I PARERI SCONVOLGENTI DELL’AVVOCATURA DELL’ATER DI ROMA, NONOSTANTE SENTENZE A FAVORE(SIG!)

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Servìzio Avvocatura
Per il Direttore Generale p.c.
Commissario Straordinario (DELL’EPOCA ARC.MODIGLIANI)

OGGETTO: Applicazione ex art. 12, comma 5, Legge 12/99. Ampliamento nucleo familiare e rientro dei figli

L’art. 12, L.R. Lazio 12/99, stabilisce che possono subentrare nell’assegnazione – nel rispetto della graduazione prevista – i componenti del nucleo familiare di cui all’art. 11. comma 5, originariamente assegnatario, ossia coloro i quali siano stati individuati e ricompresi nel provvedimento di assegnazione e coloro i quali siano stati oggetto di “ampliamento”.
L’articolo de quo prosegue elencando – in maniera tassativa ed inderogabile – le uniche 5 ipotesi il cui verificarsi può dar luogo all’ampliamento e, precisamente: a) matrimonio dell’assegnatario; b) convivenza more uxorio; c) accrescimento della prole dell’assegnatario per nascita naturale, riconoscimento, adozione; d) affidamento di minori; e) rientro dei figli purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di ERP per non incorrere nella decadenza (comma modificato in tal senso dalla LR 14/2008).( DI UNA CHIAREZZA UNICA,MA NON PER L’ATER CHE HA MANIPOLATO TALE ARTICOLO A SUO USO E CONSUMO)

Discordanze interpretative si rinvengono sulla esatta applicazione del comma 4, lett. e),(LE DISCORDANZE CON CHI?LE ALTRE ATER DEL LAZIO NON HANNO NESSUNA DISCORDANZA IN MERITO E HANNO SEMPRE APPLICATO CORRETTAMENTE LA NORMA, SOLO L’ATER DI ROMA E DELLA PROVINCIA DI ROMA NON L’APPLICANO CORRETTAMENTE) e specificatamente quali presupposti devono sussistere affinchè si possa dar luogo all’ampliamento ai fini del subentro.

Provvedimenti interni, recependo pareri espressi sia dalla Regione Lazio, seppure quest’ultima in maniera molto succinta,(SUCCINTA PERCHé NON GRADITA ALL’EPOCA ALLA DOTT.SSA GRAZIOSI?) che da questa stessa Avvocatura,(L’VVOCATURA DELL’ATER FA PARERI IN BASE ALLE VOLONTà DELL’AZIENDA) si sono, succeduti nel tempo, al fine di dare un univoco indirizzo nella gestione di siffatte ipotesi.(TUTTE SBAGLIATE E NON RISPONDENTI ALLA VOLONTà DEL LEGISLATORE)

I primi provvedimenti,(DI ESCLUSIVA INTERPRETAZIONE DEI DIRIGENTI ATER) propendendo per una interpretazione restrittiva e lontana testualmente dalla norma (E PER QUALE MOTIVO, SU INDICAZIONI DI CHI?)- in ragione della missione delle finalità sociali insite nell’edilizia residenziale pubblica (E QUALI SAREBBERO? QUELLE DI BUTTARE FUORI DI CASA UN FIGLIO IN STATO DI BISOGNO?)- ne hanno circoscritto l’ambito di operatività.(E QAULI SAREBBERO LE Finalità SOCIALI QUELLE DI CACCIARE UN FIGLIO DA CASA DEI GENITORI NONOSTANTE AVESSE I REQUISITI PER STARCI?)

