———- Forwarded message ———- From: Portale web Regione Lazio <urp@regione.lazio.it> Date: 2018-02-08 14:10 GMT+01:00 Subject: Conferma ricezione richiesta To: ***********
Gentile ************, La ringraziamo per averci contattato e La informiamo che la richiesta da Lei inoltrata e’ stata acquisita e sara’ presa in carico dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Lazio, di seguito il riepilogo dei dati da Lei inseriti: Cognome e nome: **********Sesso: M Email: *********** Telefono: 3********** Indirizzo: via ************ CAP: 00155 Comune: Roma Provincia: Roma
Ambito selezionato: Testo della segnalazione: Salve, avrei bisogno di un chiarimento riguardante la L.R. 06 Agosto 1999, n. 12 e più precisamente un chiarimento sull’Art. 12 – Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare – comma 4 lettera e, la mia domanda è: Visto che la lettera è stata recentemente modificata dall’articolo 27, comma 1, lettera b – , numero 5 – , della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 vale anche per la mia situazione che risale al settembre 2008? Io ho un contenzioso per un ampliamento del nucleo familiare e non avendo mai fatto parte del nucleo familiare originariamente assegnatario non mi viene riconosciuto il rientro come figlio dell’assegnatario poi deceduto, ora invece con l’ultima modifica si parla anche di ingresso oltre che di rientro, è valido il mio ingresso nel nucleo familiare avvenuto nel settembre del 2008? Ho diritto al subentro nella locazione essendo poi dece duto mio padre nello stesso anno? Secondo la Determina Direttoriale n° 305 del 15 – 09 – 2016 dell’Ater della provincia di Roma anche prima di questa modifica il figlio rientrato nel nucleo familiare che non faceva parte del nucleo originariamente assegnatario, ha diritto al subentro, anche secondo l’Ater di Latina avrei diritto al subentro, ho una risposta scritta del 23 marzo 2017 protocollata con n°3582, anche una recente ordinanza della Cassazione, la Num. 25411 Anno 2017 stabilisce chiaramente che tale diritto spetta pertanto anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, al Comune di Roma però la pensano in modo differente e mi considerano un occupante abusivo, qual è la giusta interpretazione secondo la Regione Lazio? Non sarebbe giusto che le varie Ater e il Comune di Roma si uniformassero ad una unica interpretazione? Attendo fiducioso in una vostra gentile risposta perchè trovo assurdo che una legge regionale venga applicata a piaci mento nelle varie Ater del Lazio. A breve ricevera’ una seconda email di conferma contenente il codice assegnato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico alla Sua richiesta. Se entro qualche ora non dovesse ricevere questa seconda email, sara’ necessario ripetere l’invio tramite il nostro portale web. Cordiali saluti.
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HO PUBBLICATO QUESTA ENNESIMA E.MAIL CHE QUESTO DISPERATO CITTADINO HA INVIATO ALLA REGIONE PERCHE’ RAPPRESENTA LA MAFIOSITA’ DI COME CERTI UFFICI SIA DEL COMUNE CHE DELL’ATER DI ROMA HANNO NEL GESTIRE E APPLICARE LE LEGGI.
QUESTO SIGNORE FIGLIO DEL LEGITIMO ASSEGNATARIO AVEVA TUTTO IL DIRITTO DI RIENTRARE NEL N.F. PATERNO PERCHE’ GLIE LO CONSENTE LA LEGGE, MA FUNZIONARI E DIRIGENTI DELINQUENTI LO HANNO FATTO DIVENTARE OCCUPANTE ABUSIVO.
BASTA VOGLIAMO GIUSTIZIA LEGALITA’ E TRASPARENZA VIA I MAFIOSI E I BUROCRATI IGNORANTI DA TUTTI GLI UFFICI BASTA !!!!!!!!!!
