DIRITTO DI PRELAZIONE SOLO E UNICAMENTE SULLE CASE POPOLARI EX IACP – ATER.
Legge 560/ 1993
- Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne’ può essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, (le Poste e le ferrovie non sono consorzi dello IACP,ma sono Aziende dello Stato)comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
- Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all’ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
Legge 513/77 art.28
9……L’assegnatario puo’ alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potra’ esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di (tale articolo è stato modificato dalla legge 560/93 COMMA 25)
QuestI sopra sono gli articoli di legge che specificano il diritto di prelazione che riguarda solo le case popolari ex IACP oggi ATER e non le POSTE e ne le FERROVIE che PER COSTORO VA RICHIESTO ai loro rispettivi UFFICI DI POSTE e FERROVIE. l’ATER con loro non centra nulla assolutamente in quanto le case delle POSTE e delle FERROVIE non sono case popolari,ma alloggi di servizio riservati ai loro dipendenti e le POSTE e le FERROVIE non sono consorzi dell’ATER.
Vi allego anche il parere del notaio CAUDI in merito a tale controversia.
Parere Caudai DIRITTO PRELAZIONE POSTE E FERROVIE
SPERO CHE STAVOLTA LO CAPISCANO TUTTI ANCHE I NOTAI CHE CONTINUANO A ROMPERE ALLA GENTE DICENDO LORO DI RICHIEDERLO ALL’ATER.

Ho acquistato l’appartamento nel 2001, dovrei pagare il diritto di prelazione all’istituto case popolari. Se gentilmente mi può dare un consiglio.
Cordali saluti.
FAI LA RICHIESTA AL’ATER TROVI I MODELLI SUL SITO ATER DOVRAI PAGARE IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA PER CENTO
Buongiorno abbiamo ereditato una casa popolare dai miei genitori acquistata ben 22 anni fa dall’istituto case popolari di Foggia, abbiamo un’acquirente che vorrebbe comprarla, abbiamo fatto domanda all’istituto per togliere il vincolo di prelazione e invece ci hanno mandato un documento dove si evince che vorrebbero comprarla ad un prezzo irrisorio, in che modo possiamo opporci?
Grazie
MI MANDI VIA E.MAIL IL FOGLIO CHE TI HANNO INVIATO am.addante@tin.it e il tuo telefono in modo che possa darti la giusta risposta
Buonasera Avvocato, ho acquistato un immobile Ater nel 2018, sull’atto è scritto che posso alienarlo trascorsi 5 anni, fatto salvo il diritto di prelazione dell’ente. Ho 2 quesiti per lei:
1) Ma il diritto di prelazione l’Ater lo esercita sulla vendita sempre, cioè anche se lo vendessi tra 10 anni??
2) C’è la possibilità di vendere anche prima dei 5 anni?
Cordialmente la ringrazio e la saluto.
il diritto di prelazione si estingue solo e unicamente pagandolo.
Si facendo una vendita differita
Salve,
mia nonna con i suoi fratelli deve vendere una piccola parte di un alloggio popolare (riscattato nei primi anni ’80) venuto loro in successione della sorella, morta senza figli.
Vogliono vendere la loro quota al cognato ma come devono comportarsi per il diritto di prelazione dell’Istituto? devono comuincare la volontà e vendere e aspettare 60 gg o devono per forza pagare per l’estinzione del diritto???
purtroppo lo debbono pagare
Buongiorno Sig. Anna Maria Addante, sono un ex dipendente delle ferrovie dello Stato e mi chiamo Angelo Di Rollo. Nel 2003 ero affittuario in un appartamento sito in via Giuseppe Renato Bellot 44 che poi ho acquistato nel 2008, attraverso la legge del 24 dicembre 1993 n.560, a sua volta modificata dalla legge regionale Lazio n.11 del 19 luglio 2007,riscattando l’affitto dell’immobile. Ora vorrei una conferma perché dando la nuda proprietà a mia figlia Manuela Di Rollo, mi chiedono il diritto di prelazione, vorrei un consulto da lei.
Grazie dell’ascolto,
Cordiali saluti
Angelo Di Rollo
ANCORA CO STA STORIA CAMBI NOTAIO IL DFIRITTO DI PRELAZIONE PER LE POSTE E PER LE FERROVIE NON ESISTE!!!!
SE MI SCRIVE SULLA IA E.MAIL LE MANDO IL PARERE NOTARILE
Buonasera, nel 2000 mio padre ha riscattato un immobile INCIS (poi IACP). E’ deceduto nel 2018 disponendo per atto testamentario l’usufrutto e diritto di abitazione a vita per mia madre, e la nuda proprietà in parti uguali per me, mio fratello e mia sorella. Purtroppo quest’anno è deceduta anche nostra madre e, di fatto, siamo diventati proprietari dell’immobile, che vorremmo mettere in vendita. Mi chiedo, anche leggendo le esperienze e i pareri sopra riportati, quale strada seguire? Occorre pagare qualcosa?
Grazie anticipatamente.
SI DOVETE INVIARE ALL’ATER DI ROMA IL MIDULO CHE TROVATE SULLA PAGINA ATER PER ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE,LORO CI IMPIEGANO MASSIMO 120 GIORNI PER RISPONDERVI E DIRVI QUANTO PAGARE
Buongiorno,
devo vendere un appartamento in Roma acquistato 20 anni fa di proprietà dell’ENPAO ( ora ente dismesso) volevo sapere se devo richiedere la rinuncia al diritto di prelazione all’ATER di Roma.
Grazie e cordiali saluti
ma se è dell’ENPAO che centra l’ATER di Roma?
Sull’atto d’acquisto si fa riferimento alla legge 560 del 1993 e quindi il notaio mi chiede di cancellare il diritto di prelazione dell’ATER.
il notaio ha ragione se nel rogito c’è scritto, se lei risiede nel Lazio deve per forza pagarlo
Buonasera,
io e due nipoti, figli di sorella pre morta, abbiamo ereditato un alloggio acquistato nel 1995 ai sensi della Legge 560/93, i miei nipoti vogliono vendermi la loro quota; come bisogna comportarsi : basta chiedere all’ATER se intende esercitare il diritto di prelazione e dopo 60 giorni stipulare l’atto, oppure estinguere il diritto pagando il 10% della rendita catastale ?
chiedere l’estinzione del diritto di prelazione prendendo il modulo sul sito dell’ater e pagarlo i 60 giorni non esistono più, va pagatp
In base a quale norma di legge afferma che non esiste più il termine dei 60 giorni, per poter esercitare il diritto di prelazione di un immobile ?
Buonasera,
l’immobile Ater dove sono in affitto risulta nel piano vendita del decreto del 24/2/2015,il contratto di affitto è intestato a me, volevo sapere se lo puo’ acquistare mia moglie.
Grazie
SE ABITATE INSIEME E NON AVETE LA DIVISIONE DEI BENI ANCHE SE ACQUISTATI DA TE LA PROPRIETà è DI ENTRAMBI, MA SE TU VUOI SEMPRE CHE STIATE INSIEME PUOI INDICARE LEI COME ACQUIRENTE E A TE RIMANE IL DIRITTO DI ABITAZIONE
LA LEGGE 560 DEL 1993, ANCHE PERCHè DELLA DICITURA ERA INCOSTITUZIONALE IN QIUANTO NON DICEVA SOLO QUELLO LEGGETE TUTTO PRIMA DI PARLARE COSI CAPITE
Buongiorno,
grazie per la risposta,
dopo aver acquistato quanti anni devono passare per vendere oopure affittare l’immobile?
affittarlo quando vuole venderlo in base alla legge o 5 anni o 10 anni legga l’art.48 delle legge regionale n.27 del 2006
Buongiorno mio marito e i suoi due fratelli hanno ricevuto in eredità la casa della madre ma si deve pagare per estinguere la prelazione anche se mio marito che è già proprietario per 1/3 vuole acquistare le parti dei fratelli?
PURTROPPO SI!
Buongiorno,
sono proprietaria di un appartamento acquistato nel 1997, in base alla legge 560 del 1993, dall’ENPAO, Ente Nazionale per l’assistenza alle Ostetriche, Ente disciolto in carico all’ ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti disciolti. Dovendo vendere l’immobile, e avendo il Ministero del Tesoro diritto di prelazione, devo comunicare al ministero stesso la mia intenzione di vendere il suddetto immobile. Devo mandarla al ministero del tesoro o all’ATER di Roma? Non riesco a capire cosa centri quest’ultimo Ente.
Grazie
Distinti saluti
Daniela Scarabino
NO LA DEVE MANDARE A CHI GLIE LA VENDUTA L’ATER DI ROMA NON CENTRA NULLA
Buonasera Tizio con atto del 1964 riscatta un appartamento dall’incis ai sensi del dpr 17 gennaio 1952 n. 2 e Legge 27 aprile 1962 n.231 con pagamento rateale mensile, nel 68 muore e la moglie e le figlie continuano a pagare le rate .Nel frattempo all’ incis subentra IACP e finito di pagare le rate nel 1990 fanno l’atto di quietanza e trasferimento della proprietà sempre ai sensi del dpr 1952 n. 2 e L. 1962 n. 27 ( così c’è scritto all’inizio dell’atto)! Adesso le figlie vogliono vendere. C’è diritto di prelazione dell’ Ater Roma?
ASSOLUTAMENTE NO NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE , IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO CON GLI ALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 513/77 LA LEGGE REGIONALE LAZIO 42/91 E LA LEGGE 560/93 PER TUTTI GLI ALTRI NON SI PAGA NULLA!
Buonasera, mio padre ne 2007 riscatta l’appartamento dell’Ater dove abitava , ora i genitori sono Deceduti, noi eredi vorremmo vendere l’appartamento , abbiamo mandato raccomandata all’Ater per il conteggio del diritto di prelazione AR mandata 17/09/2020 ricevuta il 22/09/2020 ancora non ci hanno risposto cosa dobbiamo fare in questo caso visto che sono passati più di 120 giorni? grazie
Cordiali saluti
INVIATE IMMEDIATAMENTE UNA E.MAIL A. r.salustri@aterroma.it E FATEGLI PRESENTE LA QUESTIONE INVIANDOLA ANCHE PER CONOSCENZA ALLA SOTTOSCRITTA am.addante@tin.it
Salve Dott.ssa; acquistando con la legge 560/93 il riscatto da parte di iacp non avviene al prezzo di mercato?
Non dovrei trasmettere il compromesso di vendita per fissarne il prezzo di mercato con cui ho posto in vendita l’appartamento, e successivamente trasmettere copia del rogito, qualora lo iacp non voglia riscattarlo; ed evitare quindi di pagare così l’estinzione del diritto di prelazione?
NI CARO SIGNORE PERCHE’ GRAZIE AL SIG D’ALEMA CHE HA MODIFICATO IL TITOLOV LA REGIONE HA MODIFICATO LA LEGGE NAZIONALE E HA MESSO LO STESSO MECCANISMO ANCHE AGLI ALLOGGI VENDUTI CON LA LEGGE 560/93, SE AVESTE VOTATO SI AL REFERENDUM DI RENZI OGGI LEI LO AVREBBE POTUTO FARE MA IL POPOLINO HA VOTATO NO!
Esimia dr.ssa Addante
Mio nonno ha acquisito alloggio Gestione Lavoratori GESCAL nel 1952 circa e successivamente il28 luglio del 1972 ha proceduto con il riscatto anticipato con residuo sconto del 5%. Successivamente il12/01/1978dal registro immobiliare risulta un atto presso notaio rogante per la piena proprietà. Dopo la morte di mio nonno il bene è passato ai figli che hanno fatto atto di vendita a mio zio nel 1998.dopo il decesso mio zio mi lascia in eredità il bene immobile suddetto.Dopo l’accettazione dell’eredità e le procedure di successione presso Agenzia delle entrate sto procedendo con la vendita, tuttavia il notaio del compratore chiede documenti in merito al diritto di prelazione…cosa devo fare? Devo pagare qualcosa?
