VORREI CAPIRE COSA SIGNIFICA NOMINA PRESIDENTE DELL’AZIENDA E NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO, SINCERAMENTE MI SEMBRA UN ARTEFIZIO INUTILE E ANCHE POCO CHIARO.
INOLTRE NON COMPRENDO A CHE TITOLO OGGI IL COMMISSARIO DOTT.BASILICATA STA SEDUTO ALL’ATER DI ROMA VISTO E CONSIDERATO CHE IL DECRETO DI NOMINA SCADE IRREVERSIBILMENTE AL 31 MARZO SIA IL SUO CHE QUELLO DEL DIRETTORE, MA INSPIEGABILMENTE STANNO ANCORA LI.
E QUESTA SAREBBE LA TRASPARENZA E LA LEGALITA?
PERCHE’ NON VENGONO RISPETTATE LE LEGGI E I DECRETI CHE LORO STESSI APPROVANO?
HO CERCATO DI INFORMARMI, MA NESSUNA RISPOSTA POSITIVA HO OTTENUTA ANCHE PERCHE’ SE NON LEGGO MALE NON SI PUO’ PROROGARE E NON MI SEMBRA CHE SIANO STATI NOMINATI I MEMBRI DEL C.D.A DI CUI LUI POTREBBE ESSERE CONFERMATO COME PRESIDENTE, PERTANTO AD OGGI 3 APRILE 2018 ALL’ATER DI ROMA CI STA UN NON AVETE TITOLO O MI SBAGLIO?
MA IL DECRETO COSI RECITA:
. di stabilire che la cessazione dall’incarico di Commissario Straordinario del prof. Pasquale Basilicata ha luogo all’avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di cui trattasi, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
HO PUBBLICCATO APPOSTA IL DECRETO AFFINCHE’ TUTTI POSSIATE LEGGERE E CAPIRE COME STANNO VERAMENTE LE COSE E COME SI STA COMPORTANDO ANCHE LA REGIONE, IO CAPISCO CHE L’INSEDIAMENTO UFFICIALE E’ DOMANI, MA SIA IL COMMISSARIO E IL DIRETTORE NON POTEVANO ENTRARE NELL’AZIENDA IN QUANTO NON HANNO NESSUN TITOLO AD ENTRARCI.
SEGUO LO IACP-ATER DA OLTRE 20 ANNI E NON MI ERA MAI CAPITATA UNA COSA SIMILE CHE A UN DIRIGENTE DIPENDENTE DELL’ATER GLI VENISSE IMPEDITO DI ACCEDE AGLI UFFICI DELL’ATER, MENTRE A PERSONE CHE NON HANNO PIU’ TITOLO E’ CONSENTITO ACCEDERVI. INCREDIBILE, VERAMENTE INCREDIBILE ANCHE IL SILENZIO OMERTOSO CHE C’E’ ALL’ATER DI ROMA DA PARTE DEI DIPEDENTI.
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: Infrastrutture e politiche abitative
Decreto del Presidente
- T00202 del 09/11/2017 Proposta n. 19684 del 08/11/2017
Oggetto:
Individuazione del prof. Pasquale Basilicata quale Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma e nomina a Commissario Straordinario temporaneo dell’Azienda stessa
REFRIGERI FABIO
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L’ Assessore
Il Direttore Regionale
- D’ERCOLE
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Estensore
PADOVANI RITA
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Responsabile del Procedimento
PADOVANI RITA
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Il Dirigente d’Area
AD INTERIM P. ALFARONE
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OGGETTO: Individuazione del prof. Pasquale Basilicata quale Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma e nomina a Commissario Straordinario temporaneo dell’Azienda stessa.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche abitative ed Enti Locali;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, concernente “Enti pubblici dipendenti”, che al comma 3 detta disposizioni in ordine alla competenza sulle nomine degli organi di amministrazione;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 34 “Disposizioni per i commissari di nomina regionale” della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, ed in particolare il comma 6 che recita: “Il decreto di nomina di cui al comma 4 è comunicato al Consiglio regionale”;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 2 che ha istituito le seguenti Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):
- a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio diCivitavecchia;
VISTO in particolare l’articolo 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che sono
organi delle aziende:
- a) il Presidente,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Revisori;
VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
CONSIDERATO che:
Ø l’articolo 8, comma 2 della legge regionale n. 30/2002, dispone che “ai componenti degli organi dell’azienda spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell’estensione dell’ambito territoriale di competenza dell’azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell’entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”;
Ø l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 prevede che “le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all’entità del bilancio dell’ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell’ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”;
Ø l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;
CONSIDERATO opportuno stabilire che:
Ø in attesa dell’emanazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002 ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento economico determinato in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti ivi stabiliti;
Ø con l’emanazione dei suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;
RITENUTO opportuno pertanto, nelle more dell’adozione del provvedimento di cui sopra, nel rispetto dei principi finalizzati al contenimento della spesa regionale, di attribuire al commissario straordinario un’indennità annua lorda pari a quella del presidente dell’Azienda, da intendersi omnicomprensiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” ed in particolare l’articolo 22 che demanda ad una successiva legge regionale, il cui procedimento di approvazione è comunque in itinere, la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: ”Riordino del sistema delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica)e successive modifiche”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto al commissariamento delle A.T.E.R. nelle more della riforma della disciplina contenuta nella legge regionale n. 30/2002 istitutiva delle stesse;