Segnatamente, affinché il figlio “rientrato” potesse ottenere l’ampliamento ai fini del subentro erano necessarie due condizioni: 1) doveva aver fatto parte dell’orìginario nucleo assegnatario e,quindi, contrattualmente indicato(LA LEGGE PREVEDE IL RIENTRO ANCHE PER IL FIGLIO CHE NON FACEVA PARTE DEL CONTRATTO ORIGINARIO,MA SUCCESSIVAMENTE AMPLIATO) 2) assenza di novazione(?!?!?!) dei rapporto ossia qualora tra la data di uscita e quella del rientro del figlio, all’originario assegnatario sia subentrato l’altro coniuge, l’ampliamento non sarà ammissibile.(MA QUESTA è PURA FOLLIA GIURIDICA MESSA IN ATTO ALL’EPOCA DALLA DOTT.GRAZIOSI E GRASSIA, CHE è STATA ANCHE CONTESTATA DALLA STESSA REGIONE LAZIO)
Infatti, con il decesso ovvero l’uscita dall’alloggio dell’originario assegnatario, si determina la cessazione dell’assegnazione (ASSOLUTAMENTE NO)- locazione ed il conseguente ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente(FALSO) il quale può procedere ad una nuova assegnazione (NO ALLA VOLTURA E NON NUOVA ASSEGNAZIONE) che si concretizzerà con il subentro del soggetto avente i requisiti prescritti.(LO DICE LA LEGGE VOLTURA)

In virtù del principio del tempus regit actum regolante l’azione amministrativa, la ammissibilità o meno dell’ampliamento nei confronti del figlio rientrato doveva riferirsi a questo ultimo rapporto venutosi a creare con l’Amministrazione.(SULLA SCORTA DELL’USUALE INTERPRETAZIONE, UNA CONCORDE VALUTAZIONE SOSTIENE CHE CIASCUN ATTO GIURIDICO SI DEBBA REALIZZARE NEL CONCORSO DELLE CIRCOSTANZE E DEGLI ATTI PREPARATORI RICHIESTI DALLA LEGGE AL TEMPO IN CUI VIENE ALLA LUCE.
ANCHE LA GIURISPRUDENZA PREVALENTE E’ RICHIAMATA ALL’USUALE CANONE INTERPRETATIVO, METTENDO IN RISALTO CHE TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVONO ESSERE FORMATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE AL MOMENTO DELLA LORO EMANAZIONE. IN DIRITTO AMMINISTRATIVO NEL SENSO CHE CIASCUN ATTO DI UNA SERIE PROCEDIMENTALE DEVE UNIFORMARSI ALLA DISCIPLINA VIGENTE NEL MOMENTO IN CUI VIENE ADOTTATO,COSA COMPLETAMENTE DISATTESA DALL’ATER DI ROMA E PROVINCIA E DA QUESTO PARERE.)

La tesi sopra prospettata è stata accolta completamente dai Giudici Capitolini, in particolare dalla VI Sezione Civile, nelle loro sentenze, queste tutte a favore di Ater.(LE SENTENZE A FAVORE DELL’ATER ERANO QUELLE DOVE L’ASSEGNATARIO NON AVEVA COMUNICATO TALE RIENTRO,CHE LA LEGGE INVECE PREVEDE O IL FIGLIO ERA RIENTRATO DOPO IL DECESSO DEL GENITORE, COMUNQUE TALI SENTENZE FANNO RIFERIMENTO TUTTE A UN PERIODO TEMPORALE BEN PRECISO) REGGENZA PETRUCCI-GRAZIOSI-GRASSIA)

Difatti, i Giudicanti – concordi nel dare una interpretazione meno letterale del testo normativo(MA GUARDA UN Pò!CHI HA IL DIRITTO DI INTERPRETARE UNA NORMA ? SE NON ERRO SOLAMENTE CHI L’HA EMANATA) e più aderente ai fini sociali a cui è deputata l’edilizia residenziale pubblica (E QUALE SAREBBERO QUESTE DIRETTIVE SOCIALI?)- avulsa dalle dinamiche prettamente privatistiche che ammettono una successione automatica nella locazione(LA SUCCESSIONE AUTOMATICA NON LA PREVEDONO LE DINAMICHE PRIVATISTICHE,MA SOLO E UNICAMENTE LA LEGGE IN DIFESA DELLA FAMIGLIA E DEI SOGGETTI PIU’ DEBOLI DI ESSA) – ha sempre rigettato le domande dei soggetti volte ad ottenere il subentro nell’assegnazione,(ARBITRARIAMENTE) non rientranti nelle casistiche tassativamente previste dalla legge(FALSO LA LEGGE LO PREVEDE) ed in particolar modo non aventi fatto parte dell’originario provvedimento di assegnazione.(FALSO LA LEGGE PREVEDE ANCHE L’AMPLIAMENTO)(E I CASI RIFERITI AVEVANO UN DIFETTO DI COMUNICAZIONE CHE è DETERMINANTE)