Buongiorno
Mio nonno ha acquisito alloggio Gestione Lavoratori GESCAL nel 1952 circa e successivamente il28 luglio del 1972 ha proceduto con il riscatto anticipato con residuo sconto del 5%. Successivamente il12/01/1978dal registro immobiliare risulta un atto presso notaio rogante per la piena proprietà. Dopo la morte di mio nonno il bene è passato ai figli che hanno fatto atto di vendita a mio zio nel 1998.dopo il decesso mio zio mi lascia in eredità il bene immobile suddetto.Dopo l’accettazione dell’eredità e le procedure di successione presso Agenzia delle entrate sto procedendo con la vendita, tuttavia il notaio del compratore chiede documenti in merito al diritto di prelazione…cosa devo fare? Devo pagare qualcosa?
Buongiorno Dottoressa,
mia mamma ha acquistato con la legge 560/93 un appartamento dell’Ater nel comune di Pontinia nel 2008, che mantiene in usufrutto e peraltro ne paga lei le rate, e a me e mia sorella la nuda proprietà. Io però vorrei potermi comprare una casa per me e mia moglie con le agevolazioni prima casa. Mi è stato spiegato che anche cedendo la mia quota a mia sorella già cointestataria, devo risolvere l’intero pagamento delle rate ed estinguere il diritto di prelazione con apposito atto notarile pur rimanendo ancora mia sorella in ballo. Essendo molto costoso le chiedo conferma di ciò.
Grazie mille
ma chi glie lo ha detto? perchè la nuda proprietà lei di fatto non ha il possesso di quella casa infatti lei non ci paga l’IMU credo che gli hanno dato una informazione sbagliata mi faccia sapere chi glie lo ha detto
il notaio del compratore andasse a scuola perchè dimostra solo tanta ignoranza lei non deve pagare nulla e se insiste gli dia il mio cellulare 3394581140 forse glie lo ha detto un impiegato dell’ufficio del notaio perchè il diritto di prelazione lo debbono pagare solo coloro che hanno acquistato con la legge 513/77 o la legge 560/93 o la legge regionale 42/91 il notaio si leggesse questa
sentenza della Corte Costituzionale
SENTENZA N.122
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27, secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1978 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Amata Antonino ed altri e l’IACP della Provincia di Venezia, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;
deve dire al notaio di studiare bene le leggi e non dire cazzate gli dica di leggersi la sentenza della Corte Costituzionale n.122 dell’anno 1980
Buongiorno Dottoressa,
sono proprietario di un piccolo ristorante e locatario Ater di tale immobile dal 2006 pagando regolarmente il proprio canone d’affitto (solo nell’ultimo anno, per motivi Covid, si è pagato solo una quota parte). Da qualche anno, il contratto è scaduto e nonostante i vari e personali solleciti ancora non mi è stato rinnovato.
Ho saputo per vie traverse ed a mia insaputa che una società esterna vorrebbe acquistare il “mio” immobile (hanno già eseguito dei rivievi catastali e fotografici all’interno del locale inviati direttamente dall’Ater roma), e sono preoccupato. Mi chiedo come può essere possibile tutto questo? E’ lecito da parte dell’Ater vendere il locale senza prima contattarmi per eventuale mio acquisto? Sono entrato nell’area personale “Area Riservata Ater Roma” relativamente alla sezione “Adesione alla Vendita dell’immobile D.I. 24/02/2015 (LUPI)”, ma tale servizio risulta risulta “DISABILITATO” e non posso inoltrare nessuna richiesta di acquisto.
Tenga conto che ho speso molte migliaia di euro per sistemare e riparare il locale al momento della consegna visto la fatiscenza dell’immobile dalle mure alle fogne o dalle mancanze degli infissi..
In attesa di un cordiale riscontro, porgo cordiali saluti.
Mauro C
ASSOLUTAMENTE NO TU HAI IL DIRITTO DI PRELAZIONE SE LO METTONO IN VENDITA SCRIVI IMMEDIATAMENTE UNA E.MAI ALLA m.pace@aterroma.it chiedendo chiarimenti e se non risponde rivolgitio al nostro avvocato GALEANI 06 4817341 telefonare di pomeriggio per appuntamento
Buongiorno. Dovrei acquistare un appartamento sito in Firenze di edilizia pubblica. Nel precedente atto di vendita sono richiamate le norme 513/1977 e 457/1978. L’ente che dovrebbe rilasciare il nullaosta ha già fatto pervenire una richiesta di pagamento per i proprietari, basata sulla legge 513/1993. I proprietari e venditori si rifiutano di pagare, secondo loro basta lasciar scadere i 60 giorni per ottenere un nullaosta gratuito e , in caso, saremo noi acquirenti in caso di rivendita a doverlo estinguere. L’agenzia ci ha informato di questo problema 2 mesi dopo l’accettazione della nostra proposta, sostenendo che non avevano mai avuto informazioni in merito. Secondo il notaio, nonostante questo, possiamo comunque andare a rogito. Personalmente non ne sono tanto sicura e non vorrei vedermi annullare l’atto. Potrebbe darmi delucidazioni?
GENTILE SIG.RA NON SI FACCI FREGARE PERCHE’ L’ART.28 DELLA LEGGE 513/77 E’ STATO MODIFICATO DALLA LEGGE 560/93, E MI MERAVIGLIO DEL NOTAIO CHE AFFERMA UNA COSA SIMILE .LEI CERCHI LA LEGGE 560/93 E SI LEGGA CON ATTENZIONE IL COMMA 25 E GLIE LO FACCIA VEDERE ANCHE AL NOTAIO!
Grazie per la risposta. Invierò tutti i riferimenti di legge al notaio, al venditore e pure agli agenti immobiliari.
Scusi se la importuno di nuovo. Sono i proprietari a doversi liberare di questo vincolo, giusto? Se non volessero posso rescindere il contratto senza perdere nulla?
CERTO ANZI GLI DOVREBBERO DARE INTERESSI SE HA DATO UN ACCONTO
OK!
Buongiorno.
Dovrei vendere un appartamento sito a Messina di edilizia pubblica acquistato 6 anni fa. La Regione Sicilia aveva espresso la rinuncia al diritto di prelazione in seguito al pagamento di una somma da loro stabilita . Secondo il notaio, non basta questa rinuncia ma è necessario un ulteriore atto accetti la vendita dell’immobile. Personalmente non ne sono tanto sicura . Potrebbe darmi delucidazioni?
Cambi notaio perchè non mi sembra molto capace .Si faccia dire dal notaio in base a quale legge lui chiede simile atto da parte della Regione,vedrà che non sarà in grado di rispondergli, mi faccia sapere
Ho venduto nel 2019 una casa costruita dalle ferrovie dello stato versando il 10 % del diritto di prelazione alle ex case popolari come scritto da contratto rogito 1980.
Mi hanno rilasciato anche nulla osta.
La mia domanda è
È legittimo il versamento prelazione alle ex IACP oppure doveva andare all’ente costruttore cioè alle ferrovie in base alla legge del 1993 ?
Se non è legittimo, si può richiedere il rimborso?
Purtroppo no ormai non si può x lei avendo accettato
Ma lei la lettera alle Ferrovie x estinguere il diritto di prelazione glie l’aveva inviata?
Buongiorno,
ho riscattato una casa comunale del comune di Milano nel lontano 1998 attualmente dovrei venderla è necessario pagare la rinuncia al diritto di prelazione all’aler?
Grazie
DEVI LEGGERE COSA C’E’ SCRITTO NEL ROGITO SE L’HAI ACQUISTATA CON LA LEGGE 513 DEL 1977 SI DEVI ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE
Buon giorno, siamo 8 tra fratelli e sorelle, comproprietari di una casa iacp, ora vorremmo cederla a titolo oneroso ad una ns sorella, (casa assegnata con contratto di compravendita nel 1994 legge 560/93) Leggevo che il dritto di prelazione da parte dell’IACP si realizza quando la vendita viene fatta in favore di un terzo e non come nel ns caso a favore di uno dei comproprietari.
Si chiede il Suo illustre parere, grazie
MI DISPIACE MA DOVETE PAGARE COMUNQUE IL DIRITTO DI PRELAZIONE E TERZO SIGNIFICA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO
Mi sembra di capire che ci sono poche speranze di non dovere pagare per estiguere la prelazione, io vorrei donare la mia parte di casa (50% con mia sorella altro 50% e mia madre ha diritto di abitazione) perchè ne sto comprando una e vorrei agevolazioni prima casa e non pagare come se fosse una seconda. Nessuna speranza?
NO PURTROPPO VA PAGATA, ANCHE SE FA LA DONAZIONE
Ho acquistato nel 2011 un appartamento a Napoli legge 560/93 . Trattai l’acquisto con l’Ufficio del Demanio ora vorrei rivenderlo a chi mi devo rivolgere per pagare il riscatto per il diritto di prelazione e quanto verrà a costarmi. Ringrazio anticipatamente. Se necessità un modulo di domanda se possibile lo gradirei.
Buongiorno avvocato, ho dei parenti che devono vendere in provincia di Roma un appartamento acquistato nel nel 1972 esattamente al 30 dicembre, tramite D.P.R. 17/1/1959 n.2 e successive modificazioni.
Ora vogliono vendere questo immobile.
Devono loro andare a pagare il diritto di prelazione o ne sono esenti?
Grazie fin d’ora per il suo tempo dedicatomi
assolutamente NO!
il diritto di prelazione si paga solo se si è acquistato con la legge 513 del 1977 o con la 560 del 93 o con la legge regionale 42/91 per tutto il resto NO ASSOLUTAMENTE!
PERCHE’ NELL’ATTO CHE LEI HA FATTO QUANDO HA ACQUISTATO C’E’ SCRITTO CHE DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE?
SE NON CI STA SCRITTO NON LO DEVE PAGARE,MA LO DEVE SOLO COMUNICARE AL DEMANIO CHE LEI LO STA VENDENDO E CHIEDERE SE VOGLIONO LORO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE,MA AL PREZZO DI MERCATO A CUI LEI LO VENDE
Buonasera sto acquistando appartamento acquistato dal proprietario con convenzione edilizia con diritto di proprietà vincolata ai sensi dell’art.35 legge 865.
il proprietario ha già pagato per lo svincolo dei vincoli residui prezzo massimo.
La mia domanda è l’Ater ha diritto prelazione ?
BISOGNA VERIFICARE SE L’ALLOGGIO DI CUI LEI PARLA è UN ALLOGGIO COSTRUITO IN COOPERATIVA O è UN ALLOGGIO POPOLARE .
SE COSTRUITO IN COOPERTIVA no
SE è UN ALLOGGIO POPOLARE DEVE LEGGERE NEL ROGITO CON QUALE LEGGE è STATO VENDUTO PERCHè IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA SOLO SE ACQUISTATO CON LEGGE 513/77 O LEGGE REGIONALE LAZIO 42/91 O LEGGE 560/93 PER LE RESTANTI LEGGI NON SI DEVE NESSUN DIRITTO DI PRELAZIONE
Grazie per la risposta, allora il
comune ha assegnato in diritto di proprietà alla ditta costruttrice allo scopo di costruirci alloggi di edilizia economica e popolare in base alla legge n.865/71 tramite una convenzione.
