Morosità
L’ATER della Provincia di Roma ha inviato a tutti gli utenti non in regola con i pagamenti le diffide di contestazione dei debiti maturati al 31.12.2014 quale formale atto di costituzione in mora e contestuale interruzione dei termini della prescrizione.
L’Azienda ha predisposto due tipologie di comunicazioni aventi come oggetto “diffida al pagamento della morosità pregressa e costituzione in mora”, in cui sono indicati termini e modalità di regolarizzazione del debito.
I.1.Nota prot. n. 1208 del 25.06.2015
sarà recapitata a tutti gli utenti assegnatari od in corso di regolarizzazione, occupanti a qualsiasi titolo e proprietari di unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa, non in regola con il pagamento delle bollette.
Gli Utenti interessati dal predetto provvedimento dovranno regolarizzare il proprio debito entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso.
Al fine di agevolare tale regolarizzazione, entro il suddetto termine potrà essere versato un acconto minimo pari al 10% dell’importo contestato, utilizzando il bollettino accluso alla diffida stessa.
L’Utente dovrà quindi inoltrare la “richiesta di estinzione agevolata del debito”, allegata alla diffida, attenendosi alle modalità ivi indicate.
L’Azienda, verificato il possesso dei requisiti, provvederà successivamente ad inoltrare una proposta personalizzata di estinzione rateale del debito residuo;
I.2.Nota prot. n. 1209 del 25.06.2015
sarà recapitata esclusivamente agli utenti aventi titolo all’assegnazione di alloggi, in possesso dei requisiti individuati nella deliberazione ATER n. 58 del 18.06.2015, non in regola con il pagamento delle bollette.
A questi Utenti è stata offerta la possibilità di estinguere il debito in forma ridotta ed agevolata presentando, entro e non oltre la data del 15.09.2015, l’apposita richiesta allegata alla predetta diffida.
L’Utente dovrà provvedere al pagamento, tramite il bollettino allegato alla diffida, di un acconto calcolato nella misura minima del 10% sul debito indicando il piano rata scelto per la dilazione del residuo debito.
Per non incorrere nelle procedure legali conseguenti alla mancata regolarizzazione dei debiti contestati, nonché alla perdita dei benefici offerti, gli Utenti morosi sono invitati a definire la propria posizione debitoria con le modalità e nei termini sopra illustrati.
Gli Utenti che volessero contestare il debito richiesto dall’Azienda in quanto ritenuto erroneamente calcolato dovranno presentare documentazione probatoria degli errori rilevati e compilare l’apposito modulo per la “contestazione della morosità” fermo restando che ciò comporterà, per i destinatari della diffida n. 1209/15, la rinuncia definitiva ai benefici offerti.
La contestazione dovrà essere inviata:
– per posta all’indirizzo ivi indicato,
– per fax al numero 06/398632852,
– via e-mail all’indirizzo cont.utenza@aterprovinciadiroma.it.
L’ATER della Provincia di Roma provvederà a contattare in seguito tutti gli utenti che avranno avuto cura di seguire le procedure sopra illustrate.
Con l’occasione si ringraziano tutti gli utenti che regolarmente provvedono a versare quanto dovuto per l’immobile in uso.
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PURTROPPO E’ COS’ L’ATER DELLA PROVINCIA HA GLI STESSI DIFETTI DELL’ATER DI ROMA, PERCHE’ PRIMA DELLA SCISSIONE ERANO TUTT’UNO E COME SI DICE IL LUPO PERDE IL PELO E NON IL VIZIO.
IN QUESTI GIORNI STANNO ARRIVANDO AGLI ASSEGNATARI DELLA PROVINCIA LETTERE CON L’INDICAZIONE DEL PREZZO DA PAGARE DOVUTO A PRESUNTE MOROSITA’.
UN’AMMINISTRAZIONE CORRETTA DOVREBBE INVIARE LA NOTA CON IL RELATIVO ELENCO ANALITICO DI TALI MOROSITA’ E NON SOLO CON LA SOMMA DEL TOTALE.
INOLTRE UN’AMMINISTRAZIONE ONESTA DOVREBBE INDICARE ALL’ASSEGNATARIO CHE DOVE RICORRANO LE CONDIZIONE PUOì CHIEDERNE L’ESTINZIONE TRAMITE IL GIUDICE.
INVECE ADDIRITTURA SI PERMETTONO DI DIRE CHE SE UNO VUOLE VERIFICARE TALE DEBITO NON AVRA’ PIU’ LE AGEVOLAZIONI CONCESE.
