


NO NON E’ POSSIBILE IL COMMISSARIO CHE NON E’ PIU’ COMMISSARIO DAL 31 MARZO 2018 IN QUANTO IRREVOCABILMENTE DECADUTO DALLO STESSO ZINGARETTI E NON CI RISULTA CHE ZINGARETTI ABBIA PROROGATO IN QUANTO IL DECRETO CHE ZINGARETTI AVEVA FATTO NON CONSENTIVA PROROGA E NEANCHE PERMANENZA FINO ALLA NOMINA DEL C.D.A.
PER CUI COME PUO’ UN COMMISSARIO PRIVO DI OGNI AUTORITA’ GIURIDICA IN DATA 3 APRILE 2018 PROROGARE LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE ANCHESSO CESSATO IL 31 MARZO 2018 PROROGARLO FINO ALLA NOMINA DEL PROSSIMO DIRETTORE GENERALE?
MA A ROMA TRE FUNZIONA COSI?
IN TERMINI DI DIRITTO NON FUNZIONA COSI, MA ALLORA IN QUESTA REGIONE PREVALE IL DIRITTO O QUALCOS’ALTRO?
IO CREDO CHE IL COMMISSARIO DECADUTO ABBIA FATTO MOLTA CONFUSIONE MISCHIANDO IN QUESTA DELIBERA DI PROROGA CAPRE E CAVOLI, COME SI PUO’ ADDOMESTICARE IL DIRITTO IN CODESTO MODO?
MA DA CHI SIAMO GOVERNATI?
MA IL DECRETO COSI RECITA:
. di stabilire che la cessazione dall’incarico di Commissario Straordinario del prof. Pasquale Basilicata ha luogo all’avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di cui trattasi, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., di cui alla richiamata l.r. n. 9/2017, dispone altresì all’articolo 3, comma 5, che: “Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”;
MA NON CI RISULTA CHE SIA STATO FATTO NULLA
inoltre è stato anche inadempiente in quanto il Decreto gli imponeva anche:
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 6 della l.r. n. 9/2017 dispone che: “Entro il 31 dicembre 2017, le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) procedono alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere e ne trasmettono le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale”;
MA ZINGARETTI NON SI RENDE CONTO CHE COSI FACENDO METTE IN CRISI LA GIA’ TANTO PRECARIA MAGGIORANZA CHE LO SOSTIENE?
POSSIBILE CHE L’OPPOSIZIONE E I FANTOMATICI MOVIMENTO 5 STELLE DI FRONTE A TALE ARBITRIO POSSANO CONTINUARE A SOSTENERE TALE GIUNTA? CHE FANNO TACCIONO?
E’ ORA DI FARE PULIZIA E CHIAREZZA ALL’ATER DI ROMA, ANCHE SE CON RITARDO OCCORRE FARE LE PULIZIE DI PASQUA!!!!
ARIA PULITA GENTE NUOVA VIA IL VECCHIUME E LA VECCHIA NOMENCLATURA E’ ORA DI CAMBIARE!!!!