L’impresa ha poi venduto appartamento all’attuale proprietario.
ora io sto acquistando questo appartamento e il proprietario ha già pagato il prezzo per rimozione vincolo prezzo massimo al comune e il comune ha rilasciato determina dove indica rimozione vincolo residui e cessa qualsiasi prelazione con loro.
La mia domanda è ma l’ater in questa situazione c’entra qualcosa ?
se le cose stanno come lei ha scritto non deve pagare nessun diritto di prelazione
Ma lei il rogito di acquisto dell’epoca di questo signore del suo appartamento lo ha visto e lo ha letto?
Perchè nel rogito c’è scritto chi vende con quale legge e quali sono le condizioni lei deve leggere questo rogito per avere la certezza di ciò che dice
si sì l’ho letto cita proprio questo che le ho scritto la legge e’865/71.
oltre a questo cita che il venditore accetta le norme della legge n.167,n.865 e la n.179.
OK!
Buonasera Dottoressa..mio padre è proprietario di un immobile ATER di Roma..vorrebbe passarlo a me che sono il figlio con una donazione ma c è stato detto dall’ ente che anche in caso di “donazione” dobbiamo pagare il diritto di prelazione…abbiamo attentamente letto l atto di vendita e è specificato SOLO in caso di vendita…come dobbiamo comportarci? Un ulteriore domanda..Se loro rifiutassero il diritto di prelazione non facendoci una proposta per ricomprarla.. noi dovremmo comunque pagarglielo? La ringrazio aspetto una sua risposta
ma suo padre questo alloggio con che legge lo ha comprato?
Inoltre dove si trova questo alloggio nel
la Regione Lazio o altra regione?
Se non mi date queste informazioni non vi posso dire nulla perchè sono fondamentali per darvi la giusta risposta.
Gentile dottoressa, ho acquistato da 1 anno con asta pubblica , presso tribunale un immobile di proprietà dell Ater messo all asta anche dall Ater. La perizia richiama alle tre norme del 77 del 93 ed alla legge regionale. Mentre il decreto di trasferimento non dice nulla. Se volessi rivenderlo devo pagare prelazione? Se si comunque posso vendere al prezzo che voglio , giusto? grazie
LEI AVENDOLO ACQUISTATO ALL’ASTA NON DEVE PAGARE NULLA E SE LO PUò RIVENDERE QUANDO GLI PARE
Buongiorno dott.ssa, sottopongo il seguente caso: Tizio acquista nel 1980 un immobile ex legge 513/77. Nel 1990 Tizio muore e gli succedono i 4 figli. Tre di essi nell’ottobre del 1990 vendo la loro quota di complessivi 3/4 al quarto figlio Caio. Lo IACP lascia decorrere il termini di legge di 60 giorni senza esercitare il diritto di prelazione e la vendita si perfeziona nel giugno 1992.
Nel 2001 Caio muore e lascia una sola erede: la figlia. Quest’ultima nel 2012 vende l’immobile ad un terzo. Nell’atto di vendita non si fa più alcuna menzione del diritto di prelazione.
Oggi il terzo vuole rivendere l’immobile ad un altro soggetto. Il Notaio ha sollevato un dubbio in merito alla quota di 1/4 originariamente acquisita da Caio e per la quale non è mai stato esercitato il diritto di prelazione. Il quesito è pertanto il seguente: oggi la prelazione deve ancora ritenersi esistente per la quota di 1/4 e per la relativa estinzione andrebbe monetizzata ora ai sensi della Legge 560/1993?
CAMBI NOTAIO PERCHE’ E’ DEFICIENTE!!!
LA LEGGE 513/// E’ STATA MODIFICATA CON LA LEGGE 560 DEL 93 SE TIZIO MUORE NEL 1990 E SE CAIO COMPRA PRIMA DEL 1993, IL DIRITTO DI PRELAZIONE VALE QUELLO DELLA LEGGE 513/77 OVVERO INFORMI L’ATER CHE VUOI VENDERE L’ATER NON TI RISPONDE ENTRO I 60 GIORNI E TU PUOI VENDERER A CHI TI PARE.
MA E’ COSI DIFFICILE CAPIRLO, L’ATER NON HA VOLUTO RIACQUISTARE L’ALLOGGIO QUINDI NON HA VOLUTO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER CUI E’DECADUTO!!!!
Buonasera dottoressa,
ho richiesto all’Ater l’estinzione anticipata del diritto di prelazione e oltre al 10% del valore della rendita catastale (+IVA), mi sono state addebitate delle spese di istruttoria pari a E. 1050 (+IVA). Questa spesa è legale o si stanno approfittando di chi vorrebbe vendere l’alloggio? L’acquisto è stato regolato con Legge Regionale n. 42 del 29 Agosto 1991, Legge Regionale n. 4 del 18 marzo 1994, Legge Regionale n. 57 del 15 Novembre 1994. Saluti e grazie
essendo un’azienda hanno messo questa tangente che sinceramente la trovo ingiusta,ma con tutti i casini che mi combina l’ater non ho avuto tempo di lottare per questa hanno fatto una determina per fare ciò dovremmo impugnare la determina
Buonasera Dott.ssa,
Mia nonna nel 2013 ha acquistato un appartamento IACP in provincia di Napoli ai sensi della legge nr. 560 del 93. Quando è venuta a mancare è passata in successione ai suoi due figli. Adesso uno dei figli vuole donare la sua parte all’altro. il notaio ha detto che bisogna aspettare i 10 anni, Le risulta? E l’Istituto ha diritto alla prelazione anche per la donazione?
Grazie
DEVE VERICARE SE HA ACQUISTATO CON IL COMMA25 O IL COMMA 20 DELLA LEGGE 560/93
SE è IL COMMA 25 SI
Allorquando poi l’alloggio cada in successione, ci si è chiesti quale sia la sorte del bene ai fini dell’esercizio della prelazione, tenendo sempre presente che è assoggettata a prelazione la cessione del primo assegnatario, non quella di soggetti che siano successivamente subentrati nella titolarità dell’alloggio. Ebbene, in tal caso non vi è alcun dubbio che l’erede debba essere considerato soggetto con tutti i diritti e i doveri del de cuius, ivi incluso il dovere di rispettare il divieto di alienazione e, scaduto questo, il dovere di rispettare il diritto di prelazione.
VA COMUNQUE RICORDATO CHE:
La tranquillità solo dopo 20 anni dalla donazione
In sintesi si può stare tranquilli solo qualora siano passati 20 anni dalla donazione ( o 10 anni dalla morte del donante come indicato nel prospetto sui termini di prescrizionem pubblicato nel precedente articolo sopra citato) e non vi sia stata opposizione da parte degli eredi legittimari, poichè colui che acquisti un bene che nel ventennio precedente ha avuto un passaggio per donazione rischia un’eventuale azione di restituzione nei suoi confronti da parte dell’erede i cui diritti siano stati violati.
Buonasera Avvocato, sto acquistando un appartamento ex INCIS, nell’atto si dice ceduto sotto la disciplina delle leggi 21 marzo 1958 n.447 e DPR 17/01/1959 n.2 modificato dalla legge 27/04/1962 n.231. Il notaio ha il dubbio che debba essere verificata la prelazione ma all’art 4 trovo solo che devono essere trascorsi 15 anni dalla stipula e l’atto è del 6 luglio 1970. Può aiutarmi cortesemente?
NO NON DEVE PAGARE NULLA IL DIRITTO DI PRELAZIONE LO PAGANO SOLO COLORO CHE HANNO ACQUISTATO CON LA LEGGE 513/77 ART.28 O CON LA LEGGE 560/93 COMMA 25 O CON LA LEGGE REGIONALE LAZIO N.42 DEL 1991
STUDIASSERO STI NOTAI!!!!!
Buongiorno dottoressa, sono il secondo proprietario di un appartamento edificato da ATER nel 1978 (Umbria), acquistato da me nel 2008 e vorrei venderlo a prezzo di mercato.
Il primo proprietario privato aveva acquistato da ATER oltre 10 anni prima e aveva riscattato (pagando) il diritto di prelazione di ATER.
Oggi mi viene detto da un notaio che devo riscattare dal comune la quota di superficie di terreno su cui è edificato l’immobile per togliere il vincolo di prezzo massimo.
Altro notaio dice che il pagamento del diritto di prelazione (già fatto) elimina l’obbligo del vincolo di prezzo massimo e conseguente necessità di acquisto del terreno dal Comune.
Chi ha ragione, a suo parere?
iL DIRITTO DI PRELAZIONE SI PAGA UNA SOLA VOLTA E LO DEVE PAGARE COLUI CHE LO VENDE DOPO L’ACQUISTO FATTO DALL’ATER.
LEI DEVE VERIFICARE SE NEL ROGITO ORGINALE QUELLO CON CUI è STATO ACQUISTATO DALL’ATER SI PARLI DI DIRITTO DI SUPERFICIE, SE NON C’E’ NESSUN RIFERIMENTO CAMBI NOTAIO
qUESTI NOTAI NON CAPISCONO NULLA PERCHE’ L’OBBLICO DEL PREZZO RIGUARDA SOLO LE CASE COSTRUITE IN COOPERATIVA E INOTRE SE LEI è A rOMA SE NON RICORDO MALE IL SINDACO ATTUALE LO HA TOLTO.
LA SUA CASA è ATER NON CENTRA NULLA CON IL PREZZO MASSIMO DI VENDITA LEI L’UNICA COSA CHE DEVE VERIFICARE SE LA COSTRUZIONE è STATA FATTA SUL TERRENO DEL COMUNE E CHE L’ATER NON HA ACQUISTATO
LEI LA PUò VENDERE LIBERAMENTE MA SE HA IL DIRITTO DI SUPERFICIE VI CONVIENE A TUTTI TOGLIERLO
Buona sera avvocato ho ereditato per successione un immobile dove c’è il diritto di prelazione da parte dell’ater della provincia dell’Aquila.
Avendo fatto una scrittura privata per la vendita mi chiedono di pagare il diritto di prelazione più Iva .
Se opto per no n pagare e chiedo che sia Ater a comprare pagano con prezzo di mercato con la legge del 93.
Grazie
NO deve pagare il diritto di prelazione
Buonasera, sono comproprietario, di un alloggio ereditato da una nostra zia che lo ha riscattato dallIACP di Salerno nel 1979 (atto registrato a marzo del 1979). Io e gli altri coeredi abbiamo intenzione di venderlo, a tal fine a maggio 2022 è stato sottoscritto un preliminare di vendita. A inizio settembre ho comunicato all’IACP di Salerno ( a mezzo pec e con nota a mano) la nostra volontà, chiedendo di estinguere il diritto di prelazione. Ad oggi, decorsi 60 giorni, l’IACP non ci ha degnati di risposta. Secondo lei siamo liberi di vendere?
NO SE QUESTO ALLOGGIO E’ STATO ACQUISTATO CON LA LEGGE 513 DEL 1977 DOVETE PAGARE IN QUANTO TALE LEGGE è STATA MODIFICATA DALLA LEGGE 560/93 ART.1 COMMA 25
Buongiorno, nel gennaio 2022 ho acquistato un alloggio popolare di cui ero affidataria dal 2009. L’alloggio si trova a Caltagirone, provincia di Catania, ed è gestito dallo IACP della provincia suddetta ma di demanio della regione Sicilia; so che non posso vendere per 5 anni dall’acquisto ma il notaio mi afferma che non posso neppure affittare, è così?
se nel rogito non è scritto il divieto all’affitto lo puoi fare
Buon giorno, sto per acquistare da un privato, in provincia di Padova, una casa che ha acquistato vent’anni fa dall’Ater. Ho fatto la proposta vincolata alla rinuncia del diritto di prelazione di questi, e il venditore l’ha accettata. E’ stata fatta la comunicazione all’Ater con relativa perizia, che ha risposto di rinunciare al diritto di prelazione, però gli chiede di pagare il riscatto comunque, anzichè venga trascritto nell’atto notarile di vendita che quest’obbligo passi all’acquirente. Il venditore dell’immobile in questione è obbligato a riscattarlo e se non volesse farlo può comunque tirarsi indietro dalla proposta che ha accettato, sebbene l’ater abbia dato parere positivo alla vendita( a prezzo di mercato, tralaltro)?
