano essere iscritte nell’anagrafe di quel comune (nell’ANPR, quando sarà attiva l’Anagrafe Nazionale). Poiché il criterio generale e prevalente del “luogo di dimora abituale” non può essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l’iscrizione “per domicilio” in analogia per le persone senza fissa dimora.
Tale soluzione, alla quale si dovrà ricorrere solò come
extrema ratio, garantisce il rispetto del diritto all’iscrizione anagrafica e, di conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto all’identità, al voto, all’assistenza sanitaria, ecc.) per i quali essa costituisce il presupposte fondamentale.”
In relazione a quanto sopra, si pregano le SS, LL. di affidare il contenuto
dell’approfondimento ministeriale alla diligente attenzione degli ufficiali d’anagrafe, per le conseguenti applicazioni operative.
Si ringrazia per la assidua disponibilità.

Il Prefetto Patrizia Impresa

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Anna Maria Addante MI CHIEDO MA QUANTE ITALIE CI SONO? QUESTA LETTERA DEL PREFETTO DI PADOVA è MOLTO INTERESSANTE E GIUSTA, IN MERITO ALLA RESIDENZA CHE è UN PROBLEMA MOLTO SERIO, MA A ROMA LO STANNO FACENDO DIVENTARE UN DRAMMA, PERCHè L’IGNORANZA DEI NOSTRI BUROCRATI FA SI CHE NON FANNO PIù RESIDENZE NEGLI ALLOGGI POPOLARI NEANCHE A COLORO CHE NE HANNO DIRITTO.

2 pensieri su “QUANTE ITALIE CI SONO?

  1. Angela T.

    Ma la situazione è la stessa anche con l’ex Romeo o come si chiama Risorse per nome? Io ho chiamato e mi hanno detto che bisogna andare a via Verrazzano e ci vuole un mese per la risposta. Possibile?

  2. addante Autore articolo

    PURTROPPO PER UN PROBLEMA DI GESTIONE DEL BLOG, CHE NON FACCIO IO, CI SONO STATI PROBLEMI E MOLTI COMMENTI NON MI SONO GIUNTI IN TEMPO DOVUTO,MI SCUSO PER TALE DISGUIDO E SE POSSO ESSERVI ANCORA UTILE RICONTATTATEMI ANCHE TELEFONICAMENTE AL 3394581140

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