ATER ROMA
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Servizio Patrimonio Ufficio Vendite Alloggi ERP
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Via **************
Oggetto: Alloggio via ****************
Acquirente **************
Con riferimento alla nota indicata a margine e a quanto in essa contenuto, si rappresenta, preliminarmente, che la Legge Regionale 42/91, ai sensi della quale, l’alloggio in oggetto è stato alienato, richiama il divieto di alienazione dell’immobile, per un periodo temporale di anni dieci, già previsti dagli artt. 28 e 29 della Legge 513/77, ridotti a cinque dal disposto di cui all’art.48 comma 8 lettere a) b) e c) della Legge Regionale 27/06, con diritto di prelazione per il riacquisto, da parte dell’Ente venditore, all’originario prezzo di vendita rivalutato con l’applicazione degli indici di aggiornamento istat.
Tuttavia, la stessa Legge 560/93 art.l comma 25 prevede l’estinzione del citato diritto di prelazione, qualora l’acquirente versi all’Ente cedente un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali, come, peraltro, ribadito dalle LL.RR. 27/06 e 31/08.
Le suddette circostanze si verificheranno, producendone gli effetti di legge, solo alla prevista scadenza dei termini stabiliti dalle richiamate norme che, nel caso in essere, non sono, al momento manifesti, non avendo ancora la S.V. i requisiti temporali richiamati nelle già citate normative, essendo l’atto di acquisto stato stipulato il 7.4.2014.
Il Responsabile
Servizio Gestione Patrimonio – Lungotevere Tor di Nona 1 00186 Roma tel.0668842613fax 0639724651
Firmato
Gualtiero Tommassini Dott.Marina De Denaro
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NON E’ POSSIBILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E’ UNA ALLUCINAZIONE!!!!!!!!!
MA UN BRICIOLO DI DIRITTO ALL’ATER LO CONOSCONO?
vi allego un parere legale di un noto studio di Roma e non lo fatto fare all’avvocato GALEANI solo e unicamente per evitare chiacchiere in quanto mio figlio.
STUDIO LEGALE
Parenti
Avv. LUIGI PARENTI
(Patrocinante in Cassazione
Consulente Legale Nazionale A.N. Polizia di Stato)
Viale delle Milizie n.l 14- 00192 ROMA – Tel. 06/372.01.08 – Fax 06/372.89.93 E-Mail: studioparenti@tin.it- mail@studiolegaleparenti.com.- web studiolegaleparenti.it P.IVA 07394721000-C.F. PRNLGU61D17H501R Patrocinio innanzi le magistrature superiori – Partner di avvocati d Italia
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Avv. EMANUELA ANGOTTI Avv. SILVIA FAVA Dott. CHIARA PANTI Dott. DANIELA ROMOLI Dott. CLAUDIA GENEROSO Dott. ELEONORA MEN1CHTNI Dott. ALESSIO FELLI Dott. VALENTINA GIARDINA Dott. CRISTINA CALIA Dott. PATRIZIA DI ANTONIO Dott. MARIANO COLUCC1 Dott. SIMONE DE CRISTOFARO (Commercialista e Rev.re contabile)
Oggetto: parere giuridico in merito alla possibilità di estinguere immediatamente il diritto di prelazione relativo alla vendita di case popolari dell ente A.T.E.R.
Gent.ma Sig.ra Addante,
Lei mi chiede di esprimere un parere giuridico in merito alla possibilità per 1 assegnatario di un immobile A.T.E.R. di estinguere immediatamente il diritto di prelazione a favore dell’ente A.T.E.R.
nel caso di vendita dello stesso immobile.
Per rispondere al quesito che mi ha sottoposto, occorre in primo luogo precisare che la
cessione di proprietà di immobili A.T.E.R. in Italia è regolata da due apposite normative intervenute
negli ultimi decenni: le Leggi n. 513 del 1977 e n. 560 del 1993.
La Legge n. 513/77, rubricata “Testo unico e disposizioni generali sull’edilizia popolare ed economica. Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica , all art. 28, comma 7
(ex comma 5), prevede che “per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stalo pagato l’intero prezzo, l’alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento
Dunque, le case popolari appartenenti all’A.T.E.R. non possono essere cedute a nessun titolo fino a 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l’intero prezzo.