IO DICO SEMPRE CHE FA PIU’ DISASTRI L’IGNORANZA CHE UNA GUERRA !
SE LEGGETE BENE IL ROGITO C’E’ SCRITYTO CHE PRIMA DEI 10 O 5 ANNI NON SI PUò VENDERE E PER VENDERE OCCORRE ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CHE DEVE PAGARE ALL’ATER IL VENDITORE CHE CONSISTE NEL 10 PER CENTO DELLA r.c. MOLTIPLICATA PER CENTO PIù 22 PER CENTO DI IVA
In effetti non capisco come mai non si sono informati prima di accettare la proposta che gli ho fatto. Ma purtroppo l’agente immobiliare, che aveva già avuto a che fare con compravendite di case ater, ma di un’altra provincia, pensava che bastasse la perizia e che l’ater rinunciasse al diritto di prelazione come gli era appunto già accaduto.
Grazie comunque per le info! Saluti!
questo agente immobiliare fa confusione perchè la legge vale per tutta Italia gli unici che non pagano diritto di prelazione ,ma debbono solo comunicare alle POSTE e alle FERROVIE che vendono la casa indicando il prezzo chiedendo se la vogliono acquistare loro,ma tale procedura non vale per l’Ater, inoltre solo gli alloggi venduti con la legge 513/77 e con la 560/93 comma 25 e la legge regionale lazio n.4291 debbono pagare il diritto di prelazione tutti gli altri alloggi venduti prima con altre leggi non debbono pagare nulla
Buonasera,
dopo una causa giudiziaria con la seconda moglie di mio padre che aveva acquistato un immobile ATER prima del suo secondo matrimonio , per la divisione il Giudice a stabilito la vendita senza incanto. L’immobile è stato assegnato ad una persona che ha fatto l’offerta e poi saldato il dovuto. A breve ci sarà udienza per la ripartizione delle somme.
E’ vero, come mi era stato comunicato precedentemente, che in caso di vendita all’asta la prelazione all’Ater non è dovuta?
Grazie
Devi vedere cosa c’è scritto nel rogito se c’è scritto estinzione diritto di prelazione la dovete pagare.
Non la paga chi acquista e se poi se la rivende ma voi si
Buongiorno Avvocato.
Sto acquistando casa all’ater e sull’atto è stata inserita la clausola che l’immobile non può essere alienato per 10 anni e che l’ater di riserva il diritto di prelazione, ma non viene citata alcuna legge specifica. Questo significa che dopo la rivendita non dovrò pagare alcuna cifra per l’ estinzione del diritto di prelazione all’ater?
Grazie in anticipo
se la stai acquistando ora la stai acquistando con quale legge? e se la legge prevede il diritto diprelazione quando la vorrai rivendere dovrai prima pagare all’Ater il diritto di prelazione e poi rivenderla
Salve, dovrei acquistare un immobile Ater messo in vendita dagli eredi della proprietaria deceduta.
Gli eredi devono obbligatoriamente pagare il diritto di prelazione per svincolare l’immobile da Ater o la prelazione può essere “ceduta” a me acquirente?
Innanzitutto verifichi con quale legge e articolo ha acquistato tale alloggio lo trova scritto nel Rogito.
Se lo deve pagare lo debbono pagare gli eredi no lei, semmai lei può dare l’acconto per l’acquisto e lo pagano con quello9
Buongiorno avvocato,
ho acquistato un immobile ATER nel 2010 con la legge 560/1993 art.1 comma 20.
Sto pensando di venderlo ora, dopo 14 anni dall’acquisto, e so che devo estinguere il diritto di prelazione. Sul contratto di acquisto è scritto che devo comunicare l’intento di vendita perché loro hanno diritto di prelazione ma non è scritto che bisogna pagare il 10%. Cosa vuol dire? che nel mio caso non devo pagare? Grazie
Buonasera,
un atto di divisione con conguaglio (atto dichiarativo e non di alienazione) in luogo di una vendita di quote ereditarie tra coeredi potrebbe ovviare secondo Lei al pagamento richiesto dall’ATER per l’estinzione del diritto di prelazione ai sensi della legge 513/77?
NO LE LEGGI CHE PREVEDONO IL DIRITTO DI PRELAZIONE SONO LA 513/77,LA 560/93, LA L.R 42/91
CHE NON LO DEVE PAGARE, MA FARE SOLO L’OFFERTA DI VENDITAA LORO
Buonasera Dottoressa,
mia madre ha comprato l’alloggio dell’ATER in data 26/07/2018 essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi della L.R. n° 12 del 06/08/1999 e successive modificazioni e di aver titolo ai sensi della D.G.R.L. 410/2015.
In un articolo del contratto di cessione è scritto che l’Azienda potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 48, comma 10 bis della Legge Regione Lazio n° 27/06, salvo versamento da parte dell’ acquirente di un importo pari al 10% della rendita catastale.
Averi bisogno di sapere se il diritto di prelazione dovrà essere pagato dovendo vendere l’immobile.
Grazie per la disponibilità
LO DEVE PAGARE SE VUOLE RIVENDERE L’ALLOGGIO DOPO I TEMPI PREVISTI
Buongiorno Dottoressa,
se ho capito bene lei dice che bisogna fare l’offerta di vendita all’ATER anche se la casa non sarà venduta ma sarà oggetto di un atto di divisione e che non bisognerà pagare per l’estinzione del diritto di prelazione.
Se non bisogna pagare nulla perché bisogna fare l’offerta di vendita all’ATER?
Grazie
MA PERCHè NON CAPITE L’ITALIANO? SE SUL ROGITO C’E SCRITTO CHE AVETE ACQUISTATO CON IL COMMA 20 ANDATE A LEGGERE COSA DICE
MENTRE IL COMMA 25 DICE DI PAGARE
Buonasera avvocato,
Io sto alienando un immobile acquistato da mio padre nel. 1983 a norma della legge 513/77. Il venditore era ferrovie.
Nell’atto è riportata la dicitura con cui si vincola la futura vendita al diritto di prelazione di IACP.
Ora io, l’estinzione del diritto o la concessione del diritto di prelazione, la devo chiedere ad ATER o a Ferrovie?
Grazie anticipatamente.
L’acquisto fu effettuato nel 1989 dallo IACP ai sensi dell’art. 28 della legge 513/1977, modificato dall’art. 52 della legge 457/1978. In caso di atto di divisione con conguaglio tra coeredi (NON DI VENDITA, DI DIVISIONE), secondo lei si dovrà pagare o non si dovrà pagare all’ATER l’estinzione del diritto di prelazione?
Grazie mille per la sua gentile collaborazione
LA DOVETE PAGARE ALTRIMENTI NESSUN NOTAIO VI FARA’ L’ATTO DI VENDITA
SE C’E’ SCRITTO NELL’ATTO IACP LO DEVE PAGAREALLO IACP
L’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) ora è l’ATER. L’atto di divisione non è un atto di vendita. Grazie lo stesso per la collaborazione
Lo IACP, non esiste più. Ora sia chiama ATER. L’atto di divisione non è un atto di vendita. Grazie lo stesso per la collaborazione
IL SOLITO SACCENTE IGNORANTE !
LA SIGNORA CHE HA SCRITTO STA A Palermo
Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di …
IACP – Pa
http://www.iacp.pa.it
NOTIZIE PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO CON GLI UFFICI DELLO IACP DI PALERMO. Leggi tutto… Posta Elettronica Certifica (PEC) e email istituzionali dello …
Contatti
I.A.C.P. PALERMO. Via Quintino Sella 18 – 90139 Palermo Tel …
MA SE PRIMA DI APRIRE BOCCA E DARGLI FIATO TI DOCUMENTASSI EVITERESI BRUTTE FIGURE
IL SOLITO SACCENTE IGNORANTE !
LA SIGNORA CHE HA SCRITTO STA A Palermo
Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di …
IACP – Pa
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I.A.C.P. PALERMO. Via Quintino Sella 18 – 90139 Palermo Tel …
“AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA”, subentrata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 17, comma IV e 2, comma II della Legge Regione Lazio n. 30 del 3 settembre 2002, all”ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA”.
MA OLTRE CHE IGNORANTE NON SAI NEANCHE LEGGERE TU VIENI A INSEGNARE A ME QUANDO LO IACP DI ROMA E’ DIVENTATA ATER SE VUOI TI DICO NCHE CHI HA FATTO SIMILE PORCATA STORACE.
L’E.MAIL DI QUELLA SIGNORA DOVE TU TI SEI INFILATO FACENDO IL SACCENTE IGNORANTE ERA LO IACP DI PALERMO,SPERO CHE ORA LO AVRAI CAPITO
Io ho capito tutto da tempo. Le ho fatto una domanda ma Lei mi è stata di aiuto come la forchetta per mangiare il brodo. Ha scritto tante cose ma non mi ha dato ancora una risposta coerente. Grazie lo stesso
E’ QUESTA LA DOMANDA CHE HAUI FATTO? “AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA”, subentrata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 17, comma IV e 2, comma II della Legge Regione Lazio n. 30 del 3 settembre 2002, all”ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA”.
QUESTA NON E’ UNA DOMANDA
La domanda l’ho fatta il 19 gennaio
ASSOLUTAMENTE NO! ADDIRITTURA SI PAGA ANCHE PER LE DONAZIONI
ASSOLUTAMENTE NO! ADDIRITTURA SI PAGA ANCHE PER LE DONAZIONI
Però la donazione è un atto di alienazione, l’atto di divisione no. Comunque grazie della risposta
l’alienazione è una vendita la donazione è un regalo e la divisione è spartizione di un bene tra eredi per cui dovete pagare
Buonasera avv.
io e mia sorella stiamo vendendo un appartamento acquistato nel 1999 dall’Agenzia del Demanio con legge 560/93. Successivamente nel 2002 il Demanio ha trasferito all’ALER la proprietà degli altri appartamenti del palazzo. Sull’atto c’è scritto di chiedere al Demanio l’eventuale esercizio di prelazione. Le chiedo a chi dovremmo inviare comunicazione per l’esercizio della prelazione, al Demanio oppure all’ ALER (Ex IACP). L’ALER investito della questione non ha saputo rispondere ma ha anticipato che possiamo estinguere il diritto di prelazione versando a loro il 10% della rendita catastale rivalutata + IVA.
Sull’atto non sono stati menzionati gli articoli 20 o 25 ma genericamente si riporta tutto alla Legge 560, da attenta lettura secondo me non dobbiamo pagare nessun diritto ma solamente comunicare l’intenzione di vendita, indicando il prezzo di mercato. Lei cosa ne pensa? Ringrazio per la sua consulenza.
SE NON C’E’ SCRITTO CHE DOVETE ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVETESOLO COMUNICARE LORO IL PREZZO A CUI LA VENDETE E CHIEDERE A LORO SE VOGLIONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE.