VISTE le successive deliberazioni di Giunta regionale 30 settembre 2014 n. 642, 29 settembre 2015 n. 517 e 7 ottobre 2016 n. 585 che hanno disposto la proroga di durata annuale del commissariamento delle A.T.E.R.;
CONSIDERATO che l’ultima succitata proroga di commissariamento è giunta a scadenza al pari degli incarichi commissariali;
VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 recante “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”;
VISTO in particolare l’articolo 3 della su indicata l.r. n. 9/2017, inerente “Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER” che al comma 1 dispone: “1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”;
ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., di cui alla richiamata l.r. n. 9/2017, dispone altresì all’articolo 3, comma 5, che: “Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che definisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle A.T.E.R. sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente;
PRESO ATTO della nota a firma congiunta dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio e dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali 9 ottobre 2017, protocollo n. 505377, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, con la quale, alla luce dei richiamati indicatori di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 558/2017, si comunica che: “[…] il numero dei componenti da designare è di 3 (tre) per ciascuna A.T.E.R., fatta eccezione per il c.d.a. dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, cui spettano 5 (cinque) componenti.“;
ATTESO che si deve procedere alla ricostituzione degli organi delle A.T.E.R. secondo le richiamate previsioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 5 della l.r. n. 9/2017;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 6 della l.r. n. 9/2017 dispone che: “Entro il 31 dicembre 2017, le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) procedono alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere e ne trasmettono le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale”;
VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 avente ad oggetto: “Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee.” che dispone di procedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione delle ATER e stabilisce altresì che, “al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti che saranno individuati quali Presidenti delle Aziende esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria e straordinaria amministrazione fino all’avvenuta nomina, ai sensi della l.r. n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018”;
VISTA la nota 19 ottobre 2017, protocollo n. 529937 con la quale l’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali ha indicato il nominativo del prof. Pasquale Basilicata cui conferire l’incarico di Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;
VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche ed integrazioni, resa nelle forme di legge dal prof. Pasquale Basilicata il 27 ottobre 2017,va acquisita agli atti il 30 ottobre 2017 con protocollo n. 548921;
VISTO il curriculum vitae, parte integrante e sostanziale della succitata dichiarazionedal quale si è valutato che il prof. Pasquale Basilicata è in possesso di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire;
DATO ATTO che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzioneregionale Infrastrutture e Politiche Abitative ha attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal prof. Pasquale Basilicata: – con PEC 23 ottobre 2017, protocollo n. 533904 sono stati richiesti alla Procura della Repubblica, Ufficio Casellario Giudiziale di Roma, con attivazione procedura massiva/CERPA, i certificati generali del casellario giudiziale;- in data 23 ottobre 2017 controllo del sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenza tra i creditori della Regione: “esito negativo”;
– in data 23 ottobre 2017 consultazione e stampa dei risultati tramite il sito del Ministero dell’Interno, dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali: “esito negativo”;
– il 23 ottobre 2017 consultazione e stampa dei risultati tramite il sito del senato della Repubblica, dell’elenco storico dei Parlamentari: “esito negativo”; – con mail del 27 ottobre 2017 sono state richieste al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a. le schede persona con cariche complete;
– con PEC 24 ottobre 2017, protocollo n. 537884 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti; – con PEC 31 ottobre 2017, protocollo n. 551378 è stato richiesto all’I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente datore di lavoro); – con nota PEC 31 ottobre 2017, protocollo n. 551425 è stato richiesto alla Procura della Corte dei Conti di Roma il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o di condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;