Il successivo comma 9 dell’art. 28 della Legge 513, prevede che “l’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 7. In tal caso deve darne comunicazione al competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Successivamente, la Legge n. 560/93, recante “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ha parzialmente modificato quanto previsto dalla normativa citata. In particolare, l’art. 1, comma 20 della stessa Legge ha previsto che “gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione”.
Il seguente comma 25 del predetto art. 1 contiene una prescrizione che ha per effetto quello di stabilire un’alternativa per l’assegnatario che intenda vendere l’alloggio, disponendo che “il diritto di prelazione di cui al comma 9 dell’art. 28…si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo art. 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali”.
In altre e più chiare parole, viene attribuito all’assegnatario il diritto potestativo di escludere la prelazione versando all’ente A.T.E.R. una somma pari al 10 per cento del valore della rendita catastale moltiplicata per 100, più il 21 per cento d’IVA.
Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento da parte dell’assegnatario, sempre considerando che la cessione dell’immobile non può avvenire prima che siano decorsi 10 anni dalla Stipulazione del contratto di acquisto con l’ente A.T.E.R. nell’ipotesi ordinaria e 5 anni, invece, nelle ipotesi straordinarie, come ad esempio quando l’assegnatario sia deceduto, abbia un’età superiore ai 65 anni, sia invalido oltre il 66 per cento (può trattarsi in questo caso anche di un componente il N.F.), oppure quando debba trasferirsi per lavoro fuori dal proprio comune di residenza.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l’occasione porgo
Cordiali saluti.
Avv.Luigi Parenti
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Da: Annamaria Addante PEC [mailto:annamaria.addante@pec.it] Inviato: domenica 21 maggio 2017 23:32 A: commissario@pec.aterroma.it Oggetto: I: Risposta Ater all’estinzione diritto di prelazione
Gentile Commissario,
non avrei mai creduto che con un magistrato a fare il commissario all’Ater si tornasse indietro nell’applicazione del diritto e soprattutto nell’abuso di potere da parte di funzionari che dovrebbero perlomeno ogni tanto dare una ripassatina al diritto.
Non credo che io debba ricordare a lei che l’estensione del diritto di prelazione della legge 560/93 è un diritto PODESTATIVO in capo all’acquirente ovvero al legittimo proprietario, il quale lo può estinguere quando vuole ,anche nello stesso momento dell’acquisto e che tale estinzione, nulla ha a che vedere con la vendita.
La legge 560/93 pone due cose una è l’estensione del diritto di prelazione e l’altra è il termine temporale per poter rivendere l’alloggio che da 10 anni è stato ridotto a 5 per poter salvare tutti i rogiti che si erano fatti a seguito della fantomatica delibera 571 di Storace, altrimenti sarebbero stati atti nulli, tant’è vero che la stessa legge 27/06 art.52, 1 comma fa salvi tutti gli atti fatti anche in difformità della legge 27.
Per sua comodità le allego anche un parere che avevo già dato agli altri Commissari e che a lei non glie lo dato ritenendolo superfluo e anche offensivo essendo lei un uomo di legge, ora glie lo ho allegato in modo tale che lo possa dare a chi scrive certe corbellerie.
Come lei stesso potrà leggere nella e.mail il signore lo vuole estinguere per non aver più nulla a che fare con l’ATER e credo che i cittadini onesti abbiano tutti dei buoni motivi di troncare qualsiasi contatto con tale azienda considerato il suo ciclico comportamento ad ogni cambio di dirigenza .
Pertanto la prego cortesemente di dare le giuste e corrette direttive a chi di competenza.
Distinti saluti
Annamaria Addante
Da:*********** Inviato: domenica 21 maggio 2017 19:59 A: am.addante@tin.it Oggetto: Risposta Ater all’estinzione diritto di prelazione
Gentile Anna Maria Addante, dopo aver ricevuto da parte sua ad Aprile 2017 il modulo per
l’estinzione del diritto di prelazione ho provveduto ad inviare il tutto in copia con R\R copia del
rogito, visura catastale aggiornata, documento e codice fiscale.
Il 20 Maggio 2017 ho ricevuto la risposta da parte dell’ATER che le allego.