Buongiorno dott.ssa, dovrei partecipare all’asta di un immobile ex Ater: l’esecutato l’aveva acquistato nel 2001 con diritto di prelazione a favore di Ater, come esplicato art. 4 nell’atto di cessione prevista dalla L. 560/93. Sulla perizia di stima non si capisce bene, in caso di aggiudicazione devo chiedere la rinuncia al diritto di prelazione all’Ater o sarei apposto con l’aggiudicazione e successivo Decreto di Trasferimento?
Grazie
IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ATER SIGNIFICA CHE QUANDO UNO VENDE L’ALLOGGIO DEVE COMUNICARE ALL’ATER CHE LO VENDE E IL PREZZO PER DARE LA POSSIBILITA’ ALL’ATER SE INTERESSATA DI ACQUISTARLO LEI A QUEL PREZZO.
MA SE LEI LO COMPRA ALL’ASTA, PER CUI NON LO ACQUISTA A PREZZO POLITICO NON HA NESSUN OBBLIGO NEI CONFRONTI DELL’ATER
Buongiorno,
Siamo tre figli con tre nipoti che abbiamo ereditato un immobile in Roma acquistato da mia madre dall’ex IACP (ATER) nel 1994.
Ora, per venderlo, ho inviato un raccomandata r/r all’ATER per la cancellazione del diritto di prelazione.
Volevo sapere se loro non rispondessero entro 120 giorni con l’eventuale importo da versare, decadrebbe tale diritto per silenzio assenso e potremmo vendere l’alloggio senza dovere più nulla?
Oppure, se uno degli eredi figli/nipoti rilevasse dagli altri tutte le quote di possesso dell’immobile, dovrebbe comunque pagare il diritto di prelazione all’ATER?
La ringrazio e complimenti per il suo servizio
non decade nulla il diritto di prelazione decade pagandolo
per non pagare il diritto di prelazione tra parenti c’è un unico modo gli altri rinunciano all’eredità così rimane uno l’unico erede, altrimenti la dovete pagare
Buongiorno, vogliamo vendere un immobile ex IACP ricevuto in eredità. Nell’originario atto di compravendita fatto dal De Cuius non c’è il riferimento nè alla legge 513/77, nè alla 42/91, nè alla 560/93, pertanto non dovrebbe esserci diritto di prelazione dell’ATER. Tuttavia l’originario atto di compravendita fa riferimento alla legge n 60/63 che però, al momento della stipulazione dell’atto di compravendita, nel 1978, era stata già abrogata dalla legge 513/77. Questa situazione ha suscitato alcuni dubbi nel Notaio e per fugarli potremmo fare un ‘stanza istanza all’Ater di estinzione del diritto di prelazione, sperando che ci rispondano che non c’è alcun diritto di prelazione. In ogni caso bisognerebbe attendere molti giorni e perderemmo forse l’acquirente.
C’è un ufficio dell’Ater – un indirizzo email – da cui poter ottenere a stretto giro la conferma o la smentita che l’immobile in questione è liberamente commerciabile ?
Grazie per il tempo che mi dedica e per il servizio reso alla Comunità
MA LEI SULL’ATTO CHE LEGGE è CITATA? PERCHE’ E’ QUELLA CHE VALE E INOLTRE SE SULL’ATTO NON C’E’ SCRITTO CHE DEVE ESTINGUERE IKL DIRITTO DI PRELAZIONE LEII NON LO DEVE PAGARE
Buonasera avvocato,
Immobile antecedente 1967 (ex Ater) fino ad oggi 5/6 passaggi di proprietà tra privati, oggi stiamo vendendo l’immobile e il notaio mi chiede la ricevuta dell’estinzione del diritto di prelazione Ater.( Del primo assegnatario)
Domanda: ma se sono stati fatti 5 passaggi e non si trova l’estinzione,il pregresso è tutto nullo ? Su l’atto di provenienza non viene menzionato in nessun modo la prelazione Ater . grazie
CAMBIA NOTAIO PERCHE’QUESTO E’SCEMO E IGNORANTE DEVI DIRE A QUESTO IMBECILLE DI NOTAIO CHE IL DIRITTO DI PRELAZ
Buongiorno avvocato,
dovrei partecipare all’asta di un immobile ex Ater che l’esecutato aveva acquistato nel 2004 con diritto di prelazione a favore di Ater, ai sensi dalla L. 560/93.
Nel caso di aggiudicazione, il diritto di prelazione decadrebbe? Oppure continuerebbe ad esistere e nel caso di una futura rivendita dovrei estinguerlo?
Grazie
IL DIRITTO DI PREOLAZIONE ERA LEGATO ALLA LEGGE CON CUI ERA STATO ACQUISTATO L’ALLOGGIO LEI OGGI LO ACQUISTA ALL’ASTA A PREZZO DI MERCATO PER CUI NON DEVE PAGARE NULLA
Buongiorno Avvocato, nel 2013 abbiamo riscattato un immobile IACP, che adesso vorremmo rivendere. Nell’atto di compravendita sono specificati i seguenti punti:
-L’Istituto intende alienare gli immobili appresso descritti in piena conformità e con l’osservanza delle norme contenute nella Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4;
-Ai sensi dell’art. 19 comma 9 della L. Reg. Sicilia 16/04/2003 n. 4, per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di registrazione del presente atto, l’alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente…decorso tale termine, qualora il proprietario intenda vendere l’alloggio, deve darne comunicazione all’Istituto, che potrà esercitare il diritto di prelazione.
Ed infine:
-Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge 560/1993, così come modificata dalla L. R. S. 4/2003…
La domanda è: per la vendita a terzi è necessario estinguere prima il diritto di prelazione, oppure l’Istituto potrebbe esercitarlo facendone comunicazione ma al prezzo di mercato a cui saremmo disposti a vendere?
Grazie, cordiali saluti.
Buongiorno, sono proprietario (50%) di un immobile ATER assieme ai figli e marito di mia sorella deceduta (50%). Mi vorrebbero vendere la loro parte, io ho la residenza in quell’appartamento, bisogna pagare anche in questo caso l’estinzione diritto prelazione all’ATER? Tra l’altro è una bella cifra: rendita catastalex100 e 10% più IVA! Grazie per la pazienza, saluti
Se l’alloggio è stato acuistato con le seguenti leggi si L 513/77, L.560/93, L.R.Lazio 42/91
Se acquistato con la legge 560/93 articolo 1 comma 20 e se è stato acquistato prima del 2007 NON LO DEVE PAGARE
credo vada pagato il diritto di prelazione in quanto esercitare il diritto di prelazione la lwegge 560/93 art.1 comma 20 significa che comunicate il prezzo a cui volete vendere e verificare se loro sono intenzionati ad acquistarlo.
-Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge 560/1993, così come modificata dalla L. R. S. 4/2003…QUESTA NORMA RICHIAMA ALTRE NORME CHE VANNO BENE ANALIZZATE, MA POTETE CHIEDERELO A LORO E SE VI DICONO DI SI CHIEDETEGLI IN BASE A QUALE NORMA, PERCHE’ QUANTO MI AVETE RIPORTATO E’ UN PO AMBIGUO
Buongiorno Avvocato,
Anni fa ho acquistato un locale c2 direttamente da una persona che lo aveva riscattato a sua volta da”ater….
In quel caso il notaio non aveva chiesto la rinuncia del diritto di prelazione dall’ATER.
Ora che lo sto vendendo il notaio lo chiede…… ma anche se c’è stata una vendita, ovvero la mia, lo stesso è obbligatorio?
LEI DEVE VERIFICARE SE SULL’ATTO DI ACQUISTO DI COLUI CHE LO HA ACQUISTATO DALL’ATER C’E’ SCRITTO CHE DEVE PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE,SE NEL ROGITO NON C’E’ SCRIRTTO NON DEVE PAGARE NULLA E NON MI RISULTA CHE PER I LOCALI SI PAGHI IL DIRITTO DI PRELAZIONE!
MA PERCHE’ STI NOTAI NON STUDIANO UN POCHINO?
Buongiorno, ho ereditato 1/5 di un appartamento EX IACP ora AREA in Sardegna, vorrei acquistare dai miei fratelli gli altri 4/5, ma Area mi dice che ha diritto di prelazione. Nel contratto di compravendita c’è scritto che non si può vendere prima dei 10 anni (acquistato nel 1999) dopo di che nel caso di vendita si fa riferimento agli articoli 38 e 39 della legge 27/7/ 1978 n.392. Sono obbligata a pagare per estinguere la prelazione? grazie
Gli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392, che riconoscono il diritto di prelazione e riscatto in favore del conduttore di immobili urbani destinati per attività industriale o commerciale, non sono applicabili al rapporto di affitto, nell’ambito del quale deve ricondursi la locazione di una cava di pietra.
Salve !
Ho da un anno riscattato l’alloggio ATER dove già vivevo e mi chiedevo una cosa in merito alla sua vendita.
Ho letto quasi tutto le precedenti risposte ai commenti e mi pare di aver capito che se non indicato esplicitamente sul rogito io debba solo, trascorsi i 10 anni, comunicare loro se esercitare o meno il diritto di prelazione.
L’ATER successivamente potrà solo accettare o meno la proposta. E’ giusto ciò?
Riporto quanto presente sul rogito:
“-INALIENABILITA’
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 560/93, per un
periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del
presente contratto, le unità immobiliari oggi acquistate non
potranno essere alienate, neppure parzialmente, né a titolo
oneroso né a titolo gratuito, né potrà essere modificata la
destinazione d’uso.”
La ringrazio anticipatamente
mi chiami che le spiego tutto 3394581140
Buonasera Avvocato, mia sorella ed io abbiamo ereditato, come uniche eredi, un appartamento da nostro padre che ne era proprietario tramite atto di cessione di proprietà dall’IACP nel giugno del 1996 ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge dell’8 agosto 1977 n.513, modificati dall’articolo 52 della legge dell’8 agosto 1978 n.457. L’appartamento è stato dato in cessione dall’IACP al prezzo di L.98.336000.
Mia sorella ed io siamo proprietarie dell’appartamento ciascuna al 50%. Se una delle due volesse trasmettere all’altra la sua quota di proprietà in usufrutto, con o senza nuda proprietà, dovrebbe pagare all’ATER il diritto di prelazione?
si l’unico modo di non pagarla è quello di rinunciare all’eredità se non avete ancora fatto la successione
La successione è già avvenuta. Il diritto di prelazione va pagato anche in caso di comodato d’uso, da parte di una delle due all’altra, della sua quota di proprietà?
no perchè non intacca la proprietà la proprietà rimane uguale per ciascuno
Salve, sono possessore di un appartamento a Reggio Calabria, riscattato nel 2006 con la legge 1993/560 e che era appartenente al patrimonio edilizio di Reggio Cal.
Adesso, vorrei donare l’appartamento ad un mio parente: devo comunicarlo all’Aterp di Reggio Calabria? Possono esercitare il diritto di prelazione? Devo versare, a questo ente, un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali, pur trattandosi di donazione e non di vendita?
se hai acquistato con la legge 560/93 comma 20 loro hanno diritto di prelazione se l’alloggio lo vendi, se lo doni no
l’estinzione si fa solo se hai acquistato con il comma 25
e comunque vale ciò che è scritto nel rogito: se c’è scritto ha diritto di prelazione devi chiedere a chi te lo ha venduto se vuole ricomprarlo al prezzo che hai deciso.
Fai attenzione alcune regioni hanno cambiato la norma, ma se la norma è stata cambiato dopo la data dell’atto di acquisto non ha nessun valore in quanto le norme e le leggi non sono retroattive.
spero di essere stata chiara
E’ stata chiarissima, grazie.
PS: Il comma della 560/93 riportato sul rogito era, per fortuna, il 20.
