ALLA REGIONE I POLITICI SMENTISCONO SE STESSI

E’ SEMPLICEMENTE VERGOGNOSO NEL COLLEGATO HANNO VOTATO DI RIFARE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ATER  E HANNO LITIGATO IN MAGGIORANZA PER FARNE 5 MEMBRI ANCHE ALL’ATER DELLA PROVINCIA, SAPETE QUANTI ALLOGGI GESTISCE L’ATER DELLA PROVINCIA CIRCA 11MILA  SAPETE QUANTI NE GESTISCE L’ATER DI ROMA 48MILA.

POI SI SONO LAVATI LA COSCIENZA FACENDONE SOLO TRE PER LE ALTRE AZIENDE LATINA,FROSINONE,RIETI VITERBO E CIVITAVECCHIA.

MA ZINGARETTI NON AVEVA PROMESO DI UNIFICARE LE ATER FACENDONE UNA SOLA AL MASSIMO TRE?

INVECE SIAMO RITORNATI A SETTE, MA LA COSA VERGOGNOSA E’ CHE NON HANNO UN EURO PER PAGARE I BUFFI,MA PER PAGARE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE INUTILI ALLORA I SOLDI CI SONO?

SINCERAMENTE NE SONO PROPRIO DISGUSTATA PERCHE’ TRA POCHI MESI SI ANDRA’ A VOTARE PER LA REGIONE PER CUI I C.D.A CHE FANNO RISALTANO SUBITO CON LO SCIOGLIMENTO DELLA REGIONE,PER CUI è PROPRIO UNA BUFFONATA O SI SONO PREPARATI IL PIATTINO PER METTERCI QUALCHE TROMBATO.

MA NON E’ FINITA, IL DIRETTORE CHE GLI STA SCADENDO IL MANDATO PER CUI SE NE DEVE ANDARE  SEMBREREBBE CHE ABBIA MANDATO UNA PROPOSTA AI SINDACATI DI RIFORMA DELL’ATER DI ROMA, INVECE DI PENSARE COME AFFRONTARE LA RATA DI EQUITALIA DI SETTEMBRE DI CIRCA 70 MILIONI DI EURO PENSA ALLA RISTRUTTURAZIONE,OVVERO COME SPENDERE ULTERIORI SOLDI E COME PREPARARE ILPIATTINO PER GLI AMICI PER FARGLI FARE CARRIERA.

MA QUESTO DIRETTORE PERCHE’ NON HA FATTO TALE PROPOSTA APPENA INSEDIATO E LA FA SOLO ORA CHE SE NE DEVE ANDARE?

TRA L’ALTRO QUESTA PROPOSTA GIACEVA ALL’ATER PERCHE’ L’AVEVA COMMISSIONATA SE NON SBAGLIO LA DOTT.SSA GRAZIOSI.

CERTO CHE SE TANTO MI DA TANTO POVERA ITALIA,MA LEGGENDO TALE RISTRUTTURAZIONE CI SI POSSONO LEGGERE TANTE COSE DIETRO LE RIGHE, VENDETTE E PROMOZIONI O SBAGLIO?

CERTO POSSIAMO SOLO DIRE CON GRANDE AMAREZZA CHE OGGI ALLA REGIONE NON CI SONO POLITICI ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE, MA COME ORMAI VIGE DA DOPO TANGENTOPOLI OGNUNO PENSA AL PROPRIO C……..

CHE PENA E CHE TRISTEZZA INVECE DI PENSARE A COME RISOLVERE IL PROBLEMA ABITATIVO PENSANO AI C.D.A. VERGOGNATEVI!!!!

Art. 3

(Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER)

  1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali

quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza

amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente

dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22,

comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di

adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi

della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.

  1. Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali

operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sono

apportate le seguenti modifiche:

  1. a) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due

supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i

soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro

dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei

conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE

e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive

modifiche.”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla

data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola

volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del

termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le

disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16

maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi

amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994,

  1. 444.”;

3) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le

funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio

2014, n. 7, relativo alle funzioni e ai compiti degli organi di controllo degli

enti pubblici dipendenti.”;

  1. b) al comma 3 dell’articolo 8, le parole: “Gli organi dell’azienda” sono

sostituite dalle seguenti: “Il Presidente ed il consiglio di amministrazione

dell’azienda”;

  1. c) dopo il comma 2 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

“2bis. Le aziende sottopongono il bilancio di esercizio a certificazione

da parte di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale

iscritti nell’apposito registro.”.

  1. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1bis,

della l.r. 30/2002, come introdotto dalla presente legge, si applicano ai collegi dei

revisori di cui al citato articolo 7 in carica alla data di entrata in vigore della presente

legge.

  1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge si

provvede alla nomina dei collegi dei revisori scaduti o per i quali la nomina non abbia

prodotto effetti secondo le modalità previste dall’articolo 7 della l.r. 30/2002, come

modificato dal presente articolo.

  1. Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma

1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il

Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del

consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013.

Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente

del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12

(Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della

Regione Lazio).

 

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