Le chiedo come devo comportarmi o avere indicazioni da parte sua, le premetto che non devo
vendere l’alloggio, che ho 63 anni, so che devo pagare in unica rata per l’estinzione, che ho
acquistato l’alloggio saldando in unica rata ad Aprile 2014 con L.R del 29/8/1991 n° 42
Come suggerisce sempre lei, volevo liberarmi da qualsiasi legame con l’azienda Ater ma a quanto
pare hanno trovato la scusa ( solo alla prevista scadenza dei termini stabiliti).
Mentre sò dalle risposte date da lei a tutti quelli che le scrivono che si può estinguere il diritto in
qualsiasi momento.
Cordiali saluti Mauro *******

Buongiorno Dott.ssa Addante, purtroppo le confermo con mio enorme rammarico che all’ Ater di Roma sono proprio “de coccio”.
Mi riferisco ovviamente all’estinzione del diritto di prelazione.
Casa acquistata regolarmente nel 2009 con legge 42/91 e successive;
Richiesta di estinzione inoltrata con R.R. il 28/10/2017 con allegati richiesti;
Risposta dell’Ater in data 17/11/2017 a firma della Dott.ssa De ……(omissis), nella quale si evidenzia che non ci sono i presupposti per porre in essere la richiesta da me effettuata, in quanto non sono trascorsi i 10 anni dal rogito.
Pertanto vengo invitato a riproporre l’istanza allo scadere del suddetto termine temporale.
Ora mi chiedo e le chiedo: quanti altre interpretazioni deve avere questa benedetta legge 560/93 per far sì che degli onesti cittadini possano liberarsi da ogni legame con l’Ater di Roma? Qui si parla di un diritto podestativo, ma a quanto pare i vertici del suddetto Ente non ne vogliono sapere.
Cosa mi consiglia di fare?
LEI HA PERFETTAMENTE RAGIONE, MA NON E’ TUTTA COLPA DELLA DOTT.SSA DE DENARO,MA DEL DIRIGENTE ARCHITETTO CHE NON SA DOVE METTERE LE MANI
COMUNQUE CREDO E SPERO CHE TRA POCO SARA’ TUTTO CHIARITO PERCHE’ IL NUOVO DIRETTORE E’ UN AVVOCATO E IL COMMISSARIO E’ IL DIRIGENTE DI ROMA 3 LAUREATO CON IL MASSIMO DEI VOTI IN LEGGE
ORMAI E SOLO QUESTIONE DI TEMPO
Salve Dott.ssa Addante anche io vorrei chiedere all’ater la rinuncia al diritto di prelazione ma dalla sua risposta al sig. Gianfranco mi conviene aspettare tempi migliori. La mia domanda è posso chiedere la rinuncia al diritto di prelazione se ancora non ho finito di pagare o devo chiedere anche l estinzione del debito con la tesoreria DELL’ATER? Ho come l impressione di avere a che fare con dei furbacchioni e per me ultra65enne sta diventando difficile gestirli. Grazie per la sua disponibilità. DANIELA SENA
PRIMA DEVE ESTINGUERE IL DEBITO E POI LA CHIEDE A MENO CHE NON HA INTENZIONE DI PAGARE TUTTO QUANTO RIMASTO CON L’ESTINZIONE DE DIRITTO DI PRELAZIONE PAGA TUTTO INSIEME
Devo inviare la richiesta per l’estinzione del diritto di prelazione di un alloggio ATER del comune di Castel Gandolfo, preciso che sono passati 10 anni dal rogito di vendita , che lo stesso è stato pagato in contanti interamente. Volevo sapere a chi e dove spedire la richiesta. La ringrazio.
la deve inviare all’ater della provincia di Roma Piazza dei navigatori, la mandi all’attenzione del sig.Serafini Mauro
la deliberazione 4 agosto 2015 n. 410 della regione lazio e la successiva deliberazione 22 settembre 2020 n. 623 sempre della regione lazio, all’allegato a) relativo alle alienazioni alloggi erp
ferma restando la normativa precedente,
laddove si parla di rivendita degli alloggi erp
” I soggetti che acquistano l’alloggio…. possono alienarlo qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla registrazione… ecc…”
è modificato qualcosa? oppure si è ribadito che ALMENO 5 anni devono trascorrere…
grazie.