Scusi, una domanda. Visto che nel rogito si fa riferimento alla 560/93 comma 20, questo significa che non sono tenuto ad estinguere (cioè a versare nulla all’Ater) anche in caso di vendita?
E’ corretto?
SI PERò DEVI COMUNICARGLI CHE STAI VENDENDO SE LORO VGLIONO ACQUISTARE TUTTO CIO’ SE IL ROGITO E’ STATO FATTO PRIMA DEL 22 OTTOBRE 2018
numero DELLA LEGGE4:7
Data: 22 ottobre 2018
Numero BUR: 86
Data BUR: 23/10/2018
LEGGE REGIONALE N.7 DEL 2018
Art. 83
(Modifiche alle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relative
all’edilizia residenziale pubblica e successive modifiche)
1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 bis dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:
“10 bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale.
Buonasera, casa ad uso abitativo , rilevata dagli iacp napoli nel 1999. La legge di riferimento è la 560/93. Ora è stata succeduta e dovremmo venderla, sono passati più di 10 anni. Nell’ atto, per quanto riguarda la prelazione oltre i 10 anni fa riferimento all art.38 e 39 della legge sull equo canone. Perché? Leggendo gli articoli sembra che per case ad uso residenziale non opera la prelazione. Poi l.istituto oggi di riferimento è l Acer Campania. Si deve pagare lo stesso il 10%? Grazie
IL DIRITTO DI PRELAZIONE E IL DIRITTO CHE TU PRIMA DI VENDERLO AD ALTRI DEVI FARE LA PROPOSTA A CHI ORIGINARIAMENTE TE LO AVEVA VENDUTO!
MENTRE L’ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ IL PAGAMENTO DEL 10 XCENTO DELLA R.C X PER CENTO.
PER CUI TU NON DEVI PAGARE MA DEVI PROPORRE CHE LO STAI VENDENDO DICENDO IL PREZZO E SE SONO INTERESSATI AD ACQUISTARLO SE ENTRO 60 GIORNI NON TI RISPONDONO VENDI A CHI TI PARE.
SONO CONTENTA
Buongiorno. Sono attualmente proprietario di un immobile ex ATER del Comune di Roma. L’ho avuto in eredità da mio padre deceduto nel 2020 e a sua volta ne era divenuto proprietario in seguito al decesso di mia zia nel 2015. Fu proprio lei a riscattarlo dall’Ente IACP nel 1991 e, da quanto leggo nel contratto, sono obbligato, ora che ho deciso di vendere, ad estinguere il diritto di prelazione. Ho scaricato il modulo necessario, ma in fase di compilazione mi viene richiesto il codice RG che non so dove reperire, non lo trovo in nessun documento di mia zia dell’epoca (trovo invece il Codice immobile). Non credo che nel 1991 esistesse questo codice RG. Me lo conferma?
Viene richiesta ,inoltre, copia della denuncia di successione. In questo caso è sufficiente quella da mio padre a me o serve anche quella da mia zia a mio padre (molto più complicato reperirla)?
La ringrazio della cortese attenzione.
CHI GLI CHIEDE L’RG è UN IDIOTA SE NE FREGHI E GLI DIA IL CODICE IMMOBILE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE L’ULTIMA
Buongiorno, sono capitato su questo articolo per puro caso, ma volevo fare una domanda:
Ho acquistato una casa dall’Aler Milano nel 2023, ai sensi della L.R. n. 16 del 8 luglio 2016 ex
art.30. (asta alloggi, non ero un affittuario Aler) Mi pare di capire che, se volessi, potrei affittarla, ma non venderla? Devo aspettare dieci anni prima di venderla, eventualmente? Perché potrei dovermi spostare per lavoro. Chiedo perché pur leggendomi tutta la legge non sono riuscito a cavarne i piedi tra un rimando e l’altro.
La ringrazio cordialmente.
Emanuele.
QUELLE REGOLE VALGONOPER CHI COMPRA DALL’ALER A UN PREZZO POLITICO.
LEI HA COMPRATO ALL’ASTA E NON CREDO A PREZZO POLITICO, QUANDO GLI HANNO FATTO L’ATTO DI ACQUISTO COSA HANNO SCRITTO NELL’ATTO?
PER DARGLI RISPOSTA PIU’ PRECISA DOVREI LEGGERLO SE VUOLE MI PUO’ CHIAMARE AL 3394581140
BUONGIORNO, MIA MADRE HA ACQUISTATO NEL 2012 CON LEGGE 24 N. 560 DEL 1993 UN IMMOBILE POPOLARE DALLA NAPOLI SERVIZI. A DISTANZA DI MOLTI ANNI E DECORSO IL VINCOLO DEI 10, HA DECISO DI RIVENDERE. ABBIAMO SEGUITO LA PRASSI PER IL DIRITTO DI PRELAZIONE INVIANDO DOCUMENTI TRAMITE PEC IN AUTONOMIA SENZA RISCONTRO ALCUNO. A DISTANZA DI MESI CI SIAMO RIVOLTI AD UN AVVOCATO IL QUALE HA PROVVEDUTO TRAMITE PEC A RICOMUNICARE LA VOLONTA’ DI ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, IN RISPOSTA FINALMENTE CI CHIEDONO DI INVIARE I DOCUMENTI E RELATIVO PREZZO DI VENDITA AL FINE DI EFFETTUARE I DOVUTI CONTEGGI. ALL INVIO DELLE RIC HIESTE NON ABBIAMO PIU’ AVUTO RISPOSTA NONOSTANTE ABBIAMO RESO NOTO DI AVVALERCI DEL PERIODO DEI 90GG DECORSI I QUALI AVREMMO VENDUTO L IMMOBILE. L ACCADUTO RISALE AL 2023, ABBIAMO CHIAMATO ANCHE GLI UFFICI PREPOSTI E CI HANNO RISPOSTO CHE IL CONTEGGIO ERA PRONTO MA NON C ERA IL DIRIGENTE PER FIRMARLO, NEL FRATTEMPO ABBIAMO PERSO L ACQUIRENTE. A DISTANZA DI 2 ANNI ABBIAMO TROVATO UN ALTRO ACQUIRENTE MA IL NOTAIO CI RIPROPONE IL PROBLEMA. SECONDO LA SUA OPINIONE E VISTI GLI ACCADUTI INVEROSIMILI, POTREMMO AVVALERCI DEL SILENZIO ASSENSO DELLA PA? MI SCUSI SE MI SONO DILUNGATA. ATTENDO SUE, GRAZIE PER L’ATTENZIONE CHE VORRA’ DEDICARE AL CASO
INNANZI TUTTO VA LETTO BENE IL ROGITO CON CUI AVETE ACQUISTATO L’IMMOBILE, PERCHE’ LA LEGGE 560/93 HA UN SOLO ARTICOLO, MA VARI COMMI.
PER CUI SE VOI AVETE ACQUISTATO CON IL COMMA 20 NON DOVETE PAGARE NULLA MA SOLO INFORMARE LE CASE POPOLARI CHE STATE VENDENDO L’IMMOBILE INDICANDONE IL PREZZO E CHIEDERE A LORO SE SONO INTERESSATI AD ACQUISTARLO LORO A QUEL PREZZO E SI CHIAMA DIRITTO DI PRELAZIONE!
L’ALTRO COMMA INVECE IL 25 PARLA DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER CUI IN QUEL CASO DOVETE ESTINGUERLO PAGANDO IL 10 X CENTO DELLA RENDITA CATASTALE MOLTIPLICATA PER CENTO PIU’ IVA!
IL SILENZIO ASSENSO VA BENE SE AVETE ACQUISTATO CON IL COMMNA 20 E SE CI E’ SCRITTO DIRITTO DI PRELAZIONE
Buongiorno Avvocato,
Sono in procinto di acquistare un immobile dell’Ater a Roma, già riscattato dai proprietari che hanno già pagato il diritto di prelazione (sono passati 10 anni dal riscatto). Volevo chiederle gentilmente delle delucidazioni in merito alla procedura di acquisto. Il venditore mi ha detto che dovremo aspettare 60 giorni per il silenzio assenso da parte dell’Ater. Successivamente cadrà qualsiasi diritto sull’immobile. È corretto? Volevo anche chiederle se, dopo che avrò acquistato la casa , ci saranno dei limiti sul prezzo di una eventuale locazione o di rivendita successiva.
La ringrazio molto
SE LA GENTE PRIMA DI PARLARE SI DOCUMENTASSE EVITEREBBE DI DIRE CAZZATE!!
SE IL DIRITTO DI PRELAZIONE E’ STATO GIA’ PAGATO SU QUELL’IMMOBILE NON GRAVA NULLAASSOLUTAMENTE NULLA !!!
INOLTRE CHI GLI HA DETTO DEI 60 GIORNI GLI HA DETTO UNA GRANDE CAZZATA!!!
IL SUO IMMOBLE E’ LIBERO E LO PUO’ VENDERE COME GLI PARE A CHI GLI PARE NON NE POSASO PIU’ DI TALI ANALFABETI CULTURALI!!!
Buongiorno Sig.ra Addante
avrei anch’io bisogno di chiederLe delucidazioni riguardo al diritto di prelazione.
Sono gg che giro il web per capire se sono libera di vendere l’appartamento dei nonni, senza dover pagare il diritto di prelazione.
Dopo aver trovato la Sua pagina, per la quale La ringrazio tanto, sono andata a rileggermi il contratto stipulato il 12/04/1983 e in nessun punto si fa riferimento alle leggi 513/1977 o 560/1993 da Lei menzionate ma solo alle leggi 43/1949 e 1148/1955 stando così le cose significa che sono libera dal diritto di prelazione?
In attesa di una Sua cortese risposta Le auguro una serena giornata
Salve Gent.ma Avvocato
con la presente chiedo un chiarimento circa un appartamento che ho ereditato per successione da mio padre acquistato , con riscatto da IACP Ex Gescal in provincia di Siena nel lontano 1982 . Purtroppo non mi è chiaro se devo a seguito di diniego della prelazione fare un versare un onere del 10% del valore catastale ? Purtroppo io ho fatto un importante lavoro di ristrutturazione circa 10 anni fa con regolare CILA e ho aumentato anche la rendita catastale , pertanto mi trovo a pagare una cifra esagaerata . Essendo la materia non chiara qui in zona vorrei un suo gentile riscontro e posso inviarle anche atto per una verifica,
Cordialmente ringrazio
Micheli Michelangelo
SE NEL ROGITO ORIGINALE DI ACQUISTO NON SI PARLA NE DI DIRITTO DI PRELAZIONE E NE DI ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, MA SICURAMENTE C’E’ SCRITTO SOLO CHE PRIMA DEI 15 DALL’ACQUISTO NON SI POTEVA RIVENDERE L’ALLOGGIO, LEI E’ LIBERA DI VENDERLO SENZA PAGARE NULLA!!!
E SE TROVA IL NOTAIO IDIOTA LO CAMBI O GLI DICE DI LEGGERSI BENE IL ROGITO.
CARO SIGNORE SE NEL ROGITO ORIGINALE DI ACQUISTO NON CI STA SCRITTO NE DIRITTO DI PRELAZIONE E NE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE LEI NON DEVE PAGARE NULLA.
POI PERCHE’ SI E’ AUMENTATO LA R.C?
Gent.ma
Nell ‘atto c’è scritto che per i primi 10 anni non può essere alienato , poi cita ” La parte acquirente può alienare l’alloggio qualora ricorrono le condizioni di cui al primo comma e in tal caso deve darne comunicazione all’Istituto , il quale portra esercitare-entro sessanta giorni il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall’ISTA e dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e impiegati ” Mi dicono che per togliere questo vincolo e alienare devo versare il 10% del valore castale + iva + spese istruttoria . Le risulta è leggtimo ?