MA VI RENDETE CONTO DI CIO’ CHE SCRIVONO?
PEGGIO DEGLI USURAI.
CARI ASSEGNATARI NON FATEVI INTIMIDIRE VERIFICATE E SE CI SONO LE CONDIZIONI CHIEDETENE LA PRESCRIZIONE, NON VI FATE FREGARE.
SE AVETE DUBBI SCRIVETECI O TELEFONATE
am.addante@tin.it
cell.3394581140

Si è vero, facciamo parte dell’Ater Pr di RM, abbiamo sentito anche noi che stanno arrivando lettere di morosità, invece a noi ci è arrivato l’aumento, si l’aumento si basa sul reddito famigliare, ma sembra un aumento troppo esagerato, ma come diavolo applicano questi aumenti, eppoi noi rientriamo nei Piani Vendita, abbiamo aderito alla L. 560/93, invece di vendere aumentano l’affitto, è assurdo-
Gentile Annamaria, l’ATER di Roma ha invece inviato le raccomandate di messa in mora con la data del 30.04.2015 contestando le morosità sino al 30.11.2014, ma non risultano note esplicative antecedenti o successive. L’indennità di occupazione applicata (e contestata) agli occupanti senza titolo non regolarizzati con la sanatoria 2006, è calcolata con una maggiorazione del 300%. L’ammontare dell’indennità di occupazione, come recita l’art. 6 L. 431/98, consiste, mensilmente, ad un importo pari al canone dovuto maggiorato del 20%, su cui si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT. Restiamo in attesa del decreto di citazione onde presentare al Giudice attraverso una class act, i conteggi realizzati da studio legale tributario specializzato in base ad una legge dello stato, e non in base a disposizioni emanate da organi privi di funzioni legislative come l’Ater. Per quanto riguarda la prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla sra Pace nel corso di un colloquio la settimana scorsa (completamente digiuna della materia), debbo precisare che mentre i canoni di locazione si prescrivono in 5 anni, l’indennità di occupazione si prescrive in 10 anni. Cari Saluti. M.M.
ma non quella che riguarda la legge 27/06 informati meglio,se non ti hanno fatto pagare il giusto non possono più richiedertelo dopo,ma devi farlo davanti al giudice che annulla il richiesto con ritardo
Dateve na mossa
Gentile Annamaria,
Sulla lettera precompilata di contestazione della comunicaizone di morosità ci sono 3 punti, A, B e C che l’utente può scegliere per contestare la comunicazione di morosità.
Se si sceglie la B, “non accettare la transazione perché in regola chiedendo la verifica contabile” si accetta di rinunciare definitivamente ai benefici di cui alla LR 30/2002…
SIGNIFICA CHE se ci saranno importi, anche inferiori a quanto richiesto da Ater attualmente, che non risultano pagati o di cui non ho più la ricevuta dle bollettino, in futuro non potrò né chiedere la rateizzazione ma addirittura pagherò ma mora e gli interessi?
Se i canoni non pagati, o quelli per cui non ho conservato il bollettino, fossero più vecchi del 2010, dovrò pagarli lo stesso perché ho rinunciato ai benefici di cui alla LR 30/2002?
E POI, a CHE SERVE IL PUNTO C? Cosa potrei scrivere per tutelarmi?
Grazie a chiunque possa rispondermi, ma soprattutto alla signora Annamaria Addante ch eha fatto questo sito.
Saluti, Francesca
I PUNTI SONO STATI MESSI PER TERRORIZZARE LA GENTE, SE LEI HA UN DEBITO REALE CHE NON GLI HANNO MAI RICHIESTO NE Può CHIEDERE LA PRESCRIZIONE TRAMITE UN AVVOCATO E PAGARE SOLO GLI ULTIMI CINQUE ANNI, SE GLI ULTIMI CINQUE ANNI LEI è IN REGOLA NON PAGA NULLA
Pero’ l’ater, anche se i debiti sono tutti prescritti, considera la morosita’ una causa di decadenza dell’alloggio.
La mia domanda e’ se non si paga posso sfrattarti??
Grazie e Distinti Saluti
i debiti finchè non si richiede la prescrizione sono sempre debiti
per morosità ti possono sfrattare,ma puoi fare ricorso e devono dimostrare che non sono prescrivibili
Relativamente ai proprietari, vorremmo capire la seguente questione.
Nelle prerogative dell’acquisto da parte dell’assegnatario non era previsto che solo in seguito all’estinzione del debito verso l’Ater si potesse procedere alla stipula del contratto?