A livello aziendale, tale interpretazione, restrittiva, è stata successivamente abbandonata – anche si pensa al fine di ridurre il contenzioso (E TE CREDO LA GENTE SI STAVA SVEGLIANDO E VI FACEVA CAUSA E LE PERDEVATE ANCHE) – con l’assunzione della DD 407/2012.(Perché LA STESSA REGIONE LAZIO VI HA TIRATO LE ORECCHIE E Perché LA NOVAZIONE CHE SI ERANO INVENTATE LA GRAZIOSI E LA GRASSIA è UNA ASSURDITA’ GIURIDICA E DATO CHE CI AVETE PERSO LE CAUSA AVETE FATTO MARCIA INDIETRO)

Tale provvedimento, attualmente vigente, riformando parzialmente le disposizioni impartite sino ad allora,(GRAZIE ALLE CAUSE VINTE E ALLE LOTTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE) ammette l’ampliamento a favore del figlio rientrato a condizione che sia “figlio dell’originario assegnatario o dell’altro coniuge a lui subentrato,(ANCORA E IL FIGLIO CHE AL MOMENTO DELL’ASSEGNAZIONE ERA FUORI DAL NUCLEO FAMIGLIARE PER SVARIATI MOTIVI PER L’ATER NONOSTANTE CHE LA LEGGE LO CONSENTE L’ATER LO VIETA,MA E’ ASSURDO, PER NON DIRE ABUSO DI POTERE) dunque, il soggetto può essere ampliato anche se nelle more vi è stata una novazione soggettiva ed oggettiva del rapporto con l’amministrazione.(MA NON MI DITE VI SI è ILLUMINATO IL CERVELLO, MA SOLO IN PARTE PURTROPPO?)

Resta fermo chiaramente che il soggetto de quo debba aver fatto parte dell’originario provvedimento di assegnazione.(FALSO E ABUSO DI POTERE LA LEGGE NON DICE QUESTO,INOLTRE QUANDO I FIGLI RIENTRAVANO SOLO A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE Perché LI FACEVATE RIENTRARE TUTTI SIA CHE FACEVANO PARTE DEL CONTRATTO ORIGINARIO O AMPLIATO? PERCHè QUANDO LA LEGGE A SEGUITO DELLE NOSTRE PROTESTE HA FATTO TOGLIERE IL VINCOLO DELLA SEPARTAZIONE,TRA L’ALTRO ILLEGITTIMO,VI SIETE INVENTATE QUESTE ASSURDITA?) Al fine di tutelare, altresì, il concetto di famiglia – costituzionalmente intesa – è stato prevista la figura della c.d. coabitazione.(MA COME SIETE BUONI,PER NON DIRE FOLLI NEL VOSTRO DELIRIO DI ONNIPOTENZA AL DI SOPRA DELLA LEGGE)

In altri termini, l’ampliamento sarà ammissibile nei soli confronti del figlio e non anche la famiglia dello stesso,(ALLA FACCIA DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA ) per la quale potrà essere autorizzata una permanenza all’interno dell’alloggio a titolo precario e temporaneo con esclusione di qualsivoglia diritto futuro all’assegnazione dell’alloggio.
In tal senso è stata assunta la DD 68/2013.(NONOSTANTE LE VOSTRE ASSURDE DETERMINE E DISCRIMINAZIONI CI AVETE ANCHE PERSO UNA CAUSA- VINTA DALL’AVVOCATO GALEANI IN FAVORE DELLA MOGLIE DEL FIGLIO RIENTRATO E DECEDUTO PURTROPPO IL GIUDICE HA RICONOSCIUTO PIENO DIRITTO ALLA MOGLIE AL SUBENTRO)

Sul piano squisitamente giurisprudenziale l’indirizzo interpretativo della norma – sino ad ora unanime – sta mutando dando vita ad un contrasto giurisprudenziale.(E TE CREDO PETRUCCI NON C’E’ PIU’ E LA GRASSIA HA PERSO POTERE)