Cordialmente ringrazio per la sua professionalità e disponibilità
Buongiorno , la RC è stata aumentata per importanti lavori di ristruzione . Nel contratto è cosi riportato :” LA PARTE ACQUIRENTE PUO’ ALIENARE L’ALLOGGIO QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, E IN TAL CASO DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL’ ISTITUTO , IL QUALE POTRA ESERCITARE ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE IL DIRITTO DI PRELAZIONE ALL’ACQUISTO PER UN PREZZO PARI A QUELLO DI CESSIONE RIVALUTATO SULLA BASE DELLA VARIAZIONE ACCERATA DALL ISTA DEL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI” .La domanda che cortesemente pongo essendo questo rogito ai sensi della leggi 513/77 e 457/78 puo l’ente che ha rilevato IACP ovvero Siena Case darmi un ” DINEGO ONERSO ” per questo diritto di prelazione ? Devo fare richiesta di diritto di prelazione e attendere i 60 giorni ?
Ringrazio per i chiarimenti che vorra condividere oppure posso anche conttarla in privato
Cordialmente ringrazio
E’ MEGLIO CHE MI CHIAMI PERCHE DEVO SAPERE CON QUALE COMMA DELLA LEGGE 560/93 TE LO HANNO VENDUTO
LA LEGGE 560/1993 E’ CONPOSTA DA UN UNICO ARTICOLO E VARI COMMI IL TUO ALLOGGIO CON QUALE COMMA E’ STATO VENDUTO IL 20 O IL 25
INFATTI SE PRENDI IL MODULO PER ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE DI SIENA CI STA SCRITTO PER LEGGE 513/77 O LEGGE 560/93 COMMA 25
Solo per ringraziarLa della Sua disponibilità e chiarezza!
Grazie della sua gentilezza
Buongiorno. Ho acquistato in asta giudiziaria un immobile ex ATER riscattato dai precedenti proprietari nel 2004. Nel decreto ingiuntivo è scritto:
” Nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l’immissione nel possesso dell’aggiudicatario, e precisamente:
– con i patti, obblighi e condizioni, se ed in quanto tuttora esistenti, di cui alla Legge n. 560/1993 (Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – diritto prelazione A.T.E.R.), come richiamati nell’atto di compravendita … [estremi atto di compravendita]”
Se io ora dovessi rivenderlo, ATER ha il diritto di prelazione?
SE GLI E’ STATO VENDUTO CON LA LEGGE 560/93 ARTICOLO 1cOMMA 20 NON DEVE PAGARE NULLA MA SEMPLICEMENTE COMUNICARE CHER LO STA VENDENDO A EURO…..SE LO VOGLIONO ACQUISTARE LORO.ù
SE INVECE IL COMMA è IL 25 DEVE ESTINGUERE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDO IL 10% DELLA R.C. MOLTIPLICATA X CENTO PIU’ IL 22% IVA
buonasera, nel mio caso vorrei vendere un appartamento ereditato da mia madre circa 4 anni fa che lei aveva acquistato nel 2011 da Ater Pubblica Comune di Roma. Nel contratto di cessione di proprietà viene citata la possibilità per l’Azienda di “esercitare il diritto di prelazione così come disciplinato dall’articolo 1 comma 20 della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, L.R. n .27/2006 e L.R. n. 11/2007. E’ fatto obbligo pertanto alla parte acquirente di comunicare alla parte venditrice, o suoi aventi causa, la volontà di alienare la porzione immobiliare acquistata, al fine di consentire a questa la facoltà di esercitare il diritto di prelazione, secondo la normativa attualmente vigente”.
Ora se ho capito bene dovrei fare una pec ad Ater comunicando la mia volontà di vendere e non anche la richiesta di estinzione del diritto di prelazione perché non è stato citato anche il comma 25. Ma se e’ così cosa dovrei comunicare nella pec, oltre ai mie dati a quelli dell’immobile e del contratto di cessione di proprietà, anche il prezzo a cui la voglio vendere? L’eventuale mancata risposta dell’Ater vale come liberatoria? Se invece mi rispondono possono fissare loro un prezzo diverso? Grazie x l’attenzione e la disponibilità
purtroppo lei deve estinguere il diritto di prelazione in quanto sua madre ha acquistato nel 2011 e la Regione nel 2007 ha modificato la norma.
Per cui deve prendere il modulo per estinguere il diritto di prelazione e inviarlo all’Ater di Roma.
Il modulo lo trova sulla pagina ATERROMA se ha problemi quando sta davanti al compiuter mi chiama e la guido 3394581140
Gentile Avvocato ho letto le sue numerose risposte ai questi circa il diritto di prelazione e spero di avere compreso.
Mi riferisco ad una abitazione ex INCIS di Roma poi IACP trasferita in proprietà ai miei genitori il 1990
Nell’atto è citata la legge 513/77 in particolare art 28 modif. art 52 legge 457/78.
Con il passaggio all’ATER mi sembra di capire che il diritto di prelazione in base alla legge citata sia dovuto in caso di alienazione .Il problema che le pongo è il seguente:
A seguito morte dei genitori, l’immobile è passato a tre figli e un cognato vedovo di una figlia.
Di questi figli uno è residente in tale casa e intende rimanere e acquistare la quota di un erede che è intenzionato a vendere e vuole riscuotere la sua parte. Gli altri eredi non intendono vendere la loro quota anche per non gravare sulla erede residente.
Come ci si regola con il diritto di prelazione? E’ a carico di tutti, indipendentemente che vogliano vendere o meno o è a carico solo pro- quota di chi intende vendere ?
Per il calcolo si dovrà tenere conto della eventuale valutazione ATER o di una valutazione fatta da Agenzia Immobiliare?
Grazie infinite
IL DIRITTO DI PRELAZIONE VA PAGATO PER INTERO ANCHE SE VENDE SOLO UNA QUOTA
Gentile Dottoressa la ringrazio di cuore per la sua rapida risposta.
La terrò presente per altri chiarimenti.
Giuliana
Gentile Dottoressa
ho necessità di alcune informazioni urgenti in merito a richiesta estinzione diritto di prelazione casa ex Incis- Iacp- Ater trasferita in proprietà nel 1990. (rogito – legge 513/77)
per compilare modulo Ater previsto non riesco a reperire sul rogito
A) il codice immobile ? (trovo NCEU PARTITA…) come posso risalire ad esso?
B) RG ?
C) chiedo infine poichè dovrà essere fatta una compravendita di quote tra fratelli, a seguito successione, una volta risolta la estinzione della prelazione ATER le perizie delle parti in contraddittorio ai fini vendita ,possono avvenire ad un prezzo di libero mercato o bisogna attenersi a valori stabilti dall’Ater?
Sono qui a ringraziarla , pronta a onorare con versamento o quant’altro – con le modalità previste l’Associazione che lei segue, davvero utile chiara e preziosa per le informazioni che sto acquisendo.
CARA SIGNORA STIA TRANQUILLA PERCHE’ QUEI CODICI LI PUO’ TROVARE SOLO SU UNA VECCHIA BOLLETTA, PURTROPPO QUANDO FANNO LE COSE ALL’ATER NON RAGIONANO,COMUNQUE NON SUCCEDE NULLA!
SE DOVETE ANCORA FARE LA SUCCESSIONE E L’ALLOGGIO RIMANE A UN SOLO EREDE SE VI METTETE D’ACCORDO CON INTELLIGENZA GLI ALTRI RINUNCIANO ALL’ALLOGGIO E NON PAGATE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER FARE CIO’ VI OCCORRE UN AVVOCATO E UN NOTAIO, VI POSSO CONSIGLIARE AVVOCATO GALEANI E NOTAIO UNGARI-TRASATTI.
SE INVECE VOLETE VENDERE LE PORZIONI ALLA LUCE DEL SOLE PAGATE IL DIRITTO DI PRELAZIONE E IL PREZZO E’ LIBERO DECIDETE QUANTO VI PARE.
Gentilissima le espongo quanto segue:
è possibile presentare richiesta di estinzione del diritto di prelazione Ater (rif.to rogito legge 513/77 trattasi di bene già riscattato e passato in successione dai genitori ai figli ) e contemporaneamente procedere ad un accordo tra eredi fratelli di cui uno vende la quota ad un altro coerede con un stima già fatta su perizie in libero mercato ?
Nello specifico l’erede che vende chiede, in attesa di risposta Ater all’estinzione del diritto prelazione, di avere un anticipo sul valore della vendita previo accordo tra le parti curato da avvocati delle parti.
Una volta avuta la risposta Ater ed estinto il diritto in toto (che tra l’altro riguarda anche altri coeredi non interessati alla vendita ma disposti ad estinguere il diritto sulle lore quote ) la vendita tra l’erede acquirente e il venditore della quota si formalizzerebbe con atto definitivo con il notaio e si salderebbe l’importo con assegno circolare.
La parte acquirente , che già risiede nell’abitazione preferirebbe invece :per prima cosa avere la risposta Ater, poi una volta estinto il diritto di prelazione procedere con la vendita della quota a seguito atto notarile e emissione della banca dell’acquirente di assegno circolare corrispondente a quanto riportato e concordato sull”atto di vendita che verrebbe corrisposto al venditore per l’intero ammontare della somma evitando anticipi ,prematuri e non regolari in una vendita di un bene ATER prima della estinzione del diritto Ater.
Che ne pensa ? quale è la procedura più corretta da seguire e più sicura per il buon esito della vendita?
GLI HO GIA’ DETTO TUTTO PER TELEFONO!!!
Salve, tre anni fa ho acquistato una casa ex iacp da chi, a suo tempo, l’aveva ricattata (più di dieci anni fa). Leggendo questi quesiti sono venuta a conoscenza di questo diritto di prelazione, ma quando ho acquistato l’immobile da colui che lo ha riscattato non mi è stato parlato dal notaio di questo vincolo e nulla c’è scritto nel mio atto di compravendita…. Io non voglio che mi si chieda il riscatto al prezzo di vendita in un futuro visto che ho fatto parecchie migliorie. Ho ancora tale vincolo anche se nel mio atto non c’è nessun rif? Come posso sanare tutto ciò considerando che non posso andare a leggere l’atto con cui ha riscattato e quindi acquistato dall ex iacp il precedente proprietario? Grazie mille
STIA TRANQUILLA SE NEL SUO ATTO NON C’E’ SCRITTO NULLA LEI NON DEVE PAGARE NULLA.
COMUNQUE L’ATTO DI CHI GLIE LO HA VENDUTOMLEI LOPUO FAR RICHIEDERE DAL SUO NOTAIO O ALL’UFFICIO DEL REGISTRO
SE IL TIZIO CHE GLIE LO HA VENDUTO AVEVA ACQUISTATO CON LA LEGGE 560/93 COMMA 20 NON DOVEVA PAGARE NULLA, MA SOLO CHIEDERE ALL’ATER SE LO VOLEVA COMPRARE LEI AL PREZZO CHE LO VENDEVA. LE LEGGI CHE PREVEDONO TALE PAGAMENTO SONO LA LEGGE 513/77 ART.28 MODIFICATO DALLA LEGGE 560/93 COMMA 25 E LA LEGGE REGIONALE N.42/91
Buonasera, sto acquistando un immobile Ater a Fiumicino, i vecchi proprietari l’hanno Gia riscattata poco poi di 10 anni fa, volevo sapere se dopo io nel caso decidessi di rivenderla sono obbligato a contattare l’Ater per versare il 10% della quota o sono libero di venderla tranquillamente, nell’ atto non trovo nulla citato al riguardo e nemmeno su che legge e stato riscattato.
