Pubblico volentieri questa e-mail di risposta del Commissario straordinario di Viterbo, non c’è che dire è un altro mondo.
Gentilissimo Presidente, ho preso atto delle sue osservazioni ed ho avviato un confrnoto con il Direttore Generale, per la verifica della problematica da Lei sollevata. Il tutto, tenendo presente la portata dell’articolo 10 bis della legge regionale 27/2006, con l’occasione distitnamente saluto Pierluigi Bianchi
Da: “Annamaria Addante” am.addante@tin.it
A: commissariostraordinario@atervt.it
Cc:
Data: Wed, 18 May 2016 10:28:47 +0200
Oggetto: Addante urgente x diritto di prelazione
Gentile Commissario,
non comprendo il perché la vostra azienda chieda l’estinzione del diritto di prelazione a un ex assegnatario che ha acquistato l’alloggio nel 1968 considerato anche che nel rogito tale diritto non è menzionato.
Le faccio presente che il diritto di prelazione si esercita solamente sulle seguente leggi legge 513/77 legge regionale 42/91 e legge 560/93.
Inoltre a tale diritto di prelazione ove esiste si applica la legge così com’è senza nessuna rivalutazione che erroneamente i vostri uffici fanno, ovvero il 10 per cento della R.C moltiplicata per cento più IVA al 22%.
La prego pertanto di dare le giuste direttive ai suoi uffici
Cordiali saluti
Annamaria Addante (Presidente Asociazione inquilini e proprietari ATER-ERP Lazio)