In particolare, due sono le sentenze che, affrontando la tematica relativa alla questione che qui interessa, che rappresentano – a parere di chi scrivere – le casistiche maggiormente affrontate a livello gestionale, hanno portato ad un mutamento di opinione orientandosi verso una interpretazione più testuale e, dunque, ampliativa della norma di riferimento.(LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE RICONOSCIUTA DAI GIUDICI)

La prima, emessa dalla Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di subentro nell’assegnazione in favore di una figlia – facente parte dell’originario provvedimento di assegnazione ma non del successivo subentro in favore della madre.(SOLO L’ATER PUO’ PENSARE ED AGIRE IN TALE MODO NEGARE IL DIRITTO SANCITO PER LEGGE)

Afferma la Corte che “l’ampliamento possa avvenire ogni qua/ volta un figlio rientri a far parte del proprio nucleo di originé’ indipendentemente “dal fatto se ne fosse uscito già prima dei contratto o successivamente!'(EVVIVA FINALMENTE IL GIUDICE HA SANCITO IL SACRO DIRITTO DETTATO DALLA LEGGE 12/99 ART.12 COMMA 1,4 E 5)

La Corte, quindi, ritiene legittimo l’ampliamento, con futuro diritto ai subentro, in favore del figlio rientrato a prescindere se lo stesso sia stato presente o meno nell’originario contratto o in quello successivamente stipulato a seguito di un subentro.(ERA ORA!!!!!)

L’altra sentenza, invece, emessa dal Tribunale Civile dì Roma – sez. VI – chiamato a dirimere una controversia riguardante l’ammissibilità del subentro nell’assegnazione avanzata da un figlio non avente mai fatto parte del nucleo familiare ha statuito che “…perché si determini l’ampliamento ai fini del subentro nell’assegnazione, non occorre affatto che il fìgiio rientrato (nel nucleo familiare) facesse già parte del nucleo originario all’epoca dell’assegnazione, // rientro…implica unicamente che si ricrei una situazione di stabile convivenza con il genitore assegnatario…..e sempre che egli sia in possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza…”.(GRANDE GIUDICE FINALMENTE GIUSTIZIA SI è FATTA)

L’errata (?!?!) o per meglio dire l’amplia interpretazione seppur più aderente al dato letterale (IL GIUDICE HA APPLICATO CORRETTAMENTE LA NORMA COSA CHE L’ATER DI ROMA NON HA MAI VOLUTO FARE) – a parere di questa Avvocatura – che il Giudice dà della norma apre la strada ad una corsa ad assicurarsi il godimento degli alloggi di ERP, da parte di soggetti “estranei” (figli) (PER L’ATER DI ROMA UN FIGLIO è UN SOGGETTO ESTRANEO,MA CHE CONCETTO HANNO QUESTI DIRIGENTI DELL’ATER DELLA FAMIGLIA?) ai provvedimento di assegnazione ma potenziali destinatari di benefici sociali, per il sol fatto di aver fatto parte di quel nucleo familiare nel senso civilisticamente inteso.(E VI PARE POCO? UN FIGLIO è COSA DA POCO?OLTRE ALLA QUESTIONE DEL DIRITTO INTERPRETATO IN MODO ERRATO C’E’ ANCHE UN PROBLEMA DI UMANITA’ CHE L’ATER DISDEGNA IN QUANTO COME SI FA A INTERPRETARE CHE UN FIGLIO NON ABBIA DIRITTO A RIENTRARE NEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE ORIGINALE? SOLO CERTI DIRIGENTI DELL’ATER DI ROMA POSSONO PENSARE UNA SIMILE COSA E CONSIDERARE UN FIGLIO COME UN CORPO ESTRANEO)

Pertanto, aderire, supinamente, ai precetti sopra enunciati significherebbe equiparare la realtà pubblicistica(L’AZIENDA COSì DENOMINATA ,MA NON NEI FATTI DEVE GESTIRE QUESTIONI SOCIALI PERTANTO NON PUO’ ESSERE UN’AZIENDA E NON PUO’ TRATTARE ASSURDAMENTE TALI PROBLEMATICHE CHE COZZANO CON QUANTO AFFERMA E SOSTIENE LA LEGGE 12/99 CHE VI PIACCIA O NO) che contraddistingue le finalità istituzionali di questa azienda -(MA MI FACCIA IL PIACERE QUESTA AZIENDA COSI’ CHIAMATA POMPOSAMENTE E’ SOLO UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI.)