Poi un’ altra info, a metà settembre i proprietari devono versare il 10% dell’importo perché sono passati i 60 giorni dalla richiesta (16-07-2025).. il notaio oggi stesso mi conferma che bisogna attendere ulteriori 60 giorni per poter andare al rogito, ma mi sembra assurdo tutto ciò
Puo confermare?
Grazie mille
Ho controllato bene gli atti e su un documento ma non di scrittura sull atto e specificato “a seguito di esercizio del diritto di prelazione di cui Al comma 25 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 numero 560 è conferito altresì e nominati procuratori ogni necessario per ottenere e facoltà per il perfezionamento degli atti e contratti di cui sopra nulla escluso ed effettuare in modo che da nessuno possa opporsi limitazione o mancanza di poteri”
Cio significa che sono vincolato a versare il 10% ?
O e possibile dire al notaio si far trascrivere all’atto di svincolare questa cosa?
CHI VENDE DEVE PRIMA PAGARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE E SBRIGATEVI PERCHE’ L’ATER CI METTE 120 GIORNI PER FARLO
NO IL DUIRITTO DI PRELAZIONE LO DEVE PAGARE SOLO COLUI CHE HA ACQUISTATO DALL’ATER AL MOMENTO CHE LO RIVENDE!
HA RAGIONE IL NOTAIO L’ATER CI IMPIEGA 120 GIORNI
Buonasera, quindi una volta che l’acquisto sono svincolato con l’Ater e posso semplicemente rivenderla dopo tot anni senza versare il 10%?
Ho controllato gli atti vecchi e fa riferimento alla legge 560/93 comma 25
Le ho mandato documentazione via email per constatare e verificare in che modo mi devo comportare in futuro
La ringrazio in anticipo per la disponibilità e gentilezza
IL DIRITTO DI PRELAZIONE UNA VOLTA PAGATO E? ESTINTO DEFINITIVAMENTE !!!
STIA TRANQUILLO
Nel 1989 mi è stata venduto un appartamento ex Ater, adesso ho messo in vendita l appartamento è l agenzia mi dice che dal contratto di compravendita non risulta che il venditore abbia pagato il diritto di prelazione all Ater . Qualora fosse riscontrato ciò, il versamento del diritto di prelazione lo dovrò versare io anche se era dovuto dal vecchio proprietario? Grazie
IL SUO VENDITORE PRIMA DI PARLARE DOVREBBE LEGGERE CON CHE LEGGE E’ STATO VENDUTO TALE ALLOGGIO SE VUOLE MI PUO’ INVIARE IL ROGITO SULLA MIA E.MAIL am.addante44@libero.it e metta anche ilnsuo9 recapito telefonico
Buongiorno Sig.ra Addante
avrei anch’io bisogno di chiederLe delucidazioni riguardo al diritto di prelazione.
Devo vendere la casa dei nonni, nel contratto stipulato il 12/04/1983 si fa riferimento alle leggi n°43 del 1949, n°1148 del 1955 e n°60 del 1963 e successive norme integrative, complementari e regolamentari.
Stando così le cose significa che sono libero dal diritto di prelazione?
Quel “successive norme integrative, complementari e regolamentari” tenendo conto della data di stipulazione, ossia il 12/04/1983, può far si che anche noi dobbiamo pagare la prelazione?
Ho cercato di venirne a capo da solo ma è un mondo che per chi non “mastica” il linguaggio delle leggi, tra comma e articoli vari è veramente difficile comprendere, quando e se si è nel giusto.
In attesa di una Sua cortese risposta Le auguro una serena giornata
LEI NON DEVE PAGARE NULLA SI PAGA quando nell’atto ci sta scritto estinzione del diritto di prelazione, se invece ci sta scritto che l’ater o lo iacp ha diritto di prelazione significa che lei deve comunicare a loro chelo sta vendendo al prezzo stabilito da lei e loro entro 60 giorni debbono dare la loro risposta
Buongiorno, innanzi tutto la ringrazio per la risposta.
Mi sembra di capire che allora, nel mio caso, non ho neanche l’obbligo di comunicare la vendita, indipendentemente dal fatto che non devo a loro pagare nulla, giusto?
La ringrazio nuovamente perché è stato come un faro in una tempesta.
Le auguro una serena giornata.
NO NON DEVE COMUNICARE NULLA STIA TRNQUILLO E INOLTRE IL SUO NOTAIO DOVREBBE CAPIRE CHE SE SUL SUO ROGITO NON VI E’ SCRITTO NE DIRITTO DI PRELAZIONE A CHI GLIEL’HA VENDUTO E NE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE LEI NON DEVE PAGARE NULLA A NESSUNO!
CHE TRISTEZZA STI NOTAI!!!
Buongiorno,io e i miei 4 fratelli abbiamo ricevuto nel 2007 per successione alla morte di mio padre un alloggio in Umbria,che era stato riscattato da lui nel 1996 all’Ater. L 560/1993 modificata dall’ Art 4 DL188/1995
L 560/1993 art.1 comma 22
Art.38 39 27/7/1976 n.ro 392
Queste sopra sono le leggi indicate nel atto.
Sempre nel 2007 io decido di comprare dai miei 4 fratelli l’alloggio.
Un mese fa decido di vendere l’alloggio a uno dei 4 fratelli ma pochi giorni prima della stipula il notaio ci comunica che ha bisogno dello svincolo dell’Ater per il quale dovrei pagare una cifra che si aggira sui 8000,00 euro.
Ho chiesto delucidazioni al notaio che stipulò l’atto nel 2007 e al geometra dell’Ater, entrambi dicono che FORSE dato che eravamo coeredi il diritto di prelazione non era stato considerato dal notaio e ancora quindi grava sull’immobile e l’Ater vuole essere pagata.
Ora vorremmo sapere:
? doveva essere tolto prima il diritto di prelazione? cioè al momento del mio acquisto dai miei 4 fratelli?
?dato che la vendita è tra me e uno dei miei fratelli, è dovuto?
?E se si chi dovrebbe pagare la cifra?
??I 4 fratelli che l’hanno venduto a me nel 2007?
??Tutti noi 5 fratelli?
??O solamente io che ora vendo a mio fratello?
Le sarei veramente grata se potesse chiarire perché desideriamo chiudere questo atto in serenità.
Le allego:
? atto di riscatto di mio padre 1996
?Atto di mio acquisto 2007
E mi permetto di allegare risposta del geometra dell’ Ater che purtroppo non ci
è molto chiaro.
Grazie per il suo supporto e ovviamente siamo disponibili a far fronte alle spese delle sue competenze per valutare la nostra situazione
Con gratitudine la saluto.
Buongiorno,io e i miei 4 fratelli abbiamo ricevuto nel 2007 per successione alla morte di mio padre un alloggio in Umbria,che era stato riscattato da lui nel 1996 all’Ater. L 560/1993 modificata dall’ Art 4 DL188/1995
L 560/1993 art.1 comma 22
Art.38 39 27/7/1976 n.ro 392
Queste sopra sono le leggi indicate nel atto.
Sempre nel 2007 io decido di comprare dai miei 4 fratelli l’alloggio.
Un mese fa decido di vendere l’alloggio a uno dei 4 fratelli ma pochi giorni prima della stipula il notaio ci comunica che ha bisogno dello svincolo dell’Ater per il quale dovrei pagare una cifra che si aggira sui 8000,00 euro.
Ho chiesto delucidazioni al notaio che stipulò l’atto nel 2007 e al geometra dell’Ater, entrambi dicono che FORSE dato che eravamo coeredi il diritto di prelazione non era stato considerato dal notaio e ancora quindi grava sull’immobile e l’Ater vuole essere pagata.
Ora vorremmo sapere:
? doveva essere tolto prima il diritto di prelazione? cioè al momento del mio acquisto dai miei 4 fratelli?
?dato che la vendita è tra me e uno dei miei fratelli, è dovuto?
?E se si chi dovrebbe pagare la cifra?
??I 4 fratelli che l’hanno venduto a me nel 2007?
??Tutti noi 5 fratelli?
??O solamente io che ora vendo a mio fratello?
Le sarei veramente grata se potesse chiarire perché desideriamo chiudere questo atto in serenità.
Le allego:
? atto di riscatto di mio padre 1996
?Atto di mio acquisto 2007
E mi permetto di allegare risposta del geometra dell’ Ater che purtroppo non ci
è molto chiaro.
Grazie per il suo supporto e ovviamente siamo disponibili a far fronte alle spese delle sue competenze per valutare la nostra situazione
Con gratitudine la saluto.
Sono ancora a ringraziarla ed ad augurarle buona vita, che di persone come lei ce n’è veramente bisogno.
LA RINGRAZIO MOLTO PER LA SUA GENTILEZZA
NON DEVE PAGARE NULLA DEVE SOLO FARE LA PROPOSTA DI VENDITA ALL’ATER AL PREZZO A CUI LA VENDE E L’ATER ENTRO 60 GIORNI DEVE RISPONDERE SI O NO.
GLI HO GA’ RISPOSTO E ANCHE PER E.MAIL
Voglio ringraziare pubblicamente, ci sono troppi incompetenti in giro e superficialità, persone come lei se ne incontrano poche..un abbraccio. Annarita
TI RINGRAZIO MOLTO, PURTROPPO HAI RAGIONE E COSTORO ROVINANO LE PERSONE!!!
buongiorno
mia zia deve assieme ai suoi eredi vendere l’immobile acquistato dall’Ater nel lontano 2001 ai sensi della legge 24/12 1993 n.560. nel quale è riportato ai sensi dell’art. unico comma 20 che non può vendere per 10 anni e poi che trascorso tale periodo in caso di vendita l’Ater ha diritto di prelazione, Sentito l’Ater il costo per estinguere la prelazione è il 10% della rendita (immagino non rivalutata) moltiplicato x100 + spese il tutto con iva 22%. E’ corretto oppure c’è un periodo oltre il quale questo pagamento del diritto di prelazione all’Ater non è più dovuto, prescritto? e se sì in base a quale norma?
NO NON E’ CORRETTO IN QUANTO LE STANJO APPLIOCANDO IL COMMA 25 ANZICHE’ IL COMMA 20.
IL COMMA 20 LE IMPONE A LEI DI INVIARE UNA RACCOMANDATA A/R. ALL’ATER DOVE LEIINFORMA L’ATER CHESTA VENDENDOL’ALLOGGIO E GLICHIEDE A LOROBSE SONO INTENZIONATI AD ACQUISTARLO AD EURO….E METTE ILPREZZO A CUI LO VENDE
POI AGGIUNGA UN N.B.SCRIVENDO .VI RICORDO CHE LE LEGGI HON SONO RETROATTIVE E CHE TALE ALLOGGIO E’ STATO ACQUYISTATO NEL 2002.
SE VUOLE ULTERIORI SPIEGAZIONI MI CHIAMI Al 3394581140
buongiorno. ci sono delle sentenze che riguardano il diritto di prelazione, per i casi, in cui non vi è alcun riferimento nei rogiti dei notai de gli art. 513/77 e 560/93 per gli atti di compravendita per il riscatto degli alloggi ater?
grazie mille.
NON MI SEMBRA MA VALE CIO’ CHE E’ SCRITTO NEL ROGITO E ANCHE SE LORO HANNO MODIFICATO LA LEGGE BISOGNA VERIFICARE IN CHE DATA E’ AVVENTUTA LA MODIFICA E VERIFICARE SE IL ROGITO E’ STSTO FATTO PRIMA LE LEGGI NON SONO RETYROATTIVE PER CUI VALE SOLO IL ROGITO!!!