LA CORTE D’APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Roberto Reali Dott. Lucio Bochicchio
Dott. Elisabetta Mariani
Ha emesso la seguente
Presidente Consigliere relatore Consigliere
ORDINANZA
Nel giudizio civile in grado d’appello iscritto al n. XXXX di RG dell’anno 2015. vertente tra
XXXXXXXXXXXXXXXX
domiciliato e difeso come in atti Appellante
E
ROMA CAPITALE
In persona del Commissario pro tempore domiciliata e difesa come in atti Appellato
E
ROMEO GESTIONI spa
In persona del legale rappresentante pro tem pore domiciliata e difesa come in atti
La Corte sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udicnza del 15 marzo 20 16 osserva:
che, sotto il profilo del fumus. L’impugnazione non appare palesemente infondata perché la questione sull’interpretazionc della LR del Lazio n.12/1999 è meritevole d’approfondimento in sede di cognizione piena :
che sussiste anche il periculum in mora derivante dall’esecuzione della condanna al rilascio dell’abitazione familiare dell’appellante:
P.Q.M.
In accoglimento della proposta istanza ex artt. 283 cpc sospende l’efficacia esecutiva della sentenza gravata:
rinvia per la discussione ex art. 437 cpc all’udienza del
Roma. 22 marzo 20 I 6
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 MAR 2016
Oggi,··-····–······
IL FUNZIONARIO
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QUESTA SENTENZA RIGUARDA IL RIENTRO DI UN FIGLIO NELLA CASA PADERNA CHE LA LEGGE LO CONSENTE (LEGGE 12/99 ART.12) MENTRE L’ATER E IL COMUNE NON VOGLIONO APPLICARE TALE LEGGE E CACCIANO VIA DI CASA O FANNO DICENTARE OCCUPANTI ABUSIVI COLORO CHE INVECE HANNO DIRITTO AL SUBENTRO.
QUESTA SOSPENSIVA E’ UN BUON SEGNO, FINALMENTE GIUSTIZIA VIENE FATTA.