ossia garantire il godimento di un alloggio a coloro i quali hanno partecipato ad procedimento pubblicistico ex lege previsto e, quindi, utilmente collocati in una graduatoria – alle logiche che sottendono la regolamentazione civilistica dei rapporti tra privati.(GLI LLOGGI LI DEVONO COSTRUIRE SONO DECENNI CHE NON SE NE COSTRUISCONO PIU’ L’ULTIMO PIANO DI EDILIZIA POPOLARE è DEGLI ANNI 60 A FIRMA DI FANFANI, NON SI PUO’ PENSARE DI RISOLVERE L’EMERGENZA ABITATIVA RESTRIGENDO E NON RICONOSCENDO I DIRITTI SANCITI PER LEGGE)

In altri termini, l’art. 12 legge 12/99 verrebbe a costituire una pedissequa riproduzione dei dettami già previsti dall’art. 6 Legge 398/78 (non abrogato dalla successiva Legge 431/98) che ammette una successione automatica nel rapporto di locazione nei confronti dei familiari per il sol fatto di essere conviventi del titolare del contratto di locazione al momento del decesso e dell’uscita per qualsivoglia ragione.(IL LEGISLATORE NON è UN CRETINO E HA IL POLSO DELLA SITUAZIONE E SOPRATUTTO DEVE TUTELARE LA FAMIGLIA COSI’ COME E’ SANCITO DALLA STESSA COSTITUZIONE, COSA CHE L’ATER NON FA MAI )

Chiaramente le pronunce de quibus,(INTORNO ALLA QUALE SI STA DISCUTENDO FINALMENTE ) uniche sino ad oggi,(E NON SARANNO UNICHE SE CONTINUATE SU QUESTA STRADA) saranno – salvo diverso avviso – oggetto di gravame.

In particolar modo, per la prima sentenza verrà proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione( DELLA SERIE NON CE VOLETE PROPRIO STA) al fine di ottenere ia declaratoria di un principio di diritto per la corretta ed esatta interpretazione della norma da applicare o la modalità con le quali la norma dovrà essere attuata.(E SE LA CORTE DARA’ RAGIONE ALLA INTERPRETAZIONE LETTERARIA DELLA LEGGE COME VI COMPORTERETE CON TUTTI QUEGLI UTENTI CHE AVETE MASSACRATO E AVETE FATTO DIVENTARE OCCUPANTI ABUSIVI SOLO PERCHé I GENITORI HANNO FATTO RIENTRARE UN FIGLIO?)

Nelle more della richiesta pronuncia alla Suprema Corte, lo scrivente Servizio reputa opportuno – a livello gestionale – applicare la norma di riferimento in maniera meno testuale rispetto agli ultimi orientamenti, aderendo ai criteri enunciati nelle due Determinazioni Direttoriali oggi vigenti.(ANCORA INSISTETE,MA QUESTA è ABUSO DI POTERE)

Ammettere, perciò, l’ampliamento, ai fini del subentro, nei soli confronti dei figli rientrati ma già facenti parte del nucleo assegnatario originario e fermo restando l’eventuale novazione del rapporto (subentro) nel tempo verificatosi (DD 407/2012).(A VOI QUEL MALEDETTO O AMPLIATO PROPRIO NON VI VUOLE ENTRARE IN TESTA,QUì SI RASENTA LA PERSECUZIONE E SOPRATUTTO L’ABUSO DI POTERE)
Ammettere, altresì, la c.d. coabitazione in favore del nucleo famigliare richiedente l’ampliamento e/o il subentro (DD 68/2013).(NON VI è BASTATA LA CAUSA VINTA DALL’AVV.TO GALEANI ANCORA INSISTETE CON QUESTA ASSURDITA’?)

