L’ATER DI ROMA NON APPLICA LE LEGGI REGIONALI!

CARO DIRETTORE,

VUOI DARE LE GIUSTE DISPOSIZIONI ALLA DOTT.SSA GRASSIA  CHE CONTINUA A FARE COME GLI PARE,RICORDANDOGLI CHE LE LEGGI REGIONALI CHE A LEI PIACCIANO O NO LE DEVE APPLICARE CORRETTAMENTE.

PERCHE’ L’ATER CONTINUA AD IGNORARE I PARENTI DI SECONDO GRADO?

BASTA CON QUESTO MODO CIALTRONESCO DI GESTIRE QUESTA AZIENDA!

LE LEGGI VANNO APPLICATE!

I NIPOTI DI SECONDO GRADO POSSONO ACCEDERE ALLA CASA DEI NONNI E UN DOMANI AVERE IL SUBENTRO, CHE VI PIACCIA O NO E’ COSI!

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Art. 12
(Subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare)

  1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.

    2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. (32)

    3. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile, all’assegnatario subentra nell’assegnazione l’altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti abitare stabilmente nell’alloggio. (33)

    4. Per i fini di cui al comma 1, l’ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
    a) matrimonio o unione civile dell’assegnatario; (34)
    b) convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; (35)
    c) accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
    d) affidamento di minori;
    e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. (36)

    5. L’ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all’ente gestore. L’ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell’ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall’assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetti ai fini dell’eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all’interessato a cura dell’ente gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell’ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell’assegnatario originario. (37)

7 pensieri su “L’ATER DI ROMA NON APPLICA LE LEGGI REGIONALI!

  1. Vilma

    Ma perchè nessuno li denuncia e fa pagare loro i danni? Se non sanno applicare correttamente la Legge andassero a fare un altro lavoro…

  2. addante Autore articolo

    In fatti è quello che mi chiedo anch’io se i cittadini imparassero ad andare dai carabinieri e sporgere querela nei confronti di tali funzionari le cose cambierebbero subito.

  3. Rosy

    Certo uno che ha perso il proprio nonno a settembre o ottobre scorso e si va ora a leggere la legge penserà di averne diritto e invece…Attualmente in Ater(grazie alla Regione)nipoti residenti da 10/15 anni e anche piu’ da cacciare e altri appena arrivati da sistemare.

  4. Marta

    Cara Rosy,
    Questa storia é successo nella mia cittadina dove ben 2 nipoti di inquilini ater si sono ritrovati ad essere abusivi nonostante la residenza e invece di fare cause o denunciare tali fatti hanno preferito fare le valigie ed andare via per paura di uno sfratto immediato come citava loro la lettera arrivata dall’ente.

  5. addante Autore articolo

    NO STATE SBAGLIANDO Perché LA LEGGE CHE PERMETTE L’AMPLIAMENTO ANCHE AI PARENTI DI 2 GRASO è DEL 2019 PER CUI SE LA NONNA ERA GIà DECEDUTA NON POTEVANO FARE NULLA, A MENO CHE NON ERANO ENTRATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 DEL 1999

  6. addante Autore articolo

    NO STATE SBAGLIANDO Perché LA LEGGE CHE PERMETTE L’AMPLIAMENTO ANCHE AI PARENTI DI 2 GRADO è DEL 2019 PER CUI SE LA NONNA ERA GIà DECEDUTA NON POTEVANO FARE NULLA, A MENO CHE NON ERANO ENTRATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 DEL 1999

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