NON E’ CAMBIATO NULLA DEVE SOLO ETINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER POTER VENDERE L’ALLOGGIO
Buongiorno nel 2001 i miei suoceri hanno acquistato un immobile ex INCIS Nel 2011 uno dei proprietari è venuto meno e nel 2012 si è proceduto ad eseguire la.procedura di successione dove uno.degli eredi rinuncia alla eredità e gli altri invece acquistano in regime di omunione di beni iscrivendo regolare usufrutto a favore della vedova e comproprietario. I nuovi titolari.alla morte della usufruttuaria hanno deciso di vendere e quindi hanno comunicato all-ATER Roma la volontà di vendere e riscattare il diritto di prelazione. A distanza distanza di 10 mesi nessuna risposta da parte dell’ente. Nel frattempo esiste una concreta proposta di acquisto da parte di terzi. Cosa Fare? Può il notaio redigere l’arto di vendita senza avere documenti che attestino o la rinuncia del diritto di prelazione dell’ATER o il.pagamento da.parte dei proprietari (eredi e acquirenti in regime di comunione dei beni) ?
Grazie del parere
Grazie per la Vostra opera di consulenza
prego!
se avete inviato la richiesta tramite pec state freschi.
Ma la cosa che mi lascia perplessa è che il diritto di prelazione lo dovevate pagare quando: “dove uno degli eredi rinuncia alla eredità e gli altri invece acquistano in regime di comunione di beni iscrivendo regolare usufrutto a favore della vedova”
Già all’epoca dovevate pagare il diritto di prelazione.
Comunque fatelo ora andate sul sito dell’ATER di ROMA prendete il modulo per ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE e speditelo per raccomandata all’indirizzo che è sul modulo e tenetevi una copia e poi fatto il tutto chiamatemi al 3394581140 ricordandomi il fatto per vedere di sollecitarlo
Ciao, quali sono le tempistiche di estinzione del diritto di prelazione da parte dell’ater? Sono un futuro acquirente di un immobile il cui propietarario lo ha ereditato per successione. Su questo immobile vi è la prelazione dell’ater. È stata notificata via raccomandata la volotà di vendita il 7 marzo e ad oggi nessuna novità. Il rogito è stato fatto nel 1998 quindi sono passati 10 anni.
Grazie
massimo 120 giorni
Salve dott.ssa Addante la rigrazio per la risposta precedente. Le volevo scrivere che riprendendo il caso descritto a due mesi nessuna novità da parte dell’ater nemmeno riguardante la quota da pagare per l’estinzione. È possibile fare qualcosa per sollecitare/accellerare dato che è stato firmato un compromesso di vendita? La ringrazio anticipatamente per la sua consulenza.
L’ATER DI ROMA CI METTE 120 GUIORNI PER EVADERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE COMUNQUE LA QUOTA E’ IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATATASTALE X PER 100 PIU’ IL 22 X CENTO IVA
Buonasera grazie della risposta, ma 120 giorni è il tempo massimo giusto? Non vi è modo di sollecitare? Poi loro come comunicano la quietanza che deve essere pagata? Grazie ancora
SOLLECITARE FORSE MA SONO RIMASTI IN POCHI A LAVORARE ALL’ATER LA LIBERATORIA LA MANDANO SUBITO DOPO AVER FATTO IL VERSAMENTO MASSIMO DOPO 10 GIORNI E IN QUESTO CASO AVETE DIRITTO DI POTERLA CHIEDERE ANCHE UN PO PRIMA
Gentile Dottoressa sto preparando la domanda per l’estinzione del diritto di prelazione in base legge 513/77 : sulla modalità di invio siamo indecisi è preferibile il cartaceo con raccomandata o inviare i pdf con pec (ho letto sul suo sito che con pec staremmo freschi……) per non superare 120 giorni che già sono abbastanza.
Come regolarsi?
Grazie infinite
LE CONSIGLIO LA RACCOMANDATA E POI MANDI LA STESSA DOCUMENTAZIONE ANCHE CON E.MAIL A s.durbano@aterroma.it
lei dovrà pagare il 10%della rendita catastale moltiplicata per cento più il 22% di IVA e più 1700 euro di servizi di segreteria