SE NON SI DISTRUGGONO I POTERI OCCULTI CHE SONO DENTRO L’ATER DI ROMA MANCO SE CE VA GESU’ CRISTO CAMBIA QUALCOSA !
E NON LO DICO SOLO IO PURTROPPO.
EVIDENTEMENTE LA NOMINA DI QUESTO DIRETTORE DEVE AVER DATO MOLTO FASTIDIO AI POTERI OCCULTI CHE ESISTONO DENTRO L’ATER DI ROMA, PERCHE’ ACCADONO COSE VERAMENTE INCREDIBILI.
L’UFFICIO VENDITE PARALIZZATO E INOLTRE CONTINUA A INVIARE LETTERE DI ACQUISTO CON LA LEGGE LUPI AGLI ALLOGGI CHE SONO SUI PIANI DI VENDITA DELLA LEGGE 42/91 E 560/93 .
LA STUPIDITA’ O QUALCOS’ALTRO DI PIU’ GRAVE HANNO FATTO SI CHE IL PRECEDENTE DIRETTORE L’ARCH.MAZZETTO PARTORISSE UN PIANO VENDITE DELLA LEGGE LUPI ALLUCINANTE.
LA LEGGE LUPI E I DECRETI ATTUATIVI DICONO TESTUALMENTE QUESTO:”
I programmi devono favorire soprattutto la dismissione di alloggi nei condomini misti in cui l’ente pubblico abbia meno del 50% di proprietà delle unità abitative. L’obiettivo è di liberarsi di appartamenti sui quali l’ente pubblico non ha il potere di controllare i costi né di influire sulle decisioni condominiali. Priorità nella vendita anche agli immobili «inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica, quali aree di servizi» e «immobili fatiscenti». In vendita dovranno andare anche gli immobili i cui costi di manutenzione «siano dichiarati insostenibili dall’ente proprietario, sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione».
Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtù di provvedimenti regionali.
MA L’ATER DI ROMA CONTINUA A FREGARSENE
.

Ma in vendita, devono mettere anche quelli che rientrano nei piani vendita della l. 560/93 , senza che si inventano il problema sul diritto di superficie, perchè in una sentenza del 2017 della Corte di Cassazione, i giudici stabiliscono quanto segue:
Questa Corte ha, infatti, affermato che: « In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la concessione all’IACP di aree espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 10 della legge n. 167 del 1962, come sostituito dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971,
attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest’ultimo soggetto passivo dell’imposta, ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, non occorrendo, a tale fine, un ulteriore
atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l’incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano» (Cass. n. 15447 del 2010).
Quindi se non ho capito male, il giudice attribuisce allo IACP ormai Ater, il diritto di superficie.
si ma poi le sentenze debbono tramutarsi in atti. se hai la sentenza me la puoi inviare oppure mi dici i riferimenti precisi che la cerco cosi li smuovo per definire tale problema
grazie