Art. 13 – Direttore Generale
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
4. Il Direttore Generale provvede al coordinamento delle attività dell’Azienda ed è responsabile dell’attività gestionale e giudiziale dell’Azienda stessa. In particolare,svolge le seguenti funzioni:
a) programma, dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi dell’Azienda assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione, in relazione all’elaborazione di programmi ed altri atti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso e, in particolare, del programma annuale di attività e della relazione annuale sull’attività svolta, di cui all’articolo 13 della Legge;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esprime, ove richiesto, pareri sulle proposte di deliberazioni del Consiglio;
d) presiede – con facoltà di delega ad altro Dirigente – le Commissioni di selezione per il reclutamento del personale e le Commissioni di gara per l’aggiudicazione dei pubblici appalti; nomina, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, i componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l’assunzione del personale e delle Commissioni giudicatrici di appalti-concorso;
e) firma, congiuntamente al Responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
f) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i
limiti di valore delle spese che i Dirigenti possono impegnare;
g) determina, informandone le OO.SS. interne, i criteri generali di organizzazione degli Uffici sulla base degli indirizzi e delle direttive adottate dal Consiglio di Amministrazione;
h) adotta gli atti di gestione del personale che non siano di competenza dei Dirigenti e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito nei Contratti Collettivi di Lavoro;
i) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate dal Consiglio di Amministrazione, assicurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione tecnico-amministrativa, e provvede, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), numero 1),della Legge:
1) all’organizzazione delle strutture;
2) al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze e livello di rappresentatività legale dell’Azienda per i compiti assegnati;
3) al controllo ed alla verifica dell’attività dei Dirigenti ed all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
4) ha poteri di rappresentanza anche verso l’esterno ed in giudizio per gli atti di gestione e di amministrazione dell’Azienda;
j) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2, lett. k);
k) stipula i contratti – salvo delega ad altro Dirigente – ed attribuisce gli incarichi di ufficiale rogante a Dirigenti o a funzionari dell’Azienda;
l) adotta ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell’ambito dell’incarico conferito ai Dirigenti, ai sensi dell’art 11, comma 3, lettera d),numero 2), della Legge.
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COME POTETE TUTTI LEGGERE QUESTI SONO I COMPITI DA STATUTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ATER DI ROMA, TRA I QUALI NON C’è CERTO QUELLO DI PARTECIPARE AD ASSEMBLEE INDETTE DALL’UNIONE INQUILINI, CHE GUARDA CASO E DELLA STESSA COMPONENTE POLITICA DEL DIRETTORE.
E’ NOTORIO CHE L’UNIONE INQUILINI E’ CONTRARIA ALLE VENDITE E LO CAPIAMO BENISSIMO IL PERCHE’, IN QUANTO SE GLI ALLOGGI VENGONO VENDUTI A LORO I TRE EURO AL MESE PER OGNI ALLOGGIO NON GLI ARRIVANO PIU’ DALL’ATER DI ROMA PER I LORO ISCRITTI.
MA CHE SIA IL DIRETTORE A BLOCCARE LE VENDITE, ANCHE QUELLE CHE SONO GIA’ DAL NOTAIO E’ ASSURDO ED E’ ANCHE ILLEGALE, E’ UN VERO E PROPRIO ARBITRIO.