ACQUISITI con riferimento al suddetto nominativo:- con mail del 24 ottobre 2017 da parte del soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a. ricevuti i risultati delle schede: “non risulta presente su tutte le province”;
– in data 27 ottobre 2017 ricevuta risposta della Procura della Repubblica, Ufficio Casellario Giudiziale di Roma, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 545919, con allegati certificati richiesti: “nulla”; – in data 27 ottobre 2017 ricevuta risposta della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Roma, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 545907,con allegati certificati richiesti: “Non risultano carichi pendenti”;- in ricevuta risposta, 6 novembre 2017 protocollo n. 19020, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 559755 dalla Corte dei Conti: “non risultano procedimenti pendenti e/o condanne per danno erariale” – con mail dell’8 novembre 2017 l’I.N.P.S., ha dato riscontro alla nostra richiesta:“risulta intrattenere un rapporto di lavoro pubblico con l’Ente Università degli Studi Roma Tre”;
PRESO ATTO dell’autorizzazione di svolgimento incarichi esterni retribuiti, ai sensi dell’articolo 53, comma 10 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dall’Università degli Studi Roma Tre, amministrazione di appartenenza del prof. Pasquale Basilicata, il 20 ottobre 2017, protocollo n. 81359, acquisita agli atti il 6 novembre 2017 con protocollo n. 560659;
CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria, iniziata in data 23 ottobre 2017 e conclusa in data 8 novembre 2017, nei confronti del prof. Pasquale Basilicata, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico de quo al prof. Pasquale Basilicata, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;
VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 avente ad oggetto: “Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee.”, che dispone “[…] al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti che saranno individuati quali Presidenti delle Aziende esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria amministrazione fino all’avvenuta nomina, ai sensi della l.r. n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2018”;
CONSIDERATO quindi di disporre la gestione commissariale temporanea dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, ai sensi e per effetto di quanto indicato nella deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017;
RITENUTO pertanto di poter procedere al conferimento temporaneo dell’incarico di Commissario Straordinario dell’A.T.E.R. del Comune di Roma al prof. Pasquale Basilicata, individuato quale Presidente della medesima Azienda, la cui nomina sarà effettuata con distinto decreto, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 55, comma 3 dello Statuto regionale;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n.643/2017, l’incarico di Commissario Straordinario cessa con l’avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di cui trattasi e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
ATTESO quindi che il prof. Pasquale Basilicata è nominato, dalla data di notifica del presente provvedimento, Commissario Straordinario temporaneo, per svolgere l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell’articolo 2, comma 6, della l.r. n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere entro il 31 dicembre 2017, trasmettendone le risultanze alla Giunta ed al Consiglio regionale;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- di nominare, con decorrenza dalla data di notifica all’interessato del presente provvedimento, Commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma il prof. Pasquale Basilicata, nato a Napoli (NA) il 12 luglio 1954;
- di stabilire che la cessazione dall’incarico di Commissario Straordinario del prof. Pasquale Basilicata ha luogo all’avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di cui trattasi, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
- di stabilire che il compenso da corrispondere al Commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 30/2002, e nel rispetto dei principi finalizzati al contenimento della spesa regionale, è pari all’indennità annua lorda del presidente dell’Azienda, da intendersi omnicomprensiva ed esclusiva di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza.Il compenso graverà sul bilancio dell’Azienda stessa, e pertanto risulta senza oneri a carico del bilancio regionale;
- di stabilire che regionale, il contratto stipulato con il prof. Pasquale Basilicata, in qualità di Commissario Straordinario temporaneo sia automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;
- di disporre altresì che, oltre all’ordinaria a straordinaria amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della l.r. n. 9/2017, il Commissario Straordinario dell’A.T.E.R. del Comune di Roma proceda, entro il 31 dicembre 2017, alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere, trasmettendone le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività Istituzionali della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative, consta di n. 9 (nove) pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente Nicola Zingaretti

Perché non presenta denuncia all’Autorità Giudiziaria invece di strillare e basta?
MA TE PAGANO PER DIFENDERLI?
COMUNQUE GIA’ FATTO E POI IO PARLO QUANTO MI PARE SE TI DA FASTIDIO E’ UN TUO PROBLEMA O TI MANDO PER ARIA QUALCHE AFFARUCCIO?