Avvocato relatore Alfonsina Di Domenico (COMPLIMENTI NON C’E’ CHE DIRE IL DIRITTO AD USO DEL FINE E NON DELLA LEGGE)

Il Dirigente del/Servizio Avvocatura Avv. Edmonda Rolli

6 pensieri su “I PARERI SCONVOLGENTI DELL’AVVOCATURA DELL’ATER DI ROMA, NONOSTANTE SENTENZE A FAVORE(SIG!)

  1. Franco

    Ho letto con interesse il suo articolo, ma non trovo riscontri da nessuna parte di quanto da lei affermato sul tema del rientro dei figli, nel suo articolo scrive “La Corte, quindi, ritiene legittimo l’ampliamento, con futuro diritto al subentro, in favore del figlio rientrato a prescindere se lo stesso sia stato presente o meno nell’originario contratto.”
    Purtroppo non cita le fonti e non indica quale sia la sentenza che riporti tale affermazione, mentre invece si trovano vari riscontri di sentenze favorevoli all’Ater, è possibile fare maggiore chiarezza?
    Cordialmente

  2. addante Autore articolo

    le fonti le cita la stessa ATER e le sentenze negative sono negative in quanto o i figli sono rientrati dopo il decesso o x non lo hanno comunicato,comunque l’Ater ha chiesto alla Cassazione la parola fine su questa questione x non vuole accettare queste sentenze che sono a favore dei figli per cui ci tocca aspettare cosa dice la Cassazione

  3. Vincenzo

    Mi scusi ma lei scrive “L’altra sentenza, invece, emessa dal Tribunale Civile dì Roma – sez. VI – chiamato a dirimere una controversia riguardante l’ammissibilità del subentro nell’assegnazione avanzata da un figlio non avente mai fatto parte del nucleo familiare ha statuito che “…perché si determini l’ampliamento ai fini del subentro nell’assegnazione, non occorre affatto che il fìgiio rientrato (nel nucleo familiare) facesse già parte del nucleo originario all’epoca dell’assegnazione.

    Quale sarebbe questa sentenza? L’ATER non cita affatto la fonte, questa è una sua affermazione che non trova riscontro da nessuna parte, la sua risposta è piuttosto confusa e superficiale, dovrebbe essere più precisa visto che si rivolge a persone con grossi problemi, non crede?

  4. addante Autore articolo

    L’ATER NON CITA LA FONTE Perché NON VUOLE FAR RIENTRARE I FIGLI IN MODO TALE CHE QUANDO MUOIONIO I GENITORI SI RIPRENDONO L’ALLOGGIO.
    L’ATER DI ROMA FA POLITICA INVECE DI APPLIXCARE CORRETTAMENTE LE LEGGI,TANT’è VERO CHE NONOSTANZE TALI SENTENZE A FAVORE HA FATTO RICORSO IN CASSAZIONE ORA ASPETTIAMO COSA DIRà LA CASSAZIONE E POI VEDREMIO COSA SI INVENTERANNO ANCORA.
    IN MERITO ALLA MIA RISPOSTA CONFUSA E SUPERFICIALE, CREDO CHE L’UNICO CONFUSO E SUPERFICIALE SIA LEI,IO NON CITO LA SENTENZA Perché RIGUARDA UNA PERSONA è ESISTE LA RISERVATEZZA DEGLI ATTI.
    LEI SE VUOLE LO CHIEDA AD UN AVVOCATO CHE Può DARSI CHE GLIE LA PRENDE,MA LO DEVE PAGARE

  5. Antonio

    Buongiorno, vivo in una casa di proprietà in provincia di Roma, mia moglie è disabile al 100% e con 2 figli maggiorenni uno lavora e l’altro studia.
    Vorrei rientrare nell’alloggio intestatario mio padre ( disabile al 100% con indennità di accompagno)e mia madre di proprietà del comune di Roma.
    Cosa devo fare per prendere la residenza almeno io e mia moglie?
    Un domani l’alloggio passerà a me ? il canone di affitto aumenterà ?

  6. addante Autore articolo

    LA PRIMA COSA VERIFICARE LA R.C DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ CHE NON DEVE SUPERARE I MILLE EURO SELI SUPERA NON PUOI FARE NULLA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *