Finalmente qualcosa cambia alle case popolari

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

Dott. Roberto Reali Dott. Lucio Bochicchio
Dott. Elisabetta  Mariani
Ha emesso la seguente

Presidente Consigliere  relatore Consigliere

ORDINANZA

Nel giudizio civile in grado d’appello iscritto al n. XXXX di RG dell’anno 2015. vertente tra
XXXXXXXXXXXXXXXX
domiciliato e difeso come in atti Appellante
E
ROMA CAPITALE
In persona del Commissario pro tempore domiciliata e difesa come in atti Appellato
E
ROMEO GESTIONI spa
In persona del legale rappresentante pro tem pore domiciliata e difesa come in atti
La Corte sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udicnza del 15 marzo 20 16  osserva:
che, sotto il profilo del fumus.  L’impugnazione non appare palesemente  infondata  perché  la questione sull’interpretazionc della  LR  del Lazio  n.12/1999 è meritevole d’approfondimento  in sede di cognizione  piena :
che  sussiste  anche  il  periculum  in mora  derivante  dall’esecuzione  della  condanna  al  rilascio dell’abitazione  familiare dell’appellante:
P.Q.M.
In accoglimento della proposta istanza ex artt. 283 cpc sospende l’efficacia esecutiva della sentenza gravata:
rinvia per la discussione ex art. 437 cpc all’udienza del
Roma. 22 marzo 20 I 6
DEPOSITATO  IN  CANCELLERIA
29 MAR 2016
Oggi,··-····–······
IL FUNZIONARIO
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QUESTA SENTENZA RIGUARDA  IL RIENTRO DI UN FIGLIO NELLA CASA PADERNA  CHE LA LEGGE LO CONSENTE (LEGGE 12/99 ART.12) MENTRE L’ATER E IL COMUNE NON VOGLIONO APPLICARE TALE LEGGE E CACCIANO VIA DI CASA O FANNO DICENTARE OCCUPANTI ABUSIVI COLORO CHE INVECE HANNO DIRITTO AL SUBENTRO.

QUESTA SOSPENSIVA E’ UN BUON SEGNO, FINALMENTE GIUSTIZIA VIENE FATTA.

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