L’ABUSO DI POTERE ALL’ATER DI ROMA CONTINUA IMPERTERRITO NONOSTANTE LA BUONA VOLONTA’ DEL DIRETTORE E DEL COMMISSARIO

DUE UOMINI SOLI  CON TUTTA LA VOLONTA’ E L’IMPEGNO PER RIPORTARE LEGALITA’ E TRASPARENZA ALL’ATER DI ROMA  E’ UN IMPRESA IMPOSSIBILE, O LA REGIONE GLI DA LA POSSIBILITA’ DI DOTARE L’ATER DI ROMA DI NUOVI DIRIGENTI O NON SARA’ POSSIBILE RIPRISTINARE LA LEGALITA’ E LA TRASPARENZA.

NON DIMENTICHIAMO MAI CHE ALL’ATER DI ROMA FINO A POCO TEMPO FA FACEVANO IL BELLO E IL CATTIVO TEMPO IL DOTT.MARI E I SUOI ACCOLITI, RIMUOVERE CERTE USANZE E CERTI MODI DI AGIRE NON E’ NE FACILE E NE’ SEMPLICE, INOLTRE LA MANCANZA DI DIRIGENTI FA SI CHE LA SOLITA DOTT.SSA CHE HA GIA’ CREATO TANTI DANNI CONTINUI IPERTERRITA A ROVINARE ANCOR DI PIU’ L’AZIENDA.

INFATTI, INVIARE LETTERE PER NEGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CITANDO LEGGI CHE NON ESISTONO PIU’ VI FA CAPIRE COSA ACCADE ALL’ATER E COME SIA DIFFICILE PER IL DIRETTORE E IL COMMISSARIO METTERE UN ARGINE A TALI ABITUDINI.

INFATTI QUESTO E’ UN ESEMPIO, MA NE POTREI FARE MOLTI DI PIU’:

Queste sono le leggi che disciplinano gli ingressi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la legge 12/99 è solo ed esclusivamente per il subentro e l’ampliamento del N.F. dell’assegnatario.

La legge Lupi riguarda solo ed esclusivamente gli occupanti abusivi, per cui non si può negare assolutamente la residenza e il domicilio negli alloggi delle case popolari a coloro che rispondono ai requisiti dell’art.12 della legge 12/99.

Credo che sia URGENTE inviare una lettera  più esplicativa a correzione di quella inviata dall’ex direttore Rosi al Comune, perché state violando i diritti dei cittadini sanciti da legge.

 I vostri dirigenti hanno confuso gli occupanti abusivi con gli aventi diritto e questo è GRAVISSIMO, per cui va immediatamente RISOLTO questo errore.

Vi sembra normale che un alloggio ex INCIS , titolare contrattuale dell’alloggio  deve far avere la residenza alla sua compagna  da oltre 20 anni , già menzionata nei censimenti.

La sig.ra ha urgenza di fare la residenza perché risulta cancellata dalla vecchia residenza in cui era in affitto, per cui non ha residenza da nessuna parte  e  il municipio gli nega la residenza perché l’Ater di Roma ha inviato ai municipi una lettera ambigua e poco chiare, che di fatto fa riferimento ad una nostra denuncia ,in quanto avevamo constatato che la lettera che veniva data in mano ai nuovi assegnatari per fare la residenza sottobanco poi veniva data anche agli occupanti abusivi.

E per colpa di alcuni mascalzoni ci devono andare di mezzo gli onesti cittadini, questo non è possibile e non è ACCETTABILE.

PER CUI  CARO DIRETTORE E CARO COMMISSARIO VI CHIEDIAMO DI RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE LA LEGALITA’ I CITTADINI ONESTI NON MERITANO TALE TRATTAMENTO.

 

 

 

 

 

Art. 12 (Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)

 

  • Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
  •  In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. 3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. a) matrimonio dell’assegnatario; c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; d) affidamento di minori;

 

  1. b) convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
  2. 4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
  1. e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (Lettera modificata dall’articolo 9, comma 1 della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 e da ultimo dall’articolo 1, comma 64, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 )
  2. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore.

Legge 23 maggio 2014, n. 80 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (G.U. 27 maggio 2014, n. 121)

Art. 5. Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione

  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al d.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 

 

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