Ovvero la condizione “sine qua non” senza la quale sarebbe stato impossibile l’acquisto dell’immobile?
Di conseguenza, la qualità di proprietario acquisita “illo tempore” dall’assegnatario attraverso l’atto di compravendita stipulato tra le parti innanzi al Notaio, non dovrebbe escludere di per se ogni pretesa di debito (perchè precondizionalmente estinto)?
Si specifica peraltro che l’aquisto risale ad almeno 20/22 anni fa, mentre l’Ater fa riferimento a debiti maturati fino al 31.12.2014, e, dall’epoca dell’acquisto ad oggi, mai è pervenuta a questa proprietà alcuna richiesta o ingiunzione di pagamento, come infatti non poteva pervenire in quanto l’eventuale debito doveva essere estinto per poter procedere all’acquisto. E SUSCITA NON POCHE PERPLESSITA’ IL FATTO CHE L’ATER INVII AI PROPRIETARI ATTI INTIMIDATORI COME QUELLO DELLA ” DIFFIDA E MESSA IN MORA” DISCONOSCENDO DI FATTO LE CONDIZIONI POSTE IN ESSERE DALL’ATER QUALI PRESUPPOSTI NECESSARI E OBBLIGATORI PER FORMALIZZARE LA VENDITA.
Diffida che, nel caso in questione, dovrebbe essere rivolta alla stessa ATER per mala interpretazione delle norme e delle condizioni di vendita degli alloggi anche nella prospettiva di risarcimento del danno in caso di eventuale compromissione della vendita dell’immobile.
Distinti saluti
LEI HA PERFETTAMENTE RAGIONE L’ATER DI ROMA CON QUELLE LETTERE HA MOLESTATO ONESTI CITTADINI I QUALI DOVREBBERO RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO E SPORGERE QUERELA NEI CONFRONTI DELL’ATER DI ROMA, MOLTI LO HANNO FATTO,MA SE TUTTI IMPARASSERO A FARSI RISPETTARE SICURAMENTE L’ATER DI ROMA LA SMETTEREBBE DI FARE LETTERE TERRORISTICHE-MAFIOSE.
Il punto 6 della L. 560/93 recita:
6. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
Pertanto,vista l’improcedibilità all’acquisto da parte dell’assegnatario nel caso di sussistenza di irregolarità e inadempimenti debitori nei confronti dell’Ente proponente ( pena l’impossibilità all’acquisto come il suddetto articolo della stessa Legge prescrive), non si comprende come l’ATER, o chi per essa, possa inviare all’attuale proprietario (ex assegnatario), intimazioni e messe in mora di qualsiasi genere per presunti debiti nei confronti dell’ATER. Debiti la cui esistenza viene smentita dal fatto che è la Legge stessa a indicare che la procedibilità all’acquisto è suborbinata all’estinzione di qualsiasi debito nei confronti dell’Ente proponente la vendita.
Sostanzialmente, un abuso!!!
Voi avete ragione,ma lacosa che non capisco è perché questi cittadini che vengono molestati ogni 4/5 anni dall’Ater non li denunciano?
Anche perché la lettera che è stata inviata è una lettera terroristica-mafiosa,alcuni lo hanno fatto, ma non capisco perché non lo fanno tutti
Dovrebbe essere un’azione collettiva (visto il consistente numero delle intimazioni inviate: 25.000…!) da mettere sul tavolo anche della politica di competenza che preferisce non vedere… (Stato,regione,comune).
Resti inteso, nessuno vuole sostenere che le regole non vadano rispettate, ma proprio per questo vanno fatte delle distinzioni: se, anche a suon di enormi sacrifici che noi tutti conosciamo, all’epoca un genitore si è sforzato di corrispondere alle richieste dell’Ente pensando al futuro bene dei propri figli, e di procedere nel rispetto proprio di quelle regole prescritte ai fini dell’acquisto, oggi lo stesso Ente straccia quelle regole e ne riscrive di nuove e, a sorpresa, dopo oltre 20 anni, manda a quegli stessi onesti cittadini rispettosi delle regole, pretese di crediti intimidatorie con la formula dell’intimazione e messa in mora. Se questo vuol dire rispettare le leggi…..!!!!!
dovete denunciare tale azione in quanto il mascalzone che ve l’ha inviata ha anche messo un numero del codice civile che non poteva metterlo assolutamente.
Perché non andate da un avvocato e sporgete denuncia per molestia.
Se volete potete rivolgervi al nostro legale avv.to Galeani 06 4817341 telefonare di pomeriggio per appuntamento
e se ci andate insieme tutti è ancora meglio