COMUNICATO
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità della detrazione stabilita dall’art.
7 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in Legge 23.05.2014 n. 80, si comunica che l’Ater del Comune di
Roma
ATTESTA
la natura di “edilizia residenziale pubblica” degli alloggi assegnati.
La Legge Regionale n. 30 del 3/09/2002, all’art. 3, stabilisce che l’Ater del Comune di Roma assuma il ruolo
di “operatore pubblico dell’edilizia” esercitando le funzioni già di competenza degli I.A.C.P., con particolare
riferimento alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 in cui viene fissato il principio di garanzia della finalità
dell’edilizia residenziale pubblica “destinata all’assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni
disagiate” (art. 2, L. 12/99) come anche definito nell’art. 1, comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture
del 22 aprile 2008.
Resta ferma, considerata l’assenza di una interpretazione univoca della normativa, la diretta responsabilità
del soggetto titolare del contratto di locazione che usufruisca della detrazione ai fini delle dichiarazioni
fiscali.
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Anna Maria Addante COME AL SOLITO L’ATER SE NE LAVA LE MANI,MA NELLE LETTERE CHE SCRIVE AGLI ASSEGNATARI LI CHIAMA ALLOGGI SOCIALI,INVENZIONE DOVUTA AL GENIO DELLA GRASSIA,MA SE IL SOCIALE DEVE SERVIRE PER SGRAVARE I 730 DEI POVERACCI ALLORA LORO FANNO PONZIO PILATO.BRAVO ROSI TI DISTINGUI SEMPRE PIU’.
